ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01201

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 361 del 29/07/2010
Firmatari
Primo firmatario: BINETTI PAOLA
Gruppo: UNIONE DI CENTRO
Data firma: 29/07/2010


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 29/07/2010
Stato iter:
12/10/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 12/10/2010
Resoconto ROCCELLA EUGENIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 12/10/2010
Resoconto BINETTI PAOLA UNIONE DI CENTRO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/10/2010

SVOLTO IL 12/10/2010

CONCLUSO IL 12/10/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-01201
presentata da
PAOLA BINETTI
giovedì 29 luglio 2010, seduta n.361

BINETTI. -
Al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

l'infermiere generico, la puericultrice e l'infermiere psichiatrico, appositamente preparati dal Servizio sanitario con brevi corsi regionali e conseguente rilascio di un attestato abilitante a svolgere mansioni di assistenza sanitaria di base, svolgono ancora la loro attività negli ospedali e sul territorio anche in assenza della figura dell'infermiere professionale;
la legge n. 243 del 3 giugno 1980 concernente la «Straordinaria riqualificazione professionale degli infermieri generici e degli infermieri psichiatrici» ha previsto, al comma 2 dell'articolo 1, che: «...in via straordinaria e per non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono alla riqualificazione professionale di coloro che siano in possesso dell'abilitazione di infermiere generico e di infermiere psichiatrico che abbiano prestato servizio continuativo per un periodo non inferiore a due anni e siano in servizio all'entrata in vigore della presente legge, ammettendoli ai corsi per infermieri professionali»;

tuttavia, la frequenza dei sopraddetti corsi di riqualificazione, sia per i criteri di anzianità, sia per le limitazioni numeriche poste ai fini dell'accesso ai corsi, hanno di fatto impedito, dato il limite temporale di cui sopra, a migliaia di unità di infermieri generici, puericultrici e infermieri psichiatrici di fruire della riqualificazione straordinaria;
il Governo si è ripetutamente impegnato anche nelle passate legislature, a trovare una soluzione, ciononostante non è stato risolto il problema;

queste figure non hanno ancora nessuna collocazione nel sistema Sanitario nazionale. Inoltre, a riprova di ciò, con la legge n. 42 del 26 febbraio 1999 è stata abolita la legge sul mansionario, ma si sono dovute mantenere in piedi le disposizioni previste dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225. Si tratta più propriamente dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica concernente le mansioni dell'infermiere generico;

la stessa legge n. 42 del 1999, ha previsto all'articolo 4, comma 2, che «...con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979. n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'articolo 6. comma 3. del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame finale»;

la legge n. 42 del 1999 non stabilisce specificamente quali figure abbiano diritto alla cosiddetta equivalenza dei titoli, ma prevede che possano essere riconosciuti equivalenti ai diplomi universitari di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 anche i titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali. Sarebbero inclusi, quindi, anche l'infermiere generico, la puericultrice e l'infermiere psichiatrico che, nel sistema del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, erano collocati nell'area sanitaria come «arte ausiliaria» -:

quali urgenti iniziative, anche normative, intendano intraprendere al fine di ripristinare un quadro di legittimità che regoli le professioni sanitarie dai livelli di base fino a quelli più avanzati, per garantire e tutelare i cittadini nel momento di ricevere prestazioni adeguate da professionisti appositamente formati;

in che modo intenda articolare i diversi livelli di collaborazione e di integrazione tra le diverse figure del Servizio sanitario nazionale, senza permettere equivalenze di ruoli o equipollenze di titoli, ma consentendo a tutti di vedere riconosciuti ruoli e competenze;

se non ritenga necessario dare tempestiva attuazione alla cosiddetta equivalenza sancita dalla sopra citata legge n. 42 del 1999 consentendo, in tal modo, l'attribuzione di una dignità professionale ai 35.000 operatori (infermieri generici, psichiatrici e puericultrici) che da tempo chiedono il rispetto e l'applicazione della normativa vigente. (3-01201)
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1999 0042

EUROVOC :

applicazione della legge

esperienza professionale

impresa privata

personale infermieristico

prestazione di servizi

professione sanitaria

qualificazione professionale

reinserimento professionale

riqualificazione professionale