BARBIERI e CARLUCCI. -
Al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:
la direttiva 2002/92/CE relativa alla intermediazione assicurativa riafferma il ruolo centrale degli intermediari professionali nella distribuzione dei prodotti assicurativi e riassicurativi, con lo scopo primario di permettere il corretto funzionamento del mercato unico delle assicurazioni, attraverso la libera operatività degli intermediari nell'Unione europea. Ulteriore scopo della direttiva è anche quello di provvedere alla tutela dei consumatori sia nella fase di offerta del prodotto assicurativo, che in quella più specifica del servizio post vendita;
il Codice delle assicurazioni, adottato in Italia con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recepisce detta normativa comunitaria;
il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2008 ha disciplinato in via amministrativa l'attività, di intermediazione assicurativa di cui al titolo IX e di cui all'articolo 183 del citato Codice delle Assicurazioni;
con l'emanazione di citato Regolamento Isvap la categoria degli Agenti di assicurazioni, costituita da oltre 22.500 intermediari professionali, che danno lavoro a circa 180.000 addetti al settore, è stata sommersa da numerose ed ad avviso dell'interrogante inutili incombenze amministrative e procedurali che hanno dimostrato nel tempo la loro inutilità in termini di beneficio agli assicurati (modulistica relativa alle iscrizioni, impossibilità per gli agenti di poter svolgere attività di secondo livello professionale o, applicazione di tempi di istruttoria lunghissimi - 90 giorni - che impediscono l'immediata attività degli agenti e dei loro collaboratori iscritti al RUI);
i numerosi oneri prescrittivi contenuti nel Regolamento Isvap e la struttura stessa del Registro intermediari impediscono inoltre la collaborazione professionale tra agenti, con ciò ostacolando il corretto dispiegarsi dei princìpi di liberalizzazione e tutela del consumatore, così come previsto dalla legge 40 del 2007;
in tale contesto di criticità si sottolinea l'assoluta iniquità di un impianto sanzionatorio, che oltre a lasciare ampi margini di discrezionalità, al Collegio di Garanzia ISVAP, impedisce lo svolgimento di una serena attività imprenditoriale;
in altri termini il Regolamento ISVAP n. 5 del 2006, proprio per la sua complessità e ad avviso dell'interrogante per il suo impianto alquanto difficile e confuso costituisce un serio ostacolo alla mobilità degli intermediari assicurativi ed un grave impedimento alla concorrenza;
contro il citato Regolamento Isvap il sindacato degli Agenti assicurativi (SNA) e l'Associazione delle imprese assicuratrici ANIA hanno presentato ricorso al TAR del Lazio, ed ora è pendente l'Appello al Consiglio di Stato;
tale Organo è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità complessiva del Regolamento ISVAP o sulla opportunità della stessa azione amministrativa dell'Isvap, che a giudizio dei ricorrenti è andata oltre i poteri regolamentari delegati all'Istituto del Codice delle Assicurazioni, senza tenere conto delle ricadute sul mercato assicurativo ed in particolare sulla intermediazione professionale -:
se intenda convocare un tavolo di concertazione con le Organizzazioni sindacali degli Agenti e Imprese di assicurazione, per porre rimedio ad una situazione non più procrastinabile;
se il governo intenda procedere ad una modifica del Codice delle Assicurazioni, adeguandolo alle mutate esigenze del mercato assicurativo, predisponendo a tal fine, una migliore classificazione degli intermediari e chiarezza nei rapporti tra gli stessi e le imprese di assicurazione.
(4-03118)