ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01207

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 737 del 20/12/2012
Firmatari
Primo firmatario: ORLANDO ANDREA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/12/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FERRANTI DONATELLA PARTITO DEMOCRATICO 20/12/2012
ROSSOMANDO ANNA PARTITO DEMOCRATICO 20/12/2012
CAPANO CINZIA PARTITO DEMOCRATICO 20/12/2012
SAMPERI MARILENA PARTITO DEMOCRATICO 20/12/2012
CAVALLARO MARIO PARTITO DEMOCRATICO 20/12/2012
GIOVANELLI ORIANO PARTITO DEMOCRATICO 20/12/2012
MELIS GUIDO PARTITO DEMOCRATICO 20/12/2012
BRESSA GIANCLAUDIO PARTITO DEMOCRATICO 20/12/2012
PICIERNO PINA PARTITO DEMOCRATICO 20/12/2012
CONCIA ANNA PAOLA PARTITO DEMOCRATICO 20/12/2012


Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Mozione 1-01207
presentata da
ANDREA ORLANDO
testo di
giovedì 20 dicembre 2012, seduta n.737

La Camera,

premesso che:

è stato pubblicato il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante la nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi da 2 a 6, della legge 14 settembre 2011, n. 148;

il suddetto decreto legislativo non ha secondo i presentatori del presente atto tenuto adeguatamente conto del parere, approvato a larghissima maggioranza il agosto 2012, dalla Commissione giustizia della Camera dopo un'approfondita indagine conoscitiva che ha coinvolto anche i Consigli giudiziari delle corti di appello;

il decreto legislativo, inoltre, sembra essere incoerente con i principi fissati nella legge delega (articolo 1, legge 14 settembre 2011, n. 148) e con i criteri espressi nella relazione ministeriale di accompagno, ulteriormente specificati dal Ministro nella audizione in Commissione giustizia del 13 settembre 2012;

per quanto riguarda la soppressione degli uffici giudiziari del tribunale di Chiavari e di Bassano del Grappa, il parere della commissione giustizia aveva evidenziato che «a Chiavari è stato realizzato un nuovo palazzo di giustizia per 14 milioni di euro, di cui 8,7 a carico del Ministero della Giustizia, costituito da una superficie di 8.900 mq adiacente alla sede del commissariato di polizia e alla casa circondariale, che risulta connessa direttamente con il nuovo palazzo, dove la Cisia ha realizzato un progetto di cablaggio: a Bassano del Grappa, il palazzo di giustizia, costituito da una superficie di 3500 mq, l'Erario ha speso 12 milioni di euro destinati al completamento della città della giustizia»; il tribunale di Pinerolo, dal canto suo, ha avuto in consegna l'ampliamento degli uffici - con possibilità di ospitare altre 50 persone fra magistrati e personale - per il quale il Ministero della giustizia ha speso circa 800.000 euro: mentre per la ristrutturazione del tribunale di Tolmezzo sono stati spesi recentemente oltre 4 milioni di euro;

quanto sopra esposto non solo contrasta con la affermazione contenuta nella relazione governativa per cui «la riduzione degli uffici derivante dagli interventi di riorganizzazione comporterà complessivi risparmi di spesa», prefigurati addirittura in euro 2.889.597 per l'anno 2012, euro 17.337.581 per l'anno 2013 e 31.358.999 per l'anno 2014, ma è incoerente e contraddice la scelta governativa operata per altri tribunali subprovinciali, quali ad esempio quello di Castrovillari, che dal punto di vista logistico - secondo quanto affermato dal Ministro - può vantare un nuovo palazzo di giustizia ed ha una complessiva situazione di edilizia giudiziaria in grado di assorbire senza ulteriori spese la struttura accorpata;

la soppressione degli uffici giudiziari di Pinerolo, a differenza delle scelte operate in tutte le altre aree dei tribunali metropolitani ove si sono mantenuti e, in alcuni casi, anche ampliati gli uffici giudiziari submetropolitani, non solo contrasta con i principi dettati dalla legge delega con riguardo ai criteri previsti in relazione alle necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle «grandi aree metropolitane» (Pinerolo è tra l'altro il quarto ufficio giudiziario del Piemonte dopo Torino, Novara e Alessandria, 203.680 abitanti secondo COSMAG 2001 oltre 216.000 secondo il censimento 2011), ma è incoerente con tutti i parametri indicati dalia stessa relazione ministeriale che accompagna il provvedimento e afferma: «La necessità prioritaria in tutte le grandi aree metropolitane è senza dubbio quella di procedere ad un decongestionamento dei carichi. Tale obiettivo, in ottemperanza a quanto specificamente indicato dalla legge delega (articolo 1, comma 2, lettera b): "razionalizzare il servizio giustizia nelle aree metropolitane"), è stato perseguito attraverso tre fondamentali scelte operative: Impedire accorpamenti di tribunali subprovinciali alle 5 grandi aree metropolitane (Roma, Napoli, Milano, Torino e Palermo); Favorire, ove possibile e ragionevole, l'accorpamento di territori delle sezioni distaccate metropolitane ai tribunali limitrofi» in maniera del tutto irragionevole e contrariamente al parere espresso dalla commissione parlamentare. Tanto è vero che, a titolo di esempio, il Tribunale di Milano ha «ceduto» ai Tribunali limitrofi tutti i territori delle sue sezioni distaccate, con sgravio pari ad oltre 630,000 abitanti (più di sei volte di quello che verrebbe ad avere Torino) e nel distretto di Napoli si è dato vita al tribunale di Napoli Nord;

la soppressione degli uffici giudiziari del tribunale di Rossano Calabro e Lucera, per i quali rispettivamente il parere della Commissione giustizia della Camera aveva evidenziato «la necessità di mantenere il Tribunale di Lucera, accorpandovi il territorio della sezione di San Severo, non solo per consentire un riequilibrio di risorse, ma soprattutto per garantire un'adeguata risposta alla criminalità organizzata, per cui - da una nota depositata in Commissione - risulta che il Procuratore della Repubblica di Lucera ha segnalato al Procuratore generale di Bari l'impatto eccezionale sul territorio di Lucera della mafia di san Nicandro Garganico, con chiari collegamenti con la mafia foggiana; la necessità di mantenere i Tribunali di Rossano (...), stante la particolare conformazione del territorio, che si sviluppa per 300 km e attraversa la dorsale appenninica che separa il versante ionico da quello tirrenico con a nord il massiccio del Pollino e al centro la Sila e rende estremamente difficili i collegamenti all'interno della Regione, nonché il grave impatto del fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso, come rappresentato dal Procuratore distrettuale Lombardo»;

ciò non solo contrasta secondo i firmatari del presente atto di indirizzo con i criteri della delega, ma è incoerente con il contemperamento dei suddetti criteri generali che il Ministro, nella relazione di accompagno, afferma di aver attuato mediante l'adeguata valutazione della situazione infrastrutturale ed al tasso d'impatto della criminalità organizzata nei singoli territori interessati dall'intervento e oltre ad essere in contraddizione con le scelte governative che hanno consentito il «recupero» dei tribunali subprovinciali di Castrovillari, Paola, Sciacca e Caltagirone;

la soppressione nella provincia di Cuneo (che si estende per 6.903 chilometri quadrati) di tutti e tre i tribunali subprovinciali, non solo contrasta con i criteri fissati dalla delega che aveva fatto riferimento espressamente alla estensione del territorio e alla specificità dei bacino di utenza anche con riguardo alla situazione infrastrutturale ed economica (nella provincia di Cuneo si articola un tessuto produttivo costituito da 80.000 piccole e medie imprese) ma è incoerente con lo stesso parametro di riferimento ottimale, individuato nella relazione di accompagno, in 2.169 chilometri quadrati di estensione territoriale per ciascun ufficio giudiziario e contraddice le scelte operate su altri distretti, ad esempio quello Ligure, che complessivamente misura 5.402 chilometri quadrati e nel quale pur sono stati mantenuti quattro tribunali;

incongruità riguardano anche alcuni accorpamenti territoriali che, comportando forti disagi organizzativi e funzionali, avranno incidenza negativa per l'efficienza del servizio giustizia, quali ad esempio: nel distretto della corte d'appello di Salerno, il tribunale di Sala Consilina assegnato addirittura al circondario del più piccolo tribunale di Lagonegro appartenente ad un diverso distretto (quello di Potenza) e ad un'altra regione (la regione Basilicata); nel distretto di Perugia la sezione distaccata di Todi è stata erroneamente accorpata Spoleto, mentre geograficamente e funzionalmente appartiene a Perugia, data la breve distanza e la facilità di comunicazione lungo la direttrice nord-sud (E45 e rinnovata Flaminia);

la soppressione nel distretto di Ancona del tribunale di Urbino, accorpato al tribunale di Pesaro, pur trattandosi di capoluogo di provincia (Pesaro-Urbino), in base al regio decreto 22 dicembre 1860 n. 4495, è secondo i firmatari del presente atto di indirizzo in palese violazione dell'articolo 1 lettera a) della legge delega, contraddice i parametri indicati nella relazione ministeriale con riferimento alla situazione infrastrutturale (che comprende i profili inerenti alla viabilità, alla presenza di adeguati collegamenti stradali e ferroviari e alla logistica), considerato che l'andamento orografico della provincia e la disposizione delle principali vie di comunicazioni che si collocano ad ovest ed est rendono complessa, se non problematica, la circolazione sia a nord, sia a sud, sia nelle zone appenniniche;

l'attuazione della regola del mantenimento in ogni distretto di corte di appello di non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica (la cosiddetta regola del tre) crea irragionevoli discriminazioni, che non trovano nemmeno adeguata giustificazione sulla base dei criteri di efficienza e razionalità, come ha rilevato in senso critico nel parere reso dal Consiglio superiore della magistratura che ha evidenziato come «la previsione si ancora ad un principio aritmetico che mal si concilia con un'analisi delle specifiche esigenze dei distretti»;

e che al riguardo la Camera dei deputati ha approvato il 3 luglio 2012 l'ordine del giorno n. 9/05273-A/063, sottoscritto da parlamentari di tutti gruppi, con cui impegnava il Governo ad adottare tutte le iniziative necessarie, comprese anche quelle normative eventualmente d'urgenza, affinché sia soppresso o, comunque, non trovi attuazione, il principio di cui alla lettera f) dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (la cosiddetta regola del tre);

non possono essere trascurate le oggettive difficoltà organizzative connesse sia all'adeguamento, al completamento e all'effettiva operatività delle nuove piante organiche del personale amministrativo della magistratura che alle problematiche di edilizia giudiziaria - segnalate in tutta Italia soprattutto per quanto riguarda gli accorpamenti di uffici di tribunale e di procura - che pregiudicano le concrete possibilità di attuazione dell'intera riforma nel termine di un anno, come previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 155 del 2012, con conseguente rischio di gravissime ripercussioni per i cittadini che accedono al servizio giustizia;

è necessario a tal fine superare l'eccessiva discrezionalità insita nella disposizione transitoria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo che prevede che «il Ministro della Giustizia può decidere di autorizzare per un massimo di 5 anni l'utilizzo degli edifici già sede dei tribunali e delle sezioni distaccate soppresse senza che lo Stato debba corrispondere ai comuni alcun rimborso spese»,
impegna il Governo:
ad adottare un decreto legislativo correttivo (ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2011, n. 148), secondo tutte le indicazioni contenute in premessa, in maniera tale da rendere il provvedimento governativo più rispondente ai principi della legge-delega n. 148 del 2011 - ed in particolare a quelli di razionalizzazione del servizio giustizia, decongestionamento dei grandi tribunali metropolitani, necessità di tenere conto della specificità del bacino di utenza dimensione territoriale, della situazione infrastrutturale e della presenza di criminalità organizzata;

ad escludere comunque dall'elenco degli uffici di tribunale e di procura della Repubblica soppressi quelli di Pinerolo, Bassano del Grappa, Chiavari, Lucera, Rossano Calabro e Urbino al fine di evitare i più rilevanti rischi di violazione dell'articolo 76 della Costituzione come già evidenziato nel parere motivato della Commissione giustizia della Camera dei deputati del 1o agosto 2012;

a mantenere i tribunali subprovinciali soppressi, quali sezioni distaccate o «presidi territoriali di giustizia» dei tribunali accorpanti, per un periodo transitorio non superiore a cinque anni, in attesa dell'effettivo completamento della nuove piante organiche, della informatizzazione degli uffici giudiziari e della realizzazione degli «sportelli telematici della giustizia» in considerazione della necessità di armonizzare la revisione delle circoscrizioni giudiziarie al processo di razionalizzazione delle province italiane e quindi della geografia degli apparati amministrativi di riferimento;

a mantenere, sempre per un periodo transitorio non superiore a cinque anni, quelle sole sezioni distaccate, attualmente esistenti, che per carico di lavoro riferito alle sopravvenienze, bacino di utenza, estensione territoriale (in alcuni casi più ampio della sede accorpante), caratteristiche specifiche della collocazione geografica, quale ad esempio l'insularità e le peculiarità delle zone montane o di confine, risultano oggettivamente necessarie per ovviare, soprattutto nella prima fase di attuazione, a disagi organizzativi per la popolazione e funzionali per il servizio giustizia;

a porre in essere iniziative dirette a sopprimere il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo che pone a carico del comune, in deroga alla normativa vigente, le spese di gestione e manutenzione degli immobili degli uffici giudiziari che rimangono attivi come sezioni distaccate e/o presidi territoriali di legalità.

(1-01207)
«Orlando, Ferranti, Rossomando, Capano, Samperi, Cavallaro, Giovanelli, Melis, Bressa, Picierno, Concia».