ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11976

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 474 del 18/05/2011
Firmatari
Primo firmatario: ZAMPARUTTI ELISABETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/05/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2011
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2011
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2011
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2011
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI delegato in data 18/05/2011
Stato iter:
07/11/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/11/2011
GALAN GIANCARLO MINISTRO - (BENI E ATTIVITA' CULTURALI)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 06/07/2011

SOLLECITO IL 21/09/2011

RISPOSTA PUBBLICATA IL 07/11/2011

CONCLUSO IL 07/11/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11976
presentata da
ELISABETTA ZAMPARUTTI
mercoledì 18 maggio 2011, seduta n.474

ZAMPARUTTI, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e MAURIZIO TURCO. -
Al Ministro per i beni e le attività culturali.
- Per sapere - premesso che:

il territorio comunale di Santa Cesarea Terme (Le) è sottoposto alla tutela di cui all'articolo 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004 a seguito della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 4 luglio 1970 e la fascia costiera tutelata, conserva ancora intatta la sua originaria bellezza e forma, degradando repentinamente verso il mare costituisce un quadro naturale di grande suggestività e valore paesaggistico;

con decreto protocollo n. 14056 del 20 febbraio 2008, comunicato con raccomandata ricevuta il 10 marzo successivo, il soprintendente ad interim ha annullato l'autorizzazione paesaggistica ex articolo 159 decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 emessa dal responsabile del servizio assetto del territorio e ambiente del comune di Santa Cesarea Terme in data 18 dicembre 2007, avente ad oggetto la «Realizzazione di un complesso turistico ricettivo - villaggio turistico - Comparto 13S» in Santa Cesarea Terme;

la società Ites Srl ha presentato ricorso - numero di registro generale 848 del 2008 - al TAR Puglia, eccependo che il soprintendente avrebbe citato il decreto ministeriale 14 aprile 1967, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 11 maggio 1967 - per il territorio di Santa Cesarea Terme, relativamente però alla dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sita nel territorio del comune di Castrignano del Capo (Lecce) - costituita dalla frazione di S.Maria di Leuca, anziché quello di Santa Cesarea Terme;

il giudice amministrativo che ha riconosciuto l'errore tanto materiale quanto essenziale ha concesso al soprintendente, tramite pronunciamento cautelare reso dalla sezione con ordinanza 530/08, emanata in data 2 luglio 2008, un tempo entro il quale riesaminare la pratica e addivenire ad una corretta istruttoria;

è poi accaduto, come è dato leggere nella sentenza del giorno 10 febbraio 2010 che sono state emanate due note da parte della Soprintendenza, la prima delle quali in data 11 luglio 2008 recante la comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento di riesame con contestuale fissazione del termine di giorni 60 per l'esecuzione del riesame medesimo; la seconda, adottata in data 19 settembre 2009, contenente la comunicazione che la procedura di riesame era ancora in fase di svolgimento, con assegnazione del termine di 15 giorni per la presentazione di memorie illustrative da parte della società istante;

in questo modo si è determinata una situazione per cui il TAR ha ritenuto che la Soprintendenza abbia effettivamente consumato, nel caso di specie, il potere di riesaminare la vicenda non essendo giunta tempestivamente ad alcuna ulteriore determinazione rispetto al decreto e ha accolto il ricorso della Ites Srl -:

quali misure intenda adottare nei confronti dei responsabili che per ben due volte, la prima con l'errato riferimento normativo e la seconda con il mancato rispetto dei termini entro cui riesaminare la pratica hanno determinato il fallimento di un atto di controllo con il risultato di pregiudicare la tutela paesaggistica del pregiato territorio della costa del comune di Santa Cesarea Terme;

se e quali azioni urgenti intenda intraprendere per assicurare comunque la tutela prevista dal decreto ministeriale 4 luglio 1970, che ha dichiarato di notevole interesse pubblico la zona costiera e parte del territorio comunale di Santa Cesarea Terme (Le). (4-11976)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata lunedì 7 novembre 2011
nell'allegato B della seduta n. 546
All'Interrogazione 4-11976 presentata da
ELISABETTA ZAMPARUTTI

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si osserva quanto segue.
L'autorizzazione paesaggistica rilasciata in data 18 dicembre 2007 dal comune di Santa Cesarea Terme (Lecce) ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 42 del 2004, è stata annullata dalla soprintendenza di Lecce non decreto n. 14056 del 20 febbraio 2008.
I motivi che hanno spinto la soprintendenza di Lecce ad emanare il suddetto decreto di annullamento sono stati tutti ampiamente riportati nel provvedimento in quanto, per le opere autorizzate, l'ente locale non ha indicato le ragioni che avrebbero reso compatibili i lavori con le esigenze di tutela cui l'area interessata risultava soggetta; occorre precisare che l'intervento oggetto dell'autorizzazione paesaggistica consisteva in un complesso turistico ricettivo previsto nel territorio comunale di Santa Cesarea Terme (Lecce), di impatto soprattutto in relazione alle volumetrie previste dal progetto.
A seguito dell'emanato provvedimento di diniego della soprintendenza, la società richiedente (ITES srl) ha presentato ricorso innanzi al TAR Puglia in quanto nel provvedimento impugnato venivano erroneamente riportati gli estremi di un decreto ministeriale di vincolo paesaggistico riferito ad una località diversa da quella in questione (Castrignano del Capo frazione di Santa Maria di Leuca, in luogo di Santa Cesarea Terme).
Il giudice amministrativo, con sentenza depositata il 5 aprile 2011, ha accolto il ricorso dell'istante volto ad annullare il succitato provvedimento n. 14056 del 20 febbraio 2008 in quanto la soprintendenza, benché sollecitata, non aveva provveduto a sanare l'irregolarità mediante riesame della pratica e conseguente nuova istruttoria.
Va precisato che il giudice amministrativo non ha riconosciuto l'inconveniente intercorso come solo errore materiale definendolo invece «autentico errore essenziale avente ad oggetto il parametro di legittimità da impiegare per il controllo della autorizzazione paesaggistica rilasciata in favore della ricorrente».
Premesso che la soprintendenza, nel dare seguito alla richiesta dell'avvocatura distrettuale dello Stato - sede di Lecce, ha provveduto ad inviare alla avvocatura generale dello Stato il proprio avviso allo scopo di consentire a quest'ultima di valutare la possibilità di impugnare innanzi al Consiglio di Stato l'emanata sentenza, si precisa che la relazione della stessa soprintendenza redatta in sede di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica, ha permesso comunque di evidenziare l'incompatibilità delle opere rispetto agli elementi che caratterizzano le aree protette.
La predetta soprintendenza è attualmente in attesa di conoscere le determinazioni che l'adita avvocatura generale dello Stato intenderà adottare al riguardo.
Per quanto concerne l'attività di controllo e di tutela paesaggistica del territorio del comune di Santa Cesarea Terme, a prescindere dal caso oggetto dell'interrogazione in esame, si ritiene di dover far riferimento, per apprezzare l'impegno dell'Amministrazione, all'elevato numero di procedimenti amministrativi avviati e conclusi dalla soprintendenza di Lecce, da rapportare, necessariamente, a tutte le attività svolte dall'istituto, che appaiono significative e numericamente rilevanti, specie se svolte con risorse umane inadeguate rispetto alle esigenze.
In conclusione si ritiene di dover rappresentare che gli innumerevoli procedimenti amministrativi attivati per un territorio delicato come quello in questione e riguardanti proprio la tutela del paesaggio, debbano essere affrontati anche con il più fattivo apporto collaborativo degli enti locali.
Un'ulteriore occasione sarà fornita dalla redigenda pianificazione paesaggistica regionale che innalzerà sicuramente i livelli della tutela necessari per un territorio così pregiato, come giustamente rappresentato dagli interroganti.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giancarlo Galan.