ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02359

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 657 del 27/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: BINETTI PAOLA
Gruppo: UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Data firma: 27/06/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 27/06/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-02359
presentata da
PAOLA BINETTI
mercoledì 27 giugno 2012, seduta n.657

BINETTI. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

il decreto ministeriale emanato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 7 giugno 2012, allegato B, definisce sia i criteri, i parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all'abilitazione nonché il numero massimo di pubblicazioni, distinto per fascia e per area, che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione;

nella valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati dai candidati, la commissione si attiene al principio generale in base al quale l'abilitazione viene attribuita ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi, valutati dalla commissione con criteri il più possibile oggettivi; l'abilitazione quindi può essere attribuita esclusivamente ai candidati che sono stati giudicati positivamente secondo i criteri e i parametri di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l) e i cui indicatori dell'impatto della produzione scientifica complessiva presentino i valori richiesti sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all'allegato A, numero 3, lettera b), rispettivamente per la prima e per la seconda fascia;

nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati la commissione si attiene quindi ai seguenti criteri:

a) qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi delle classificazioni di merito delle pubblicazioni;

b) quantità di articoli pubblicati e loro distribuzione sotto il profilo temporale, con particolare riferimento ai cinque anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto;

c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari;

uno dei problemi è la valutazione delle riviste prive di indici bibliometrici (impact factor), molte delle quali sono in italiano e non prevedono un peer review system. Uno dei SSD in cui è prassi pubblicare su riviste del genere ad esempio è la storia della medicina, (MED 02);

i candidati che da anni aspirano ad essere adeguatamente strutturati in università, ricercatori ed associati, dove lavorano con ampia dedizione a compiti didattici, oltre che assistenziali nel caso della facoltà di medicina, non potevano conoscere prima quali riviste sarebbero state inserite in classe «A» e quali altri criteri avrebbero fatto parte della valutazione;

a suddividere le classi in A, B, e C è l'Anvur, Agenzia di valutazione del sistema universitario; questo lavoro di classificazione ex post è contestato dall'associazione italiana dei costituzionalisti che ha deciso di impugnare il provvedimento davanti al Tar;

per i costituzionalisti, infatti, dividere le riviste in tre classi e valutare poi i candidati in base al numero di articoli pubblicati nei dieci anni consecutivi, precedenti il bando, su riviste appartenenti alla classe «A» è una scelta da bocciare, anche perché creerà come effetto un vero e proprio contenzioso -:

quali misure si ritenga opportuno intraprendere al fine di sanare una situazione che mette in serio pericolo il diritto di essere valutati secondo criteri di eguaglianza e responsabilità. (3-02359)