ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02476

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 687 del 18/09/2012
Firmatari
Primo firmatario: GALLI DANIELE
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 18/09/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO PER GLI AFFARI EUROPEI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 18/09/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-02476
presentata da
DANIELE GALLI
martedì 18 settembre 2012, seduta n.687

GALLI. -
Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro per gli affari europei, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

il TAR Piemonte ha accolto la richiesta di sospensione del calendario venatorio 2012-2013 predisposto dalla regione Piemonte, avanzata nel ricorso avverso tale atto regionale presentato dalle associazioni LAC (Lega abolizione caccia), Pro Natura e Fondazione per l'Ecospiritualità, ricorso che sarà trattato nel merito il prossimo 23 ottobre 2012, e alla base del quale vi sarebbero le seguenti ragioni: mancanza del piano faunistico venatorio regionale, assenza della valutazione d'incidenza prevista per la rete Natura 2000 e non rispetto del parere Ispra con riguardo ai periodi della caccia;


a seguito di tale sospensione, la prevista apertura dell'attività venatoria del 16 settembre non è potuta avvenire regolarmente;


con una delibera d'urgenza assunta dalla giunta regionale piemontese il 14 settembre, immediatamente esecutiva, che recepisce i rilievi formulati da Ispra, si consente da sabato 15 settembre la selezione degli ungulati e da domenica 16 settembre la caccia al cinghiale, mentre per le specie ornitiche e leporidi di dovrebbe partire il 30 settembre;


le associazioni interessate hanno annunciato che ricorreranno ulteriormente avverso la delibera regionale;


i circa 30.000 cacciatori piemontesi hanno comunque pagato anticipatamente una tassa regionale stimabile in 2.000.000 di euro, una tassa governativa di circa 5.000.000 di euro e il contributo richiesto dagli Ambiti territoriali caccia provinciali di circa 3.000.000 di euro, e subiscono un danno non solo morale, ma anche economico, dovuto alla sospensione di un proprio diritto causa l'errore della regione;


l'incertezza legata ai futuri ricorsi annunciati potrebbe anche risolversi con l'accoglimento degli stessi e con la definitiva cancellazione dell'attività venatoria per la stagione 2012-2013 in tutto il Piemonte, unica caso in Italia;


oltre alla lesione del diritto dei cacciatori, diritto riconosciuto con leggi nazionali, seppur nei limiti delle competenze regionali, va considerato il danno derivante ai singoli per la parte di tassazione versata per un'attività che non possono esercitare, ed il danno economico che hanno già subito e che rischiano di subire le attività correlate, dalle aziende faunistico venatorie agli allevamenti di selvaggina, al comparto delle armerie e dell'indotto -:


come intendano agire per garantire che possa essere praticato il diritto dei cacciatori a esercitare l'attività venatoria, la cui regolamentazione è devoluta alle regioni che ne devono assicurare la fattibilità anche assicurando l'esercizio dei poteri previsti ai sensi dell'articolo 14, comma 15, della legge n. 157 del 1992;


se sussistano i presupposti per un rimborso delle tasse erogate dai cacciatori proporzionate al tempo di interruzione dell'attività dal 16 al 30 settembre, e nel caso di accoglimento di ulteriori ricorsi e di totale sospensione del calendario venatorio 2012-2013 per l'intero periodo stagionale;


se si intenda, in caso di sospensione da parte del TAR Piemonte dell'intero programma venatorio 2012-2013, tenendo conto dell'ulteriore danno che la sospensione dell'attività venatoria provocherebbe all'ambiente e all'ecosistema non potendo regolare l'impatto delle specie nocive sugli stessi, ed essendo la materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117 Costituzione, valutare i presupposti per esercitare il potere sostitutivo;


se non si intenda verificare, anche l'aderenza alle direttive comunitarie in materia di quanto posto in essere dalla regione Piemonte. (3-02476)