ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01151

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 692 del 26/09/2012
Firmatari
Primo firmatario: GOISIS PAOLA
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 26/09/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RIVOLTA ERICA LEGA NORD PADANIA 26/09/2012
CAVALLOTTO DAVIDE LEGA NORD PADANIA 26/09/2012
GRIMOLDI PAOLO LEGA NORD PADANIA 26/09/2012
FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD PADANIA 26/09/2012
DOZZO GIANPAOLO LEGA NORD PADANIA 26/09/2012
BOSSI UMBERTO LEGA NORD PADANIA 28/09/2012
CAPARINI DAVIDE LEGA NORD PADANIA 28/09/2012
CHIAPPORI GIACOMO LEGA NORD PADANIA 28/09/2012
COMAROLI SILVANA ANDREINA LEGA NORD PADANIA 28/09/2012
CONSIGLIO NUNZIANTE LEGA NORD PADANIA 28/09/2012
CROSIO JONNY LEGA NORD PADANIA 28/09/2012
D'AMICO CLAUDIO LEGA NORD PADANIA 28/09/2012
FAVA GIOVANNI LEGA NORD PADANIA 28/09/2012
GIORGETTI GIANCARLO LEGA NORD PADANIA 28/09/2012
LUSSANA CAROLINA LEGA NORD PADANIA 28/09/2012
MAGGIONI MARCO LEGA NORD PADANIA 28/09/2012
MARONI ROBERTO LEGA NORD PADANIA 28/09/2012
MOLGORA DANIELE LEGA NORD PADANIA 28/09/2012
MOLTENI LAURA LEGA NORD PADANIA 28/09/2012
MOLTENI NICOLA LEGA NORD PADANIA 28/09/2012
MERONI FABIO LEGA NORD PADANIA 28/09/2012
REGUZZONI MARCO GIOVANNI LEGA NORD PADANIA 28/09/2012
RONDINI MARCO LEGA NORD PADANIA 28/09/2012
TORAZZI ALBERTO LEGA NORD PADANIA 28/09/2012
STUCCHI GIACOMO LEGA NORD PADANIA 28/09/2012
VANALLI PIERGUIDO LEGA NORD PADANIA 28/09/2012
VOLPI RAFFAELE LEGA NORD PADANIA 28/09/2012


Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 01/10/2012

Atto Camera

Mozione 1-01151
presentata da
PAOLA GOISIS
testo di
mercoledì 26 settembre 2012, seduta n.692

La Camera,

premesso che:

il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sezione quarta), con sentenza del 17 luglio 2012, n. 2035, ha accolto una pluralità di ricorsi, con cui i ricorrenti hanno impugnato il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca - direzione generale dell'ufficio scolastico regionale per la Lombardia - n. 113 del 19 aprile 2012, con cui è stato approvato l'elenco dei candidati (oltre 400) da ammettere alla prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011 regione Lombardia;

la citata pronuncia ha annullato gli atti relativi allo svolgimento delle prove scritte sulla base di una presunta violazione del principio dell'anonimato, atteso che le buste deputate alla conservazione del cartoncino con il nominativo e i dati anagrafici del candidato, contenute nella busta più grande dove è inserito l'elaborato scritto e destinate a essere aperte alla conclusione della correzione delle suddette prove, non sarebbero risultate idonee allo scopo, in quanto il modesto spessore della carta di cui le stesse sono composte avrebbe reso visibile il contenuto;

al fine di verificarne la fondatezza, il TAR Lombardia ha disposto - con le ordinanze nn. 1899/2012, 1900/2012 e 1903/2012 - l'acquisizione delle buste contenenti gli elaborati di tutti i candidati ricorrenti, relativamente ai ricorsi R.G. nn. 1545/2012, 1546/2012 e 1547/2012, deducendo svariate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto differenti profili;

al riguardo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si è costituito in giudizio;

in particolare, l'Avvocatura dello Stato ha sollevato eccezioni sia in ordine all'inammissibilità di alcuni dei sopra menzionati ricorsi, in quanto proposti in forma collettiva, «pur in presenza di asserite posizioni confliggenti tra i ricorrenti», sia in merito alla necessità di integrare comunque il contraddittorio nei confronti sia dei candidati già ammessi alla prova orale del concorso, che di quelli che abbiano positivamente superato anche quest'ultima;

il TAR Lombardia ha ritenuto infondate le predette «eccezioni», richiamando nel merito la sentenza del Consiglio di Stato, VI, 11 febbraio 2011, n. 916, in base alla quale deve ritenersi ammissibile «un ricorso collettivo avverso gli atti di un concorso nel caso in cui i ricorrenti, in forma collettiva, siano titolari al momento del ricorso, di posizioni omogenee sia riguardo alle doglianze dedotte che all'interesse perseguito, avendo l'intento di ottenere, attraverso l'annullamento degli atti impugnati, «il rinnovo di quel segmento procedurale considerato illegittimo», con conseguente utilità per tutte le parti ricorrenti»;

il TAR, ribadendo il concetto già espresso dal Consiglio di Stato con sentenza del 6 aprile 2012, n. 1928, che ha evidenziato «il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste, ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi in questione», ha giudicato «la fondatezza» della doglianza dei ricorrenti, la quale avendo carattere pregiudiziale, determina, previo assorbimento delle restanti censure, l'accoglimento di tutti i ricorsi riuniti, e «l'annullamento degli atti relativi alle prove scritte del concorso per dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011 - regione Lombardia»;

in data 28 agosto 2012, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (sezione sesta) ha rigettato l'istanza cautelare promossa dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ricorso n. 5836 del 2012), richiamando la sopra citata sentenza n. 1928/2012, ribadendo comunque che le buste, prodotte agli atti del giudizio hanno natura tale da rendere «astrattamente leggibili» i nominativi stessi;

ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, non essendo emerso in concreto alcun elemento in grado di avallare l'ipotesi che la commissione giudicatrice abbia effettivamente violato la garanzia dell'anonimato, sussisterebbe la possibilità «astratta» di attribuire la paternità degli elaborati prima della conclusione delle operazioni di correzione, delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente 487 del 1994;

in data 20 novembre 2012 è stata fissata la data per lo svolgimento della trattazione della controversia in parola;

nel rispetto assoluto dell'indipendenza e del giudizio della magistratura nel caso di specie, è evidente che la caratteristica delle buste «incriminate» non possa stabilire «in concreto», in assenza di alcun accertamento in sede penale, «se» ed eventualmente «in quale misura» tale anomalia (indipendente dal modus operandi della commissione giudicatrice) abbia potuto falsare lo svolgimento delle prove, poichè l'eventuale astratta riconoscibilità dei candidati non dimostrerebbe che tale evenienza abbia oggettivamente determinato condizioni di vantaggio di taluni candidati, rispetto ad altri, incidendo negativamente sui risultati della selezione effettuata;

pur concordando sul fatto che le procedure concorsuali debbano garantire la regola dell'anonimato degli elaborati scritti per attuare il principio di effettività della tutela del merito dei candidati, non possono essere tuttavia sottaciute le possibili conseguenze di un annullamento delle procedure derivanti da eventuali illegittimità basate su vizi sintomatici e analisi probabilistiche che potrebbero essere satisfattive delle pretese di una parte dei ricorrenti (che non hanno superato gli scritti) solo nella misura dell'interesse strumentale alla «riedizione della prova»;

nella fattispecie, l'annullamento delle prove scritte del concorso ha gravi ripercussioni sulla posizione di coloro che hanno superato le medesime e sono stati inseriti nella graduatoria di merito, nonchè sull'organizzazione amministrativa e didattica, perchè la mancata nomina dei vincitori ha obbligato ad affidare in reggenza una rilevante percentuale di scuole della regione Lombardia, con grave aggravio dei costi da parte del Ministero dell'istruzione, università e ricerca;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha ribadito con piena convinzione la regolarità delle procedure concorsuali in argomento;

parte di coloro che hanno superato con successo le prove scritte del concorso per dirigenti scolastici, si sono costituiti «collettivamente» con interventi ad opponendum, a salvaguardia della prosecuzione e della regolare conclusione della procedura concorsuale;

la richiesta della suddetta «contrapposizione di un elevato numero di intervenienti» farebbe da contrappeso alla pretesa giudiziale azionata dai ricorrenti, bocciati alla selezione scritta delle prove concorsuali in parola;

in questo quadro, appare assai probabile che la vicenda si trascini suscitando un ulteriore e diffuso contenzioso tra le parti interessate, che non potrà che danneggiare ulteriormente il sistema scolastico lombardo;

nel rispetto del principio d'imparzialità e della par condicio dei concorrenti, è necessario individuare un punto d'equilibrio per evitare che il rimedio a un'ingiustizia si traduca in un grave pregiudizio nei confronti dei candidati che hanno svolto con merito le prove concorsuali, collocandosi utilmente nella graduatoria degli idonei;

risulta urgente risolvere la questione del concorso a dirigente scolastico in Lombardia che sta rendendo difficile e quanto mai incerta la gestione complessiva del relativo sistema di istruzione in questa regione;

per salvaguardare il sistema scolastico in Sicilia, è stata prevista, con la legge n. 202 del 3 dicembre 2010, la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, annullato per vizi procedimentali,
impegna il Governo:

ad attivarsi affinchè si giunga ad una soluzione positiva del contenzioso in essere, anche attraverso accordi stragiudiziali;

al fine di consentire «efficienza, efficacia ed economicità» all'azione amministrativa e d'organizzazione del sistema scolastico della regione Lombardia, ad adottare iniziative per l'assunzione, limitatamente all'anno scolastico 2012-2013, degli idonei al «concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011 - regione Lombardia»;

al fine di evitare le ripercussioni di un eventuale esito sfavorevole del giudizio, previsto nella udienza pubblica del 20 novembre 2012, a valutare l'opportunità di adottare tutti gli strumenti tecnico - giuridici atti a tutelare, attraverso procedura riservata, coloro che hanno partecipato alle prove concorsuali, completandole con merito;

ad assumere ogni iniziativa utile ad evitare la mobilità interregionale da parte di vincitori di concorso appartenenti ad altre regioni, per evitare che i posti assegnati in Lombardia vengano coperti da chi ha vinto il concorso in altre regioni, tutelando così gli aspiranti dirigenti scolastici nel territorio lombardo.
(1-01151) «Goisis, Rivolta, Cavallotto, Grimoldi, Fedriga, Dozzo, Bossi, Caparini, Chiappori, Comaroli, Consiglio, Crosio, D'Amico, Fava, Giancarlo Giorgetti, Lussana, Maggioni, Maroni, Molgora, Laura Molteni, Nicola Molteni, Meroni, Reguzzoni, Rondini, Torazzi, Stucchi, Vanalli, Volpi.».