ZAMPARUTTI, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e MAURIZIO TURCO. -
Al Ministro per i beni e le attività culturali.
- Per sapere - premesso che:
il territorio comunale di Santa Cesarea Terme (Le) è sottoposto alla tutela di cui all'articolo 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004 a seguito della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 4 luglio 1970 e la fascia costiera tutelata, conserva ancora intatta la sua originaria bellezza e forma, degradando repentinamente verso il mare costituisce un quadro naturale di grande suggestività e valore paesaggistico;
con decreto protocollo n. 14056 del 20 febbraio 2008, comunicato con raccomandata ricevuta il 10 marzo successivo, il soprintendente ad interim ha annullato l'autorizzazione paesaggistica ex articolo 159 decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 emessa dal responsabile del servizio assetto del territorio e ambiente del comune di Santa Cesarea Terme in data 18 dicembre 2007, avente ad oggetto la «Realizzazione di un complesso turistico ricettivo - villaggio turistico - Comparto 13S» in Santa Cesarea Terme;
la società Ites Srl ha presentato ricorso - numero di registro generale 848 del 2008 - al TAR Puglia, eccependo che il soprintendente avrebbe citato il decreto ministeriale 14 aprile 1967, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 11 maggio 1967 - per il territorio di Santa Cesarea Terme, relativamente però alla dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sita nel territorio del comune di Castrignano del Capo (Lecce) - costituita dalla frazione di S.Maria di Leuca, anziché quello di Santa Cesarea Terme;
il giudice amministrativo che ha riconosciuto l'errore tanto materiale quanto essenziale ha concesso al soprintendente, tramite pronunciamento cautelare reso dalla sezione con ordinanza 530/08, emanata in data 2 luglio 2008, un tempo entro il quale riesaminare la pratica e addivenire ad una corretta istruttoria;
è poi accaduto, come è dato leggere nella sentenza del giorno 10 febbraio 2010 che sono state emanate due note da parte della Soprintendenza, la prima delle quali in data 11 luglio 2008 recante la comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento di riesame con contestuale fissazione del termine di giorni 60 per l'esecuzione del riesame medesimo; la seconda, adottata in data 19 settembre 2009, contenente la comunicazione che la procedura di riesame era ancora in fase di svolgimento, con assegnazione del termine di 15 giorni per la presentazione di memorie illustrative da parte della società istante;
in questo modo si è determinata una situazione per cui il TAR ha ritenuto che la Soprintendenza abbia effettivamente consumato, nel caso di specie, il potere di riesaminare la vicenda non essendo giunta tempestivamente ad alcuna ulteriore determinazione rispetto al decreto e ha accolto il ricorso della Ites Srl -:
quali misure intenda adottare nei confronti dei responsabili che per ben due volte, la prima con l'errato riferimento normativo e la seconda con il mancato rispetto dei termini entro cui riesaminare la pratica hanno determinato il fallimento di un atto di controllo con il risultato di pregiudicare la tutela paesaggistica del pregiato territorio della costa del comune di Santa Cesarea Terme;
se e quali azioni urgenti intenda intraprendere per assicurare comunque la tutela prevista dal decreto ministeriale 4 luglio 1970, che ha dichiarato di notevole interesse pubblico la zona costiera e parte del territorio comunale di Santa Cesarea Terme (Le). (4-11976)