ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02338

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 650 del 14/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: CAPARINI DAVIDE
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 14/06/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VOLPI RAFFAELE LEGA NORD PADANIA 14/06/2012
GIDONI FRANCO LEGA NORD PADANIA 14/06/2012
POLLEDRI MASSIMO LEGA NORD PADANIA 14/06/2012
PAOLINI LUCA RODOLFO LEGA NORD PADANIA 14/06/2012
GRIMOLDI PAOLO LEGA NORD PADANIA 14/06/2012
CONSIGLIO NUNZIANTE LEGA NORD PADANIA 14/06/2012
LANZARIN MANUELA LEGA NORD PADANIA 14/06/2012
MUNERATO EMANUELA LEGA NORD PADANIA 14/06/2012
RIVOLTA ERICA LEGA NORD PADANIA 14/06/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 14/06/2012
Stato iter:
16/10/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 16/10/2012
Resoconto CARDINALE ADELFIO ELIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 16/10/2012
Resoconto PAOLINI LUCA RODOLFO LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 16/10/2012

SVOLTO IL 16/10/2012

CONCLUSO IL 16/10/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-02338
presentata da
DAVIDE CAPARINI
giovedì 14 giugno 2012, seduta n.650

CAPARINI, VOLPI, GIDONI, POLLEDRI, PAOLINI, GRIMOLDI, CONSIGLIO, LANZARIN, MUNERATO, RIVOLTA. -
Al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:

l'ossigeno è il più importante elemento richiesto dagli esseri umani per vivere; si stima che la sua presenza sia pari al 62,5 per cento, come tale ben maggiore a quella di qualsiasi altro componente chimico; per questo, l'ossigenoterapia, intesa come l'introduzione nell'organismo di una quantità di ossigeno ad alta concentrazione, rappresenta una terapia tra le più diffuse, che trova impiego nelle malattie sia acute che croniche;

dal 1° gennaio 2010 l'ossigeno terapeutico è commercializzabile solo se dotato di autorizzazione in commercio; tale cambiamento è legato al completamento del processo di recepimento della direttiva 2001/83/CE, la quale ha previsto che l'ossigeno terapeutico può essere commercializzato solo se dotato di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), al pari dei medicinali;

in attuazione della legge di recepimento della direttiva citata è stato adottato il decreto ministeriale 29 febbraio 2008, il quale ha dettato le disposizioni transitorie per la commercializzazione dei gas medicinali in commercio alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;

già il giudice amministrativo, con la sentenza n. 2730/1998 del TAR del Lazio, confermata con sentenza n. 1729/2002 del Consiglio di Stato, aveva annullato il provvedimento del Ministero della sanità del 2 settembre 1994 che riduceva le tariffe per la vendita al pubblico dell'ossigeno terapeutico del 25 per cento, stabilendo che esso rientra tra i farmaci preconfezionati prodotti industrialmente e, come tale, sottoposto al regime dei prezzi sorvegliati secondo il disposto della delibera CIPE 26 febbraio 1998;

con le successive sentenze n. 5980/2003 e n. 5981/2003 il TAR del Lazio ha ordinato al CIPE e al Ministero di procedere all'esecuzione delle sentenze n. 2730/98 e n. 1729/02; a seguito di tali pronunce, le aziende autorizzate alla produzione e distribuzione dell'ossigeno terapeutico hanno trasmesso le loro richieste di determinazione del prezzo al Ministero;

la classificazione come medicinale e la sottoposizione alle procedure di rilascio dell'autorizzazioni all'immissione in commercio ha fatto sì che anche l'ossigeno terapeutico, come gli altri gas medicinali, sia stato dotato di etichetta e foglietto illustrativo e che fossero altresì assicurate la tracciabilità dei lotti di produzione e l'etichettatura dei recipienti;

la nuova classificazione dei gas medicinali ha inoltre pesantemente condizionato la determinazione del prezzo dell'ossigeno, che non solo ha subito una variazione dell'aliquota percentuale dell'IVA dal 4 per cento al 10 per cento, ma che oltre tutto ha conosciuto un incremento molto elevato del prezzo delle bombole da 2 litri (bombole portatili), quelle utilizzate per la maggior parte dei servizi di urgenza, mentre per la ricarica delle bombole da 7 e 5 litri, l'aumento del prezzo è stato poco significativo (2 euro circa);

con determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco del 25 gennaio 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n, 26 del 1°febbraio 2006, vista l'esigenza di qualificare l'ossigeno terapeutico come farmaco industriale preconfezionato e di definirne il prezzo di rimborso per le farmacie, è stato stabilito che, a decorrere dal 2 febbraio 2006, il prezzo di fabbrica (IVA esclusa) dell'ossigeno gassoso fosse fissato in 6,20 euro per millimetro cubo, mentre il prezzo dell'ossigeno liquido è fissato in 4,20 euro per millimetro cubo;

la determina dell'AIFA n. 2879 del 18 dicembre 2009 deve essere interpretata nel senso che il prezzo di acquisto dell'ossigeno può essere frutto di una «specifica condizione negoziale demandata ai soggetti direttamente coinvolti», come peraltro esplicitamente previsto da altre note esplicative dell'AIFA;

l'esigenza di interpretare il nuovo prezzo di fabbrica come prezzo massimo di vendita dell'ossigeno non esclude l'opportunità di prevedere riduzioni del prezzo di vendita al pubblico, soprattutto nel caso in cui l'acquirente è un soggetto non profit (tra questi, in particolare, le associazioni di volontariato) che utilizza l'ossigeno per attività di assistenza sanitaria rivolte alla collettività (quale il trasporto nelle situazioni di emergenza-urgenza);

a seguito della classificazione come medicinale, il prezzo di una bombola di ossigeno da 2 litri è passato a ben 40,5 euro, un prezzo non certo accessibile per molte delle realtà associative attive nell'ambito del volontariato e dei servizi alla persona; il significativo incremento del prezzo dell'ossigeno rischia pertanto di impedire a questi soggetti di proseguire l'attività assistenziale da tempo efficacemente intrapresa nel settore -:

se il Ministro non ritenga opportuno promuovere iniziative volte ad evitare che l'incremento del prezzo possa compromettere l'attività di quelle associazioni di volontariato o di quelle organizzazioni a vario titolo coinvolte nei servizi alla persona che per i propri scopi istituzionali di assistenza sanitaria utilizzano in modo sistematico il farmaco;

se non ritenga opportuno assumere iniziative per garantire una riduzione del prezzo di vendita dell'ossigeno a favore di tali soggetti, soprattutto per le bombole portatili di ossigeno di regola impiegate nell'assistenza di emergenza-urgenza.
(3-02338)