ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11499

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 458 del 05/04/2011
Firmatari
Primo firmatario: TURCO MAURIZIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/04/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 05/04/2011
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 05/04/2011
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 05/04/2011
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 05/04/2011
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 05/04/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 05/04/2011
Stato iter:
20/11/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/11/2012
DI PAOLA GIAMPAOLO MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IL 06/04/2011

SOLLECITO IL 23/05/2011

SOLLECITO IL 06/07/2011

SOLLECITO IL 21/09/2011

SOLLECITO IL 16/11/2011

SOLLECITO IL 15/02/2012

SOLLECITO IL 28/05/2012

SOLLECITO IL 04/07/2012

SOLLECITO IL 26/07/2012

RISPOSTA PUBBLICATA IL 20/11/2012

CONCLUSO IL 20/11/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11499
presentata da
MAURIZIO TURCO
martedì 5 aprile 2011, seduta n.458

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:
con il decreto n. 47 del 21 febbraio 2011, il vice direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa ha decretato la decadenza dall'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito del primo caporal maggiore Nicola Massimo Bello, in esecuzione della sentenza n. 8362 emessa dal Consiglio di Stato il 30 novembre 2010;
il contenzioso conclusosi sfavorevolmente per il militare trae origine dall'impugnativa proposta dal militare medesimo avverso gli atti conclusivi della procedura concorsuale bandita con il decreto dirigenziale emanato dalla direzione generale per il personale militare il 28 gennaio 2004. Il militare era stato escluso dal citato concorso per il mancato superamento della prova di efficienza operativa, le pronunce giurisdizionali nelle fasi cautelari tuttavia hanno permesso che il militare continuasse a prestare servizio senza demerito fino alla data di notifica del citato decreto n. 47;
si ricorda tra l'altro che il signor Bello è sposato e padre di tre figli il maggiore dei quali ha inoltrato il 25 febbraio 2011 una accorata lettera ai vertici dello Stato;
a prescindere dal particolare caso che ha riguardato il signor Bello, per il quale gli interroganti auspicano una positiva soluzione, anche in considerazione degli eccellenti risultati conseguiti durante il servizio prestato, non può tacersi il fatto che le attuali procedure concorsuali per il reclutamento di volontari in ferma prefissata e quelle per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze armate si prestino soventemente, a causa della durata complessiva dell'intero procedimento, a far maturare nei candidati delle aspettative lavorative che, seppure legittime, poi non trovano alcuna corrispondenza nella politica degli arruolamenti concretamente attuata dalla Difesa -:
quale sia l'intendimento del Ministro interrogato per giungere ad una positiva soluzione del caso di cui in premessa e quali siano le eventuali disposizioni impartite affinché le procedure concorsuali citate si svolgano in tempi ragionevolmente brevi tali da non ingenerare nei candidati false aspettative di mantenimento del posto di lavoro anche in caso di esclusione dalla procedura concorsuale
(4-11499)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 20 novembre 2012
nell'allegato B della seduta n. 720
All'Interrogazione 4-11499 presentata da
MAURIZIO TURCO

Risposta. - In relazione al caso del signor Bello, affrontato con l'atto in esame, faccio osservare che il Dicastero della difesa, per voce del Sottosegretario di Stato pro-tempore ha già fornito, il 6 aprile 2011, una dettagliata risposta ad un'interrogazione di analogo contenuto presso la IV Commissione difesa della Camera dei deputati (n. 5-04534 dell'onorevole Di Stanislao).
Al riguardo, pertanto, non posso che richiamare, per linea di coerenza, le medesime argomentazioni espresse in tale circostanza.
In proposito, rammento che il signor Bello, a suo tempo, ha partecipato al concorso emanato con il bando del 28 gennaio 2004 per l'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente effettivo dell'Esercito di 2.200 volontari in ferma breve, ma è stato giudicato non idoneo dalla competente Commissione esaminatrice per il mancato superamento, in due differenti sedute, di una prova di efficienza operativa consistente nell'effettuazione di 27 flessioni addominali nel tempo massimo di due minuti.
In relazione a tale giudizio si è sviluppato un contenzioso, piuttosto articolato e complesso, che, come è noto, si è concluso con la sentenza del Consiglio di Stato n. 8362/2010.
Nel merito, l'operato dell'Amministrazione si è dimostrato in punto di legittimità immune da qualsivoglia censura, così come ampiamente motivato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 8362/2010, sul ricorso in appello proposto dal signor Bello, contro il Ministero della difesa, per la riforma della sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 3580 del 18 maggio 2006.
Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, con la citata sentenza, aveva, infatti, respinto, con dovizia di argomenti e conformandosi alla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, tutte le censure avverso il provvedimento di esclusione dal predetto concorso.
In particolare, il Consiglio di Stato, in ordine alla legittimità dell'azione amministrativa, ha respinto il ricorso in parola, concludendo, tra l'altro, che:

doverosamente la Commissione esaminatrice si è attenuta alle vincolanti previsioni del bando a garanzia della par condicio fra tutti i candidati e in considerazione del principio di autonomia delle procedure concorsuali;

per nessuna ragione l'Amministrazione avrebbe potuto valutare in concreto l'incidenza del mancato superamento delle prove ginniche sull'idoneità del candidato a svolgere il servizio militare anche in relazione alla possibilità di impiego in mansioni compatibili con il proprio stato.
Ciò posto, per quanto concerne, invece, l'auspicio dell'interrogante di abbreviare la tempistica delle procedure concorsuali, non si può sottacere, in generale, la notevole rilevanza che riveste, in tale ambito, la complessa e delicata attività di selezione fisico-psico-attitudinale, nell'ottica di reclutare personale pienamente idoneo per lo svolgimento delle atipiche mansioni della professione militare.
Tale attività di selezione, pertanto, essendo opportunamente articolata in diverse specifiche fasi consecutive, in modo da consentire agli organi preposti una compiuta valutazione sotto ogni profilo possibile del personale da reclutare, richiede evidentemente i necessari tempi tecnici per il superamento di ogni singola fase che, al momento, appaiono difficilmente comprimibili.
Pertanto, fermo restando il costante impegno dell'Amministrazione nell'ispirare la propria azione amministrativa a criteri di imparzialità, buon andamento e trasparenza, non si intravedono, allo stato, i presupposti per interventi tesi a modificare gli attuali tempi tecnici di svolgimento delle procedure concorsuali in questione.

Il Ministro della difesa: Giampaolo Di Paola.