ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02528

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 700 del 10/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: DELFINO TERESIO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Data firma: 10/10/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
NARO GIUSEPPE UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 10/10/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 10/10/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-02528
presentata da
TERESIO DELFINO
mercoledì 10 ottobre 2012, seduta n.700

DELFINO e NARO. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

la direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, all'articolo 14 dispone che gli Stati membri esentino dalla tassazione, tra gli altri, anche i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie, ivi compresa la pesca, diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto, e l'elettricità prodotta a bordo delle imbarcazioni (articolo 14, comma 1, lettera c) e dunque di fatto ha previsto l'esenzione totale dell'accisa per il carburante usato per l'attività di pesca in acque marine;

la medesima previsione è stata recepita nell'ordinamento nazionale attraverso l'articolo 24 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante il testo unico delle disposizioni legislative sulle imposte sulle produzione e sui consumi, definendovi gli impieghi agevolati come segue:

«1. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 17 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli oli minerali destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al presente testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista. 2. Le agevolazioni sono accordate anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'articolo 14»;

con l'approvazione della legge 26 aprile 2012, n. 44, viene estesa l'esenzione dalle accise per la benzina destinata alle barche da pesca fino ad oggi solo per il gasolio;

la misura è entrata in vigore lo scorso 29 aprile 2012 ma è subordinata alla opportuna regolamentazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con l'Agenzia delle dogane, che sta ritardando ad oggi l'applicazione della norma -:

quali provvedimenti ritenga opportuno prendere al fine di far esercitare un diritto sancito da norme comunitarie che per troppo tempo è stato negato ai nostri pescatori. (3-02528)