ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01046

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 637 del 23/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: BARANI LUCIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 23/05/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DE LUCA FRANCESCO POPOLO DELLA LIBERTA' 23/05/2012
GIRLANDA ROCCO POPOLO DELLA LIBERTA' 23/05/2012
DE NICHILO RIZZOLI MELANIA POPOLO DELLA LIBERTA' 23/05/2012
FUCCI BENEDETTO FRANCESCO POPOLO DELLA LIBERTA' 23/05/2012
PORCU CARMELO POPOLO DELLA LIBERTA' 23/05/2012
MAZZOCCHI ANTONIO POPOLO DELLA LIBERTA' 23/05/2012
BERRUTI MASSIMO MARIA POPOLO DELLA LIBERTA' 23/05/2012
MANCUSO GIANNI POPOLO DELLA LIBERTA' 23/05/2012
CICCIOLI CARLO POPOLO DELLA LIBERTA' 23/05/2012


Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Mozione 1-01046
presentata da
LUCIO BARANI
testo di
mercoledì 23 maggio 2012, seduta n.637

La Camera,

premesso che:

la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, all'articolo 3, recita: «ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona»;

la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'articolo 2, afferma: «il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge»;

il Consiglio di Europa ha ribadito, con la raccomandazione n. 1763 «Diritto di sollevare obiezione di coscienza nell'ambito delle cure mediche e legali», che nessuna persona o istituzione sarà costretta, o discriminata in alcun modo a causa di un rifiuto di eseguire, accogliere, assistere o sottoporre un paziente ad un aborto o eutanasia o qualsiasi altro atto che potrebbe causare la morte di un feto o embrione umano, per qualsiasi motivo e contestualmente ha ribadito la responsabilità dello stato a che i pazienti possano accedere in tempo utile ai trattamenti medici previsti dalla legge;

l'Organizzazione mondiale della sanità, sul punto, ha individuato, quale obiettivo primario, il miglioramento della qualità della vita della madre e del bambino;

la legge n. 194 del 1978, recante «Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza», prevede infatti tra i suoi primi obiettivi «il valore sociale della maternità e la tutela della vita umana fin dal suo inizio» (articolo 1, comma 1);

lo scopo dichiarato della richiamata legge n. 194 non è quello di garantire un diritto di aborto, ma piuttosto quello di prevenire l'aborto, favorendo la nascita dei figli già concepiti con l'invito alle madri ad un'adeguata riflessione sul valore della vita umana e offrendo alternative al dramma (per il concepito e per la donna) dell'interruzione della gravidanza, questa è l'interpretazione ripetutamente formulata dalla Corte costituzionale italiana, la quale ritiene che l'Ivg sia intesa soltanto come risposta a uno stato insuperabile di necessità e non come esercizio di un diritto di scelta della donna;

la legge n. 194 del 1978 è nata per arginare la pratica degli aborti clandestini oltre che per attuare una seria politica di contrasto al ricorso indiscriminato all'aborto attraverso interventi di aiuto mirati alla tutela della donna e del nascituro. Le azioni di informazione e di prevenzione sono state affidate, in particolar modo, ai consultori familiari istituiti dalla legge n. 405 del 1975;

indipendentemente dalle vicende applicative che ne hanno condizionato l'attuazione, il nucleo centrale della legge n. 194 del 1978 è la creazione di un percorso articolato di riflessione finalizzato a consentire alla donna una piena maturazione della sua personale scelta in merito alla prosecuzione o meno della gravidanza;

come si rileva dall'ultima relazione del Ministro della salute, sullo stato di attuazione della legge concernente: «Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza», così come prevista dall'articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n. 194, trasmessa alla Presidenza della Camera dei deputati in data 4 agosto 2011 e riferita ai dati definitivi del 2009, nonché ai dati preliminari del 2011, si assiste ad una generale stabilizzazione dell'obiezione di coscienza tra i ginecologi e gli anestesisti, dopo un notevole aumento negli ultimi anni; dalle diverse relazioni al Parlamento si può comunque rilevare che la numerosità degli obiettori di coscienza non è correlata ai tempi di attesa, che appaiono piuttosto dipendere dalle modalità dell'organizzazione sanitaria locale. Ad esempio, considerando i dati delle relazioni al Parlamento relative all'applicazione della legge 194 per gli anni 2006 e 2009, si evince che nel Lazio, gli obiettori in tre anni sono aumentati dal 77,7 all'80,2 per cento e i tempi di attesa diminuiti, mentre in Umbria gli obiettori calano dal 70,2 per cento al 63,3 per cento e i tempi di attesa sono aumentati;

è indubbio che il dovere di somministrazione di farmaci abortivi, o antinidatori, colpisce la sensibilità del medico come quella del farmacista il quale però, con le norme attuali, non può rifiutarne la vendita non esistendo la possibilità di sollevare obiezione di coscienza com'è invece previsto per i sanitari dalla legge n. 194 del 1978 per l'interruzione di gravidanza; l'obiezione di coscienza è un diritto proprio di ogni ordinamento liberale, fondato su una visione laica dell'etica, che vede nel primato della coscienza, intesa come «norma ultima concreta dell'agire umano», un suo cardine fondamentale;

nonostante la legge n. 194 del 1978 attribuisca ai consultori familiari pubblici un ruolo fondamentale nell'assistenza alle donne che decidono di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza, il ricorso a tale istituto è ancora molto basso e questo perché gli stessi sono in genere scarsamente integrati con le altre strutture sanitarie,
impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa di competenza per l'applicazione integrale della legge n. 194 del 1978, potenziando la presenza sul territorio nazionale dei consultori familiari quale struttura socio-sanitaria in grado di aiutare la donna nella sua difficile scelta e strumento essenziale per le politiche di prevenzione e di promozione della maternità/paternità libera e consapevole;

a promuovere una programmazione per gli ospedali in cui debbono effettuarsi le Igv, garantendo aggiornamento scientifico e qualificazione professionale del personale;

ad assumere iniziative per prevedere il rispetto di tempi certi per le strutture che debbono assicurare l'intervento nel minor tempo possibile, salvaguardando la «settimana di riflessione» e rispettando le procedure di urgenza previste dalla legge;

a promuovere campagne informative specifiche sulle fasce della popolazione più a rischio, attuando una sensibilizzazione sul valore della vita nascente e a tutela della maternità e paternità responsabile;

a dare piena attuazione al diritto all'obiezione di coscienza del personale medico e paramedico, senza alcuna discriminazione o penalizzazione, e, contestualmente, a garantire a tutti i cittadini, in collaborazione con le regioni, i trattamenti previsti dalla normativa vigente.

(1-01046)
«Barani, De Luca, Girlanda, De Nichilo Rizzoli, Fucci, Porcu, Mazzocchi, Berruti, Mancuso, Ciccioli».