LEHNER, CAPITANIO SANTOLINI, MISTRELLO DESTRO, SANTORI, SARDELLI, ANTONIONE e GAVA. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:
come si apprende da diversi organi di stampa, nel processo per il tentativo di scalata alla Banca nazionale del lavoro del 2005, tra i cui imputati figura anche l'ex Governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio, una medesima vicenda è stata ed è tuttora oggetto di valutazione da parte di due diverse autorità giudiziarie;
vi è stata, infatti, sin dalla fase delle indagini preliminari, condotte parallelamente dalla procura di Roma e da quella di Milano per la stessa fattispecie di reato (aggiotaggio) e nei confronti di un nucleo comune di soggetti, un netta ripartizione di ordine meramente temporale;
in conseguenza di ciò gli accadimenti fino al 21 maggio 2005 (giorno dell'Assemblea della Banca Nazionale del Lavoro per il rinnovo delle cariche sociali) sono stati giudicati penalmente rilevanti dalla procura di Roma, con conseguente giudizio di irrilevanza penale rispetto ai fatti successivi a quella data, mentre la procura di Milano ha proceduto separatamente solo per tali ultimi fatti;
i due procedimenti, che vedono imputati gli stessi soggetti, pendono dunque oggi contemporaneamente innanzi al tribunale di Roma - per fatti commessi tra aprile e maggio 2005 - e innanzi alla corte di appello di Milano - per fatti commessi tra il 22 maggio e il 18 luglio 2005;
nel nostro ordinamento la giurisdizione penale è ripartita in base a criteri di competenza funzionale, di competenza per materia e di competenza territoriale, mentre nessuna norma prevede la competenza basata su criteri di carattere cronologico e per un medesimo reato, commesso dagli stessi soggetti, non possono essere competenti due diversi tribunali;
secondo quanto disposto dall'articolo 25, comma 1 della Costituzione «Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge», che, per quanto riguarda la giurisdizione penale, è determinato dalle norme in materia di competenza dettate dal Titolo I del Libro I del codice di procedura penale;
pertanto, a parere degli interroganti si è verificata una grave anomalia nel funzionamento degli uffici giudiziari interessati da questa vicenda -:
se non ritenga opportuno disporre un'ispezione per verificare quali siano le ragioni che hanno determinato quella che secondo gli interroganti costituisce una grave anomalia nel funzionamento degli uffici. (3-02287)