ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02234

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 627 del 03/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: BINETTI PAOLA
Gruppo: UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Data firma: 02/05/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 02/05/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 28/06/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-02234
presentata da
PAOLA BINETTI
giovedì 3 maggio 2012, seduta n.627

BINETTI. -
Al Ministro della salute, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:


la crescita del disagio esistenziale, soprattutto nell'età evolutiva, rende imprescindibile disporre di strumenti sempre più flessibili e articolati per contenerlo, ma proprio l'estensione del disagio richiede forme di intervento sempre più mirate ed efficaci che non comportino un costo eccessivo in termini di tempo, di denaro, di energia; per questo negli ultimi anni abbiamo assistito al proliferare di differenti professioni, che hanno prodotto una molteplicità di interventi di aiuto, come risposta ai bisogni del nostro tempo;


tra le nuove professioni sta emergendo quella del counsellor, impegnato in una relazione di aiuto che assume caratteristiche diverse a seconda dei problemi da affrontare e dei contesti in cui questi problemi si sviluppano. Il counseling è definito come un insieme di tecniche, abilità e atteggiamenti mirati ad aiutare le persone a gestire i loro problemi utilizzando le loro risorse personali; con il counseling si vuole implementare i livelli di sicurezza e di autostima del soggetto per renderlo più capace di prendere le decisioni necessarie;


il metodo del counseling è stato inserito in molte professioni in campo pedagogico, didattico, comunicativo, economico, aziendale, medico, spirituale, psicologico, psicoterapeutico, religioso, per facilitare il necessario processo di empowerment che rende la persona capace di gestire le proprie emozioni, di differire la soddisfazione di un bisogno, di tollerare le proprie frustrazioni e di agire con autonoma, e altro;


la legge n. 56 del 1989 definisce la professione di psicologo stabilendo che essa «comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende, altresì, le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito» (articolo 1);


si tratta di un ambito molto ampio, che abilita lo «psicologo» ad operare efficacemente in moltissimi settori: clinico, sociale, psicologia del lavoro, benessere psico-fisico e crescita personale (crescita emotiva, cognitiva, relazionale, eccetera). Ciò vale, appunto, per lo «psicologo»: cioè per il soggetto che mostri di aver acquisito la necessaria competenza, conseguendo l'abilitazione a svolgere la propria attività in ambito psicologico mediante l'esame di Stato e l'iscrizione all'apposito Albo professionale;


il diffondersi del disagio psicologico, non come segno di una patologia di tipo psichiatrico, ma come manifestazione di una difficoltà adattativa all'ambiente, ha fatto emergere dei «consulente di psicologia», o «counsellor», con competenze diverse, a seconda del lavoro svolto; non stupisce quindi che negli ultimi tempi si sia andata moltiplicando l'offerta di prestazioni da parte di counsellor che hanno tutte le competenze necessarie;


sulla base delle segnalazioni pervenute (principalmente afferenti l'impiego di tale figura professionale in ospedali, scuole, aziende sanitarie, consultori, eccetera), l'Ordine degli psicologi ha potuto riscontrare che gran parte delle attività svolte (e degli strumenti utilizzati) dai counsellor rientrano nell'area del «sostegno psicologico», riconducibile all'ambito delle competenze riservate agli psicologi ex articolo 1 legge n. 56 del 1989;


tuttavia proprio la varietà dei campi di impegno e la successiva specializzazione delle competenze richieste, rende necessario, di volta in volta verificare se lo specifico servizio che si intende affidare al counsellor rientri o meno nell'ambito delle loro competenze, se sia «regolamentato» - «riservato» - a psicologi, tenendo conto sia del tipo di incarico che si intende affidare, sia degli strumenti di indagine e delle tecniche di intervento che si renderanno necessari ai fini dell'espletamento del medesimo;


altrimenti il danno che potrebbe derivare al destinatario di prestazioni psicologiche eseguite da soggetti non autorizzati potrebbe essere particolarmente grave e pervasivo, in considerazione della domanda rivolta al professionista e della situazione personale dell'utente; il moltiplicarsi di figure di counsellor ha un notevole rischio di generare confusione: il cittadino rischia di rivolgersi a soggetti non solo scarsamente qualificati rispetto allo psicologo, ma anche esenti dagli obblighi che questi è tenuto a rispettare al fine di tutelare l'utenza -:


quali urgenti iniziative anche di carattere normativo, intendano attuare al fine di garantire il raggiungimento dei necessari obiettivi professionalizzanti (conoscenze, abilità, capacità, competenze) nel contesto di professioni d'aiuto, quali quella del counseling, così delicato e denso di responsabilità, sotto il profilo scientifico e soprattutto sotto quello etico;


se non ritengano necessario tutelare con ogni mezzo i destinatari di attività psicologiche non sanitarie - come quelle svolte in ambito aziendale, scolastico, sportivo e di altro tipo - riservandole in via esclusiva allo psicologo in possesso di una adeguata certificazione delle competenze acquisite e quindi regolarmente abilitato dallo Stato. (3-02234)