Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Titolo: La decisione di bilancio per il 2011 - A.C. 3778 - A.C. 3779 - Schede di lettura - Commissione Politiche dell'Unione europea
Riferimenti:
AC N. 3778/XVI   AC N. 3779/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 399    Progressivo: 14
Data: 26/10/2010
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO     
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

La decisione di bilancio per il 2011

A.C. 3778 - A.C. 3779

Schede di lettura

Commissione Politiche dell’Unione europea

 

 

 

 

 

 

n. 399/14

 

 

 

26 ottobre 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Affari comunitari

( 066760-9409 – * st_affari_comunitari@camera.it

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( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

 

 

 

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File: UE0273.doc

 


 

INDICE

Il disegno di legge di bilancio

La disciplina contabile del disegno di legge di bilancio  3

§      Le unità di voto parlamentare  4

§      La formazione degli stanziamenti del bilancio e flessibilità  7

§      Classificazione delle entrate e delle spese  9

§      La struttura del disegno di legge di bilancio  11

§      Bilancio pluriennale  13

1. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2011 (A.C. 3779)14

§      1.1 La struttura del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2011  14

§      1.2 Le rimodulazioni delle dotazioni di bilancio  17

§      1.3 Il quadro generale riassuntivo  20

§      1.4 Le variazioni delle previsioni di entrata e di spesa rispetto al 2010  22

§      1.5 Analisi delle spese finali per Missioni27

§      1.6 Il bilancio pluriennale programmatico  30

2. L’evoluzione della spesa nel bilancio dello Stato: Tavole allegate  32

La rimodulazione delle autorizzazioni di spesa

§      L’Allegato 1 del d.d.l bilancio: Prospetto delle autorizzazioni di spesa per programmi43

Il disegno di legge di stabilità

§      La manovra 2011-2013 operata dal D.L. n. 78/2010  52

Le disposizioni del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità di interesse della XIV Commissione

1. Il disegno di legge di bilancio per il 2011 e per il triennio 2011-2013 (A.C. 3779)57

§      1.1.   Le politiche comunitarie nel disegno di legge di bilancio per il 2011 e per il triennio 2011-2013  57

2. La struttura del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Dipartimento per le politiche comunitarie  61

3. Il sistema di finanziamento dell’Unione europea ed i flussi finanziari in favore dell’Italia  65

§      3.1.   Il sistema di finanziamento dell’Unione europea  65

§      3.2.   La contribuzione dell’Unione europea in favore dell’Italia  65

4. Il disegno di legge di stabilita’ 2011 (A.C. 3778)69

§      4.1.   Tabella E – Parti di competenza della XIV Commissione  69

 

 


Il disegno di legge di bilancio


La disciplina contabile del disegno di legge di bilancio

Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione è disciplinato dall’articolo 21 della nuova legge di contabilità (legge n. 196/2009).

Come già previsto nella precedente normativa contabile, si tratta di un bilancio annuale di previsione:

-       “annuale”: perché il periodo di tempo sui si riferisce è di dodici mesi e coincide con l’anno solare (inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre);

-       “di previsione”: perché viene predisposto e approvato prima dell’inizio della gestione e, pertanto, indica le entrate e le spese che si presume verranno effettuate.

L’articolo 21 conferma che le previsioni di entrata e di spesa contenute nel bilancio sono formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri economici utilizzati nella Decisione di finanza pubblica.

 

L’articolo 7 della nuova legge di contabilità fissa la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio entro il termine del 15 ottobre di ogni anno, contestualmente alla presentazione del disegno di legge di stabilità (ex disegno di legge finanziaria): i due documenti compongono infatti la manovra triennale di finanza pubblica.

La data di presentazione del documento alle Camere è stata posticipata rispetto alla precedente normativa contabile - che la fissava entro il 30 settembre di ogni anno – in relazione alla nuova data di avvio del ciclo della programmazione economica e finanziaria delineato dalla legge di riforma della contabilità, che inizia il 15 settembre con la presentazione della Decisione di finanza pubblica (DFP).

 

Nel caso in cui il bilancio non sia approvato entro il 31 dicembre, la Costituzione prevede la concessione al Governo dell’esercizio provvisorio.

La nuova normativa contabile conferma che l’esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso soltanto per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi (articolo 32).

Durante l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio, riferita sia alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento, è consentita per tanti dodicesimi della spesa quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

Le unità di voto parlamentare

Per quanto riguarda l’individuazione delle unità di voto parlamentare, sono state introdotte alcune importanti novità rispetto alla precedente disciplina contabile.

 

1)      In luogo delle unità previsionali di base (o macroaggregati), le unità di voto sono ora individuate:

a)  per le entrate, con riferimento alla tipologia;

A titolo esemplificativo, le voci che ora costituiscono l’unità di voto sono costituite, per le entrate tributarie, dai tributi più importanti (Imposta sui redditi, IRES, IVA), ovvero da raggruppamenti di tributi con caratteristiche analoghe (ad esempio, imposte sostitutive, imposte sui generi di monopolio, ecc.); per i restanti titoli, è indicata la tipologia del provento per aggregati più o meno ampi (ad esempio, proventi speciali, redditi da capitale, entrate derivanti da servizi resi dall'amministrazione statale, ecc.).

b)  per le spese, con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

Le nuove unità di voto fanno riferimento alla nuova struttura del bilancio, di fatto applicata a decorrere dal 2008, fondata sulla riclassificazione delle spese dei Ministeri per missioni e programmi e delle entrate per ricorrenza (entrate riferite a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime, ovvero limitata a uno o più esercizi) e per tipologia dell’entrata medesima[1].

Sia per le entrate che per le spese, l’unità di voto risulta pertanto spostata ad un livello superiore rispetto a quello del quello del macroaggregato(unità previsionale di base) in precedenza previsto.

La nuova classificazione del bilancio \ha operato una profonda revisione in senso funzionale della struttura delle voci di bilancio, volta a meglio evidenziare la relazione tra risorse disponibili e finalità delle politiche pubbliche, anche al fine di superare la tradizionale logica incrementale nel rifinanziamento delle politiche di spesa e di rendere più agevole l’attività di misurazione e verifica dei risultati raggiunti con la spesa pubblica.

La nuova legge di contabilità, nel’individuare nei programmi l’unità di voto parlamentare, non definisce né il numero né le qualifiche delle missioni e dei programmi medesimi.

In proposito va tuttavia segnalato che l’articolo 40 della legge di contabilità medesima, nell’ambito della delega al Governo per il completamento della riforma della struttura del bilancio, prevede la revisione, da completarsi nell’arco di un periodo di due anni, sia delle missioni che del numero e della struttura dei programmi di spesa, al fine di renderli il più possibile omogenei. A tal fine, il Ministero dell’economia ha emanato la circolare 22 marzo 2010, n. 14, in cui è prevista la costituzione di appositi gruppi di lavoro per le attività relative alla revisione.

 

2)      Per quanto concerne i contenuti dell’unità di voto parlamentare, ogni singola unità di voto deve indicare:

§      l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce (come già previsto nella precedente normativa contabile);

§      l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (competenza) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (cassa), nell'anno cui il bilancio si riferisce (come già previsto nella precedente normativa contabile);

§      le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale. L'introduzione di previsioni triennali delle unità di voto rappresenta una novità rispetto alla precedente legge di contabilità.

Le previsioni triennali dei programmi di spesa risultano già presenti nella precedente struttura della legge di bilancio, sebbene in allegati puramente conoscitivi: a partire dal 2009 ciascuno stato di previsione della legge di bilancio risulta corredato di un apposito allegato 1, che espone le proiezioni triennali degli stanziamenti di competenza delle missioni e dei programmi di ciascun Ministero.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare sia le previsioni di entrata e di spesa, di competenza e di cassa, relative all’anno cui il bilancio si riferisce sia le previsioni relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono tuttavia limite alle autorizzazioni di impegno e pagamento.

 

3)      Per quanto concerne la classificazione delle voci di spesa, la dotazione finanziaria dei programmi di spesa viene presentata:

§      distinta in spese correnti e spese d’investimento - come già nella precedente esperienza. Per le spese correnti viene tuttavia data specifica indicazione delle spese di personale;

§      ripartitain spesa “rimodulabile” e spesa “non rimodulabile”. La distinzione delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa del bilancio dello Stato nelle suddette due categorie è stata formalizzata nella nuova legge di contabilità ai fini dell’applicazione della disciplina della flessibilità del bilancio.

La distinzione delle spese in rimodulabili e non rimodulabili è stata introdotta, per la prima volta, nel disegno di legge di bilancio per il 2009, a seguito delle disposizioni introdotte dall’articolo 60 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, che ha modificato in modo sostanziale il processo di definizione del progetto di bilancio a legislazione vigente. A fronte di consistenti riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa a legislazione vigente per il triennio 2009–2011 di competenza dei vari Ministeri operate dal citato decreto-legge, alle singole Amministrazioni è stato infatti concesso un più ampio margine di discrezionalità in ordine alla allocazione delle risorse nei programmi di spesa di loro pertinenza.

A seguito dei tagli lineari, è stata stabilita una procedura che ha modificato il processo di definizione delle previsioni di bilancio, posto che è stato fissato una sorta di plafond a disposizione di ogni Amministrazione entro il quale ciascuna, in sede di formazione del progetto di bilancio, ha potuto ripartire le risorse a disposizione, per ogni missione, tra i relativi programmi di spesa ritenuti prioritari.

Secondo la definizione contenuta nella nuova legge di contabilità, le spese non rimodulabili sono quelle “per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione”. Esse corrispondono alle spese definite come “oneri inderogabili”, vale a dire le spese vincolate a meccanismi o parametri (determinati da leggi o da altri atti normativi) che ne regolano autonomamente l’evoluzione.

Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative a particolari finalità espressamente elencate: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui. In via residuale, rientrano tra le spese obbligatorie anche quelle che sono così identificate per espressa disposizione normativa.

Le spese rimodulabili - delle quali non è data una vera e propria definizione - sono individuate:

a)  nelle spese derivanti da fattori legislativi, intendendo come tali quelle autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio, la cui rimodulabilità è disciplinata da una apposita norma della legge (vedi articolo 23 L.n.196/2009));

b)  nelle spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente ma quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

Formalizzando una novità già introdotta con il disegno di legge di bilancio per il 2009, la nuova normativa contabile prevede che, sino all'esercizio della delega di cui all'articolo 40, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate per ciascun programma di spesa, per macroaggregato e distinte per capitolo, le spese rimodulabili e quelle non rimodulabili.

 

4)      Con riferimento ai programmi di spesa, la nuova legge di contabilità dispone l’affidamento della realizzazione di ciascun programma ad un unico centro di responsabilità amministrativa. La formulazione usata dalla norma, che affida la “realizzazione” di ciascun programma ad un unico centro di responsabilità amministrativa, sembra indicare che, indipendentemente dal numero delle strutture amministrative coinvolte nel programma (e finora, infatti, la gran parte dei programmi coinvolgeva più centri di responsabilità amministrativa di uno stesso Ministero ovvero, nell’ipotesi di programmi interministeriali, di Ministeri diversi), la sua realizzazione dovrebbe comunque essere affidata alla responsabilità di un unico soggetto.

La previsione dell’univocità tra programmi e centri di responsabilità amministrativa è invece espressa nell’articolo 40 della legge di contabilità, tra i criteri della delega al Governo per il completamento della riforma del bilancio. La norma richiamata prevede, inoltre, l'univoca corrispondenza tra il programma e ciascun Ministero, al fine di evitare, ove possibile, la condivisione di programmi tra più Ministeri.

L’univoca corrispondenza tra programma di spesa e centro di responsabilità e tra programma di spesa e ciascun Ministero cui sembra tendere, in prospettiva, l’articolo 40, oltre a permettere di superare la frammentazione dei programmi tra più centri di responsabilità, che ha rappresentato una delle maggiori criticità della riclassificazione del bilancio, sembrerebbe comportare, di conseguenza, l’eliminazione, ove possibile, di programmi di spesa interministeriali.

La formazione degli stanziamenti del bilancio e flessibilità

L’articolo 23 della nuova legge di contabilità reca disposizioni in merito alla formazione del bilancio di previsione per quanto concerne la quantificazione dei programmi di spesa.

La norma prevede che, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, i Ministri devono indicare, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificare le risorse necessarie per il loro raggiungimento, tenendo conto delle istruzioni fornite annualmente, con apposita circolare, dal Ministero dell’economia.

La norma introduce il divieto espresso di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

Per quanto concerne la quantificazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi dei rispettivi dicasteri, la norma prevede inoltre che i Ministri competenti possono proporre la rimodulazione delle risorse tra programmi appartenenti alla stessa missione di spesa.

Una volta che i Ministri competenti hanno dato le loro indicazioni in merito agli obiettivi perseguiti dal singolo dicastero e alle risorse necessarie per il loro raggiungimento, la nuova normativa contabile attribuisce al Ministro dell’economia il compito di valutare la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministro e le risorse richieste per la loro realizzazione.

 

Per motivate esigenze, con il disegno di legge di bilancio possono inoltre essere effettuate rimodulazioni delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, compensative all’interno di un programma o tra programmi di una medesima missione di spesa.

Resta preclusa la possibilità di utilizzare stanziamenti di spesa in conto capitale per il finanziamento di spese correnti.

In allegato a ciascuno stato di previsione della spesa devono essere indicate le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo.

Con la possibilità di incidere sugli stanziamenti determinati da specifiche autorizzazioni legislative di spesa, viene pertanto messa a regime per il disegno di legge di bilancio un potere di intervento nelle scelte allocative finora limitato allo strumento della legge finanziaria.

 

Con la disposizione introdotta dall’articolo 23 viene formalizzato nella legge di contabilità quanto già previsto, in via sperimentale, per gli anni 2009 e 2010, dall’articolo 60, comma 3, del D.L. n. 112/2008 (come modificato dall’articolo 23, comma 21-quater, del D.L. n. 78/2009), il quale, come già ricordato, a fronte di consistenti riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa per il triennio 2009–2011 di competenza dei vari Ministeri, ha introdotto un più ampio margine di flessibilità per le amministrazioni in sede di formazione del bilancio di previsione a legislazione vigente, consentendo di rimodulare, seppure con vari limiti, le dotazioni finanziarie tra i programmi di spesa di ciascuna missione, anche mediante modifica delle autorizzazioni legislative di spesa ad essi sottostanti.

In ragione della possibilità di incidere, con le rimodulazioni, sulla legislazione sostanziale di spesa, in apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa dei disegni di legge di bilancio per il 2009 e 2010 sono state esposte le autorizzazioni legislative di spesa ed i relativi importi con le rimodulazioni effettuate dalle Amministrazioni. Il prospetto delle autorizzazioni di spesa rimodulabili di ciascun Ministero è stato inoltre riportato nelle rispettive leggi di bilancio (Allegato n. 2 a ciascuno stato di previsione).

 

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ha introdotto, per il solo triennio 2011-2013, norme di flessibilità degli stanziamenti di bilancio che derogano alla disciplina generale recata dalla legge n. 196/2009.

A fronte di consistenti riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa a legislazione vigente, operate dal provvedimento a decorrere dal 2011, di competenza dei vari Ministeri, il citato decreto-legge prevede che con il disegno di legge di bilancio, per “motivate esigenze”, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie “tra le missioni” di ciascun stato di previsione della spesa (laddove l’articolo 23 della nuova legge di contabilità riconosce tale facoltà solo nell’ambito di un singolo programma o fra programmi della stessa missione).

Tale facoltà può essere esercitata solo per motivate esigenze ed entro i seguenti limiti:

-       esclusivamente con riferimento alle spese rimodulabili, riconducibili, come detto, a quelle disposte da fattori legislativi e di adeguamento al fabbisogno;

-       nel rispetto dell’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica;

-       restando precluso l’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Classificazione delle entrate e delle spese

L’articolo 25 della nuova legge di contabilità espone la nuova classificazione delle entrate e delle spese dello Stato, sulla base delle innovazione introdotte dall’articolo 21, che ha modificato le unità di voto parlamentare, identificandole, per le entrate, con la tipologia dell’entrata, e per le spese, con i programmi, determinando il venir meno delle unità previsionali di base (o macroaggregati).

La nuova classificazione delle voci di entrata si articola su cinque livelli di aggregazione:

a)       al primo livello, le entrate sono suddivise in titoli, a secondo della loro natura:

titolo I: entrate tributarie;

titolo II: entrate extra-tributarie;

titolo III: entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti;

titolo IV: entrate derivanti da accensione di prestiti.

I primi tre titoli rappresentano le entrate finali; il quarto titolo corrisponde in sostanza all’entità del ricorso al mercato finanziario;

b)      al di sotto dei titoli, le entrate sono suddivise in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata soltanto ad alcuni esercizi;

c)       nel terzo livello è evidenziata la tipologia dell'entrata, ai fini dell’approvazione parlamentare e dell’accertamento dei cespiti.

d)       al di sotto dell’unità di voto, si trovano le categorie, secondo la natura dei cespiti;

e)       capitoli, che rappresentano una ripartizione delle unità di voto ai fini della gestione e della rendicontazione. I capitoli possono essere suddivisi in articoli.

Si osserva che nell’ambito dei principi della delega per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato è previsto che il Governo proceda alla revisione, per l'entrata, delle unità elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente e univocamente individuabile (cfr. articolo 40, comma 2, lettera d).

 

Sul lato della spesa, la nuova esposizione delle voci di bilancio individua una classificazione di tre livelli:

a)       missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;

b)      programmi, ossia le unità di voto parlamentare, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell’ambito delle missioni.

I programmi sono presentati suddivisi in macroaggregati per tipologie di spesa (spese di funzionamento, interventi, trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi, oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente, investimenti e oneri comuni in conto capitale);

c)       capitoli, secondo l’oggetto della spesa, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione, classificati in base al loro contenuto economico e funzionale. I capitoli possono essere suddivisi in articoli (i quali corrisponderebbero agli attuali piani di gestione).

Al riguardo si osserva che in sede di delega per il completamento della riforma si prevede il superamento dei capitoli mediante l’introduzione delle azioni, quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Statoaffiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello (cfr. articolo 40, comma 2, lettera e).

 

E’ inoltre confermata la classificazione economica e funzionale delle spese.

La nuova legge di contabilità prevede però che esse si conformino ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.

E’ pertanto confermata la presentazione, in allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia, di un quadro contabile da cui risultino le categorie in cui viene classificata la spesa secondo l'analisi economica e le classi, fino al terzo livello della classificazione COFOG (comparti di attività in cui si articolano le aree di intervento delle politiche pubbliche), in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale.

In appendice a tale quadro contabile sono previsti appositi prospetti illustrativi degli incroci tra i diversi criteri di classificazione.

Rispetto alla precedente normativa contabile, è richiesto altresì, in apposito prospetto, il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi di spesa, nonché tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilità nazionale.

Tutti i suddetti prospetti devono essere aggiornati dopo l’approvazione della legge di bilancio.

La struttura del disegno di legge di bilancio

L’articolo 21 della nuova legge di contabilità conferma la struttura del disegno di legge di bilancio di previsione, costituito:

§      da un unico stato di previsione dell’entrata;

§      dagli stati di previsione della spesa, relativi ai singoli Ministeri con portafoglio, con le allegate appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome;

§      dal quadro generale riassuntivo, che la nuova legge di contabilità estende al triennio.

 

Ciascuno stato di previsione è corredato da una serie di elementi informativi:

a)   la nota integrativa al bilancio di previsione – che sostituisce la nota preliminare prevista dalla precedente legge di contabilità – contenente i seguenti elementi informativi riferiti alle entrate e alle spese:

-       per le entrate, la nota illustra i criteri utilizzati per la previsione relativa alle principali imposte e tasse;

-       per la spesa, in una prima sezione, concernente il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di performance, la nota illustra il quadro di riferimento in cui l’amministrazione si trova ad operare, le priorità politiche, le attività e gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa che le amministrazioni intendono conseguire, con espressa indicazione delle risorse destinate alla realizzazione degli obiettivi e degli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, nonché dei criteri e dei parametri utilizzati per la loro quantificazione. In una seconda sezione, relativa ai programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie, la nota illustra il contenuto di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione delle previsioni di spesa, con riguardo particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;

b)      una scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione per le categorie di spesa. Di tali schede è previsto un aggiornamento semestrale, in modo da tenere conto delle modifiche apportate alle previsioni iniziali attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

 

Ciascuno stato di previsione deve inoltre recare, per ogni programma:

c)      l'elenco dei capitoli, articoli e relativi stanziamenti;

d)      un riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;

 

Rispetto alla normativa precedente sono inoltre richieste, a corredo degli stati di previsione:

e)      una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale, con indicazione degli stanziamenti triennali, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Anche in questo caso, è previsto un aggiornamento semestrale di tali schede;

f)        la presentazione del budget dei costi relativo a ciascuna amministrazione, che finora ha invece costituito un documento a se stante[2]. Il budget riporta i costi previsti dai centri di costo dell’amministrazione e il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche a quelle finanziarie di bilancio.

La nuova normativa contabile conferma inoltre la presentazione alle Camere, in allegato al disegno di legge del bilancio di previsione, di una relazione del Ministro dello sviluppo economico sulla destinazione alle aree sottoutilizzate delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per interventi di rispettiva competenza.

 

Per quanto concerne l’approvazione del disegno di legge di bilancio, l’articolo 21 conferma in larga parte la precedente normativa, disponendo:

§      la predisposizione della nota di variazioni in caso di variazioni apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare;

§      l'approvazione, con distinti articoli, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo, nell'ordine detto, con riferimento alle dotazioni di competenza e cassa;

§      l’approvazione, con apposite norme, dei fondi di riserva previsti dalla legge di contabilità: Fondo di riserva per le spese obbligatorie, Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale, Fondo di riserva per le spese impreviste e Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.

Rispetto alla precedente legge di contabilità, va segnalato il venir meno del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente;

§      la fissazione, con apposita norma, dell'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale;

§      la ripartizione delle unità di voto in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

§      l’annessione agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, secondo le rispettive competenze, dei conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Bilancio pluriennale

Come già previsto nella precedente legge di contabilità, il bilancio a legislazione vigente viene presentato sia su base annuale, con riferimento all’anno successivo, che su base pluriennale.

L'articolo 22 della nuova legge di contabilità disciplina il bilancio pluriennale di previsione, prevedendo – in linea con la precedente disciplina - che esso sia elaborato dal Ministro dell’economia, in coerenza con gli obiettivi indicati nella Decisione di finanza pubblica, con riferimento ad un periodo di tre anni.

Il bilancio pluriennale è redatto in base alla legislazione vigente in termini di competenza e di cassa (anziché in termini di sola competenza, come previsto in passato) ed è organizzato per missioni e programmi.

La norma prevede l’esposizione sia di un bilancio pluriennale a legislazione vigente che di un bilancio pluriennale programmatico, nel quale si evidenziano le previsioni dell’andamento delle entrate e delle spese da conseguire in ciascuno degli anni considerati, tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nella Decisione di finanza pubblica.

Il bilancio pluriennale viene integrato con gli effetti della legge di stabilità ed aggiornato annualmente.

E’ ribadito il principio in base al quale il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 21 il quale esclude che le previsioni di entrata e di spesa del secondo e del terzo anno del bilancio triennale costituiscono limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento.


1. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente
per il 2011 (A.C. 3779)

1.1 La struttura del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2011

Il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 è impostato secondo la struttura contabile per Missioni e Programmi, volta a privilegiare il contenuto funzionale della spesa.

In particolare, la riorganizzazione operata si fonda su una classificazione delle risorse finanziarie secondo due livelli di aggregazione: 34 missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, a loro volta articolate, nel disegno di legge di bilancio 2011, in 173 programmi, che rappresentano aggregati omogenei di attività svolte all’interno di ogni singolo Ministero.

A partire dal disegno di legge di bilancio per il 2011 in esame i programmi costituiscono le nuove unità di voto parlamentare.

 

Come riportato nella relazione illustrativa, è confermata, nel disegno di legge, la univoca corrispondenza tra programmi e centri di responsabilità.

Con la riforma introdotta con la legge n 196/2009 il bilancio ha assunto una nuova veste di natura non meramente formale. Oltre a formalizzare le previsioni di entrata e di spesa in base alla disciplina vigente, il disegno di legge di bilancio, in virtù della nuova disciplina della flessibilità disciplinata dall’articolo 23 della legge n. 196/2009, può infatti incidere sulla legislazione sostanziale di spesa, proponendo rimodulazione di spese predeterminate per legge nonché, in base all’articolo 52, comma 1, della legge n. 196/2009, quantificare gli stanziamenti destinati al funzionamento degli enti pubblici aventi natura obbligatoria, precedentemente determinati dalla Tabella C della legge finanziaria.

L’articolo 7 della nuova legge di contabilità considera, pertanto, il disegno di legge di bilancio tra gli strumenti della programmazione finanziaria.

La legge di bilancio compone, insieme alla legge di stabilità, la manovra di finanza pubblica prevista su base triennale.

 

Sotto il profilo quantitativo, va ricordato che su processo di formazione del disegno di legge di bilancio per il 2011 ha inciso la disciplina introdotta dall’articolo 2 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (legge n. 122/2010) che ha disposto, a decorrere dal 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di ciascun Ministero, riconducibili, in base all’articolo 21, commi 5 e 7, della nuova legge di contabilità, a quelle disposte da fattori legislativi e alle spese di adeguamento al fabbisogno.

Sono state escluse dai tagli le risorse destinate:

§      al fondo ordinario delle università;

§      all’informatica;

§      alla ricerca;

§      al 5 per mille del gettito IRE.

 

Le riduzioni sono state operate per importi complessivi pari a 2.443,7 milioni di euro nel 2011, 2.215,8 milioni nel 2012 e 2.395,2 milioni nel 2013.

Nell’ambito di tali importi complessivi, le riduzioni relative alle spese predeterminate per legge corrispondono a 1.850,5 milioni nel 2011, 1.646,9 milioni nel 2012 e 1.824,4 milioni nel 2013.

Le riduzioni, in valori assoluti, risultano, in base alla tabella allegata al D.L. n. 78/2010, così distribuite tra i Ministeri:

Riduzioni delle dotazioni finanziarie di ciascun Ministero nel triennio 2011-2013

(milioni di euro)

MINISTERO

2011

2012

2013

riduzioni

di cui predeterm. per legge

riduzioni

di cui predeterm. per legge

riduzioni

di cui predeterm. per legge

Ministero economia e finanze

712,0

470,2

847,5

626,9

644,2

423,5

Ministero dello sviluppo economico

963,2

952,4

561,5

550,3

1142,2

1130,9

Ministero del lavoro e politiche sociali

12,3

7,4

12,2

7,4

12,3

7,5

Ministero della giustizia

47,8

0,8

48,5

0,8

48,6

0,8

Ministero degli affari esteri

43,9

27,6

43,9

27,6

43,0

26,7

Ministero istruzione, università e ricerca

104,2

76,2

104,8

76,7

103,8

75,9

Ministero dell'interno

118,7

12,1

120,5

12,4

122,8

12,7

Ministero ambiente tutela del territorio e mare

34,2

32,1

33,3

31,1

33,6

31,4

Ministero infrastrutture e trasporti

56,1

30,2

49,1

28,6

50,3

30,0

Ministero della difesa

255,8

162,7

304,8

211,6

104,8

11,6

Ministero politiche agric. alimen e forest.

23,3

14,9

17,5

9,1

17,5

9,1

Ministero beni e le attività culturali

58,3

53,0

58,3

53,0

58,1

52,8

Ministero della salute

13,7

11,0

14,1

11,4

14,1

11,4

TOTALE

2.443,7

1.850,5

2.215,8

1.646,9

2.395,2

1.824,4

 

Al fine di mettere le singole Amministrazioni in condizione di far fronte alle consistenti riduzioni lineari delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa, e consentire il consolidamento delle risorse stanziate sulle missioni medesime, l’articolo 2 del decreto-legge ha introdotto, in deroga alla disciplina della flessibilità del bilancio contenuta nella nuova legge di contabilità (articolo 23), la possibilità di rimodulare, con il disegno di legge di bilancio, per “motivate esigenze”, e limitatamente al triennio 2011-2013, le dotazioni finanziarie “tra le missioni” di ciascun stato di previsione della spesa.

La flessibilità introdotta dal D.L. n. 78/2010, che consente la rimodulazione degli stanziamenti di spesa tra le missioni di ciascuno stato di previsione, è disposta in deroga alle norme in materia di flessibilità previste dalla vigente legge di contabilità n. 196/2009, che all’articolo 23, comma 3, consente la rimodulazione delle risorse finanziarie soltanto “tra programmi” appartenenti alla medesima missione di spesa o all’interno di un medesimo programma.

Le rimodulazioni tra missioni riguardano soltanto le spese rimodulabili, cioè quelle riconducibili, come già detto, a quelle disposte da fattori legislativi e alle spese di adeguamento al fabbisogno.

Le rimodulazioni devono garantire il principio dell’invarianza dei saldi. Resta, inoltre, preclusa – in quanto intervento dequalificante della spesa - la possibilità di utilizzare stanziamenti di spesa in conto capitale per il finanziamento di spese correnti.

La norma prevede che le autorizzazioni legislative che vengono rimodulate con il disegno di legge di bilancio e i corrispondenti importi rimodulati, per ciascuna missione e programma, siano indicate in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.

Nel disegno di legge di bilancio per il 2011 (A.C. 3779) è presente, in allegato a ciascuno stato di previsione, un apposito prospetto, l’Allegato 1 “Prospetto delle autorizzazioni di spesa per programmi”, che espone le autorizzazioni di spesa di ciascun Ministero che sono state rimodulate dal disegno di legge di bilancio.

In particolare, nell’Allegato 1 è indicato, con riferimento a ciascuna autorizzazione legislativa, l’importo a legislazione vigente, l’eventuale variazione operata mediante rimodulazione per ciascun anno del triennio 2011-2013 e il conseguente importo iscritto nel disegno di legge di bilancio.

 

Per quanto riguarda gli stanziamenti del bilancio a legislazione vigente per il 2011, va ricordato che le riduzioni disposte dal D.L. n. 78/2010 si sommano a quelle disposte da precedenti provvedimenti legislativi, che hanno autorizzato analoghi tagli lineari a partire dal 2009.

Gli stanziamenti di spesa rimodulabili delle missioni di spesa del bilancio dello Stato sono stati, infatti, più volte oggetto di riduzione, la più importante in occasione della manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2011.

In particolare, il D.L. 112/2008 ha disposto (art. 60, commi 1-2) una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di competenza dei vari Ministeri iscritte nel BLV per gli anni 2009, 2010 e 2011, con alcune esclusioni (spese obbligatorie o aventi natura di oneri inderogabili, fondo ordinario per l’università, risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille). Il taglio lineare complessivamente applicato è stato pari al 22,7% per il 2009, al 24% nel 2010 e al 41,6% nel 2011.

Il totale delle riduzioni operate alle dotazioni del bilancio a legislazione vigente è stata pari a oltre 8 miliardi nel 2009 (di cui la parte preponderante, oltre 6 miliardi, su spese predeterminate per legge), 9 miliardi nel 2010 e oltre 15 miliardi per il 2011, di cui 11,8 miliardi relativi a spese da fattore legislativo.

 

 

Le riduzioni per gli anni 2009-2011 sono risultate così distribuite per ciascun Ministero:

(milioni di euro)

 

2009

2010

2011

Ministero

riduzioni

di cui:
predeterminate
 
per legge

riduzioni

di cui:
predeterminate
 
per legge

riduzioni

di cui:
predeterminate
 
per legge

economia e finanze

2.995,8

2.570,4

3.307,0

2.796,8

5.895,1

4986,0

sviluppo economico

2.247,8

2.235,5

2.459,0

2.444,4

4.310,8

4.286,0

lavoro

220,0

187,6

261,1

222,5

452,5

385,6

giustizia

218,6

1,6

262,1

3,2

454,2

5,5

esteri

202,4

153,4

225,4

167,0

388,0

286,5

istruzione

447,0

214,4

456,4

200,2

790,1

346,4

interno

413,7

78,4

462,2

55,2

799,0

95,6

ambiente

249,7

241,3

166,2

156,3

261,9

244,5

infrastrutture

519,6

405,3

463,0

332,9

770,4

544,7

difesa

503,7

158,0

478,1

59,0

834,5

101,7

politiche agricole

180,0

137,0

137,4

88,4

220,2

135,2

beni culturali

236,7

216,8

251,3

227,1

434,6

392,5

totale

8.435

6.599,7

8.929,2

6.753

15.611,3

11.810,2

 

Ulteriori riduzioni lineari sono state disposte, con incidenza sulla formazione del bilancio a legislazione vigente per il 2011, dal D.L. n. 180/2008, art. 4[3], che ha disposto una riduzione lineare di 24 milioni di euro per l’anno 2009, 71 milioni per l’anno 2010, e 141 milioni a decorrere dall’anno 2011 delle dotazioni delle missioni di spesa di ciascun Ministero (esposte in apposito allegato al provvedimento) a copertura degli oneri relativi alle assunzioni in università statali.

 

1.2 Le rimodulazioni delle dotazioni di bilancio

 

A differenza dello scorso anno[4], nella Relazione illustrativa del disegno di legge di bilancio per il 2011 (A.C. 3779) non è presente una apposita sezione di analisi delle missioni e dei programmi del bilancio, che metta in evidenza la quota di spesa “rimodulabile” e quella “non rimodulabile” del bilancio dello Stato, ripartita per missione.

Non è pertanto possibile, al momento, individuare l’entità complessiva delle spese “rimodulabili” del bilancio statale.

Le spese rimodulabili trovano esposizione soltanto con riferimento ai singoli programmi di spesa nell’ambito delle schede illustrative dei programmi presenti in ciascuno stato di previsione.

Nelle suddette schede illustrative, infatti, le spese complessive dei programmi, sono suddivise, con riferimento ai macroaggregati[5], in spese rimodulabili e non rimodulabili. All’interno della componente rimodulabile (R), è data specifica indicazione delle spese riconducibili al “fabbisogno” e al “fattore legislativo”.

In sostanza, le schede illustrative sembrano avere assorbito la funzione che, in base alla nuova legge di contabilità (articolo 21, comma 4, secondo periodo, legge n. 96/2009) avrebbe dovuto essere svolta da appositi allegati agli stati di previsione della spesa, i quali, sino all'esercizio della delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, debbono indicare, per ciascun programma, per macroaggregato e distinte per capitolo, le spese rimodulabili e quelle non rimodulabili.

 

Per quanto concerne, in particolare, la componente rimodulabile del bilancio riconducibile al fattore legislativo, si ricorda che l’articolo 23 della nuova legge di contabilità consente, con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, di rimodulare, in via compensativa, all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione, le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

La norma prevede che le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo siano indicate in apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa.

 

Tale principio di flessibilità è stato sostanzialmente ampliato dal D.L. n. 78/2010, il quale, come già detto, in deroga alla ordinaria disciplina, ha previsto la possibilità, limitatamente al triennio 2011-2013, per motivate esigenze, di rimodulare, in sede di disegno di legge di bilancio, le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, prevede altresì che in appositi allegati agli stati di previsione della spesa debbano essere indicate le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche ed i corrispondenti importi.

 

Con riferimento alle rimodulazioni proposte dal disegno di legge di bilancio in esame, si osserva che la Relazione illustrativa, afferma che “ risultano utilizzati in sede di previsione 2011, gli strumenti di flessibilità già previsti dalla disciplina contabile di bilancio, tenuto anche conto di quanto previsto al riguardo dall’articolo 2, del decreto-legge n. 78 del 2010. In tal senso, nella fase di formazione del disegno di legge di bilancio 2011 da parte dei Ministeri è stata esercitata l’ulteriore possibilità di riallocare le risorse verso forme di impiego ritenute prioritarie o più produttive, attraverso la rimodulazione tra Missioni (anche per compensare, se ritenuto necessario, le riduzioni lineari disposte dal suddetto decreto legge n. 78 del 2010), limitatamente al triennio 2011-2013”, con ciò innovando rispetto alla disciplina generale che consente rimodulazioni solo tra programmi ricompresi nella stessa Missione di spesa.

 

Nel disegno di legge di bilancio per il 2011 (A.C. 3779), è presente, in allegato a ciascuno stato di previsione, un apposito prospetto, l’Allegato 1Prospetto autorizzazioni di spesa per programmi (art. 23, c. 3 della legge n. 196/2009)”, che espone le autorizzazioni di spesa relative a ciascun Ministero oggetto di proposta di rimodulazione.

In particolare, l’Allegato 1 è strutturato per missione e programma, e, con riferimento a ciascuna autorizzazione legislativa ad esso sottostante, è indicato l’importo a legislazione vigente, l’eventuale variazione operata mediante rimodulazione per ciascun anno del triennio 2011-2013 e il conseguente importo iscritto nel disegno di legge di bilancio.

 

Sembrerebbe pertanto che l’allegato 1 sia inclusivo non solo delle rimodulazioni effettuate ai sensi dell’articolo 23,comma 3 della legge n. 196/2009, che è citato come unico riferimento normativo, bensì anche delle rimodulazioni da fattore legislativo effettuate ai sensi del decreto legge n. 78/2010, mancando nella Relazione illustrativa una specificazione al riguardo.

 


1.3 Il quadro generale riassuntivo

Il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il 2011 a legislazione vigente evidenzia i seguenti importi:

 

BLV 2011 (A.C. 3779)
al netto delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

Competenza

Cassa

(1)      Entrate finali
          - di cui entrate tributarie

446.949
414.315

408.395
386.049

(2)      Spese finali

486.602

496.275

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

-39.652

-87.880

 

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2011, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, prevede entrate finali per 446,9 miliardi di euro e spese finali per 486,6 miliardi.

Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta pari a oltre 39,6 miliardi di euro.

In termini di cassa, il saldo netto da finanziare è pari a 87,9 miliardi di euro.

 

In termini di competenza, per il biennio 2012-2013, il disegno di legge di bilancio evidenzia i seguenti importi:

 

 

BLV 2012-2013 (A.C. 3779)
al netto delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

2012

2013

(1)      Entrate finali
          - di cui entrate tributarie

469.931
437.171

489.710
455.910

(2)      Spese finali

489.196

494.366

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

-19.265

-4.656

 

 

 

Al lordo delle regolazioni contabili e debitorie (pari a 30.445 milioni di euro per quanto concerne le entrate, e a 41.751 milioni di euro, per quanto concerne le spese), il bilancio a legislazione vigente per il 2011 prevede:

 

BLV 2011 (A.C. 3779)
al lordo delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

Competenza

Cassa

(1)      Entrate finali
          - di cui entrate tributarie

497.394
447.780

438.840
416.494

(2)      Spese finali

528.353

538.026

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

-50.958

-99.186

 

 

In termini di competenza, per il biennio 2012-2013, il disegno di legge di bilancio evidenzia i seguenti import al lordo delle regolazioni debitorie:

 

BLV 2012-2013 (A.C. 3779)
al lordo delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

2012

2013

(1)      Entrate finali
          - di cui entrate tributarie

499.473
466.713

519.382
485.582

(2)      Spese finali

522.072

527.188

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

-22.599

-7.806

 

 


1.4 Le variazioni delle previsioni di entrata e di spesa rispetto al 2010

Nella Tavola seguente sono posti a raffronto, in termini di competenza, le previsioni iniziali del bilancio per il 2010, le previsioni contenute nella legge di assestamento e le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2011 e per il biennio successivo (A.C. 3779).

Il raffronto è effettuato con i dati al netto delle regolazioni debitorie e contabili.

(Valori in milioni di euro)

 

Bilancio di previsione 2010

Assestato
2010
(A)

B.L.V.
2011

(
B)

Diff.

(A)-(B)

B.L.V.
2012

B.L.V.
2013

Entrate finali

443.411

443.448

446.949

3.502

469.931

489.710

Tributarie

410.842

410.112

414.315

4.203

437.171

455.910

Extratributarie

31.104

31.910

31.557

-353

31.679

32.713

Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

1.466

1.426

1.077

-349

1.081

1.087

Spese finali

505.829

498.202

486.602

-11.601

489.196

494.366

Spese correnti

460.180

451.464

446.940

-4.524

451.778

459.363

- Spese correnti netto interessi

380.832

377.302

362.697

-14.605

361.881

365.777

- Interessi

79.348

74.162

84.243

10.081

89.897

93.586

Spese conto capitale

45.649

46.739

39.662

-7.077

37.418

35.003

Rimborso prestiti

258.589

224.651

209.985

-14.665

248.495

222.347

Spese Complessive

764.418

722.853

696.587

-26.266

737.691

716.713

Saldo netto da finanziare

-62.418

-54.755

-39.652

+15.103

-19.265

-4.656

Risparmio pubblico

-18.235

-9.442

-1.067

8.374

17.072

29.260

Ricorso al mercato (*)

-325.691

-284.673

-260.944

23.729

-271.092

-230.156

(*)  Il ricorso al mercato è calcolato al lordo delle regolazioni debitorie e contabili.

 

Le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2011 registrano una riduzione del saldo netto da finanziare rispetto all’assestamento per il 2010, nell’importo di 15.103 milioni di euro, derivante da:

§      una riduzione delle spese finali di 11.601 milioni di euro, che riguarda soprattutto le spese in conto capitale;

§      un incremento delle entrate finali di 3.502 milioni di euro.

 

Il saldo corrente (risparmio pubblico) del bilancio a legislazione vigente per il 2011 registra, rispetto ai dati assestati per il 2010, un miglioramento di oltre 8 miliardi di euro.

 

Riguardo alle entrate finali, l’aumento di 3.500 milioni rispetto alle previsioni assestate per il 2010 risulta determinato dall’andamento crescente delle entrate tributarie (+4.203 milioni di euro).

 

Per quanto riguarda le spese finali iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2011, la riduzione (11.601 milioni) è per la maggior parte imputabile ad un sensibile decremento delle spese in conto capitale, che registrano una riduzione di 7.077 milioni di euro rispetto al bilancio assestato 2010. Anche rispetto al dato del bilancio 2010, le spese in conto capitale risultano ridotte di 5.987 milioni.

Anche la spesa corrente registra, rispetto al bilancio assestato 2010, una riduzione ma più contenuta (-4.524 milioni di euro).

Se confrontata, tuttavia, con la previsione del bilancio per il 2010, la spesa corrente nel 2011 evidenzia una riduzione di oltre 13 miliardi di euro.

In particolare, la spesa primaria, considerata al netto degli interessi, registra una variazione in diminuzione particolarmente significativa, di circa 14.600 milioni di euro.

§         Analisi delle entrate

Per quanto riguarda le entrate finali è previsto per il 2011 un aumento complessivo di 3.501 milioni rispetto al dato assestato 2010, determinato da un incremento dell’1% delle entrate tributarie (+4.203 milioni) a fronte di una lieve riduzione di quelle extratributarie (-353 milioni) e delle entrate da alienazione e ammortamento beni patrimoniali (- 349 milioni).

In particolare, tra entrate tributarie, le imposte sul patrimonio e sul reddito registrano, nelle previsioni per il 2011, una diminuzione del 2,7%, pari a 6.688 milioni, a fronte di un incremento di 10.734 milioni delle tasse e imposte sugli affari.

Entrate tributarie

(al netto dei rimborsi IVA, regolazioni contabili e acconto concessionari - milioni di euro)

 

Ass. 2010

BLV 2011

Diff..

Var.
%

I – Imposte sul patrimonio e sul reddito

244.813

238.126

-6.688

-2,7

II - Tasse e imposte sugli affari

113.553

124.287

10.734

9,5

III - Imposte sulla produzione, consumi e dogane

28.965

28.673

-292

-1,0

IV – Monopoli

10.594

10.884

290

2,7

V - Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco

12.187

12.345

158

0

Totale Entrate Tributarie

410.112

414.315

4.203

1,0

 

Nella tabella che segue vengono raffrontati alcuni dati relativi alle entrate tributarie, suddivise per categoria.

Rispetto al dato assestato 2010, a fronte di un gettito IRE pressoché invariato, viene prevista per il 2011 una riduzione dell’IRES (-4.158 milioni) e delle imposte sostitutive (-2.187 milioni), mentre per l’IVA vengono indicati maggiori introiti per 10.457 milioni.

I comparti dei monopoli e dei giochi riportano una lieve crescita delle entrate.

 

I dati illustrati sono calcolati al netto dei rimborsi IVA, che ammontano a 31.946 milioni nel bilancio assestato 2010 e a 30.445 milioni nel 2011.

 

Entrate tributarie – Competenza
(dati al netto dei rimborsi IVA)

(milioni di euro)

Descrizione

Assest.
2010

BLV
2011

Differenza

A) Entrate ricorrenti

 

 

 

IRE

182.256

182.351

+95

IRES

44.245

40.087

-4.158

Imposte sostitutive

12.965

10.882

-2.083

Altre imposte dirette

3.515

3.752

+237

Totale imposte dirette

 

 

 

IVA

89.758

100.215

+10.457

Registro, bollo e sostitutiva

11.713

11.781

+68

Accisa e imposta erariale su oli minerali

21.765

21.381

-384

Accisa e imposta erariale su altri prodotti

7.166

7.258

+92

Imposte sui generi di Monopolio

10.593

10.883

+290

Lotto

5.339

5.413

+74

Imposta sui giochi

3.759

3.802

+42

Lotterie ed altri giochi

3.089

3.130

+41

Altre imposte indirette

11.664

11.866

+202

Totale imposte indirette

 

 

 

Totale A)

407.827

412.801

+4.974

B) Entrate non ricorrenti

 

 

 

Imposte sostitutive

1.660

868

-792

Condoni imposte dirette

172

186

+14

Altre imposte indirette (successione e donazione)

449

456

+7

Condoni imposte indirette

4

4

0

Totale B)

2.285

1.514

-771

Totale tributarie (A + B)

410.112

414.315

+4.203

di cui derivanti da attività ordinaria di gestione

378.111

377.993

-118

di cui da attività di accertamento e controllo

32.001

36.322

+4.321

§         Analisi delle spese

La tavola che segue illustra le spese finali del bilancio dello Stato, ripartite per categorie, secondo la classificazione economica, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, evidenziando il raffronto tra il dato assestato 2010 e il dato a legislazione vigente per il 2010 (A.C. 3779).

Spese finali del bilancio dello stato
(competenza - valori in milioni di euro – al netto delle regolazioni debitorie)

CATEGORIE

BIL. 2010

ASS. 2010

BLV 2011

Var.

Redditi da lavoro dipendente

91.300

91.422

89.385

-2.037

Imposte pagate sulla produzione

4.817

4.805

4.713

-92

Consumi intermedi

7.935

8.460

7.642

-818

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

223.018

220.596

208.967

-11.629

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

3.802

4.163

3.658

-505

Trasferimenti correnti a imprese

4.230

4.240

3.736

-504

Trasferimenti all'estero

1.522

1.535

1.495

-40

Risorse proprie CEE

17.200

17.200

18.300

1.100

Interessi passivi e redditi da capitale

79.348

74.162

84.243

10.081

Poste correttive e compensative

17.343

16.593

17.172

579

Ammortamenti

900

900

910

10

Altre uscite correnti

8.765

7.387

6.719

-668

Totale Spese Correnti

460.180

451.483

446.939

-4.524

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

589

5.211

4.846

-365

Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche

16.838

19.319

12.729

-6.590

Contributi agli investimenti ad imprese

9.435

10.552

7.873

-2.678

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private

49

51

36

-15

Contributi agli investimenti a estero

541

536

631

95

Altri trasferimenti in conto capitale

12.544

9.916

13.386

3.469

Acquisizioni di attività finanziarie

1.153

1.153

160

-993

Totale spese Conto Capitale

45.649

46.739

39.662

-7.077

Totale Spese Finali

505.829

498.202

486.602

-11.601

Le spese di parte corrente

Le previsioni di competenza delle spese correnti presentano, per il 2011, un decremento, rispetto al dato assestato 2010, di 4.524 milioni di euro.

Tale importo è sostanzialmente dovuto alla previsione di una consistente riduzione della spesa corrente primaria di circa 14.600 milioni di euro, cui fa da contrappeso un aumento della spesa per interessi di 10.081 milioni di euro.

Le variazioni maggiori rispetto al dato assestato 2010 sono previste per le seguenti categoria di spesa:

§      i trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche registrano nel 2011 una flessione di oltre 11,6 miliardi di euro, pressoché interamente imputabile alla riduzione dei trasferimenti statali destinati alle amministrazioni locali, in conseguenza delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 78/2010.

Si ricorda, in particolare, la riduzione di complessivi 6,3 miliardi dei trasferimenti alle regioni e agli enti locali (che si ripercuote anche sulla categoria dei trasferimenti alle amministrazioni pubbliche in conto capitale), in applicazione dell’articolo 14, comma 2, del D.L. n. 78/2010, che ha disposto il taglio dei trasferimenti quale misura del concorso delle autonomie territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013.

La Relazione illustrativa ricorda, inoltre, la riduzione delle somme da erogare per la devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito di entrate erariali ad esse spettanti in quota fissa (circa 5 miliardi di euro);

§      i consumi intermedi presentano una contrazione di 818 milioni rispetto al 2010;

§      i redditi da lavoro dipendente registrano una flessione di circa 2.000 milioni;

§      le suddette variazioni negative sono compensate, in parte, dalla variazione in aumento relativa agli interessi passivi, che registrano un incremento di 10.081 milioni connesso all’andamento degli interessi sui titoli del debito pubblico (5.900 milioni), sui BOT poliennali (2.500 milioni), sui tassi di interesse sui buoni postali fruttiferi (1.300 milioni).

Le spese in conto capitale

La forte contrazione delle spese in conto capitale per oltre 7 miliardi rispetto al dato assestato 2010 è principalmente ascrivibile ai seguenti comparti di spesa:

§       riduzione di 6.590 milioni dei contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche, anche in questo caso per la gran parte imputabili ala riduzione dei trasferimenti alle amministrazioni locali, ed in particolare alle regioni la cui riduzione degli stanziamenti è da attribuire a quanto previsto nel D.L. n. 78/2010;

§       riduzione di 2.678 milioni dei contributi agli investimenti ad imprese, di cui 300 milioni riferiti a minori trasferimenti alle Ferrovie dello Stato e 1.822 milioni sono connessi a minori esigenze per i crediti d’imposta.


1.5 Analisi delle spese finali per Missioni

Come già ricordato, il disegno di legge di bilancio per il 2011 conferma la struttura contabile introdotta, a partire dalla legge di bilancio per il 2008, articolata spesa secondo le 34 Missioni, le quali rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici.

Modificazioni sono invece intervenute in ordine al quadro funzionale relativo ai Programmi, che è stato rivisitato, anche in relazione a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’economia 22 marzo 2010, n. 14.

A seguito della revisione operata dai diversi dicasteri, nel disegno di legge di bilancio per il 2011, le Missioni sono state articolate in 173 programmi, rispetto ai 162 presenti nella legge di bilancio per il 2010 (legge n. 192/2009).

 

A differenza dello scorso anno, nella Relazione illustrativa del disegno di legge di bilancio per il 2011 (A.C. 3779) non è presente una apposita sezione di analisi delle missioni e dei programmi del bilancio.

 

I dati relativi agli stanziamenti triennali relativi alle Missioni di spesa del bilancio dello Stato, ripartiti tra i 173 programmi, sono stati comunque forniti dalla Ragioneria generale dello Stato.

 

Sulla base di tali dati, emerge che per il 2011, rispetto alle spese finali del bilancio dello Stato, le missioni (considerate al netto della quota relativa alle passività finanziarie[6]), che risultano avere i maggiori stanziamenti sono:

§      relazioni finanziarie con le autonomie locali (Missione 3 “Relazioni autonomie territoriali”), pari al 20,4%;

§      oneri per il servizio del debito (Missione 34 “Debito pubblico”), pari al 15,9%;

§      trasferimenti agli enti previdenziali per la previdenza obbligatoria e complementare (Missione 25 “Politiche previdenziali”), pari al 13,5%;

§      politiche finanziarie e di bilancio (Missione 29), pari all’11,7%;

§      istruzione scolastica (Missione 22), pari all’8%.

 

La tabella che segue mostra l’ammontare complessivo e in quota percentuale delle risorse finanziarie delle 34 Missioni iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2011-2013.

I dati sono al lordo delle regolazioni contabili e debitorie.

(milioni di euro)

 

ASS.
2010

%

BLV
2011

%

Diff. 2011-2010

Var.
%

BLV
2012

%

BLV
2013

%

1 - Organi costituzionali

3.267

0,6

2.990

0,6

-277

-8,5

3.013

0,6

3.011

0,6

2 – Amm.ne gen.le terr.*

473

0,1

485

0,1

12

2,5

484

0,1

483

0,1

3 - Relazioni auton. Terr.

115.852

21,6

108.057

20,4

-7.806

-6,7

101.393

19,4

103.0188

19,5

4 - L'Italia nel mondo

25.271

4,7

26.267

5,0

996

3,9

26.892

5,2

22.153

4,2

5 - Difesa e sicurezza terr.

20.295

3,8

18.554

3,5

-1.741

-8,6

18.576

3,6

18.567

3,5

6 - Giustizia

7.295

1,4

7.064

1,3

-231

-3,2

7.022

1,3

7.021

1,3

7 - Ordine pubblico *

10.451

2,0

10.372

0,7

-183

-1,8

10.216

2,0

10.194

1,9

8 - Soccorso civile

4.201

0,8

3.937

0,2

-264

-6,3

3.668

0,7

3.637

0,7

9 - Agricoltura e pesca

1.047

0,2

813

0,0

-234

-22,3

807

0,2

670

0,1

10 - Energia

8

0,0

8

0,7

0

0,0

8

0,0

8

0,0

11 - Competitività imprese

5.903

1,1

3.855

0,7

-2.048

-34,7

3.484

0,7

2.153

0,4

12 – Regolaz. dei mercati

56

0,0

31

0,0

-25

-44,6

29

0,0

29

0,0

13 - Diritto alla mobilità

7.500

1,4

7.846

1,5

346

4,6

7.530

1,4

6.991

1,3

14 – Infrastrutt. e logistica

4.926

0,9

2.818

0,5

-2.108

-42,8

3.213

0,6

2.990

0,6

15 - Comunicazioni

1.291

0,2

1.113

0,2

-178

-13,8

891

0,2

891

0,2

16 - Commercio intern.le

233

0,0

168

0,0

-65

-27,9

190

0,0

190

0,0

17 - Ricerca ed innovaz.

3.549

0,7

3.243

0,6

-306

-8,6

3.118

0,6

3.090

0,6

18 - Sviluppo sostenibile

902

0,2

683

0,1

-219

-24,3

673

0,1

664

0,1

19 - Casa e ass. urban.

849

0,2

436

0,1

-413

-48,6

510

0,1

490

0,1

20 - Tutela della salute

777

0,1

739

0,1

-38

-4,9

730

0,1

724

0,1

21 - Tutela beni culturali*

1.367

0,3

1.210

0,2

-166

-12,1

1.193

0,2

1.191

0,2

22 - Istruzione scolastica

44.254

8,3

42.064

8,0

-2.190

-4,9

40.946

7,8

40.581

7,7

23 – Istruz. Universitaria

7.924

1,5

7.103

1,3

-821

-10,4

7.023

1,3

6.969

1,3

24 - Diritti sociali e famigl.

25.642

4,8

30.524

5,8

4.882

19,0

30.812

5,9

31.389

6,0

25 - Politiche previdenziali

77.393

14,5

71.304

13,5

-6.089

-7,9

73.351

14,0

74.718

14,2

26 - Politiche per il lavoro

5.239

1,0

4.678

0,9

-561

-10,7

4.239

0,8

4.111

0,8

27 - Immigrazione

1.637

0,3

1.408

0,3

-229

-14,0

1.431

0,3

1.471

0,3

28 - Sviluppo territoriale*

4.367

0,8

8.160

1,5

3.757

86,0

4.186

0,8

9.948

1,9

29 - Politiche fin. e di bil.

64.201

12,0

61.746

11,7

-2.455

-3,8

58.324

11,2

58.335

11,1

30 - Giovani e sport

806

0,2

685

0,1

-121

-15,0

671

0,1

661

0,1

31 – Turismo

76

0,0

37

0,0

-39

-51,3

37

0,0

33

0,0

32 - Servizi gen.li amm.ni

1.920

0,4

1.532

0,3

-388

-20,2

1.594

0,3

1.463

0,3

33 - Fondi da ripartire

12.451

2,3

14.518

2,7

2.067

16,6

15.895

3,0

15.825

3,0

34 - Debito pubblico (**)

73.991

13,8

84.064

15,9

10.073

13,6

89.924

17,2

93.519

17,7

TOTALE SPESE FINALI

535.414

100

528.512

100

-7.062

-1,3

522.073

100

527.188

100

(*)    Al netto dei rimborsi del debito statale come di seguito indicati: 11 mln per ciascuno degli anni 2011-2013 riferiti alla Missione 3; 104 mln nel 2011, 108 nel 2012 e 112 nel 2013 riferiti alla Missione 7; 9 mln nel 2011 e 10 mln per ciascuno degli anni 2012-2013 riferiti alla Missione 21; 36 mln per ciascuno degli anni 2011-2013 riferiti alla Missione 28.

(**)  La Missione “Debito pubblico” rappresenta il valore cumulato del debito lordo consolidato dello Stato. Il dato indicato nella tabella si riferisce invece agli oneri per il servizio del debito statale, ossia alla Missione al netto del programma relativo ai rimborsi del debito statale.

La precedente tabella espone altresì le variazioni degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2011, in valore assoluto e in percentuale, rispetto agli stanziamenti previsti nell’assestamento 2010.

Il maggior incremento, in termini assoluti, viene fatto registrare dalla Missione Debito pubblico (oltre 10 milioni di euro) che viene peraltro esposta per la sola parte relativa al programma Oneri per il servizio del debito statale. Seguono le Missioni Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (+4.882 milioni) e Sviluppo territoriale (+3.757 milioni). Anche in termini percentuali, alle predette Missioni sono ascrivibili le maggiori variazioni in aumento rispetto all’assestato 2010.

I più cospicui definanziamenti si registrano invece per le Missioni Relazioni con le autonomie territoriali (-7.806 milioni), Politiche previdenziali (-6.089 milioni) e Politiche finanziarie e di bilancio (-2.455 milioni). In termini percentuali, le maggiori variazioni in diminuzione sono ascrivibili alle missioni con stanziamenti di importo non elevato (Turismo, -51,3%; Casa e assetto urbanistico, -48,6%; Regolazione dei mercati, -44,6%; infrastrutture e logistica, -42,8%).

Il grafico che segue mostra l’incidenza percentuale degli stanziamenti per missione iscritti nel bilancio a legislazione vigente per il 2011:

 

Incidenza % stanziamenti per Missione – BLV 2011

 

*         Nella voce “Altro” sono raggruppate le Missioni (21 su un totale di 34) che presentano un’incidenza percentuale rispetto al totale dello stati di previsioni della spesa inferiore all’1%. In particolare, si tratta delle Missioni 1, 2, 7-12, 14-21, 26, 27, 30-32.

 


1.6 Il bilancio pluriennale programmatico

La nuova legge di contabilità prevede l’esposizione sia di un bilancio pluriennale a legislazione vigente che di un bilancio pluriennale programmatico, nel quale si evidenziano le previsioni dell’andamento delle entrate e delle spese da conseguire in ciascuno degli anni considerati, tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nella Decisione di finanza pubblica.

Il bilancio pluriennale viene integrato con gli effetti della legge di stabilità ed aggiornato annualmente.

 

Il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato (A.C. 3779) – Quadro C - evidenzia i seguenti importi, in termini di competenza, i valori di alcune voci dell’entrata e della spesa, nonché i saldi differenziali previsti nel bilancio programmatico per il 2011-2013, confrontati con i dati del bilancio consuntivo 2009 e dell’assestamento 2010, come riportato nella tabella che segue (valori in miliardi di euro ed in percentuale sul PIL, al netto delle regolazioni contabili, debitorie e rimborsi IVA):

 

 

Consuntivo 2009

Ass.
2010

2011

2012

2013

Entrate tributarie

412,4

410,1

414,3

437,2

455,9

In % sul PIL

27,1

26,4

25,8

26,3

26,4

Altre entrate

68,1

33,3

32,6

32,8

33,8

In % sul PIL

4,5

2,1

2,0

2,0

2,0

Totale entrate finali

480,5

443,4

446,9

469,9

489,7

In % sul PIL

31,6

28,5

27,9

28,2

28,3

Spese correnti al netto interessi

376,9

377,3

362,7

361,9

366,7

In % sul PIL

24,8

24,3

22,6

21,7

21,2

Interessi

73,2

74,2

84,2

90,0

94,6

In % sul PIL

4,8

4,8

5,3

5,4

5,5

Spese conto capitale

57,3

46,7

40,7

40,9

43,4

In % sul PIL

3,8

3,0

2,5

2,5

2,5

Totale spese finali

507,4

498,2

487,6

492,8

504,7

In % sul PIL

33,4

32,0

30,4

29,6

29,2

Saldo netto da finanziare

-26,9

-54,8

-40,6

-22,8

-15,0

In % sul PIL

-1,8

-3,5

-2,5

-1,4

-0,9

Avanzo primario

46,3

19,4

43,6

67,2

79,6

In % sul PIL

3,0

1,2

2,7

4,0

4,6

 

Il livello programmatico del saldo netto da finanziare è fissato per il 2011 a 40,6 miliardi di euro, superiore rispetto a quello del bilancio a legislazione vigente per il 2011 (39,6 milioni di euro).

Al riguardo, si rileva che il valore-obiettivo del saldo netto da finanziare indicato nel bilancio programmatico dello Stato (40,6 miliardi) risulta inferiore al livello massimo del saldo medesimo fissato - in ottemperanza a quanto indicato nelle risoluzioni parlamentari[7] di approvazione della Decisione di finanza pubblica (DFP) - in 41,9 miliardi dall’articolo 1, comma 1, del disegno di legge di stabilità per il 2011 (A.C. 3778).

 

Tale valore programmatico risulta, invece, pari a quello risultante dal bilancio a legislazione vigente come integrato dal disegno di legge di stabilità (40,6 miliardi) ed indicato nell’Allegato 4 del disegno di legge di stabilità (A.C. 3778)

 

Il bilancio programmatico confrontato ai dati del bilancio assestato 2010, evidenzia, per quanto concerne la spesa corrente al netto degli interessi una riduzione per il 2011 e il 2012 con un’incidenza sul PIL in costante diminuzione da oltre il 24 per cento al 21,7 per cento prevista nel 2012. L’incidenza è ancora più bassa nel 2013 (21,2%) benché la corrispondente spesa corrente al netto degli interessi in valore assoluto faccia registrare un incremento rispetto all’anno precedente.

La spesa per interessi in percentuale al PIL è prevista in lieve aumento progressivo dal 4,8 per cento del 2009 al 5,5 per cento nel 2013.

La spesa in conto capitale è prevista, infine, ridursi dal 3,8 per cento sul PIL nel 2009 al 2,5 per cento nel 2013.


2. L’evoluzione della spesa nel bilancio dello Stato:
Tavole allegate

 

 

 

 

 

 

Tavola I       Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola II      Evoluzione della spesa finale per categorie e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola III     Le spese complessive per divisioni e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola IV    Andamento delle Missioni ed incidenza percentuale sulle spese complessive del bilancio dello Stato

Tavola V     Andamento delle entrate finali per categorie

Tavola VI    Andamento delle principali imposte

 

 

 

 

Tutti i dati delle spese sono al lordo dei rimborsi IVA e delle regolazioni debitorie.

 


Tavola I – Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

MINISTERI

Ass. 2010

%

BLV 2011

%

Diff. ‘11/’10

Var. %

BLV 2012

%

BLV 2013

%

Economia e finanze

315.642

59,0

318.156

60,2

2.514

0,8

316.989

60,7

317.161

60,2

Sviluppo economico

7.891

1,5

11.437

2,2

3.546

44,9

7.500

1,4

11.625

2,2

Lavoro e politiche sociali

84.280

15,7

80.140

15,2

-4.140

-4,9

81.126

15,5

81.905

15,5

Giustizia

7.441

1,4

7.204

1,4

-237

-3,2

7.154

1,4

7.153

1,4

Affari esteri

2.089

0,4

1.886

0,4

-203

-9,7

1.890

0,4

1.875

0,4

Istruzione, università e ricerca

55.319

10,3

52.493

9,9

-2.826

-5,1

51.461

9,9

51.044

9,7

Interno

28.672

5,4

25.207

4,8

-3.465

-12,1

23.848

4,6

23.953

4,5

Ambiente, tutela territorio e mare

747

0,1

514

0,1

-233

-31,2

504

0,1

498

0,1

Infrastrutture e trasporti

7.216

1,3

6.822

1,3

-394

-5,5

6.655

1,3

6.840

1,3

Difesa

20.650

3,9

20.495

3,9

-155

-0,8

21.016

4,0

21.367

4,1

Politiche agricole

1.538

0,3

1.321

0,3

-217

-14,1

1.269

0,2

1.128

0,2

Beni e attività culturali

1.709

0,3

1.420

0,3

-289

-16,9

1.412

0,3

1.408

0,3

Salute

2.216

0,4

1.259

0,2

-957

-43,2

1.249

0,2

1.231

0,2

TOTALE SPESE FINALI

535.410

100

528.353

100

-7.056

-1,3

522.072

100

527.188

99,8

 


Tavola II – Evoluzione della spesa finale per categorie ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

CATEGORIE

Ass. 2010

%

BLV 2011

%

Diff. ‘11/’10

Var. %

BLV 2012

%

BLV 2013

%

Redditi da lavoro dipendente

91.423

17,1

89.385

16,9

-2.038

-2,2

89.080

17,1

88.862

16,9

Consumi intermedi

8.563

1,6

7.642

1,4

-921

-10,8

7.649

1,5

7.553

1,4

Imposte pagate sulla produzione

4.804

0,9

4.713

0,9

-91

-1,9

4.651

0,9

4.630

0,9

Trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche

221.840

41,4

214.890

40,7

-6.950

-3,1

210.198

40,3

214.046

40,6

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

4.169

0,8

3.658

0,7

-511

-12,3

3.702

0,7

3.725

0,7

Trasferimenti correnti a imprese

4.327

0,8

3.978

0,8

-349

-8,1

3.267

0,6

3.255

0,6

Trasferimenti all'estero

1.523

0,3

1.495

0,3

-28

-1,8

1.495

0,3

1.487

0,3

Risorse proprie CEE

17.200

3,2

18.300

3,5

1.100

6,4

18.700

3,6

19.500

3,7

Interessi passivi e redditi da capitale

74.162

13,9

84.243

15,9

10.081

13,6

89.897

17,2

93.586

17,8

Poste correttive e compensative

51.689

9,7

50.769

9,6

-920

-1,8

49.052

9,4

49.252

9,3

Ammortamenti

900

0,2

910

0,2

10

1,1

910

0,2

910

0,2

Altre uscite correnti

8.076

1,5

8.710

1,6

634

7,9

6.052

1,2

5.380

1,0

Totale spese correnti

488.671

91,3

488.690

92,5

19

0,0

484.654

92,8

492.186

93,4

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

5.211

1,0

4.846

0,9

-365

-7,0

5.344

1,0

6.041

1,1

Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche

19.319

3,6

12.729

2,4

-6.590

-34,1

13.299

2,5

5.932

1,1

Contributi agli investimenti ad imprese

10.552

2,0

7.873

1,5

-2.679

-25,4

7.314

1,4

5.838

1,1

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali pr.

51

0,0

36

0,0

-15

-29,4

36

0,0

36

0,0

Contributi agli investimenti a estero

536

0,1

631

0,1

95

17,7

666

0,1

666

0,1

Altri trasferimenti in conto capitale

9.916

1,9

13.386

2,5

3.470

35,0

10.630

2,0

16.360

3,1

Acquisizioni di attività finanziarie

1.153

0,2

160

0,0

-993

-86,1

130

0,0

130

0,0

Totale spese conto capitale

46.739

8,7

39.662

7,5

-7.077

-15,1

37.418

7,2

35.003

6,6

TOTALE SPESE FINALI

535.410

100

528.353

100

-7.057

-1,3

522.072

100

527.188

100

 


Tavola III – Le spese complessive per funzioni-obiettivo ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

CATEGORIE

Ass. 2010

%

BLV 2011

%

Diff. ‘11/’10

Var. %

BLV 2012

%

BLV 2013

%

1.   Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

494.904

65,1

496.524

67,2

1.620

0,3

533.676

69,3

519.028

69,2

2.   Difesa

21.055

2,8

17.587

2,4

-3.468

-16,5

18.127

2,4

18.474

2,5

3.   Ordine pubblico e sicurezza

19.822

2,6

22.755

3,1

2.933

14,8

22.637

2,9

22.621

3,0

4.   Affari economici

47.209

6,2

35.812

4,9

-11.397

-24,1

36.141

4,7

28.762

3,8

5.   Protezione dell'ambiente

1.215

0,2

874

0,1

-341

-28,1

837

0,1

821

0,1

6    Abitazioni e assetto territoriale

824

0,1

3.680

0,5

2.856

346,6

3.368

0,4

3.437

0,5

7.   Sanità

11.332

1,5

12.723

1,7

1.391

12,3

7.147

0,9

6.921

0,9

8    Attività ricreative, culturali e di culto

5.782

0,8

5.261

0,7

-521

-9,0

5.258

0,7

5.244

0,7

9    Istruzione

53.010

7,0

50.173

6,8

-2.837

-5,4

49.268

6,4

48.854

6,5

10  Protezione sociale

104.913

13,8

92.948

12,6

-11.965

-11,4

94.107

12,2

95.372

12,7

SPESE COMPLESSIVE

760.066

100

738.337

100

-21.729

-2,9

770.566

100

749.534

100

 


Tavola IV –  Andamento delle Missioni ed incidenza percentuale sulle spese complessive del bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

MISSIONI

Ass. 2010

%

BLV 2011

%

Diff. ‘11/’10

Var. %

BLV 2012

%

BLV 2013

%

1 - Organi costituzionali

3.267

0,4

2.990

0,4

-277

-8,5

3.013

0,4

3.011

0,4

2 - Amministrazione generale territorio

473

0,1

485

0,1

12

2,5

484

0,1

483

0,1

3 - Relazioni autonomie territoriali

115.852

15,2

108.057

14,6

-7.795

-6,7

101.404

13,2

103.030

13,7

4 - L'Italia in Europa e nel mondo

25.271

3,3

26.267

3,6

996

3,9

26.892

3,5

22.153

3,0

5 - Difesa e sicurezza del territorio

20.295

2,7

18.554

2,5

-1.741

-8,6

18.576

2,4

18.567

2,5

6 - Giustizia

7.295

1,0

7.064

1,0

-231

-3,2

7.022

0,9

7.021

0,9

7 - Ordine pubblico e sicurezza

10.451

1,4

10.372

0,5

-79

-0,8

10.324

1,3

10.306

1,4

8 - Soccorso civile

4.201

0,6

3.937

0,1

-264

-6,3

3.668

0,5

3.637

0,5

9 - Agricoltura e pesca

1.047

0,1

813

0,0

-234

-22,3

807

0,1

670

0,1

10 - Energia e fonti energetiche

8

0,0

8

0,5

0

0,0

8

0,0

8

0,0

11 - Competitività e sviluppo imprese

5.903

0,8

3.855

0,5

-2.048

-34,7

3.484

0,5

2.153

0,3

12 - Regolazione dei mercati

56

0,0

31

0,0

-25

-44,6

29

0,0

29

0,0

13 - Diritto alla mobilità

7.500

1,0

7.846

1,1

346

4,6

7.530

1,0

6.991

0,9

14 - Infrastrutture pubbliche e logistica

4.926

0,6

2.818

0,4

-2.108

-42,8

3.213

0,4

2.990

0,4

15 - Comunicazioni

1.291

0,2

1.113

0,2

-178

-13,8

891

0,1

891

0,1

16 - Commercio internazionale e internazionalizzazione sistema produttivo

233

0,0

168

0,0

-65

-27,9

190

0,0

190

0,0

17 - Ricerca ed innovazione

3.549

0,5

3.243

0,4

-306

-8,6

3.118

0,4

3.090

0,4

18 - Sviluppo sostenibile

902

0,1

683

0,1

-219

-24,3

673

0,1

664

0,1

19 - Casa e assetto urbanistico

849

0,1

436

0,1

-413

-48,6

510

0,1

490

0,1

20 - Tutela della salute

777

0,1

739

0,1

-38

-4,9

730

0,1

724

0,1

21 - Tutela beni culturali e paesaggistici

1.367

0,2

1.210

0,2

-157

-11,5

1.203

0,2

1.201

0,2

22 - Istruzione scolastica

44.254

5,8

42.064

5,7

-2.190

-4,9

40.946

5,3

40.581

5,4

23 - Istruzione universitaria

7.924

1,0

7.103

1,0

-821

-10,4

7.023

0,9

6.969

0,9

24 - Diritti sociali politiche sociali e famiglia

25.642

3,4

30.524

4,1

4.882

19,0

30.812

4,0

31.389

4,2

25 - Politiche previdenziali

77.393

10,2

71.304

9,7

-6.089

-7,9

73.351

9,5

74.718

10,0

26 - Politiche per il lavoro

5.239

0,7

4.678

0,6

-561

-10,7

4.239

0,6

4.111

0,5

27 – Immigrazione

1.637

0,2

1.408

0,2

-229

-14,0

1.431

0,2

1.471

0,2

28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale

4.367

0,6

8.160

1,1

3.793

86,9

4.222

0,5

9.984

1,3

29 - Politiche economiche finanziarie e di bilancio

64.201

8,4

61.746

8,4

-2.455

-3,8

58.324

7,6

58.335

7,8

30 - Giovani e sport

806

0,1

685

0,1

-121

-15,0

671

0,1

661

0,1

31 – Turismo

76

0,0

37

0,0

-39

-51,3

37

0,0

33

0,0

32 - Servizi istituzionali generali amministrazioni

1.920

0,3

1.532

0,2

-388

-20,2

1.594

0,2

1.463

0,2

33 - Fondi da ripartire

12.451

1,6

14.518

2,0

2.067

16,6

15.895

2,1

15.825

2,1

34 - Debito pubblico

298.643

39,3

293.889

39,8

-4.754

-1,6

338.253

43,9

315.695

42,1

SPESE COMPLESSIVE

760.066

100

738.338

100

-21.728

-2,9

770.567

100

749.534

100

 


Tavola V –  Andamento delle entrate finali per categorie

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

CATEGORIE

Ass. 2010

%

BLV 2011

%

Diff. ‘11/’10

Var. %

BLV 2012

%

BLV 2013

%

I - Imposte sul patrimonio e sul reddito

244.813

51,5

238.126

49,9

-6.687

-2,7

254.181

50,9

266.443

51,3

II - Tasse e imposte sugli affari

145.499

30,6

154.732

32,4

9.233

6,3

159.404

31,9

164.742

31,7

III - Imposte sulla produzione, consumi e dogane

28.965

6,1

28.673

6,0

-292

-1,0

29.244

5,9

29.827

5,7

IV - Monopoli

10.594

2,2

10.884

2,3

290

2,7

11.292

2,3

11.727

2,3

V - Lotto, lotterie ed altre attività di gioco

12.187

2,6

12.345

2,6

158

1,3

12.592

2,5

12.843

2,5

Totale entrate tributarie

442.058

93,0

444.760

93,2

2.702

0,6

466.713

93,4

485.582

93,5

VI - Proventi speciali

720

0,2

720

0,2

-

0,0

720

0,1

697

0,1

VII - Proventi dei servizi pubblici minori

4.715

1,0

4.438

0,9

-277

-5,9

4.402

0,9

4.403

0,8

VIII – Proventi dei beni dello stato

203

0,0

192

0,0

-11

-5,4

190

0,0

184

0,0

IX - Prodotti netti di aziende autonome e utili di gestione

2.300

0,5

2.103

0,4

-197

-8,6

2.106

0,4

2.266

0,4

X - Interessi su anticipa­zioni e crediti vari del Tesoro

5.257

1,1

5.193

1,1

-64

-1,2

5.636

1,1

6.080

1,2

XI - Recuperi, rimborsi e contributi

15.829

3,3

15.992

3,3

163

1,0

15.606

3,1

15.964

3,1

XII - Partite che si compensano nella spesa

2.819

0,6

2.919

0,6

100

3,5

3.019

0,6

3.119

0,6

Totale entrate extratributarie

31.910

6,7

31.557

6,6

-353

-1,1

31.679

6,3

32.713

6,3

XIII - Vendita di beni ed affrancazione di canoni

380

0,1

12

0,0

-368

-96,8

8

0,0

5

0,0

XIV - Ammortamento di beni patrimoniali

900

0,2

910

0,2

10

1,1

910

0,2

910

0,2

XV - Rimborso anticipa­zioni e crediti vari del Tesoro

146

0,0

156

0,0

10

6,8

163

0,0

172

0,0

Totale alienazione ed ammortamento di beni

1.426

0,3

1.077

0,2

-349

-24,5

1.081

0,2

1.087

0,2

TOTALE ENTRATE FINALI

475.394

100

477.394

100

2.000

0,4

499.473

100

519.382

100

 


Tavola VI –  Andamento delle principali imposte

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

PRINCIPALI IMPOSTE

Ass. 2010

%

BLV 2011

%

Diff. ‘11/’10

Var. %

BLV 2012

%

BLV 2013

%

Entrate tributarie

442.058

 

444.760

 

2.702

0,6

466.713

 

485.582

 

di cui:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrate ricorrenti:

439.773

99,5

443.246

99,7

3.473

0,8

465.301

99,7

484.545

99,8

1 - Redditi

182.256

41,2

182.351

41,0

95

0,1

192.267

41,2

199.784

41,1

2 - Reddito delle società

44.245

10,0

40.087

9,0

-4.158

-9,4

45.782

9,8

50.322

10,4

3 - Imposte sostitutive

12.965

2,9

10.882

2,4

-2.083

-16,1

11.358

2,4

11.865

2,4

4 - Altre imposte dirette

3.515

0,8

3752

0,8

237

6,7

3.831

0,8

3.913

0,8

5 - IVA

121.704

27,5

130.660

29,4

8.956

7,4

134.789

28,9

139.605

28,8

6 - Registro, bollo e sostitutive

11.713

2,6

11781

2,6

68

0,6

12.005

2,6

12.235

2,5

7 - Accisa e imposta erariale sugli oli minerali

21.765

4,9

21.381

4,8

-384

-1,8

21.809

4,7

22.245

4,6

8 - Accisa e imposta erariale su altri prodotti

7.166

1,6

7.258

1,6

92

1,3

7.401

1,6

7.548

1,6

9 - Imposte sui generi di monopolio

10.593

2,4

10.883

2,4

290

2,7

11.291

2,4

11.726

2,4

10 - Lotto

5.339

1,2

5.413

1,2

74

1,4

5.528

1,2

5.646

1,2

11 - Imposte gravanti sui giochi

3.759

0,9

3.802

0,9

43

1,1

3.870

0,8

3.939

0,8

12 - Lotterie ed altri giochi

3.089

0,7

3.130

0,7

41

1,3

3.194

0,7

3.258

0,7

13 -Altre imposte indirette

11.664

2,6

11.866

2,7

202

1,7

12.176

2,6

12.459

2,6

Entrate non ricorrenti:

2.285

0,5

1.514

0,3

-771

-33,7

1.412

0,3

1.037

0,2

1 -Imposte sostitutive

1.660

0,4

868

0,2

-792

-47,7

747

0,2

353

0,1

2 - Altre imposte dirette

-

 

-

 

0

 

0

 

0

 

3 - Condoni dirette

172

0,0

186

0,0

14

8,1

196

0,0

206

0,0

4 - Altre imposte indirette

449

0,1

456

0,1

7

1,6

465

0,1

474

0,1

5 - Condoni indiretti

4

0,0

4

0,0

0

0,0

4

0,0

4

0,0

 

 

 

 


La rimodulazione delle autorizzazioni di spesa

 


L’Allegato 1 del d.d.l bilancio: Prospetto delle autorizzazioni di spesa per programmi

Nel disegno di legge di bilancio per il 2011 (A.C. 3779) è presente, in allegato a ciascuno stato di previsione, un apposito prospetto, l’Allegato 1 Prospetto delle autorizzazioni di spesa per programmi”, che espone le autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente che sono state rimodulate dal disegno di legge di bilancio.

 

Nell’allegato 1 allo stato di previsione del Ministero dell’interno , risultano le seguenti variazioni degli stanziamenti di spesa previsti a legislazione vigente.

 

Nell’ambito della missione Ordine pubblico e sicurezza, programma Pianificazione e coordinamento delle forze di polizia, sono previste:

§       la soppressione degli stanziamenti per le spese per l’integrazione e lo sviluppo della rete degli ufficiali di collegamento delle forze di polizia, pari a 1.585.556 euro per gli anni 2011 e 2012 e a 1.596.721 euro per il 2013 (art. 1, comma 553, L 311/2004);

§       la soppressione degli stanziamenti, per le misure urgenti per il contrasto del territorio, pari a 475.667 euro per gli anni 2011 e 2012 e a 479.016 euro per il 2013 (art. 18, comma 3-bis, DL 144/2005).

 

Tali soppressioni sono disposte in attuazione dell’articolo 1 DL n. 78/2010, che ha previsto il definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni.

 

Nell’ambito della missione Soccorso civile, programma Prevenzione del rischio e soccorso pubblico, è previsto un aumento dell’11,1 per cento degli stanziamenti per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che passa da 2.115.041 a 2.350.045 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 (art. 7, comma 4-bis, punto a), DL 39/2009).

 

Nell’ambito della missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti programma Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, è previsto un aumento del 26,6 per cento per il solo 2013 del Fondo nazionale per le politiche di asilo, che passa nel 2013 da 5.940.000 euro a 7.518.000 euro (art. 20, comma 5, numero 1), DLgs n. 25/2008).

 

Nell’ambito della missione Fondi da ripartire, programma Fondi da assegnare, è prevista la soppressione degli stanziamenti per l’assunzione di personale civile, pari a 7.171.764 euro per il 2011 e 2012 e a 12.376.800 euro per il 2013 (art. 2-bis, comma 1-ter, DL 272/2005).

Tale soppressione è stata disposta per cessazione della spesa.

 

Nell’allegato 1 allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, risultano le seguenti rimodulazioni di stanziamenti di spesa previsti a legislazione vigente che interessano profili di competenza della Commissione Affari costituzionali.

Nell’ambito della missione Fondi da ripartire, programma Fondi da assegnare, sono previste:

§       la soppressione degli stanziamenti relativi al trattamento accessorio delle forze armate e forze di polizia, pari a 521.507 euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 (art. 16, comma 4, L 448/2001);

§       la soppressione degli stanziamenti relativi all’istituzione delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani (art. 7, L 146/2004, art. 8 L 147/2004, art. 7, L 148/2004);

§       la soppressione degli stanziamenti relativi alle nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrice, pari a 972.067 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013(L 206/2004).

Tali soppressioni sono disposte in attuazione dell’articolo 1 DL n. 78/2010, che ha previsto il definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni.

 

Con riferimento alle soppressioni di stanziamenti in attuazione dell’art. 1 DL 78/2010, che ha disposto il definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni, si valuti l’opportunità di chiedere un chiarimento in ordine alle ragioni della mancata utilizzazione dei fondi. La mancata utilizzazione potrebbe infatti derivare da ragioni di natura contabile, in quanto le relative spese possono risultare coperte da altri stanziamenti, o essere determinata dal fatto che le relative spese risultano di fatto esaurite o ancora derivare dal fatto che la normativa non ha di fatto trovato attuazione. Ciò riveste particolare importanza con riferimento alle leggi che riconoscono diritti soggettivi (si pensi alle norme in favore delle vittime del terrorismo).

Si ricorda che gli allegati 1 agli stati di previsione dei Ministeri concernono unicamente le rimodulazioni dei stanziamenti di spesa previsti a legislazione vigente, ma non danno conto delle rimodulazioni riferite a spese discrezionali.


Il disegno di legge di stabilità


La legge di stabilità – che sostituisce la legge finanziaria – compone, insieme alla legge di bilancio, la manovra di finanza pubblica prevista su base triennale e dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Per il medesimo periodo, essa provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

 

La nuova legge di contabilità (legge n. 196/2009), che ha riformato gli strumenti e le procedure di finanza pubblica, ha delineato una nuova configurazionedel ciclo della programmazione degli strumenti di bilancio[8] e ha previsto una correlazione della legge di stabilità con il carattere triennale della manovra. Si prevede infatti che la legge di stabilità debba contenere norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato nel bilancio pluriennale.

 

Il suo contenuto tipico, parzialmente innovato rispetto alla normativa previgente, conferma l’esclusione delle norme di delega e di quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, nonchè gli interventi di natura localistica o microsettoriale.

L’abrogazione integrale della legge di contabilità n. 468/1978 ha inoltre comportato la soppressione implicita della disposizione[9] che prevedeva la possibilità di inserire nella finanziaria norme finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia[10].

 

Più in dettaglio, i contenuti che la legge di stabilità deve indicare sono:

§      il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale (ivi comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse) e le variazioni di aliquote, detrazioni e scaglioni, nonché le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, in relazione alle diverse tipologie di imposte, tasse e contributi, con effetti a partire dal 1° gennaio dell’anno cui la legge di stabilità medesima si riferisce. In relazione alle sole imposte, essa indica altresì le correzioni conseguenti all’andamento dell’inflazione. In relazione alle variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni recate dalla legge di stabilità, è fatta salva la normativa specifica riferita ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali recata dalla legge delega per l’attuazione del federalismo fiscale (legge n. 42/2009);

 

Una novità contenuta nel disegno di legge di stabilità per il 2011, il quale presenta un articolo unico, è il rinvio a due appositi allegati che illustrano, rispettivamente, il contenuto dei commi 1 (livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario) e dei commi 2, 3 e 4 (trasferimenti alle gestioni previdenziali e regolazioni contabili a favore delle gestioni assistenziali).

 

§      gli importi dei fondi speciali e le corrispondenti tabelle, vale a dire le somme, ripartite per ministeri, destinate alla copertura dei provvedimenti legislativi che si prevede saranno approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, distintamente per la parte corrente e per la parte di conto capitale, i cui importi sono previsti nella legge di stabilità[11];

§      le nuove tabelle in allegato alla legge di stabilità - tre distinte -, finalizzate ad indicare, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale:

-       gli importi afferenti alle leggi di spesa di carattere permanente, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, aggregate per programma e per missione, con l’esclusione delle spese obbligatorie; queste ultime peraltro rientrano direttamente nel disegno di legge di bilancio nell’ambito dei programmi di spesa oggetto di approvazione parlamentare.

-       gli importi delle leggi di spesa in conto capitale a carattere pluriennale, aggregate per programma e per missione, con specifica ed analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale.

-       gli importi delle riduzioni delle autorizzazioni legislative relative alla spesa di parte corrente, per ciascun anno considerato dal bilancio pluriennale, aggregate per programma e per missione;

 

 

In relazione alla nuova disciplina desunta dalla L. 196 in questione, le tabelle contenute nel disegno di legge di stabilità 2011 sono le seguenti:

-            Tabelle A e B: recano, come nella normativa previgente, gli importi dei fondi speciali per la copertura di nuovi provvedimenti legislativi, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, che si prevede verranno approvati nel corso del futuro esercizio finanziario. La relazione illustrativa in proposito sottolinea che, anche con riguardo alla triennalizzazione delle manovra, la determinazione delle annualità dei fondi si estende alle previsioni relative al secondo e al terzo anno del bilancio.

-            Tabella C: contiene autorizzazioni legislative di spese a carattere permanente dalle quali, rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente, vengono espunte le autorizzazioni di spese aventi natura obbligatoria, i cui importi sono corrispondentemente riallocati nel disegno di legge di bilancio, attraverso l’istituzione di appositi capitoli di spesa;

-            Tabella D: riporta i definanziamenti delle autorizzazioni legislative di spesa della sola parte corrente;

-            Tabella E: reca i contenuti delle previgenti tabelle D, E e F per le spese in conto capitale, con evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni degli importi destinati al finanziamento delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale. La tabella evidenzia separatamente le voci concernenti la legislazione vigente al momento della presentazione del disegno di legge e l’importo definitivo che sconta gli effetti della stessa legge di stabilità.

  Pertanto, mentre la struttura delle tabelle A e B non ha subito modifiche, le altre tabelle sono state accorpate e ridotte a tre. E’ stato inoltre ridotto il numero dei relativi allegati dimostrativi da 6 a 2. Le tabelle e gli allegati sono stati predisposti per missioni e programmi e riportano le rispettive dotazioni di competenza e di cassa articolate per ciascuna annualità del bilancio triennale.

§      l’indicazione dell’importo massimo da destinare ai contratti del pubblico impiego[12]e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Viene specificato che detto importo per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, per la parte non utilizzata al termine dell’esercizio, è conservato in conto residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all’emanazione dei provvedimenti negoziali;

§      le regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge stabilità dalle leggi vigenti;

§      norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, ad esclusione delle norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, facendo salva l’eccezione delle spese recate da norme eventualmente necessarie a garantire l’attuazione del Patto di stabilità interno, nonché a realizzare il Patto di convergenza, come disciplinato dalla citata legge sul federalismo fiscale;

§      le norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi la cui attuazione possa recare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, secondo il meccanismo ridefinito al comma 13 dell’articolo 17 della legge di contabilità relativo alla copertura finanziaria delle leggi[13].

§      le norme eventualmente necessarie a garantirel’attuazione del sopra richiamato Patto di stabilità interno e del Patto di convergenza.

 

Al disegno di legge di stabilità viene inoltre allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra adottata. Tale prospetto deve essere aggiornato sulla base delle modifiche apportate in sede di esame parlamentare al disegno di legge di stabilità e successivamente allegato alla legge di stabilità medesima.

La nuova struttura della legge di stabilità recepisce la classificazione delle voci di bilancio presentata per la prima volta con il disegno di legge finanziaria per il 2008 e pertanto le disposizioni normative in essa contenute devono essere, di regola, articolate per missione e devono indicare il programma cui si riferiscono.

Con riferimento all’obbligo di copertura degli oneri correnti, si conferma la disposizione secondo cui la legge di stabilità può disporre, per ciascun anno del bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. Si prevede la possibilità di utilizzare gli eventuali margini di miglioramento del risparmio pubblico - dato dalla differenza positiva tra il suo valore previsto nel bilancio di previsione e quello risultante dall’assestamento relativo all’anno precedente - per la copertura finanziaria della legge di stabilità, purchè ne venga comunque assicurato un valore positivo.

Ferme restando le modalità di copertura della legge di stabilità sopra descritte, si conferma che le nuove o maggiori spese disposte con tale legge non possano concorrere a determinare i tassi di evoluzione delle medesime spese, sia di parte corrente sia in conto capitale, che risultino incompatibili con gli obiettivi determinati nella risoluzione parlamentare sulla Decisione di finanza pubblica (DFP).

Riproducendo un meccanismo simile a quanto previsto dalla legislazione previgente, inoltre, si prevede che in allegato alla relazione al disegno di legge di stabilità vengano indicati i provvedimenti legislativi, con i relativi effetti finanziari, adottati nel corso dell'esercizio e conseguenti all’attuazione della specifica procedura prevista all'articolo 17, comma 13 della legge di contabilità. Si tratta, in particolare, delle iniziative legislative che il Ministro dell'economia e delle finanze è chiamato ad adottare qualora riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ovvero in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.

Al disegno di legge di stabilità viene allegata, oltre alla relazione tecnica prevista con riferimento agli obblighi di copertura, una nota tecnico-illustrativa finalizzata ad illustrare, a scopi conoscitivi, il raccordo tra i documenti di bilancio e il conto economico consolidato della P.A.

Tale nota espone i contenuti della manovra e gli effetti che questa produce sui saldi e sui principali settori di intervento, nonché i criteriutilizzati per la quantificazione degli stessi. Essa contiene le previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni secondo lo schema delle previsioni tendenziali della DFP del conto del settore statale e del settore pubblico, e del relativo conto di cassa, integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento.

La relazione tecnica da allegare al disegno di legge di stabilità deve infine contenere, per ciascuna legge pluriennale di spesa per cui è prevista dal disegno di legge medesimo l’autorizzazione al rifinanziamento, la valutazione del Ministro competente riguardo il permanere delle ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.

Si sottolinea da ultimo che la legge di stabilità la quale, insieme alla legge di bilancio, compone la manovra su base triennale è un provvedimento che costituisce a tutti gli effetti uno strumento ispirato al metodo della programmazione secondo quanto previsto dall’articolo 7 della legge di contabilità.

Tra gli strumenti di programmazione il predetto articolo elenca altresì i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. E’ da segnalare in proposito che nella risoluzione relativa alla DFP 2011-2013 approvata dalle Camere non vi è tuttavia indicazione dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica da adottare entro i termini prestabili.

In ordine a tale circostanza va tuttavia rammentato, che – come precisato nella relazione illustrativa al provvedimento – il disegno di legge di stabilità in esame non produce effetti correttivi sui saldi di finanza pubblica atteso che la manovra per il triennio 2011-2013 è stata effettuata con il D.L. 78/2010[14], approvato la scorsa estate, che ha anticipato la correzione dei saldi per assicurare il rispetto degli obiettivi programmatici giàfissati in sede di aggiornamento del Patto di stabilità e crescita europeo.

Il ddl di stabilità comporta esclusivamente un impatto sul saldo netto da finanziare, pari ad 1 miliardo nel 2011, 3 miliardi nel 2012 e 9,5 miliardi nel 2013, derivante – sulla base di quanto esposto nella Nota tecnico-illustrativa al provvedimento – da alcune rimodulazioni della parte tabellare concernenti il Fondo aree sottoutilizzate ed il finanziamento della quota nazionale del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, su cui si rinvia al commento concernente la Tabella E

L’intervento operato dal decreto-legge sopradetto è sinteticamente riepilogato nel riquadro che segue.

 

La manovra 2011-2013 operata dal D.L. n. 78/2010

Com’è noto, la manovra correttiva sui conti pubblici per il triennio considerato dal ddl di stabilità è stata operata con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge n. 122/2010), con il quale è stato disposto un articolato insieme di interventi, recanti riduzioni di spesa e di aumento delle entrate, diretti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013 e confermati in sede europea in occasione della presentazione, nel gennaio 2010, dell’ aggiornamento annuale del Programma di stabilità .

Gli effetti finanziari delle misure

Le misure contenute nel decreto legge, che vengono richiamate anche nella Decisione di finanza Pubblica, oltre a comportare un marginale impatto nel 2010, determinano una correzione dell’indebitamento netto pari a circa 12 miliardi per il 2011 ed a circa 25 miliardi in ciascuno degli anni 2012 e 2013, pari allo 0,75 per cento del PIL nel 2011 ed a circa l’1,5 per cento nel 2012 e nel 2013.

La manovra lorda risulta ovviamente di importo più elevato, in quanto comprendente anche le risorse destinate a misure espansive, in particolare per l’anno 2011, ed ammonta a 17,8 miliardi per il 2011, 27,5 miliardi nel 2012 e 27,8 miliardi nel 2013.

Per quanto concerne la composizione dell’intervento, gli effetti correttivi sono riconducibili prevalentemente (circa il 67 per cento nella media del triennio) ad un contenimento della spesa e, al suo interno, della componente di parte corrente, mentre le entrate concorrono alla manovra per il restante 33 per cento circa, come evidenziato nella tabella che segue([1]).

(1) Le tabelle in oggetto, nonché quella che segue, sono tratte dalle Tabelle 2.8 e 2.9 riportate nella Decisione di finanza pubblica.


 

 

 

 

 

Manovra correttiva effettuata dal D.L. n. 78/2010

(valori in milioni di euro)

2011

2012

2013

Maggiori entrate

6.943

10.544

8.632

Minori entrate

3.044

1.253

1.753

Maggiori spese

2.657

1.192

976

Correnti

2.110

635

281

Conto capitale

548

558

695

Minori spese

10.889

16.970

19.130

Correnti

6.909

11.180

12.740

Conto capitale

3.980

5.790

6.390

Riduzione indebitamento netto

12.130

25.068

25.033

 

 

 

 

 

Le misure correttive incidono su diversi settori, ed in tale quadro, particolare rilievo assumono quelle e poste a carico delle Amministrazioni regionali e locali, che rappresentano una quota di poco inferiore alla metà (in quanto pari a circa il 46 per cento) dell’intervento complessivo previsto nel corso del triennio di riferimento, come risulta dalla tabella che segue:

 

 

 

 

 

Effetti della manovra sulle amministrazioni centrali e locali

(valori in milioni di euro)

2011

2012

2013

Correzione complessiva Amministrazioni pubbliche

12.130

25.068

25.033

di cui:              amministrazioni centrali

4.927

12.824

12.059

                         amministrazioni locali

6.937

10.087

10.152

 

 

 

 

 

Un ulteriore ambito di intervento è riferibile al pubblico impiego, per il quale, tra le misure di contenimento delle spese, si ricordano il blocco della contrattazione per il triennio 2010-2012, la riduzione dei trattamenti economici superiori ai 90.000 euro annuali, che opera sulla quota eccedente tale limite, la previsione di limiti al trattamento retributivo dei magistrati, la sospensione dell’adeguamento retributivo ordinariamente spettante sia al personale dirigenziale che a quello delle qualifiche contrattualizzate. Una riduzione dei trattamenti è prevista anche in relazione a quelli spettanti a Ministri e Sottosegretari non parlamentari e agli addetti agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri.

Numerose sono altresì le misure previste in materia di previdenza, nell’ambito della quale rilevano gli interventi per contrastare agli abusi in materia di invalidità civile e le misure, richieste dall’Unione europea, volte ad allineare l'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego al requisito di 65 anni di età. Un ulteriore intervento, volto a conseguire effetti strutturali di minore spesa che si manifestano a partire dal 2012, concerne la modifica delle decorrenze (le c.d. “finestre”) per la decorrenza del trattamento pensionistico, che ha l’effetto di un posticipo dell’età effettiva di accesso al trattamento medesimo; sono state altresì introdotte alcune disposizioni concernenti la correlazione dell’età di pensionamento rispetto all’andamento della speranza di vita.

Sul versante delle entrate, particolare rilevo assumono gli interventi in materia tributaria, e segnatamente, le misure di potenziamento della lotta all’evasione fiscale e contributiva,

le quali operano su un duplice piano: da un lato, attraverso l’introduzione di più efficaci strumenti di accertamento, dall’altro, attraverso la focalizzazione dell’attività di ispezione e

controllo su determinati segmenti di contribuenti, i cui comportamenti appaiono a più elevato rischio di evasione. In tale ambito si prevede, tra l’altro, l’adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, un aggiornamento dell’accertamento sintetico (il c.d. redditometro), il contrasto al fenomeno delle imprese “apri e chiudi” nonché a quello delle imprese in perdita sistemica.

 

 

 

 

 

 


Le disposizioni del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità di interesse della XIV Commissione


1. Il disegno di legge di bilancio per il 2011 e per il triennio 2011-2013 (A.C. 3779)

1.1.   Le politiche comunitarie nel disegno di legge di bilancio per il 2011 e per il triennio 2011-2013

Nel ddl di bilancio per l’anno finanziario 2011, le politiche comunitarie sono esposte nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella 2 allegata al ddl di bilancio) e più precisamente nella Missione 3 – L’Italia nell’Europa e nel mondo (4)[15].Tale missione comprende sia il Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, che fa capo al Centro di responsabilità 4 – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato[16], sia alcuni programmi riguardanti principalmente le relazioni finanziarie internazionali, che fanno capo al Centro di responsabilità 3 (Dipartimento del tesoro)[17]: tra questi ultimi si segnala il Programma 3.2Politica economica e finanziaria in ambito internazionale.

La Missione 3 si articola in 11 Programmi, 7 dei quali di competenza del Ministero degli Affari esteri, 1 del Ministero dell’università e della ricerca, 1 del Ministero della pubblica istruzione e 2 del Ministero dell’economia e delle finanze. I Programmi di interesse comunitario (Programmi 3.1 e 3.2) vengono realizzati dal Ministero dell’economia.

Lo stanziamento previsto complessivamente dal disegno di legge di bilancio per il Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE - risulta essere pari a 23.709,6 milioni di euro.

Nella legge di bilancio 2010 per la medesima spesa erano previsti 22.608,7 milioni di euro, mentre nelle previsioni assestate si era registrato un lieve aumento (22.609,5 milioni di euro).

Pertanto, rispetto alle previsioni assestate 2010, il disegno di legge di bilancio registra complessivamente una variazione in aumento dello stanziamento pari a 1.100 milioni di euro.

Per i successivi anni finanziari del triennio considerato, il ddl di bilancio prevede un aumento dello stanziamento di circa il 2,6% per il 2012 (24.338,5 milioni di euro), mentre per 2013 la posta iscritta registra una diminuzione di oltre il 19% (19.614,2 milioni di euro, ovvero 4.724,3 milioni in meno rispetto all’anno precedente).

Si rileva che l’art. 2 del D.L. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122 del 2010, ha disposto una riduzione lineare, a decorrere dal 2011, del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, relative a diverse missioni del bilancio dello Stato. Per quel che concerne la Missione 004 – L’Italia in Europa e nel mondo – nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, limitatamente al triennio 2011-2013, la riduzione ammonta a 0,684 milioni di euro per il 2011 e a 0,687 milioni di euro per il 2012 e per il 2013.

Per quanto concerne il Programma 3.2Politica economica e finanziaria in ambito internazionale – lo stanziamento previsto per l’anno 2011 risulta essere di 455,9 milioni di euro; nel 2012 e nel 2013 si registra un lieve decremento nello stanziamento (455,898 milioni di euro per ciascuno degli anni considerati).

Nella legge di bilancio 2010 per la medesima spesa erano previsti 365,4 milioni di euro, mentre nelle previsioni assestate si era registrato un lieve aumento (367,2 milioni di euro).

Per il triennio 2011-2013 l’evoluzione degli stanziamenti relativi ai due Programmi viene evidenziata nella seguente tabella:

 

Programma

2011

2012

2013

3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE

23.709,6

24.338,5

19.614,2

3.2 – Politica economica e finanziaria in ambito internazionale

455,9

455,9

455,9

 

In particolare i capitoli direttamente interessati alla Missione 3 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio UE registrano le seguenti variazioni:

ü      Capitolo 2751 – Somme da versare per il finanziamento del bilancio dell’UE a titolo di risorsa RNL e di risorsa IVA: 15.500 milioni di euro, con un aumento di 700 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2010. Negli anni successivi si prevede un aumento dello stanziamento (15.800 milioni di euro per il 2012 e 16.500 milioni di euro nel 2013);

ü      Capitolo 2752 – Somme da versare per il finanziamento del bilancio dell’UE a titolo di risorse proprie tradizionali: 2.800 milioni di euro, con un aumento di 400 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2010. Per gli anni successivi si prevede un aumento dello stanziamento di 100 milioni all’anno (2.900 milioni nel 2012 e 3.000 milioni nel 2013);

ü      Capitolo 7493 – Somme da versare al conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato denominato “Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali”: 5.295,450 milioni di euro, con un aumentodi 1 milione di euro rispetto alle previsioni assestate 2010. Nel 2012 viene previsto un incremento di circa 229 milioni: lo stanziamento iscritto nel capitolo risulta essere pari a 5.524,3 milioni di euro.

Per il triennio 2011-2013 l’evoluzione degli stanziamenti relativi ai capitoli considerati viene evidenziata nella seguente tabella:

 

Capitolo

2011

2012

2013

2751 - Somme da versare per il finanziamento del bilancio UE a titolo di risorse RNL e IVA

15.500

15.800

16.500

2752 - Somme da versare per il finanziamento del bilancio UE a titolo di risorse proprie

2.800

2.900

3.000

7493 - Somme da versare al c/c infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato “Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali”

5.295

5.524

----

 

Si rileva che sul capitolo 7493 relativo al Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, istituito dall’articolo 5 della legge n. 183/1987 (c.d. “legge Fabbri”)[18], sono iscritte le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei Fondi strutturali: ad esso infatti affluiscono disponibilità provenienti sia dal bilancio comunitario sia dal bilancio nazionale.

Il Fondo è dotato di amministrazione autonoma e di gestione fuori bilancio e si avvale di due conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato:

-          il conto corrente n. 23211, che registra i movimenti di entrata e uscita che fanno capo ai versamenti comunitari, denominato “Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE”;

-          il conto corrente n. 23209, che registra le analoghe operazioni a carico dei finanziamenti nazionali, denominato “Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali”.

Il Fondo di rotazione presenta annualmente il proprio rendiconto alla Corte dei Conti.

Lo stanziamento del capitolo 7493 viene esposto anche nella Tabella E (ex Tabella F) allegata al disegno di legge stabilità 2011 (A.C. 3778).


2. La struttura del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Dipartimento per le politiche comunitarie

Il Dipartimento per le politiche comunitarie è uno dei centri di responsabilità di spesa (C.d.R. n. 4) della Presidenza del Consiglio dei ministri: tale organo gode di autonomia finanziaria e contabile disciplinata con il D.P.C.M. 9 dicembre 2002[19].

La dotazione finanziaria spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per garantirne il funzionamento viene annualmente indicata nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze: in particolare la Presidenza del Consiglio è oggetto del Programma 21.3, che fa capo alla Missione n. 21 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Per l’anno finanziario 2011 lo stanziamento iscritto nel Programma 21.3 risulta essere di 476,756 milioni di euro, con una variazione in diminuzione rispetto alle previsioni assestate 2010 di 151,7 milioni di euro (il bilancio di previsione aveva previsto 628,594 mln. di euro, mentre le previsioni assestate risultano essere pari a 628,444 mln.).

Si rileva che l’art. 2 del D.L. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122 del 2010, ha disposto una riduzione lineare, a decorrere dal 2011, del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, relative a diverse missioni del bilancio dello Stato. Per quel che concerne la Missione 001 – Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri – nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, limitatamente al triennio 2011-2013, la riduzione ammonta a 40,036 milioni di euro per ciascuno degli anni considerati.

Per gli anni 2012 e 2013 lo stanziamento iscritto per il Programma 21.3 registra una diminuzione di circa 2 milioni di euro nel 2012 (474,797 milioni) e di ulteriori 0,370 milioni nel 2013 (474.427 milioni), come si evince dalla seguente tabella:

 

Programma 21.3

2011

2012

2013

Presidenza del Consiglio dei Ministri

476,8

474,8

474,4

 

Si rileva che non è ancora disponibile il bilancio di previsione 2011 della Presidenza del Consiglio, e, pertanto, non si conosce la ripartizione delle somme spettanti a ciascun Centro di responsabilità.

Con il d.lgs. n. 303/1999 è stata attribuita un’ampia autonomia finanziaria ed organizzativa alla Presidenza del Consiglio. La struttura dei bilanci e la disciplina della gestione delle spese, in coerenza con i principi generali della contabilità pubblica e tenendo conto di specifiche esigenze, sono demandati all’emanazione di appositi DPCM. La disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio è stata definita con il DPCM 9 dicembre 2002. La Presidenza del Consiglio presenta pertanto annualmente un autonomo bilancio che viene approvato con apposito DPCM. Il bilancio di previsione è ripartito in unità previsionali di base, determinate per aree omogenee di attività, affidate a ciascun centro di responsabilità. I centri di responsabilità corrispondono al Segretariato generale ed alle strutture affidate a Ministri e Sottosegretari: il Dipartimento per le politiche comunitarie costituisce uno dei centri di responsabilità di spesa (CdR n. 4) della Presidenza del Consiglio.

L’organizzazione interna del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie è stata definita inizialmente con il DM 19 settembre 2000 e successivamente con il decreto del Ministro delle politiche comunitarie del 10 febbraio 2004, visto anche il DPCM 23 luglio 2002, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, il cui art. 10 aveva provveduto ad individuare gli uffici ed i servizi del Dipartimento per le politiche comunitarie.

L'attuale organizzazione interna del Dipartimento è stabilita dal decreto del Ministro per le politiche comunitarie del 9 ottobre 2006, che ha completato l’organizzazione della struttura alla luce delle nuove competenze e finalità previste dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11, ed ha ridefinito le modalità di esercizio delle competenze attribuite al Dipartimento in relazione ai più ampi contenuti della delega di funzioni assegnate al Ministro dal DPCM 15 giugno 2006.

Con il DPR 17 maggio 2007, n. 91, si è provveduto infine a riordinare gli organismi operanti nel Dipartimento (la Commissione per l’attuazione delle normativa comunitaria, il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie e il Comitato tecnico permanente).

Inoltre con DPCM 28 luglio 2006 è stata istituita, presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, una Struttura di missione con i compiti di prevenzione dell’insorgenza del contenzioso comunitario e rafforzamento del coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d’infrazione.

Oltre agli organismi sopra illustrati, presso il Dipartimento per le politiche comunitarie opera anche il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), con il compito di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari.

Il funzionamento del CIACE è disciplinato dal DPCM 9 gennaio 2006.

 

Per quanto riguarda l’anno 2010, il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio è stato approvato con DPCM 17 dicembre 2009.

La Nota preliminare allegata al bilancio di previsione 2010 evidenziava che al Centro di responsabilità del Dipartimento per le politiche comunitarie (C.d.R. 4) erano destinati fondi per 2.846 milioni di euro (con una diminuzione rispetto all’anno 2009 pari a circa il 5%), da utilizzare per il perseguimento degli obiettivi strategici e strutturali propri del Dipartimento.

Il ridimensionamento dello stanziamento di parte corrente è conseguente – come evidenziato nella medesima nota preliminare – alle linee guida per la redazione della previsione finanziaria per il 2010 contenute nella Direttiva del Segretario Generale del 2 ottobre 2009. Le dotazioni per l’anno finanziario 2010 scontano, infatti, gli effetti della manovra di stabilizzazione della finanza pubblica adottata – per il triennio 2009-2011 - con il D.L. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

La riduzione ha riguardato, in particolare le spese per le missioni all’estero, per l’informazione comunitaria, per la formazione di operatori pubblici e privati, per rilevazioni, sondaggi e analisi statistiche.

La Nota preliminare ha evidenziato che anche nel 2010 l’attività del Dipartimento per le politiche comunitarie continua ad essere finalizzata al rafforzamento del ruolo dell’Italia nell’Unione europea con le seguenti linee programmatiche:

a)    il rafforzamento del ruolo dell’Italia mediante lo sviluppo e l’ampliamento delle procedure di coordinamento dell’attività delle Amministrazioni statali nella fase ascendente della normativa europea;

b)    un più celere adeguamento dell’ordinamento interno a quello dell’Unione europea ed il miglioramento della posizione italiana nello Scoreboard comunitario;

c) la continuazione, mediante la Struttura di missione, della strategia finalizzata a ridurre il carico delle procedure di infrazione ed a prevenire il contenzioso comunitario;

d)    il proseguimento e l’intensificazione della lotta alle frodi comunitarie, in collaborazione con l’apposito Nucleo della Guardia di finanza;

e)    la prosecuzione – anche in riferimento alla Strategia di Lisbona ed alla Strategia sullo Sviluppo sostenibile - dell’attività di coordinamento delle Amministrazioni centrali e regionali, nonché delle Parti sociali - per la promozione ed il coordinamento di iniziative volte a sostenere il processo di integrazione europea. Particolare riguardo sarà rivolto alla formazione ed informazione europea dedicata ai giovani.

 


3. Il sistema di finanziamento dell’Unione europea ed i flussi finanziari in favore dell’Italia

3.1.   Il sistema di finanziamento dell’Unione europea

Il sistema di finanziamento dell’Unione, previsto dall’articolo 311 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (ex art. 269 del Trattato CE), stabilisce che il bilancio generale dell’UE sia integralmente finanziato dalle cosiddette “risorse proprie”, ossia dai mezzi finanziari conferiti da ciascuno Stato membro per garantire il funzionamento dell’amministrazione comunitaria e la realizzazione delle relative politiche. Il sistema è attualmente disciplinato dalla Decisione 2007/436/CE, Euratom, del 7 giugno 2007, che ha sostituito, per il periodo 2007-2013, la decisione 2000/597/CE, Euratom, sul sistema delle risorse proprie. La Decisione è entrata in vigore il 1° marzo 2009 con effetto retroattivo al 1° gennaio 2007.

Alla decisione è stata data attuazione nell’ordinamento italiano con il comma 66 dell’art. 2 della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008).

Le risorse finanziarie sono costituite da:

•      risorse proprie tradizionali (R.P.T.): derivano dall’esistenza di uno spazio doganale unificato e sono riscosse dai Paesi membri e poi versate alla Comunità, al netto del 25% a titolo di rimborso per le spese di riscossione; esse sono costituite dai dazi doganali riscossi dai Paesi membri negli scambi con Paesi terzi, dai prelievi sulle importazioni di prodotti agricoli, derivanti da scambi con paesi terzi, nonché da contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero;

•      risorsa IVA: è costituita da un contributo a carico di ciascuno Stato membro calcolato applicando un’aliquota uniforme (o,30%) all’imponibile nazionale dell’IVA;

•      risorsa R.N.L. (Reddito Nazionale Lordo, già P.N.L.), che consiste in un contributo degli Stati membri commisurato alle quote parte dei RNL nazionali sul RNL comunitario, e destinata a finanziare le spese di bilancio non coperte dalle altre due suddette risorse (c.d. “risorsa complementare”).

La risorsa IVA. e la risorsa RNL rappresentano attualmente la maggior parte delle risorse del bilancio UE.

3.2.     La contribuzione dell’Unione europea in favore dell’Italia

Per quanto riguarda la contribuzione dell’Unione europea in favore dell’Italia, essa consegue alle politiche comuni di sviluppo poste in essere dall’Unione in vari settori e si realizza concretamente con gli Strumenti finanziari costituiti dai Fondi strutturali.

A seguito della definizione del nuovo quadro finanziario dell’UE per il periodo 2007-2013, l’11 luglio 2006 sono stati definitivamente adottati i seguenti provvedimenti relativi alla politica di coesione dell’UE per il medesimo periodo:

-      il regolamento (CE) 1083/2006 recante norme e princìpi comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale e al Fondo di coesione (c.d. regolamento generale).

Il Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio ha abrogato il regolamento 1260/1999 ed ha riformato la disciplina comunitaria dei Fondi strutturali a decorrere dal 2007, disponendo la riduzione di tali fondi dai cinque del precedente periodo di programmazione a tre: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo di Coesione.

Nella stessa data sono stati emanati provvedimenti specifici per alcuni Fondi: reg.(CE) 1080/2006 per il FESR e reg. (CE) 1081/2006 per il FSE, mentre lo stesso reg. (CE) 1083/2006 detta norme specifiche per il Fondo di coesione.

I nuovi Regolamenti prevedono il finanziamento dei seguenti 3 obiettivi prioritari di sviluppo:

a) l'obiettivo "Convergenza", volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e regioni in ritardo di sviluppo migliorando le condizioni per la crescita e l'occupazione;

b) l'obiettivo "Competitività regionale e occupazione", che punta, al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo, a rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni e l'occupazione;

c) l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", che è inteso a rafforzare la cooperazione transfrontaliera e transnazionale.

Si ricorda poi che con il regolamento (CE) 1082/2006 è stato istituito un nuovo strumento giuridico denominato Gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT), che promuove azioni finanziate al di fuori dei fondi a finalità strutturale e mirate agli obiettivi di coesione territoriale, con particolare riferimento alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. All’attuazione del regolamento nell’ordinamento nazionale si è provveduto con gli artt. 45-48 della legge n. 88/2009 (legge comunitaria 2008).

Per quanto riguarda invece il finanziamento della politica agricola, sono stati di recente adottati i seguenti provvedimenti:

-       Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, relativo al finanziamento della politica agricola comune, che istituisce il Fondo europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) per il 1° pilastro, ed il Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR) per il 2° pilastro: in particolare il FEAGA diviene lo strumento per realizzare la politica di sostegno dei mercati agricoli e dei redditi, denominata 1° pilastro della Politica Agricola Comunitaria (PAC), mentre il FEASR finanzia i programmi di sviluppo rurale, ossia il 2° pilastro della PAC;

-       Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che definisce gli obiettivi finanziati dal fondo;

-       Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, relativo al Fondo europeo per la pesca.

 

Dal Bollettino statistico pubblicato dalla RGS sulla situazione complessiva riferita all’anno 2009[20], risulta che nel corso dell’esercizio l’Italia ha versato complessivamente al bilancio generale dell’UE risorse pari a 15.007,48 milioni di euro, ed ha ricevuto accrediti per 7.781,81 milioni di euro, facendo pertanto registrare un saldo negativo (ovvero la differenza tra i movimenti in entrata e quelli in uscita) pari a 7.225,67 milioni di euro.

Dall’ultimo Bollettino statistico pubblicato dalla RGS[21] sulla situazione trimestrale dei flussi finanziari Italia-UE risulta che nel secondo trimestre 2010 l'Italia ha versato alla Commissione europea, a titolo di risorse proprie, un ammontare di risorse pari a circa 2.503,12 milioni di euro, di cui 1.820,67 milioni a titolo di Risorsa RNL e circa 288 milioni di euro a titolo di Risorsa IVA.

A favore dell’Italia sono stati disposti accrediti per un ammontare complessivo pari a circa 1.120,9 milioni di euro, tra cui si evidenziano 525,71 milioni per l'attuazione degli interventi strutturali e circa 562,48 milioni di euro a titolo di FEAGA, per l'attuazione della Politica Agricola Comune. Pertanto nel secondo trimestre 2010, dal confronto dei dati del relativi ai versamenti al bilancio comunitario con gli accrediti comunitari erogati in favore dell'Italia nello stesso periodo, deriva un saldo netto negativo pari a di circa 1.382,23 milioni di euro.

Viene così confermata una tendenza ormai consolidata da diversi anni, ovvero che i versamenti dell’Italia al bilancio UE superano abbondantemente i rientri in favore del nostro Paese.

Nel complesso, i fondi accreditati all’Italia nel secondo trimestre 2010 hanno riguardato interventi variamente localizzati sul territorio nazionale, in relazione ai diversi periodi di programmazione, agli obiettivi prioritari ed ai programmi di sviluppo cofinanziati da Bruxelles. La distribuzione geografica degli accrediti evidenzia - in particolare – che il 62,26% delle risorse affluite all’Italia sono state attivate da interventi realizzati dalla Regione Sicilia ed il 17,09% da interventi della Regione Campania.

I programmi gestiti da Amministrazioni centrali che riguardano, contemporaneamente, il territorio di più regioni o l’intero territorio nazionale hanno assorbito, nel secondo trimestre 2010, l’8,03% degli accrediti.


4. Il disegno di legge di stabilita’ 2011 (A.C. 3778)

4.1.   Tabella E – Parti di competenza della XIV Commissione

I profili di specifico interesse della XIV Commissione contenuti nel disegno di legge stabilità 2011 (A.C. 3778), di carattere più strettamente finanziario-quantitativo, sono ricavabili dalla Tabella E allegata al medesimo disegno di legge[22].

In particolare rileva lo stanziamento previsto per il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, istituito dall’articolo 5 della legge n. 183 del 1987.

Nel bilancio a legislazione vigente 2010 la dotazione del Fondo risulta essere pari a 5.295,450 milioni di euro.

Per il 2011 la tabella E allegata al ddl stabilità non dispone alcun rifinanziamento del Fondo, che pertanto risulta avere una dotazione di 5.295,450 milioni di euro per il 2011 e 5.524,300 milioni di euro nell’anno 2012.Per il 2013 viene invece proposto un rifinanziamento di 5.500 milioni di euro.

 

Il rifinanziamento del Fondo è, in genere, presente in tutte le leggi finanziarie, in quanto la funzione del Fondo è quella di affiancare le proprie risorse (unitamente ad altre risorse nazionali, quali ad esempio il Fondo per le aree sottoutilizzate) a quelle che l’Unione europea destina per gli interventi della politica di coesione attraverso i fondi strutturali.

Ad esempio:

§       la legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005) ha previsto un rifinanziamento di 3.767 milioni nel 2006. Contestualmente la tabella F ha effettuato una rimodulazione delle risorse, determinando riduzioni di 5.999,5 milioni nel 2006, di 4.000 milioni nel 2007 e di 5.000 milioni nel 2008, che slittano al 2009 (14.999,5 milioni).

§       la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) ne ha disposto un rifinanziamento di 4 miliardi per il 2009;

§       la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007) ne ha disposto un rifinanziamento di 3,2 miliardi nel 2008, di 2 miliardi nel 2009 e di 300 milioni nel 2010. Contestualmente disposizioni contenute nell’articolato della stessa utilizzavano le risorse del Fondo a copertura di oneri recati da specifiche disposizioni (art. 2, co. 378 - soppressione ticket ambulatoriale: 326 milioni nel 2008; art. 3, co. 159 - convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con i comuni per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU): 15 milioni nel 2008 e 15 milioni a decorrere dal 2010);

§       la legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008) ha previsto una riduzione delle risorse del Fondo pari a 1.684,7 milioni di euro. Tale riduzione è stata determinata fondamentalmente da un minore dotazione di bilancio già stabilita dalla legge finanziaria 2008 relativamente al 2009 (6.897 milioni) e al 2010 (5.283 milioni);

§      la legge finanziaria per il 2010 (legge n. ) ha disposto un rifinanziamento del Fondo per un importo pari a 75,2 milioni di euro per l’anno 2010, a 41 milioni per l’anno 2011 e a 5.541 milioni per l’anno 2011.

 

Si riporta di seguito l’ammontare gli stanziamenti pluriennali del Fondo come determinati da ciascuna legge finanziaria nel periodo 2007-2013 (dati in milioni di euro)

 

 

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

 

4.232

4.204

5.600

 

 

 

 

 

Fin. 2006

2.000

204

600

14.999

 

 

 

 

Fin. 2007

 

4.204

5.700

4.899

5.000

 

 

 

Fin. 2008

 

 

8.557

6.897

5.283

 

 

 

Fin. 2009

 

 

 

6.872

5.271

5.271

 

 

Fin. 2010

 

 

 

 

5.346

5.312

5.541

 

Ddl Stabilità 2011

 

 

 

 

 

5.295

5.524

5.500

 

 



[1]    Nell’ambito della riorganizzazione del bilancio per missioni e programmi era stata tuttavia mantenuta, come unità di voto parlamentare, l’unità previsionale di base (denominata “macroaggregato”), codificata a seconda della natura della spesa.

[2]    Si ricorda che il budget economico è stato introdotto con la riforma del bilancio dello Stato del 1997, con l’introduzione della contabilità economica analitica per centri di costo, in aggiunta a quella finanziaria. Il principio fondamentale del sistema di contabilità economica è la rilevazione dei costi, intesa come valorizzazione monetaria dell’utilizzazione delle risorse, mentre la spesa, che caratterizza la contabilità finanziaria, è espressa dall’esborso monetario legato all’acquisizione delle risorse medesime. Quindi il Budget illustra i costi (valore dell’utilizzo effettivo delle risorse) che lo Stato prevede di sostenere nel corso dell’anno, in coerenza con gli stanziamenti finanziari (spesa per l’acquisizione di risorse e trasferimenti) approvati dal Parlamento. Finora il budget ha costituito un autonomo documento, trasmesso al Parlamento in modo separato rispetto al disegno di legge di bilancio (Doc. CLVIII).

[3]     Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.

[4]    Nella Relazione al disegno di legge di bilancio per il 2010 (A.S. 1791) era esposta, nella Tabella 13, l’analisi delle dotazioni finanziarie per missioni che evidenziava la quota di spesa “rimodulabile” e quella “non rimodulabile” di ciascuna missione, ai sensi dell’articolo 60, commi 2 e 3, del D.L. n. 112/2008. La Tabella metteva in evidenza come l’entità delle spese “rimodulabili” rappresentasse circa il 4% della spesa finale del bilancio dello Stato.

[5]    spese di funzionamento, interventi, trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi, oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente, investimenti e oneri comuni in conto capitale.

[6]    Si segnala che, oltre alla Missione 34 (Debito pubblico) che comprende il programma Rimborsi del debito statale (pari a circa 209.824 milioni di euro), altre Missioni comprendono quote del rimborso del debito pubblico. Esse sono: la Missione 3 (Relazioni con le autonomie territoriali) nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una quota di rimborso, nel 2011, pari a 11 milioni; la Missione 7 (Ordine pubblico) nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una quota di rimborso pari a 104 milioni di euro; la Missione 21 (Tutela beni culturali), nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali, con una quota di rimborso pari a 9 milioni; la Missione 28 (Sviluppo territoriale), nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una quota di 36 milioni.

 

[7]    Approvate, rispettivamente, nelle sedute del 13 ottobre 2010 dall’Assemblea della Camera e del 19 ottobre dal Senato.

[8]     A seguito di questa nuova configurazione, peraltro, il disegno di legge di stabilità – insieme al disegno di bilancio – viene presentato alle Camere entro la prima metà di ottobre e non più a fine settembre, come previsto nella disciplina previgente.

[9]     Previsto alla lettera i-ter) del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 468/1978.

[10]    Peraltro già inapplicata ai sensi di quanto previsto, in via sperimentale, dal co. 1-bis dell'art. 1 del D.L. n. 112/2008 (conv. L. 133/08) in relazione alla legge finanziaria per il 2009 e dal co. 21-ter, art. 23 del D. L. n. 78/2009 (conv. L. 102/09) per la legge finanziaria 2010.

[11]    Si ricorda che nella normativa previgente, tali importi venivano riepilogati, rispettivamente, nelle Tabelle A e B allegate alla legge finanziaria; analogamente, il testo in esame prevede l’esposizione di tali somme in “corrispondenti tabelle”.

[12]    Ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, concernente le disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e la loro verifica.

[13]    Rispetto alla precedente procedura di correzione degli effetti finanziari, l’attuale procedura riguarda non più gli scostamenti fra oneri e coperture verificati su singole norme di legge, ma la necessità di riallineamento delle previsioni relative ad una legge rispetto agli obiettivi di finanza pubblica, fissati con la manovra triennale. La prima ipotesi, infatti (ossia la necessità di correggere gli scostamenti su singole norme), è ora considerata nell’ambito del meccanismo generale di copertura finanziaria delle leggi (articolo 17), in base al quale – nel caso di spese obbligatorie o vincolate – la clausola di salvaguardia predisposta per le previsioni di spesa deve avere carattere effettivo ed automatico.

[14]    Convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010.

[15]   Si osserva che la Missione 3 della Tabella 2 del ddl di bilancio corrisponde al numero 4 della numerazione generale che le Missioni hanno all’interno dei documenti di bilancio.

[16]    Si ricorda che la Ragioneria generale dello Stato svolge un duplice ruolo nella gestione finanziaria degli interventi di politica comunitaria, curando sia l’intermediazione finanziaria tra le istituzioni comunitarie e le Amministrazioni titolari degli interventi, sia l’assegnazione delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi a carico della legge n. 183/1987.

[17]   Nella relazione illustrativa della Tabella 2 allegata al ddl di bilancio si rileva che il Dipartimento del tesoro - nello svolgimento dei propri compiti istituzionali nell’ambito della priorità politica denominata “Contribuire alla definizione del quadro giuridico globale, che dovrà assicurare la stabilità e l’efficiente funzionamento dei mercati a livello internazionale” – perseguirà, tra gli obiettivi strategici, anche quello relativo alla partecipazione al processo normativo comunitario sia in fase ascendente, intervenendo ai negoziati comunitari, sia in fase discendente con il recepimento di direttive. In particolare viene segnalata la partecipazione al processo di riforma della vigilanza sul settore finanziario, la revisione della “direttiva Basilea II”, il recepimento della direttiva sul credito al consumo, la riforma dei principi contabili internazionali, oltre alla regolamentazione della previdenza complementare e della gestione del risparmio.

[18]    Legge 16 aprile 1987, n. 183, Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari.

[19]   Tale decreto ha integralmente sostituito il precedente DPCM 23 dicembre 1999, recante anch’esso “Disciplina dell’autonomia finanziaria e della contabilità della Presidenza del Consiglio”.

[20]   Situazione trimestrale dei flussi finanziari Italia – Unione europea, n. 4/2009.

[21]   Situazione trimestrale dei flussi finanziari Italia – Unione europea, n. 2/2010.

[22]   A seguito della nuova disciplina recata dalla legge 196 del 2009, la Tabella E è stata radicalmente modificata ed accorpa i dati precedentemente esposti nelle Tabelle D, E ed F del disegno di legge finanziaria, come disposto dalla legge 468 del 1978.