ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02311

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 644 del 05/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: PEDOTO LUCIANA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/06/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 05/06/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-02311
presentata da
LUCIANA PEDOTO
martedì 5 giugno 2012, seduta n.644

PEDOTO. -
Al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:

il comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 concernente: «Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, così prevede:

«5. Ciascun candidato può partecipare al concorso per l'assegnazione di farmacia in non più di due regioni o province autonome, e non deve aver compiuto i 65 anni di età alla data di scadenza del termine per la partecipazione al concorso prevista dal bando. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale nel concorso straordinario per il conferimento di nuove sedi farmaceutiche di cui al comma 3, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298:

a) l'attività svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e dal farmacista titolare di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è equiparata, ivi comprese le maggiorazioni;

b) l'attività svolta da farmacisti collaboratori di farmacia e da farmacisti collaboratori negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è equiparata, ivi comprese le maggiorazioni.»;

la mancata previsione della categoria dei farmacisti ospedalieri e dei servizi farmaceutici delle Aziende Sanitarie nelle diverse posizioni (quanto alla lettera a) dirigente farmacista del Servizio sanitario nazionale direttori di struttura complessa, dal direttore di farmacia ospedaliera accreditata; quanto alla lettera b): dirigente farmacista del Servizio sanitario nazionale, dal farmacista collaboratore di farmacia ospedaliera accreditata) determina una gravissima quanto ingiustificata disparità di trattamento al punto da creare un vulnus all'interno delle disposizioni che, sia pure in via eccezionale, disciplinano l'acceso ai concorsi alle sedi farmaceutiche;

tale discriminazione è tanto più grave se si considera il percorso formativo di un farmacista dirigente del Servizio sanitario nazionale e le funzioni che gli competono;

quanto all'aspetto formativo del farmacista dirigente ospedaliero o del Servizio sanitario nazionale, va ricordato che la specializzazione in farmacia ospedaliera, necessaria per accedere al profilo professionale, è compresa nell'area sanitaria, sottoarea dei servizi clinici organizzativi della sanità pubblica, all'interno della quale è stata individuata specificamente l'area farmaceutica;

la durata del corso è di 4 anni a numero chiuso. È necessario superare una severa selezione iniziale che consiste in una prova scritta, spesso sotto forma di test a risposta multipla ed una prova orale. Vengono valutati anche altri aspetti, come il voto di laurea, la tesi e il possesso di ulteriori titoli scientifici. La scuola di specializzazione comporta la frequenza di lezioni e di un tirocinio formativo di 25 ore settimanali per 40 ore settimane presso una farmacia ospedaliera;

in altri termini, il 70 per cento dei crediti formativi universitari devono essere ottenuti svolgendo tirocinio pratico all'interno dei servizi farmaceutici, ospedalieri e territoriali e che i 4 anni di corso si articolano su 240 crediti formativi universitari, di cui almeno 168 devono essere svolti tramite tirocinio pratico;

per quanto compete invece l'aspetto professionale, vanno riconosciute le numerose attività gestionali e manageriali che i farmacisti dirigenti del Servizio sanitario nazionale svolgono presso le Farmacie ospedaliere e servizi farmaceutici territoriali dove, oltre ad un costante rapporto con i pazienti nell'ambito della distribuzione diretta (farmaci A-PHT, farmaci H esitabili, farmaci consegnati alla dimissione dall'ospedale - primo ciclo terapeutico), gestiscono medicinali di fascia A, C ed H di esclusivo impiego ospedaliero, dispositivi medici, diagnostici, radiofarmaci. I farmacisti ospedalieri preparano prodotti galenici sterili e non sterili per singolo paziente, in particolare farmaci antiblastici, in laboratori ad elevato livello tecnologico;

a ciò aggiungasi la vigilanza sulle farmacie private/convenzionate, parafarmacie e grossisti di medicinali; la vigilanza e controllo dell'appropriatezza prescrittiva dei farmaci in ospedale e sul territorio; il controllo della spesa farmaceutica convenzionata; la programmazione delle forniture di beni sanitari attraverso la predisposizione dei prontuari terapeutici aziendali e la stesura dei capitolati speciali di acquisto;

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni dalla legge n. 405 del 2001 recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria è assicurata «l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale» e «al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale»;

in questa logica le farmacie ospedaliere e i servizi farmaceutici territoriali delle aziende sanitarie rappresentano un ponte tra l'ospedale ed il territorio dal momento che un punto centrale è dell'attività del farmacista dirigente del Servizio sanitario nazionale è il trasferimento delle indicazioni di terapia farmacologica dall'ospedale alle cure domiciliari;

per tale ragione i servizi delle farmacie ospedaliere e dei servizi farmaceutici territoriali delle aziende sanitarie sono finalizzati alla identificazione ed alla somministrazione di specifici schemi terapeutici contribuendo ad offrire migliori possibilità di cura;

in relazione alle nuove funzioni ascritte alle farmacie ospedaliere e ai servizi farmaceutici delle aziende sanitarie in riferimento alla continuità terapeutica da queste garantita anche attraverso l'erogazione diretta di medicinali sul territorio (farmaci A-PHT, farmaci H esitabili, farmaci orfani), si è determinata anche sotto questo profilo, una analogia delle farmacie ospedaliere e dei servizi farmaceutici con le farmacie territoriali convenzionate;

in tal senso appare irrazionale e discriminatoria la deteriore assegnazione dei titoli professionali dei dirigenti farmacisti del Servizio sanitario nazionale ai fini concorsuali prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 298 del 1994, rispetto ai farmacisti che operano nelle farmacie convenzionate sul territorio;

tale irrazionalità e discriminazione è oltre modo aggravata a seguito della equiparazione dei farmacisti che operano nelle farmacie convenzionate a quella dei farmacisti titolari di un negozio di vicinato (parafarmacia) o di un corner farmaceutico della grande distribuzione organizzata prevista dalle recenti disposizioni normative in materia di accesso ai concorsi per l'assegnazione di farmacie di nuova istituzione di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 1 del 2012;

in conseguenza di tale equiparazione la valutazione del punteggio relativo all'esercizio professionale dei farmacisti ospedalieri e dei servizi farmaceutici territoriali delle aziende sanitarie dunque non soltanto rispetto ai colleghi operanti nelle farmacie convenzionate aperte al pubblico, ma anche rispetto ai titolari di un negozio di vicinato (parafarmacia) o di un corner farmaceutico della grande distribuzione organizzata;

di conseguenza, con le disposizioni sopracitate viene sostanzialmente preclusa ai farmacisti ospedalieri e dei servizi farmaceutici territoriali delle aziende sanitarie la possibilità di vedersi assegnata una della farmacie di nuova assegnazione -:

quale sia la ratio ovvero il fondamento logico prima ancora che giuridico, del comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, laddove espressamente discrimina i dirigenti farmacisti del Servizio sanitario nazionale, rispetto alle altre categorie nella valutazione del percorso professionale ai fini della partecipazione al concorso per l'assegnazione di farmacie di nuova istituzione ed eventualmente se e quali iniziative il Ministro della salute intenda adottare al fine di sanare questa evidente quanto macroscopica ed irrazionale disparità di trattamento. (3-02311)