ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08800

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 374 del 28/09/2010
Firmatari
Primo firmatario: TURCO MAURIZIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/09/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 28/09/2010
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 28/09/2010
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 28/09/2010
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 28/09/2010
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 28/09/2010


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 28/09/2010
Stato iter:
22/01/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/01/2013
DI PAOLA GIAMPAOLO MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 12/10/2010

SOLLECITO IL 01/12/2010

SOLLECITO IL 12/01/2011

SOLLECITO IL 03/02/2011

SOLLECITO IL 03/03/2011

SOLLECITO IL 23/03/2011

SOLLECITO IL 15/04/2011

SOLLECITO IL 23/05/2011

SOLLECITO IL 06/07/2011

SOLLECITO IL 21/09/2011

SOLLECITO IL 16/11/2011

SOLLECITO IL 15/02/2012

SOLLECITO IL 28/05/2012

SOLLECITO IL 04/07/2012

SOLLECITO IL 26/07/2012

SOLLECITO IL 26/10/2012

SOLLECITO IL 06/12/2012

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/01/2013

CONCLUSO IL 22/01/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08800
presentata da
MAURIZIO TURCO
martedì 28 settembre 2010, seduta n.374

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:

il maresciallo di 1a classe Manlio Davide Mario Ferrario è un militare dell'Aeronautica militare che ha operato nella missione joint guardian, in Kosovo a Gjakova dal 5 novembre 1999 al 6 maggio 2000 per 187 giorni continuativi, durante il quale è rimasto vittima di incidente stradale in itinere su mezzo militare le cui conseguenti lesioni all'integrità fisica richieste con istanza dell'ottobre 2001 sono state riconosciute dipendenti da causa di servizio con atto del Comitato verifica cause servizio n. 2515 nell'adunanza n. 519 in data 22 settembre 2008. Il militare è in attesa della determinazione per il riconoscimento di un'altra patologia sofferta, richiesta con istanza del 31 gennaio 2002, il cui procedimento si protrae ben oltre i termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001, nonché in spregio alla sentenza n. 995 emessa in data 6 aprile 2010 dal T.A.R della Lombardia di Milano (non appellata) che vede soccombente il Ministero della difesa e dispone per l'adempimento per la cui mancata esecuzione è stato instaurato a cura del medesimo militare, un nuovo contenzioso per giudizio di esecuzione/ottemperanza con gravame n. registro generale n. 1807 del 4 agosto 2010;

il maresciallo Ferrario ha in corso di riconoscimento la richiesta di dipendenza da causa di servizio di ulteriori diverse patologie croniche sofferte ed una ferita/lesione occorsa in servizio in itinere sul territorio nazionale;

il militare è stato congedato il 25 aprile 2008 per asserito superamento del periodo massimo di malattia nel quinquennio, includendo nel conteggio il periodo di aspettativa riconosciuto si dipendente da causa di servizio ed il periodo relativo alla ferita e lesione che non può esservi incluso fino a completa guarigione senza mai essere stato sottoposto alle previste visite mediche ed è stato successivamente riassunto in servizio a seguito di ordinanza n. 1335 del 2008 emessa dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia di Milano in data 4 settembre 2008 in accoglimento dell'istanza cautelare proposta avverso l'impugnazione del congedo;

tale ordinanza sospensiva favorevole al militare è tuttora in vigore in quanto eseguita (non impugnata) dal Ministero e mai revocata dal Tribunale che l'ha emessa e che ha ancora in pendenza il gravame proposto rubricato al R.G. n. 1398/08;

ciò non di meno, non tenendo in dovuta considerazione le due esistenti pronunce Amministrative, una favorevole al militare (ordinanza sospensiva n. 1335) ed una sfavorevole al Ministero (sentenza di condanna n. 995) e ancora non tenendo in considerazione l'avvenuto riconoscimento della causa di servizio richiesta nel 2001 e concessa nel 2008 da parte del Ministero, l'Amministrazione militare ha comunque nuovamente posto in congedo il maresciallo Ferrario con telegramma prot. M-D/GMILII/6/1/2010/0246678 datato 11 maggio 2010 ancora con l'incredibile medesima decorrenza del 25 aprile 2008 senza alcuna motivazione contenuta nel documento, ripristinando gli effetti del primo atto di congedo oggetto della citata ordinanza del tribunale amministrativo regionale;

il militare di cui si tratta è stato congedato dalla direzione generale del personale militare nel 2008 sulla base di documentazioni redatte dal comando del 6o Stormo di Ghedi che non era il comando di Corpo da cui dipendeva gerarchicamente, mentre nello stesso periodo il legittimo comando di Corpo (centro nazionale di meteorologia e climatologia aeronautica di Pratica di Mare) dichiarava il militare essere in regolare aspettativa per malattia con atti dispositivi nn. 125 e 126 del 2008 partecipati al militare;

sempre detto comando del 6o stormo ha redatto l'atto dispositivo di collocamento in aspettativa n. 156 del 2008 (tra l'altro sbagliando anche il conteggio ivi riportato) riguardante il Ferrario firmandolo e trasmettendolo a diverse articolazioni di forza armata ed estranee alla medesima quando era totalmente incompetente a firmarlo non avendo in forza effettiva il sottufficiale, senza neanche indirizzare e notificare all'interessato l'atto medesimo;

detto sottufficiale non è mai stato visitato da medici militari per l'indispensabile accertamento e per la dichiarazione della sua idoneità o inidoneità al servizio militare incondizionato, né prima dell'atto di congedo del 2008 (in imminenza del sopraggiungere del massimo periodo di aspettativa fruibile) né all'atto della riammissione in servizio avvenuta nel febbraio 2009 anche se espressamente previsto dal telegramma di reintegro della direzione generale per il personale militare del 18 febbraio 2009 e neppure all'atto del nuovo congedo reiterato con atto dell'11 maggio 2010;

il maresciallo Ferrario è stato visitato solo per la definizione del provvedimento medico-legale relativa alla patologia meningoencefalite linfomonocitaria in data 29 maggio 2008 (a congedo oramai avvenuto) dalla commissione medica ospedaliera (C.M.O.) del dipartimento militare di medicina legale (D.M.M.L.) di Milano - peraltro, come se fosse ancora personale in servizio effettivo - senza esperire alcuna istruttoria, solo a seguito di Ordinanza Sospensiva n. 439 emessa il 13 marzo 2008 dal tribunale di Milano visto il gravame proposto registro generale n. 469/08 avverso il diniego espresso all'istanza di riconoscimento di dipendenza da c.s.o. avanzata nel 2005;

in tale occasione è stato emesso verbale mod. ML-AB n. 385/2008 omissivo di ogni indispensabile determinazione afferente al quadro relativo alla pensione privilegiata (obbligatorio per il personale in quiescenza quale era il Ferrario alla data di visita) e dichiarante il militare «non idoneo temporaneamente al s.m.i. per altra patologia» senza definire, come d'obbligo, su quale patologia si fondava il giudizio e la durata della «temporaneità» del provvedimento, risultando così tale certificazione medica senza una diagnosi, senza una prognosi e senza una data di scadenza; detto verbale 385 è stato impugnato in merito al giudizio di inidoneità con ricorso alla commissione sanitaria di II grado la quale comunque in violazione di legge non ha provveduto alla dovuta convocazione a visita medica; convenuto nel merito in giudizio dinanzi al T.A.R. di Milano con ulteriore ricorso proposto rubricato al registro generale n. 2862/08 il Ministero è stato condannato anche alla rifusione delle spese ed onorari con sentenza n. 1890 emessa in data 12 marzo 2009, nonostante tutto ciò non ha comunque provveduto a convocare a visita presso la Commissione Medica Ospedaliera di II grado il militare per la visita tesa all'accertamento dell'idoneità al s.m.i.;

il maresciallo Ferrario è stato sottoposto a visita medica di controllo domiciliare mentre era in malattia nel mese di gennaio 2008 (prima di essere collocato in congedo) a seguito della quale è stato dichiarato non in condizioni di riprendere il servizio senza indicare quale patologia era stata riscontrata che giustificasse il provvedimento, nonostante le ripetute richieste del visitando;

il 15 settembre 2009 l'amministrazione militare ha redatto a carico del sottufficiale il modello sanitario GL (necessario e previsto dalla direttiva della sanità militare prot. N. 5000/07) nuovamente senza indicare una diagnosi, senza la firma del medico militare redigente e soprattutto senza sottoporre il Ferrario a nessuna visita medica diretta, detto modello GL è stato partecipato al dipendente agli inizi del mese di dicembre 2009 (trasmesso dal centro nazionale di meteorologia e climatologia aeronautica - C.N.M.C.A. - con lettera del 27 novembre 2009 a seguito di istanza di accesso agli atti prodotta in ottobre) asseritamente necessario per le visite mediche per provvedimento medico-legale programmate il 14 settembre, 26 ottobre e 25 novembre, tutte antecedenti non solo alla partecipazione del modello GL (dicembre 2009) ma anche antecedenti alla data di riferita redazione (15 settembre 2009); prefato Modello GL non risulta essere stato neanche ricevuto ed agli atti della commissione medico ospedaliera del dipartimento militare medicina legale (decreto ministeriale M.L.) di Milano;

nei confronti del maresciallo Ferrario non viene redatta la documentazione caratteristica dal 31 dicembre 2004 e ciò anche senza fornire nessuna risposta alle richieste di spiegazione inviate non solo dal militare dipendente ma anche a quelle inviate dall'avvocato Zaccaglino nominato dal medesimo militare quale legale di fiducia;

al maresciallo Ferrario è stata negata la possibilità di fruire delle cure termali per l'anno 2008, alle quali aveva innegabilmente diritto: per tale motivo il Ministero della difesa è stato nuovamente citato dinanzi al tribunale amministrativo regionale di Milano dove è stato condannato con la sentenza n. 3574, emessa in data 23 aprile 2009, non avversata e non eseguita, a cui il sottufficiale ha dovuto far seguire una nuova citazione per l'esecuzione/ottemperanza e per la nomina di Commissario ad acta (in merito è stata emessa sentenza n. 5679 in data 18 dicembre 2009 nella quale viene riconosciuto il diritto ad avere risarcimento danni);

nei confronti del sottufficiale non venivano redatti gli «specchi mensili riepilogativi dell'attività lavorativa svolta» sin dal luglio 2004 non espletando i conteggi orari dell'attività di servizio, nonostante reiterate richieste rimaste inevase. Anche in questo caso il Ministero della difesa è stato citato in giudizio e successivamente condannato con la sentenza n. 5208 in data 28 ottobre 2008, ancora una volta non eseguita rendendo necessaria un'ennesima azione ad agire dinanzi al medesimo tribunale per giudizio di esecuzione/ottemperanza per la nomina di un commissario ad acta disposta con ordinanza n. 109/09 del 22 gennaio 2009, con cui è stato nominato il prefetto di Milano. La incompleta esecuzione degli adempimenti ordinati ha comportato nel merito l'emissione della sentenza n. 1351/09 in data 20 febbraio 2009 nella quale il tribunale amministrativo regionale dà atto che con esplicita dichiarazione resa al prefetto di Milano l'amministrazione ammette di non poter documentare il servizio svolto dal maresciallo Ferrario, non potendo così effettuare l'attestazione del servizio svolto dal militare; in merito a ciò i parziali conteggi effettuati e consegnati al commissario sono stati, oltre che impugnati al T.A.R. con plurimi gravami, anche contestati all'amministrazione ma non ancora rielaborati. Il militare quindi è stato posto in congedo senza che fosse definito l'orario di servizio svolto dal medesimo alle dipendenze dell'amministrazione datoriale;

consta agli interroganti che il maresciallo Ferrario ritrovandosi, per effetto di tutte le violazioni sopra indicate, congedato per la seconda volta nel 2010 con effetto dal 2008 non percepisce né l'emolumento stipendiale e neppure il trattamento di quiescenza - privilegiato - di cui ha diritto, e che il medesimo militare, vista la costretta indigenza, è fermamente intenzionato ad attuare ogni forma di protesta, civile e non violenta senza escludere la possibilità di recarsi direttamente all'indirizzo del Ministro interrogato per vedersi sostenere economicamente assieme alla propria prole;

il Ferrario è rimasto in forza effettiva organica al teleposto meteorologico di Monte Bisbino (Como), sua sede di servizio, dipendente dal Comando di Corpo del centro nazionale di meteorologia e climatologia aeronautica di Pratica di Mare, percependo regolare stipendio fino al mese di agosto 2010 come da busta paga, nella relazione che il ministro interrogato ha presentato al Parlamento viene invece chiaramente dichiarato che detto teleposto è stato chiuso nel corso dell'anno 2009 contrastando ciò con il mantenimento della sede di servizio -:

quali siano i motivi di inosservanza dei giudicati amministrativi emessi dal tribunale amministrativo regionale adito dal militare di cui in premessa, dell'inserimento nel conteggio del periodo di comporto effettuato della malattia, derivante da dipendenza da causa di servizio riconosciuta dipendente dal servizio, dell'inserimento in detto computo di ulteriore periodo derivante da ferita/lesione in infortunio in itinere mai definita dall'amministrazione, e che non può essere inclusa nel conteggio fino a completa guarigione per disposizione di legge;

quali siano i motivi che hanno permesso all'amministrazione militare di dichiarare come avvenuto il superamento del periodo di massima aspettativa per malattia fruibile dal militare nel quinquennio e quindi disporne il relativo congedo, quando dinanzi al commissario ad acta, prefetto di Milano, e nel giudizio amministrativo dinanzi al tribunale amministrativo regionale di Milano (sentenza n. 1351/09) ha dichiarato di non poter certificare il servizio espletato dal sottufficiale in un periodo di tempo incluso nel medesimo quinquennio di riferimento, di non aver riesaminato la situazione sanitaria ed il conteggio del periodo di comporto dopo l'avvenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia per la quale il militare era in malattia, nella vigenza dell'ordinanza sospensiva accolta n. 1335/08 emessa dal tribunale amministrativo di Milano;

per quali motivi sia stato redatto il previsto modello GL solamente in data 15 settembre 2009, senza indicazione della diagnosi obbligatoria senza la firma obbligatoria del medico militare e senza esecuzione della visita medica diretta da parte del personale medico militare;

quali siano i motivi per i quali il militare non viene scrutinato per l'avanzamento al grado superiore per le aliquote di avanzamento formate per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 nonostante le disposizioni impartite dalla direzione generale per il personale militare (D.G.P.M.) in generale e nello specifico nel 2006 per la ricostruzione di carriera ancora non eseguita nonostante la sentenza del TAR Lazio n. 2378 del 30 marzo 2005;

se il Ministro interrogato fosse al corrente del caso specifico e delle pronunce, anche recentissime, già emesse per casi analoghi (sentenze del Consiglio di Stato nn. 4055/03 del 13 maggio 2003 e 4854/09 del 31 luglio 2009 e sentenza della Corte dei Conti Lazio n. 76 del 17 febbraio 1999), sussumibili a quello di cui si tratta, che hanno visto soccombente il Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero della difesa proprio nel caso di avvenuto congedo senza la indispensabile determinazione degli organi sanitari militari in merito all'accertata inidoneità al s.m.i. di personale avente c.s.o, riconosciute dipendenti e di verbali medici viziati;

quali immediate iniziative intenderà adottare per offrire la massima tutela consentita al maresciallo Ferrario e quali iniziative invece intenderà adottare nei confronti di coloro che con comportamenti omissivi e/o commissivi si sono resi eventualmente responsabili della situazione esposta in premessa, nella considerazione che alla data odierna (sempre in violazione della legge) il maresciallo Ferrario ritrovandosi, per effetto di tutte le violazioni sopra indicate, congedato per la seconda volta nel 2010 con effetto dal 2008 non percepisce né l'emolumento stipendiale e neppure il trattamento di quiescenza privilegiato. (4-08800)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 22 gennaio 2013
nell'allegato B della seduta n. 739
All'Interrogazione 4-08800 presentata da
MAURIZIO TURCO

Risposta. - Gli atti amministrativi redatti dal comando 6o stormo, riguardanti il militare citato nell'atto, sono stati legittimamente emanati in quanto, come per tutto il personale in «forza effettiva organica» presso il teleposto di Monte Bisbino, la competenza in termini di «forza amministrata» faceva capo esclusivamente al 6o stormo di Ghedi.
La «forza matricolare» di detto personale, invece, è sempre stata ordinativamente attribuita al centro nazionale di meteorologia e climatologia aeronautica di Pratica di Mare.
Chiarito quanto sopra, si rappresenta che all'atto della chiusura del teleposto di Monte Bisbino, ultima sede di servizio del sottufficiale, avvenuta il 15 dicembre 2009, il 6o stormo di Ghedi in qualità di ente amministrativo designato, ha provveduto alla corresponsione degli emolumenti stipendiali sino a tutto il mese di agosto 2010, ben oltre la data in cui è stato poi fatto decorrere il collocamento in congedo (25 aprile 2010).
A questo riguardo, la competente direzione generale per il personale militare, con dispaccio in data 11 maggio 2010, ha disposto nei confronti dell'interessato (decreto dirigenziale n. 1029 del 5 maggio 2010) i provvedimenti di revoca del decreto dirigenziale n. 322 del 2009 nonché il ripristino degli effetti del decreto dirigenziale n. 1538 del 2008, con cui era stata disposta la cessazione dal servizio permanente per infermità ed il contestuale collocamento in congeda, categoria della riserva, a decorrere dal 25 aprile 2008.
Ciò posto, dal mese di settembre 2010 è stata operata la cancellazione dai ruoli stipendiali a seguito della segnalazione fornita dal 6o stormo di Ghedi che, però, non ha contestualmente comunicato la data di ricollocamento in congedo del militare.
Nel corso delle consuete attività di controllo e verifica, la circostanza dianzi indicata: è stata rilevata d'ufficio; in ragione di ciò, è stata prontamente contattata la sede provinciale dell'Inpdap di Milano, che ha dato assicurazione del fatto che il trattamento provvisorio di pensione, del sottufficiale in argomento era stato riattivato dal mese di dicembre 2010.
Come risulta agli atti, la documentazione caratteristica necessaria per le procedure di avanzamento al grado superiore fu regolarmente inoltrata dal competente centro nazionale di meteorologia e climatologia di Pratica di Mare per l'acquisizione della «presa visione» da parte dell'interessato; della notifica degli atti fu incaricata la stazione dei carabinieri di Trezza sull'Adda che constatò, dopo ripetuti tentativi, la irreperibilità del militare presso la residenza anagrafica ed i pregressi domicili dello stesso in località Cornate d'Adda.
Per quanto attiene alla redazione degli «specchi mensili riepilogativi dell'attività lavorativa svolta», risulta la piena ottemperanza dell'amministrazione a quanto disposto dal commissario «ad acta»; a fronte della redazione di tali specchi riepilogativi il sottufficiale ha sollevato, di seguito, numerosi ricorsi giurisdizionali impugnando singolarmente, e talora cumulativamente, i documenti in questione.
I ricorsi, che risultano nel merito tuttora pendenti, sono stati accompagnati, nella quasi totalità, da istanze di sospensione cautelare, tutte sistematicamente respinte dal Tribunale amministrativo regionale con apposite ordinanze.
Quanto, infine, a tutti gli altri aspetti di natura sanitaria, a quelli di stato giuridico e di avanzamento nonché a quelli relativi alla documentazione caratteristica citati nell'atto, si assicura che il dicastero ha sempre agito in conformità alle leggi e, ove esistenti, alle statuizioni giudiziali in relazione ai numerosi ricorsi proposti dall'interessato.
Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, non si ritiene possibile porre in atto quanto richiesto dall'interrogante.

Il Ministro della difesa: Giampaolo Di Paola.