POLI, RUGGERI, COMPAGNON, CICCANTI, NARO, RAO, VOLONTÈ, TASSONE, OCCHIUTO, ANNA TERESA FORMISANO, LIBÈ e PEZZOTTA. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ha confermato anche per il 2012 l'applicabilità dell'imposta sostitutiva del 10 per cento sulle somme correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
tuttavia, il Governo non ha ancora emanato il relativo decreto attuativo concernente la detassazione dei premi produttività 2012, causando enormi difficoltà operative da parte delle stesse aziende, che, in qualità di sostituti d'imposta, pur in presenza di appositi accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, potrebbero optare (e qualche azienda ha già provveduto in tale direzione) per la sospensione dell'agevolazione fiscale in favore degli aventi diritto;
questo strumento di incentivazione ha sostenuto in gran parte l'occupazione degli anni scorsi ed è stato molto applicato nella gestione dei rapporti di lavoro. Dal luglio 2008 a tutto il 2010 gli incrementi di produttività potevano essere creati e gestiti direttamente dal datore di lavoro, anche senza la formalizzazione di accordi collettivi nazionali, in modo snello, con un semplice accordo siglato con il dipendente;
la legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183, all'articolo 33, commi 12-14) ha previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse stanziate, dovranno ancora essere definiti per l'anno 2012:
a) l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva (che per il 2011 è stato pari a 6.000 euro);
b) il limite massimo di reddito dell'anno precedente oltre il quale il titolare non può usufruire dell'agevolazione (che sempre riferito al 2011 è stato pari a 40.000 euro);
ad oggi non risulta ancora emanato il decreto richiesto dalla norma;
la determinazione dell'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva e del limite massimo di reddito annuo (oltre il quale il lavoratore non potrà usufruire dell'agevolazione) devono essere stabiliti con apposito decreto, anche se è stato fissato il plafond per l'agevolazione in 835 milioni nel 2012 e 263 milioni nel 2013. Con queste somme a disposizione, nel 2012, dovrebbe realizzarsi una sensibile riduzione dei destinatari: il reddito utile dovrebbe scendere da 40 mila euro a 30 mila euro. Mentre le somme agevolabili dovrebbero scendere da 6 mila euro a 2.500 euro;
il Ministero dell'economia e delle finanze ha affermato che la detassazione non richiede l'emanazione di alcun decreto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e, quindi, sarebbe possibile operare la riduzione anche per il 2012. In data 19 aprile 2012, lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, con apposita nota, ha precisato che la detassazione «non è immediatamente applicabile; è indispensabile, infatti, che la Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con questo Ministero, emani preliminarmente un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per stabilire l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva e il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell'agevolazione (articolo 33, comma 12, della legge n. 183 del 2011 - legge di stabilità 2012)». Dunque, senza decreto niente detassazione, niente incentivo per le assunzioni, niente aiuti per imprese e lavoratori, che potrebbero avere maggiori risorse a disposizione da spendere, alimentando così i consumi;
i danni provocati alle aziende sono molteplici ed è incomprensibile questo ritardo nell'emanazione del decreto. Per le aziende al danno si aggiunge la beffa dei budget annuali predisposti contando su tale riduzione fiscale; budget ora tutti da rivedere perché privi di certezze sul costo del lavoro. Per i lavoratori lo svantaggio è ampio; le somme potenzialmente detassabili (ad esempio, sulle ore straordinarie) sono state tassate da gennaio 2012 ad oggi con le ordinarie aliquote, anziché con quella ridotta al 10 per cento, facendo così ridurre il netto in busta paga -:
quali siano i motivi del ritardo nell'emanazione del decreto attuativo sulla detassazione dei redditi derivanti da premi di produttività disposta dall'articolo 33, comma 12, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e quali siano i tempi previsti.
(3-02302)