ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03118

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 182 del 26/05/2009
Firmatari
Primo firmatario: BARBIERI EMERENZIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 26/05/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CARLUCCI GABRIELLA POPOLO DELLA LIBERTA' 09/03/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 26/05/2009
Stato iter:
26/04/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/04/2012
PASSERA CORRADO MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 09/03/2011

RISPOSTA PUBBLICATA IL 26/04/2012

CONCLUSO IL 26/04/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03118
presentata da
EMERENZIO BARBIERI
martedì 26 maggio 2009, seduta n.182

BARBIERI e CARLUCCI. -
Al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:
la direttiva 2002/92/CE relativa alla intermediazione assicurativa riafferma il ruolo centrale degli intermediari professionali nella distribuzione dei prodotti assicurativi e riassicurativi, con lo scopo primario di permettere il corretto funzionamento del mercato unico delle assicurazioni, attraverso la libera operatività degli intermediari nell'Unione europea. Ulteriore scopo della direttiva è anche quello di provvedere alla tutela dei consumatori sia nella fase di offerta del prodotto assicurativo, che in quella più specifica del servizio post vendita;
il Codice delle assicurazioni, adottato in Italia con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recepisce detta normativa comunitaria;
il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2008 ha disciplinato in via amministrativa l'attività, di intermediazione assicurativa di cui al titolo IX e di cui all'articolo 183 del citato Codice delle Assicurazioni;
con l'emanazione di citato Regolamento Isvap la categoria degli Agenti di assicurazioni, costituita da oltre 22.500 intermediari professionali, che danno lavoro a circa 180.000 addetti al settore, è stata sommersa da numerose ed ad avviso dell'interrogante inutili incombenze amministrative e procedurali che hanno dimostrato nel tempo la loro inutilità in termini di beneficio agli assicurati (modulistica relativa alle iscrizioni, impossibilità per gli agenti di poter svolgere attività di secondo livello professionale o, applicazione di tempi di istruttoria lunghissimi - 90 giorni - che impediscono l'immediata attività degli agenti e dei loro collaboratori iscritti al RUI);
i numerosi oneri prescrittivi contenuti nel Regolamento Isvap e la struttura stessa del Registro intermediari impediscono inoltre la collaborazione professionale tra agenti, con ciò ostacolando il corretto dispiegarsi dei princìpi di liberalizzazione e tutela del consumatore, così come previsto dalla legge 40 del 2007;
in tale contesto di criticità si sottolinea l'assoluta iniquità di un impianto sanzionatorio, che oltre a lasciare ampi margini di discrezionalità, al Collegio di Garanzia ISVAP, impedisce lo svolgimento di una serena attività imprenditoriale;
in altri termini il Regolamento ISVAP n. 5 del 2006, proprio per la sua complessità e ad avviso dell'interrogante per il suo impianto alquanto difficile e confuso costituisce un serio ostacolo alla mobilità degli intermediari assicurativi ed un grave impedimento alla concorrenza;
contro il citato Regolamento Isvap il sindacato degli Agenti assicurativi (SNA) e l'Associazione delle imprese assicuratrici ANIA hanno presentato ricorso al TAR del Lazio, ed ora è pendente l'Appello al Consiglio di Stato;
tale Organo è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità complessiva del Regolamento ISVAP o sulla opportunità della stessa azione amministrativa dell'Isvap, che a giudizio dei ricorrenti è andata oltre i poteri regolamentari delegati all'Istituto del Codice delle Assicurazioni, senza tenere conto delle ricadute sul mercato assicurativo ed in particolare sulla intermediazione professionale -:
se intenda convocare un tavolo di concertazione con le Organizzazioni sindacali degli Agenti e Imprese di assicurazione, per porre rimedio ad una situazione non più procrastinabile;
se il governo intenda procedere ad una modifica del Codice delle Assicurazioni, adeguandolo alle mutate esigenze del mercato assicurativo, predisponendo a tal fine, una migliore classificazione degli intermediari e chiarezza nei rapporti tra gli stessi e le imprese di assicurazione.
(4-03118)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 26 aprile 2012
nell'allegato B della seduta n. 626
All'Interrogazione 4-03118 presentata da
EMERENZIO BARBIERI

Risposta. - In relazione all'interrogazione in esame, si rappresenta quanto segue.
L'Isvap ha disciplinato, con il regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa sulla base della disciplina primaria contenuta nel «Codice delle assicurazioni private» (decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209: in particolare titolo IX «intermediari di assicurazione e riassicurazione» e articolo 183 «regole di comportamento»).
Il predetto regolamento è stato oggetto di impugnazione dinnanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, da parte di 84 imprese di assicurazione e di quattro associazioni di categoria: Associazione nazionale imprese di assicurazioni (Ania), Associazione italiana broker di assicurazione (Aiba), Sindacato Nazionale agenti (Sna) e Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare (Assofin).
Oggetto della controversia, nello specifico, è stato il procedimento di formazione del regolamento e alcune norme dello stesso.
I ricorsi presentati dallo Sna, dall'Aiba e dall'Ania, sono stati respinti dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con sentenze del 18 giugno 2007 che hanno confermato la piena legittimità del provvedimento impugnato.
Avverso le sentenze del Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel dicembre 2007 è stato presentato appello al Consiglio di Stato da parte dell'Ania più 52 imprese e dallo Sna.
Il Consiglio di Stato, con decisioni 5026 del 2008 e 5621 del 2008 ha respinto l'appello dichiarando infondate tutte le censure proposte dall'Ania più 52 imprese, e ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dallo Sna.
In particolare, il Consiglio di Stato, con la decisione 5026 del 2008, condividendo il pronunciamento del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ha avuto modo di esprimersi nel senso della legittimità e della razionalità dell'impianto regolamentare dell'atto normativo impugnato.
In relazione all'eventuale modifica del Codice delle assicurazioni private, prospettata nell'interrogazione medesima, al fine di un adeguamento della normativa alle mutate esigenze del mercato assicurativo e di una migliore classificazione degli intermediari operanti nel settore, si richiama l'attenzione sull'avvio a livello comunitario di un'attività di revisione della direttiva 2002/ 92/CE sull'intermediazione assicurativa, le cui risultanze dovrebbero essere rese note a breve termine.
Si menziona, infine, che sono in corso anche valutazioni interne tendenti a considerare eventuali modifiche, in sintonia con la normativa Ce, sulla tenuta del registro degli intermediari assicurativi.

Il Ministro dello sviluppo economico: Corrado Passera.
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2005 0209, ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO ( ISVAP )

EUROVOC :

compagnia d'assicurazioni

direttiva CE

norma europea

protezione del consumatore

regolamento