ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10939

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 436 del 17/02/2011
Firmatari
Primo firmatario: SAMPERI MARILENA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/02/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
  • PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 17/02/2011
Stato iter:
20/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/12/2012
DI PAOLA GIAMPAOLO MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 20/12/2012

CONCLUSO IL 20/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10939
presentata da
MARILENA SAMPERI
giovedì 17 febbraio 2011, seduta n.436

SAMPERI. -
Al Ministro della difesa, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
- Per sapere - premesso che:

dal 1993 ad oggi, a seguito dell'emanazione di varie leggi che hanno riguardato l'Arma dei carabinieri, gli ufficiali in servizio permanente a cui sono demandati compiti operativi sono stati distinti in ufficiali del «ruolo normale» ed ufficiali del «ruolo speciale», malgrado svolgano gli stessi compiti e rivestano le medesime funzioni, e ciò, per gli ufficiali del ruolo speciale, comporta una marcata disuguaglianza rispetto agli ufficiali del ruolo normale relativamente ad un peggiore trattamento per la permanenza nei vari gradi, per l'impossibilità di ricoprire i gradi apicali e la possibilità davvero esigua di usufruire dei corsi di aggiornamento e di elevazione professionale;

per quanto riguarda l'avanzamento e la progressione in carriera per gli ufficiali del ruolo speciale è prevista una più lunga permanenza nei gradi rispetto a quanto previsto per i loro colleghi del ruolo normale. In sostanza si tratta di un 1 anno nel grado di tenente, 3 anni nel grado di capitano, 2 anni nel grado di tenente colonnello. Riguardo alle promozioni al grado superiore nei gradi di sottotenente, tenente e capitano, in linea di massima, le percentuali di promozione nei due ruoli sono analoghe, anche in considerazione della consistenza organica dei vari gradi, ma poi solo il 2,3 per cento di ufficiali del ruolo speciale è promosso colonnello, mentre nel ruolo tecnico logistico il 7,3 per cento e nel ruolo normale il 17,1 per cento. Inoltre, il grado apicale previsto per il ruolo speciale è quello di colonnello, mentre per gli ufficiali del ruolo normale sono previsti 61 generali di brigata, 20 generali di divisione e 10 generali di corpo d'armata. Il ruolo speciale risulta perdente anche nel confronto con il ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, per il quale il grado apicale è quello di generale di divisione, e con l'omologo ruolo speciale della Guardia di finanza;

riguardo all'attribuzione degli incarichi di comando per i tenenti colonnelli e per i colonnelli del ruolo speciale sono state stabilite delle limitazioni che di fatto penalizzano ancora di più la categoria degli ufficiali del ruolo speciale e ciò risulta ancora più umiliante atteso che tali limitazioni sono state statuite con un atto amministrativo e, segnatamente con la circolare 545/228 del 1991 di protocollo emanata il 16 settembre 1995 dal comando generale dell'Arma dei carabinieri e non con un provvedimento di legge, malgrado sia del tutto evidente che la limitazione dei diritti, al di là di ogni considerazione di merito, non possa che avvenire per legge, come si conviene e si addice ad un Paese democratico e rispettoso dei diritti;

la normativa vigente, ad avviso dell'interrogante, determina nei confronti degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri una vera e propria discriminazione in merito ad opportunità di carriera e di trattamento economico e tale disparità risulta del tutto ingiustificata in relazione al fatto che gli ufficiali del ruolo speciale rispetto ai colleghi del ruolo normale non si differenziano in nessun modo, anzi hanno le medesime attribuzioni, funzioni e responsabilità;

circa trecento ufficiali del ruolo speciale hanno incaricato un legale di predisporre un ricorso amministrativo in relazione a quella che appare una evidente violazione dei diritti riconosciuti dalla Carta costituzionale, dalle convenzioni firmate e ratificate dallo Stato italiano e dall'Unione europea;

attualmente all'interno dell'Arma dei carabinieri si rileva una fortissima mobilitazione degli ufficiali del ruolo speciale che ha l'obiettivo dell'abolizione del ruolo speciale, attraverso la via giurisdizionale, la sensibilizzazione della classe politica e delle istituzioni nazionali e dell'Unione europea, e della creazione di un ruolo unico degli ufficiali che metterebbe fine alle proteste, alle tensioni ed alle disuguaglianze presenti nell'Arma dei carabinieri -:

se il Governo intenda, e in che modo, procedere ad affrontare la problematica segnalata, al fine di eliminare ogni forma di discriminazione e di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena equiparazione dei diritti in ordine allo status degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri interessati dalla questione esposta. (4-10939)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 20 dicembre 2012
nell'allegato B della seduta n. 737
All'Interrogazione 4-10939 presentata da
MARILENA SAMPERI

Risposta. - Fin dal decreto legislativo n. 117 del 1993 è stata prevista la suddivisione degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri in tre ruoli (all'epoca normale, speciale e tecnico), confermata dal decreto legislativo n. 298 del 2000 (che tuttavia ha sostituito il ruolo tecnico con il ruolo tecnico-logistico, riformando altresì l'intera materia del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali stessi), ora riassettato agli articoli 663 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 15 marzo 2010, n. 66.
In particolare, i ruoli normale e speciale hanno connotazioni differenti per quanto concerne modalità di reclutamento, iter formativi e profili professionali, nell'ottica dell'ottimale svolgimento del servizio istituzionale.
In particolare, il ruolo normale è contraddistinto da una proiezione verso le responsabilità di vertice, attraverso un profilo di carriera caratterizzato da accentuata mobilità e diversificazione delle esperienze, segnatamente nell'assunzione delle responsabilità di comando ai vari livelli.
Diversamente per il ruolo speciale è previsto un profilo di carriera sostanzialmente più operativo, legato al territorio, con una connotazione di maggiore stanzialità al fine di valorizzare meglio lo spessore professionale derivante dalle pregresse esperienze.
In tale quadro, la Corte Costituzionale, adita a seguito di ricorso innanzi a un tribunale regionale, con sentenza n. 531 del 1995, in ordine all'articolo 11 del decreto legislativo n. 117 del 1993, ha sancito la piena legittimità del ruolo speciale, ritenuto correttamente inserito in un'ottica di differenziazione di professionalità e non di discriminazione tra categorie omogenee, argomentando che ciò vale «soprattutto per l'Arma dei carabinieri dove la formazione dei quadri ufficiali e lo sviluppo di carriera e un problema di particolare importanza».
La stessa Suprema Corte ha, altresì, affermato che «l'esame del testo dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1992. n. 217 fa emergere in modo assai chiaro che il legislatore delegante - disponendo che la disciplina delle dotazioni organiche degli Ufficiali dei carabinieri dovesse avvenire mediante l'istituzione, per gli Ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale, speciale e tecnico - non ha affatto inteso innovare i principi che presiedono al reclutamento e all'avanzamento degli Ufficiali... . Ne consegue che il legislatore delegante si è limitato a prevedere - in concomitanza con l'aumento considerevole delle dotazioni organiche degli Ufficiali dei carabinieri stabilite con decreto legge 18 gennaio 1992, n. 9 - la necessità di una regolamentazione attraverso la razionalizzazione del vecchio ruolo unico, scindendolo in tre ruoli, avuto riguardo particolare alle specializzazioni ed alle connesse potenzialità dei singoli ruoli».
In primo luogo, sussistono elementi di differenziazione già per quanto riguarda l'iter per giungere alla nomina di ufficiale nei rispettivi ruoli normale e speciale.
Per la nomina a ufficiale del ruolo normale è necessario:

vincere un concorso pubblico aperto a tutti i cittadini tra i 17/22 anni d'età, nonché ai marescialli ed ai brigadieri dell'Arma aventi non più di 28 anni (una parte dei posti sono riservati ai frequentatori delle scuole militari delle Forze armate);

superare, presso l'Accademia di Modena, un tirocinio pratico al termine del quale devono ottenere un giudizio di idoneità in ordine a: capacità e resistenza fisica, comportamento, rendimento nelle istruzioni pratiche, idoneità ad affrontare le attività scolastiche;

frequentare e superare due anni di Accademia militare;

frequentare e superare un corso di tre anni presso la Scuola ufficiali carabinieri. All'atto della nomina, gli ufficiali del ruolo normale devono sottoscrivere una ferma di 9 anni e, per mantenere il diritto a rimanere nel ruolo normale, devono conseguire il diploma di laurea entro l'anno di promozione a capitano (obbligo che non sussiste per il ruolo speciale).
Gli aspiranti alla nomina a ufficiale del ruolo speciale devono, più semplicemente:

superare un concorso riservato ai soli:

ufficiali di complemento/ferma prefissata dell'Arma con età non superiore a 32 anni;

marescialli dei carabinieri che abbiano compiuto il 26° anno di età e non superato il 40°;

frequentare e superare un corso di un anno presso la Scuola ufficiali Carabinieri.
Alla nomina, gli ufficiali del molo speciale devono sottoscrivere una ferma di 5 anni.
Gli ufficiali del ruolo normale, inoltre, devono frequentare il «Corso d'istituto» previsto dal decreto ministeriale n. 235 del 2005 (ora articolo 755 del decreto legislativo n. 66 del 2010 - Codice dell'ordinamento militare), in cui il profitto viene accertato con «prove scritte ed interrogazioni orali nelle fasi di frequenza nonché mediante un esame finale che consiste in una prova orale su materie che sono state oggetto di studio durante il corso».
Un'ulteriore differenziazione professionale è rinvenibile anche nell'impiego.
Basti pensare che gli ufficiali del ruolo normale, per poter essere valutati per la promozione a colonnello, hanno l'obbligo di compiere 4 anni di comando territoriale, diversamente dal ruolo speciale per il quale tale obbligo è limitato a 2 anni, con la possibilità di svolgere - in alternativa - un incarico equipollente.
Tale opportunità, non concessa al ruolo normale, consente agli ufficiali del ruolo speciale di poter adempiere gli obblighi di comando in altri 16 incarichi, vedendosi assicurata maggiore stanzialità, di cui invece gli ufficiali del ruolo normale non possono fruire nella stessa misura in ragione della loro maggiore mobilità.
I colonnelli del ruolo normale, inoltre, devono svolgere due anni di comando provinciale o equipollente mentre i parigrado del ruolo speciale non hanno tale obbligo.
Ne consegue che quando il decreto legislativo n. 298 del 2000 (articolo 33, riassettato dall'articolo 855 del decreto legislativo n. 66 del 2010 - Codice dell'ordinamento militare) ha voluto stabilire che «gli Ufficiali del ruolo normale hanno la precedenza al comando sugli Ufficiali di tutti gli altri ruoli di grado eguale allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento», in realtà ha inteso far carico agli ufficiali del ruolo normale dei più gravosi obblighi di comando per essi stabiliti (quattro anni anziché due, senza possibilità di equipollenze, per l'avanzamento a colonnello; due anni per l'avanzamento a generale).
Coerentemente, il comando generale dell'Arma, con apposita circolare interna, citata dallo stesso interrogante, ha previsto, quanto all'impiego degli ufficiali del ruolo speciale:

l'assegnazione di incarichi analoghi a quelli previsti per il ruolo normale per tenenti e i capitani;

l'impiego in incarichi operativi, d'ufficio o di insegnamento per gli ufficiali superiori;

l'impiego in posizioni fiduciarie, di insegnamento, di ufficio e all'interno di ministeri per i colonnelli, in considerazione del ridotto numero di incarichi di comando disponibili e degli obblighi di comando dei colleghi del ruolo normale.
Tale documento, nell'ancorare la diversità di impiego del ruolo speciale alla differente previsione degli obblighi di comando, convalida anche il principio secondo cui, a differenza degli ufficiali del ruolo normale, «per gli ufficiali del ruolo speciale è configurabile una politica di impiego che possa consentire agli stessi una maggiore stabilità nelle sedi e negli incarichi», così come effettivamente avviene.
due ruoli si differenziano in modo significativo anche per la soglia anagrafica di accesso (in media 22 anni per il ruolo normale e 32/33 per quello speciale), con la conseguente diversa permanenza nei gradi.
Pertanto, l'attuale strutturazione risponde all'esigenza di normalizzare la dinamica delle carriere della categoria e consente un equilibrato bilanciamento tra gradi dirigenziali e quelli del personale direttivo/esecutivo.
Ciò posto, non si è in presenza, come ipotizzato dall'interrogante, di una disparità di trattamento, ma piuttosto di legittime differenziazioni di professionalità, nell'ottica di perseguire un adeguato funzionamento istituzionale, tra l'altro, in un contesto disciplinato normativamente in modo chiaro ed esaustivo.
A riprova di ciò, basti considerare che, all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 298 del 2000, è stata prevista per i gradi da capitano a tenente colonnello del ruolo normale, la possibilità, una tantum, di essere immessi, a domanda, nel ruolo speciale.
In virtù di tale possibilità, ben 180 ufficiali hanno deciso il transito, a dimostrazione che la permanenza nel ruolo speciale non viene percepita discriminante o penalizzante, ma verosimilmente considerata come concreta opportunità di realizzare un diverso profilo professionale con limitati obblighi di comando e, soprattutto, una maggiore ed apprezzata stabilità.
Allo stesso modo, è prevista (articolo 835 del decreto legislativo n. 66 del 2010 - Codice dell'ordinamento militare) la possibilità di transito nel ruolo normale dei capitani del ruolo speciale, ad iniziativa dell'amministrazione Difesa, qualora:

nel grado di capitano del ruolo normale, si registri un consistente numero di cessazioni dal servizio che non consenta di soddisfare le esigenze istituzionali;

l'Arma ritenga opportuno attivare la procedura sia per immettere nel ruolo normale altri ufficiali da impiegare secondo il profilo di tale ruolo, sia per garantire un diverso sviluppo di carriera a coloro che nel ruolo speciale si sono distinti per rendimento in servizio.
Infine, la previsione del grado apicale di generale di divisione per il ruolo tecnico-logistico dell'Arma (la Guardia di finanza per l'omologo ruolo tecnico-logistico amministrativo ha quale grado apicale il generale di brigata), è dovuta al diverso profilo necessario per l'accesso a ciascun ruolo.
Infatti per la partecipazione al concorso del ruolo tecnico-logistico occorre essere in possesso di laurea magistrale o titolo equipollente a fronte del titolo di studio di scuola media secondaria richiesto per il ruolo speciale.
Inoltre, in considerazione che il ruolo tecnico-logistico, istituito al fine di consentire «la riorganizzazione del sostegno tecnico, logistico ed amministrativo» dell'Arma (articolo 1 decreto legislativo n. 297 del 2000), deve poter rispondere alle particolari esigenze di elevata specializzazione necessarie per far fronte agli specifici compiti assegnatigli, la carriera degli ufficiali di tale ruolo è stata adeguata alle funzioni da assolvere (articolo. 1, comma 2, lettera c, n. 2 della legge n. 78 del 2000).
Alla luce del quadro delineato, si ritiene che l'attuale struttura della categoria degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma nei tre ruoli in questione sia congrua con le precipue esigenze istituzionali, razionale e non sperequativa.

Il Ministro della difesa: Giampaolo Di Paola.