ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02249

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 628 del 08/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: RAO ROBERTO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Data firma: 07/05/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DIONISI ARMANDO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 07/05/2012
CARRA ENZO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 07/05/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI delegato in data 07/05/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-02249
presentata da
ROBERTO RAO
martedì 8 maggio 2012, seduta n.628

RAO, DIONISI e ENZO CARRA. -
Al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

il centro storico di Roma e le principali zone turistiche della Capitale sono quotidianamente invase da camion bar, bancarelle di souvenir e persino banchi di frutta;

si tratta di una situazione che si protrae ormai da circa venti anni senza che si sia mai attuato un vero controllo sulle licenze e sulle più banali regole di sicurezza e di tutela della salute per quanto riguarda i punti ristoro;

secondo i dati forniti dal municipio, solo nel centro storico si contano 323 postazioni: 73 fisse; 23 cosiddette «anomale»; 39 stagionali e 188 a rotazione (in questo caso si alternano 69 camion bar e 112 venditori ambulanti di gadget, souvenir ma non mancano le bancarelle che espongono di tutto, dalla frutta alle mutande);

oltre a ragioni di decoro urbano, l'attività di camion bar e bancarelle nel centro storico andrebbe monitorata dal punto di vista fiscale in quanto il rilevante giro di affari spesso sfugge a qualsiasi tipo di controllo;

la metà delle postazioni occupate a rotazione dai camion bar sono state autorizzate con una delibera del 12 luglio 1989 (la n. 4828) che, tuttavia, prevedeva un parere vincolante e preventivo della soprintendenza dei beni ambientali e architettonici di Roma che non è mai arrivato, per cui la medesima presenterebbe un vizio di forma;

successivamente, il 7 giugno 1990, in vista dei mondiali di calcio, la giunta emise una nuova delibera che consentiva lo svolgimento delle attività di vendita di bibite e sorbetti «fino al 15 luglio 1990» e su tale delibera la sovrintendenza emetteva un parere favorevole ma temporaneo in quanto legato alla scadenza del 15 luglio 1990;

nel corso degli anni si è realizzata un tacita estensione del parere, temporaneo, reso dalla sovrintendenza alla delibera del 1990, a quella precedente che di fatto non è stata mai impugnata per il vizio di forma che presentava;

nel 1999, inoltre, la regione Lazio è intervenuta con la legge n. 33 contenente il «principio di equivalenza» che prevede l'obbligo di garantire una collocazione di «equivalente rilevanza economica» nel caso di spostamenti di ambulanti, offrendo così ai sindaci il pretesto per non liberare le aree di pregio della Capitale dall'invasione di camion bar e bancarelle;

sollecitato da una lettera del 19 marzo 2012 dalla Soprintendente dell'area archeologica di Roma, che ha dichiarato abusive le postazioni prive del preventivo e vincolante nulla osta della soprintendenza, il sindaco Alemanno ha fatto presente l'impossibilità di procedere allo sgombero di camion bar e bancarelle in vigenza della legge regionale n. 33 del 1999;

è superfluo rimarcare che tale situazione rappresenta un unicum e che nelle principali capitali europee l'attività commerciale degli ambulanti è rigidamente disciplinata soprattutto nei pressi dei più importanti siti di interesse storico-artistico -:

quali urgenti e concrete iniziative, d'intesa con l'amministrazione comunale, intendano adottare al fine di tutelare il patrimonio demaniale ed il decoro urbano della città di Roma e per realizzare i necessari controlli sull'attività commerciale delle postazioni presenti nelle aree di maggior pregio della Capitale, al fine di colpirne l'eventuale evasione fiscale.
(3-02249)