ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/02488

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 691 del 25/09/2012
Firmatari
Primo firmatario: DI PIETRO ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 25/09/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 25/09/2012
Stato iter:
26/09/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 26/09/2012
Resoconto DI PIETRO ANTONIO ITALIA DEI VALORI
 
RISPOSTA GOVERNO 26/09/2012
Resoconto SEVERINO DI BENEDETTO PAOLA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 26/09/2012
Resoconto DI PIETRO ANTONIO ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 26/09/2012

SVOLTO IL 26/09/2012

CONCLUSO IL 26/09/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02488
presentata da
ANTONIO DI PIETRO
martedì 25 settembre 2012, seduta n.691

DI PIETRO. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:

noti ed oramai codificati - per legge, per codice deontologico, in giurisprudenza ed in dottrina - sono i diritti di critica e di cronaca di cui devono poter usufruire tutti coloro che fanno informazione: l'informazione libera e senza bavaglio è uno dei principi cardini della Costituzione repubblicana ed è alla base di ogni Stato di diritto e di ogni democrazia evoluta;

altrettanto noti e codificati sono anche i limiti ed i doveri a cui ogni buon giornalista deve attenersi per rispettare altri principi costituzionali ugualmente intangibili, quali l'onore ed il decoro della persona umana. Tali doveri consistono essenzialmente nel rispetto - da parte del giornalista - della verità della notizia che lui racconta, dell'interesse pubblico a renderla nota e della continenza e correttezza con cui la notizia o la critica vengono esposte;

orbene, Alessandro Sallusti, oggi direttore de Il Giornale ed all'epoca dei fatti direttore di Libero, è protagonista di una vicenda giudiziaria che il 26 settembre 2012 vedrà la sua conclusione. Egli, infatti, è stato condannato - senza condizionale - dalla corte di appello di Milano a quattordici mesi di reclusione per diffamazione aggravata a mezzo stampa per aver offeso ingiustamente la reputazione di un magistrato. Ora si attende la sentenza della Corte di cassazione che - se dovesse confermare il giudizio della corte di appello (ed è presumibile che possa farlo, in quanto deve verificarne solo la legittimità e non il merito) - comporterà come conseguenza inevitabile che il giornalista Sallusti dovrà andare in carcere a scontare la sua pena;

il modo di operare del giornalista Sallusti è noto, specie all'interrogante, che ha in corso nei suoi confronti e nei confronti dei suoi editori di oggi e di ieri numerose cause civili e penali per le tante diffamazioni aggravate e reiterate subite;

però, l'interrogante, pur non condividendo affatto il modo di fare giornalismo da parte di Alessandro Sallusti, ritiene doveroso porre all'attenzione del Governo e del Parlamento la necessità di intervenire urgentemente per rivedere il dettato normativo dell'articolo 595 del codice penale, non nella parte precettiva s'intende, ma in quella sanzionatoria;

si è, infatti, davanti ad una norma che, caso quasi unico al mondo, punisce anche con il carcere un reato di opinione;

si ritiene, invece che - qualora il giornalista esorbiti dai limiti che è tenuto a rispettare (verità, continenza, interesse pubblico) - sia più rispondente al bilanciamento di entrambi i diritti costituzionalmente garantiti (diritto ad informare del giornalista e diritto alla privacy ed alla propria reputazione della persona offesa) ritenere sufficiente (come, peraltro, già previsto dalla legislazione attuale) la sola sanzione pecuniaria, oltre la sanzione del risarcimento del danno in sede civile, della rettifica della notizia diffamatoria a spese del diffamatore e delle pubbliche scuse, qualora la gravità del fatto lo richieda;

il caso segnalato, pertanto - al di là delle valutazioni che si possono fare sul modo di operare del giornalista Sallusti - impone una soluzione immediata e certa per la difesa di un principio costituzionale e di una norma di democrazia e civile convivenza: non si può e non si deve andare in carcere per un reato di opinione -:

se il Governo non ritenga opportuno adottare in tempi brevissimi iniziative normative d'urgenza al fine di sostituire la sanzione detentiva prevista per il reato di diffamazione a mezzo stampa con quella pecuniaria. (3-02488)