Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e procedure di esecuzione degli obblighi comunitari - L. 11/2005 - AA.C. 2854, 2862, 2888, 3055 - Testo a fronte e schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 2854/XVI   L N. 11 DEL 15-FEB-05
AC N. 2862/XVI   AC N. 2888/XVI
AC N. 3055/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 380
Data: 27/07/2010
Descrittori:
DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA   TRATTATO DELL'UNIONE EUROPEA
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

Progetti di legge

 

 

Partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea
e procedure di esecuzione degli obblighi comunitari

 

L. 11/2005 - AA.C. 2854, 2862, 2888, 3055

Testo a fronte e schede di lettura

 

n. 380

 

 

27 luglio 2010



Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari

( 066760-9409 / 066760-4510 – * st_affari_comunitari@camera.it

Ha collaborato alla stesura del presente dossier:

 

Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 / 066760-2146 – * cdrue@camera.it

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: UE0218.doc


INDICE

 

 

Testo a fronte


 

 

Partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea - Premessa                                                      3

 

Testo a fronte (AA.C. 2854, 2862, 2888, 3055)                                                                                                                  5

 

 


Testo a fronte

 


Partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea
(AA.C. 2854, 2862, 2888, 3055)

Premessa

Il presente dossier intende fornire elementi per un confronto tra ciascuna delle quattro proposte di legge di iniziativa parlamentare di modifica della legge n. 11 del 2005 (C. 2854 Buttiglione; C. 2862 Stucchi; C. 2888 Gozi e C. 3055 Pescante) e il testo vigente della medesima legge.

Delle quattro proposte di legge sopra richiamate solo la proposta di legge C. 2888 sostituisce integralmente la legge n. 11 del 2005, mentre le proposte di legge C. 2854, C. 2862 e C. 3055 propongono puntuali modifiche al testo della legge n. 11 del 2005.

Conseguentemente nel seguente testo a fronte sono posti a confronto, nella prima colonna, il testo attuale della legge n. 11 del 2005, nella seconda e nella terza colonna, il testo della legge n. 11 del 2005 come risulterebbe dall’approvazione, rispettivamente, delle proposte di legge C. 2854 e C. 2862, nella quarta colonna il testo della proposta di legge C. 2888 e nella quinta colonna il testo della legge n. 11 del 2005 come risulterebbe dall’approvazione della proposta di legge C. 3055.

 

Nel testo a fronte vengono indicati, con apposite note a piè di pagina gli articoli delle proposte di legge esaminate che apportano le modifiche indicate alle legge n. 11 del 2005. Si segnala, inoltre, che sia la proposta di legge C. 2862, sia la proposta di legge C. 3055, prevedono, all’art. 1, la sostituzione, ovunque ricorrano nel testo della legge n. 11 del 2005, di alcuni termini in conseguenza dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona; si tratta, in particolare, dei termini “ministro per le politiche comunitarie” e “Dipartimento per il coordinamento per le politiche comunitarie” sostituiti con i termini “ ministro per le politiche europee” e “Dipartimento per le politiche europee” (nella proposta di legge C. 3055 si prevede tale sostituzione in tutta la legislazione vigente); dei termini “atto comunitario” con “atto dell’Unione europea”, dei termini “Corte di giustizia delle Comunità europee” e “Commissione delle Comunità europee” con “Corte di giustizia dell’Unione europea” e “Commissione europea”, dei termini “direttive comunitarie” e “decisioni comunitarie” con “direttive dell’Unione europea” e “decisioni dell’Unione europea”. La proposta di legge C. 2862 prevede poi la sostituzione del termine “legge comunitaria” con “legge sulla partecipazione all’Unione europea”, mentre la proposta di legge C. 3055 prevede il termine “legge europea” e quello “sessione europea” in sostituzione di “sessione comunitaria”; infine, la proposta di legge C. 3055 prevede la sostituzione dei termini “normativa comunitaria” e “obblighi comunitari” con “normativa dell’Unione europea” e “obblighi europei”.


Art. 1 – Finalità

 

L. n. 11/2005

L. n. 11/2005 come modificata dall’A.C. 2854 (Buttiglione)

L. n. 11/2005 come modificata dall’A.C. 2862 (Stucchi)

A.C. 2888 (Gozi)

L. n. 11/2005 come modificata dall’A.C. 3055 (Pescante)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO I[1]

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Art. 1

Art. 1[2]

Art. 1

Art. 1[3]

(Finalità)

(Finalità)

(Adeguamento al Trattato di Lisbona)

(Finalità)

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sulla base dei prinćpi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.

1. Identico

1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sulla base dei principi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica, nonché nel rispetto dell'identità nazionale e del sistema delle autonomie regionali e locali.

1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sulla base dei prinćpi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.

1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in conformità agli articoli 11 e 117 della Costituzione e sulla base dei prinćpi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di leale cooperazione, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 conseguono:

 

 

2. Gli obblighi di cui al comma 1 conseguono:

2. Gli obblighi di cui al comma 1 discendono:

a) all'emanazione di ogni atto comunitario e dell'Unione europea che vincoli la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;

 

 

a) all'emanazione di ogni atto dell'Unione europea che vincoli la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;

 

 

 

 

 

a) dal Trattato sull'Unione europea, dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dai Protocolli ad essi allegati e dalle loro successive modifiche nonché dai trattati di adesione di Stati terzi all'Unione europea;

 

 

 

 

b) dai prinćpi generali dell'ordinamento dell'Unione europea;

 

 

 

 

c) dagli accordi internazionali stipulati dall'Unione europea;

 

 

 

 

d) dall'emanazione di ogni atto dell'Unione europea che vincoli la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;

b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell'ordinamento comunitario;

 

b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell'ordinamento comunitario;

b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, dell'incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea.

e) dall'accertamento, con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, dell'incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea.

c) all'emanazione di decisioni-quadro e di decisioni adottate nell'àmbito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

 

c) Soppressa

 

 

 

 

 

 

 

 

L’articolo 1 della legge n. 11 del 2005 individua le finalità della legge.

 

Al di là delle modifiche dovute all’adeguamento al Trattato di Lisbona (quali la soppressione del riferimento all’espressione “atti comunitari”), rispetto al testo attualmente vigente:

-             la proposta di legge C. 2862 specifica che la formazione della posizione italiana in seno alle istituzioni dell’Unione europea e l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione dovrà avvenire anche nel rispetto del principio di attribuzione, nonché nel rispetto dell’identità nazionale e del sistema delle autonomie regionali e locali (modifiche al comma 1);

-             la proposta di legge C. 3055, richiama, per la formazione della posizione italiani in seno alle istituzioni dell’Unione europea e l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione, la conformità con gli articoli della Costituzione 11 (che, tra le altre cose prevede che l’Italia consenta “alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni”) e 117 (che, tra le altre cose, prevede che la potestà legislativa dello Stato e delle regioni sia esercitata anche nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario) (modifica al comma 1);

-             la proposta di legge C. 3055 specifica che gli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea discendono in particolare dal Trattato sull’Unione europea, dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dai Protocolli ad essi allegati; dai principi generali sull’ordinamento dell’Unione europea; dagli accordi internazionali stipulati dall’Unione europea e dall’emanazione di ogni atto dell’Unione europea che vincoli la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione.

 

Articoli 2-7 – Partecipazione al processo normativo dell’Unione europea

 

Art. 2
(Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei)

Art. 2[4]

Art. 2[5]
(Modifica della denominazione e della composizione del Comitato interministeriale per gli affari comunitari e europei)

Art. 2
(Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea)

Art. 3
(Comitato interministeriale per l'Unione europea

1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo, e coordinarle con i pareri espressi dal Parlamento nelle medesime materie, nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), che è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie e al quale partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari regionali e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all'ordine del giorno.

1. Identico

1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato per l’Unione europea (CUE), che è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche europee e al quale partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari regionali e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all'ordine del giorno.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea (CIAUE), che è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche europee. Al CIAUE partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all'ordine del giorno nonché il rappresentante permanente dell'Italia presso l'Unione europea ovvero il rappresentante permanente aggiunto. Il CIAUE si riunisce almeno una volta al mese.

1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell’Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIAUE), che è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche europee e al quale partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari regionali e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all'ordine del giorno, nonché il Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea.

 

 

 

 

1-bis. Alle riunioni del CIAUE sono invitati, quando si trattano questioni che rientrano nelle materie di rispettiva competenza, il Governatore della Banca d'Italia e i presidenti delle autorità di regolamentazione o di vigilanza.

2. Alle riunioni del CIACE, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, possono chiedere di partecipare il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.

2. Identico

2. Alle riunioni del CUE partecipano il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative dei medesimi enti locali.

2. Alle riunioni del CIAUE, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono chiedere di partecipare il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.

 

 

 

 

3. Il CIAUE concorda le linee politiche del Governo ai fini della formazione della posizione italiana nella predisposizione degli atti dell'Unione europea nonché del puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge.

 

3. Il CIACE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei Ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il CIACE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei Ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e opera in stretto contatto con la rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea, che è posta alle dipendenze funzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

3. Il CUE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei Ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il CIAUE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il CIAUE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei Ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il CIAUE si riunisce almeno una volta al mese e, in ogni caso, prima di ogni riunione del Consiglio europeo.

4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale di un comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico fanno parte direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione in materia, designati da ognuna delle amministrazioni del Governo. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, il comitato tecnico, integrato dagli assessori regionali competenti per le materie in trattazione o loro delegati, è convocato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie, in accordo con il Ministro per gli affari regionali, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il funzionamento del CIACE e del comitato tecnico permanente sono disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e con decreto del Ministro per le politiche comunitarie.

4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale di un comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico fanno parte, per ciascun Ministero, i dirigenti dei nuclei comunitari di cui all'articolo 2-bis. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, il comitato tecnico, integrato dagli assessori regionali competenti per le materie in trattazione o loro delegati, è convocato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie, in accordo con il Ministro per gli affari regionali, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il funzionamento del CIACE e del comitato tecnico permanente sono disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e con decreto del Ministro per le politiche comunitarie.

4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CUE si avvale di un comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per le politiche dell’Unione europea, coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche europee o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico fanno parte direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione in materia, designati da ognuna delle amministrazioni del Governo e dalle Camere. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, il comitato tecnico, integrato dagli assessori regionali competenti per le materie in trattazione o loro delegati, è convocato e presieduto dal Ministro per le politiche europee, in accordo con il Ministro per gli affari regionali, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il funzionamento del CUE e del comitato tecnico permanente sono disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e con decreto del Ministro per le politiche europee.

5. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIAUE si avvale di un comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri, coordinato e presieduto dal Ministroper le politiche europee o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico fanno parte direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione in materia, designati da ciascuna delle amministrazioni del Governo e dalle Camere. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il comitato tecnico, integrato dagli assessori regionali competenti per le materie in trattazione o da loro delegati, è convocato e presieduto dal Ministro per le politiche europee, in accordo con il Ministro per i rapporti con le regioni, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il comitato tecnico permanente si riunisce almeno una volta alla settimana. Il funzionamento del CIAUE e del comitato tecnico permanente sono disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e con decreto del Ministro per le politiche europee.

4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIAUE si avvale di un comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per le politiche europee, coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche europee o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico fanno parte direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione in materia, designati da ognuna delle amministrazioni del Governo e delle Camere nonché dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea. Alle riunioni del comitato tecnico sono invitati, quando si trattano questioni che rientrano nelle materie di rispettiva competenza, alti funzionari delle autorità di cui al comma 1-bis. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, il comitato tecnico, integrato dagli assessori regionali competenti per le materie in trattazione o loro delegati, è convocato e presieduto dal Ministro per le politiche europee, in accordo con il Ministro per gli affari regionali, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il funzionamento del CIAUE e del comitato tecnico permanente sono disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e con decreto del Ministro per le politiche europee.

4-bis. Al fine del funzionamento del CIACE, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie potrà valersi, entro un contingente massimo di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, scelto prioritariamente tra coloro che hanno maturato un periodo di servizio di almeno due anni, o in qualità di esperto nazionale distaccato presso le istituzioni dell’Unione europea, o presso organismi dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell’ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale viene stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4-bis. Identico

4-bis. Al fine del funzionamento del CUE, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche dell’Unione europea potrà valersi, entro un contingente massimo di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, scelto prioritariamente tra coloro che hanno maturato un periodo di servizio di almeno due anni, o in qualità di esperto nazionale distaccato presso le istituzioni dell’Unione europea, o presso organismi dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell’ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale viene stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

4-bis. Al fine del funzionamento del CIAUE, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee potrà valersi, entro un contingente massimo di quaranta unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, scelto prioritariamente tra coloro che hanno maturato un periodo di servizio di almeno due anni, o in qualità di esperto nazionale distaccato presso le istituzioni dell’Unione europea, o presso organismi dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell’ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale viene stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Identico

5. Identico

 

 

 

 

 

6. Al fine di potenziare la partecipazione del Governo italiano alla fase di formazione degli atti normativi dell’Unione europea, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis dell’articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, il CIAUE pụ avvalersi di un ulteriore contingente massimo di ottanta unità. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati al CIAUE dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del 25 per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato ed esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, non reperibili con il ricorso al personale in servizio desumibili da specifici attestati culturali e professionali, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

 

 

 

 

7. All’attuazione del comma 5 si provvede, per quanto concerne l’utilizzo del personale comandato, in aspettativa, fuori ruolo o in un’altra analoga posizione, nel limite di spesa di 600.000 euro annui a decorrere dall’anno 2010 e, per quanto concerne il personale con contratto a tempo determinato, con contratto di collaborazione o in qualità di esperto o di consulente, nel limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2010.

 

 

 

 

8. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 1,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2-bis[6]
(Istituzione di nuclei comunitari presso i Ministeri)

 

 

 

 

1. Al fine di garantire, in un’ottica organica, la partecipazione dell’Italia alla formazione del diritto comunitario nonché l’adeguamento allo stesso nell’ordinamento interno, le amministrazioni centrali istituiscono e rendono operativi, entro il 31 dicembre 2009, propri nuclei comunitari.

 

 

 

 

2. I nuclei di cui al comma 1 operano all’interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica e operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione. I dirigenti preposti alla direzione dei nuclei partecipano al comitato tecnico permanente di cui all’articolo 2, comma 4.

 

 

 

 

3. Le attività volte alla costituzione dei nuclei di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni, tenendo conto delle strutture similari già esistenti e della necessità di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tale fine a predisporre, anche sulla base di un’adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attività di formazione e di aggiornamento necessarie alla costituzione e all’avvio dei nuclei.

 

 

 

 

4. Per la costituzione e il funzionamento dei nuclei di cui al presente articolo le amministrazioni possono avvalersi di stage e di tirocini formativi, previe convenzioni a titolo non oneroso con le università interessate.

 

 

 

 

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo.

 

 

 

 

6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie il Sistema di monitoraggio della compatibilità comunitaria degli atti normativi, con il compito di coordinare e di supportare l’attività dei singoli nuclei comunitari per quanto attiene all’osservanza del diritto comunitario nell’ordinamento interno. Il Ministro per le politiche europee, con proprio decreto, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio, ne disciplina il funzionamento ed emana indirizzi per la sua attività.

 

 

 

 

7. I nuclei comunitari di cui al presente articolo, d’intesa con gli uffici del personale del Ministero di appartenenza, provvedono alla preselezione degli esperti nazionali distaccati presso le istituzioni comunitarie e assicurano il collegamento con gli esperti medesimi. Gli esperti nazionali cessati dal distacco sono prioritariamente inseriti nei nuclei comunitari. L’aver ricoperto il titolo di esperto nazionale distaccato costituisce titolo preferenziale per la direzione dei nuclei medesimi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2-ter[7]
(Valutazione della compatibilità comunitaria)

 

 

 

 

1. I nuclei comunitari di cui all’articolo 2-bis predispongono, per i disegni di legge e gli schemi di atti del Governo trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, una relazione tecnica, verificata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, relativa alla valutazione della compatibilità comunitaria. La relazione pụ costituire parte integrante dell’analisi.

 

 

 

 

2. Per i provvedimenti relativi all’attuazione del diritto comunitario la relazione di cui al comma 1 dà conto della conformità della disciplina da essi recata alle prescrizioni delle direttive da attuare, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell’esercizio della potestà normativa da parte del Governo.

 

 

 

 

3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 1 per i progetti di legge e per gli emendamenti al loro esame ai fini della valutazione della compatibilità comunitaria.

 

 

 

 

 

 

Art. 3[8]
(Rappresentanza permanente dell’Italia presso l’Unione europea)

 

 

 

 

1. La rappresentanza permanente dell’Italia presso l’Unione europea è posta alle dipendenze funzionali e sotto la direzione del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, del Ministro per le politiche europee. Restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

 

 

 

 

2. La rappresentanza permanente dell’Italia presso l’Unione europea coopera con il CIAUE ai fini dell’esercizio dei compiti di cui all’articolo 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO II[9]

PARTECIPAZIONE DEL PARLAMENTO E DELLE REGIONI AL PROCESSO DI FORMAZIONE DELLA NORMATIVA E DELLE POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Art. 3
(Partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni comunitarie e dell’Unione europea)

Art. 3[10]

Art. 3[11]
(Partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti  e dell’Unione europea)

Art. 4
(Partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni comunitarie e dell'Unione europea)

Art. 3
(Partecipazione del Parlamento al processo di formazione della normativa dell'Unione europea)

1. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, per l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, con l'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione.

1. Identico

1. I progetti di atti dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla predisposizione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche europee, contestualmente alla loro ricezione, per l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, con l'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione.

1. I progetti di atti dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche europee, contestualmente alla loro ricezione, per l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, con l'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione, nonché con la segnalazione motivata sugli atti ritenuti di particolare rilevanza.

1. I progetti di atti dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche europee contestualmente alla loro ricezione, per l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, con l'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione nonché con la segnalazione motivata dei progetti di atti aventi particolare rilevanza.

2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee.

2. Identico

2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione europea.

2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione europea.

2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione europea.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle Camere un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi, curandone il costante aggiornamento.

3. Identico

3. Contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee segnala alle Camere i progetti di atti aventi particolare rilevanza per l'Italia, fornendo un'adeguata motivazione. Entro quindici giorni dalla trasmissione di cui al citato comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee presenta alle Camere, con riferimento a ciascun progetto di atto legislativo europeo, una relazione sui seguenti profili:

3. Entro quindici giorni dalla trasmissione, ai sensi del comma 1, di un progetto di atto legislativo dell'Unione europea, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee presenta alle Camere una relazione sulla proposta che dia conto del fondamento della competenza dell'Unione europea, del rispetto dei prinćpi di sussidiarietà e di proporzionalità, dello stato o delle prospettive dei  negoziati, delle eventuali osservazioni espresse da soggetti già consultati nonché dell'impatto sull'ordinamento, sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese.

3. Entro dieci giorni dalla trasmissione ai sensi del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee presenta alle Camere una relazione su ciascun progetto di atto legislativo dell'Unione europea, che reca l'indicazione dei seguenti elementi:

 

 

a) rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo al corretto fondamento giuridico del progetto di atto legislativo europeo;

 

a) correttezza della base giuridica;

 

 

b) rispetto dei prinćpi di sussidiarietà e di proporzionalità;

 

b) conformità ai prinćpi di sussidiarietà e di proporzionalità;

 

 

c) impatto del progetto di atto legislativo europeo sull'ordinamento statale e regionale, sulle autonomie locali, sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e del sistema produttivo, con specifico riferimento alle piccole e medie imprese;

 

c) stato del negoziato in seno al Consiglio dell'Unione europea;

 

 

 

 

d) osservazioni espresse da soggetti già consultati ai sensi degli articoli 5, 6 e 7;

 

 

 

 

e) impatto del progetto di atto legislativo sull'ordinamento italiano, sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese.

 

 

 

4. Ciascuna Camera pụ chiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee, la relazione di cui al comma 3, anche su altri atti o progetti di atti trasmessi ai sensi del comma 1.

4. Alla relazione di cui al comma 3 è allegata una tavola di concordanza che indica, con riferimento a ciascuna disposizione o gruppo di disposizioni contenute nel progetto di atto legislativo, le eventuali disposizioni normative nazionali vigenti.

 

3-bis. Il Governo è altreś tenuto ad attivarsi per acquisire presso la Commissione europea le eventuali deliberazioni dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà con riferimento a progetti di atti normativi dell'Unione europea e a trasmettere le stesse alle Camere, tradotte in italiano.

 

 

 

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa tempestivamente i competenti organi parlamentari sulle proposte e sulle materie che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.

4. Identico

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee informa tempestivamente i competenti organi parlamentari:

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee o il Ministro di volta in volta competente informa tempestivamente i competenti organi parlamentari:

 

 

 

a) dell'andamento dell'esame dei progetti di atti legislativi europei trasmessi ai sensi del comma 1 presso il Consiglio dell'Unione europea;

a) sull'andamento dell'esame presso le istituzioni dell'Unione europea dei progetti di atti trasmessi ai sensi del comma 1, con particolare riferimento ai negoziati in seno al Consiglio dell'Unione europea;

 

 

 

b) sulle posizioni assunte dal Governo nell'ambito di consultazioni pubbliche avviate dalla Commissione europea;

b) sugli sviluppi dell'esame dei progetti di atti normativi trasmessi ai sensi del comma 1 in seno al Consiglio dell'Unione europea, anche con riferimento alle riunioni del Comitato dei rappresentanti permanenti di cui all'articolo 207 del Trattato che istituisce la Comunità europea;

 

 

 

c) sull'esame presso il Consiglio dell'Unione europea di iniziative o di questioni relative alla politica estera e di difesa comune, dando specifico rilievo a quelle aventi implicazioni in materia di difesa.

c) sulle posizioni assunte dal Governo nell'ambito di consultazioni pubbliche avviate dalla Commissione europea;

 

 

 

 

d) sulle altre iniziative o osservazioni indirizzate formalmente dal Governo alle istituzioni dell'Unione europea nonché sulle iniziative degli altri Stati membri di cui il Governo abbia formale conoscenza.

 

5. Il Governo, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alle Camere, illustrando la posizione che intende assumere e, su loro richiesta, riferisce ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.

5. Identico

5. Identico

6. Il Governo, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alle Camere, illustrando la posizione che intende assumere e, su loro richiesta, riferisce ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.

5. Ciascuna Camera pụ chiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per le politiche europee, la presentazione della relazione di cui al comma 3, anche in relazione ad altri atti o progetti di atti, di natura non legislativa, trasmessi ai sensi del comma 2.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie riferisce semestralmente alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o in discussione in àmbito comunitario e informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

6. Identico

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee riferisce ogni mese alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o in discussione in àmbito comunitario e informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee riferisce ogni mese alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o in discussione nell'ambito dell'Unione europea e informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea e del Consiglio europeo, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa tempestivamente i competenti organi parlamentari:

 

 

 

 

a) sugli sviluppi dell'esame dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del comma 1 in seno al Consiglio dell'Unione europea, anche con riferimento alle riunioni del Comitato dei rappresentanti permanenti di cui all'articolo 240 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

 

 

 

 

b) sulle posizioni assunte dal Governo nell'ambito di consultazioni pubbliche avviate dalla Commissione europea.

 

 

 

 

7. Il Governo, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alle Camere, illustrando la posizione che intende assumere e, su loro richiesta, riferisce ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.

 

 

 

 

8. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee riferisce ogni mese alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o in discussione nell'ambito dell'Unione europea e informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

7. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 1 e 2 i competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. A tale fine possono richiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per le politiche comunitarie, una relazione tecnica che dia conto dello stato dei negoziati, delle eventuali osservazioni espresse da soggetti già consultati nonché dell'impatto sull'ordinamento, sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese.

7. Identico

7. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 1 e 2 i competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei regolamenti delle Camere.

8. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 1 e 2 i competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere.

9. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 1 e 2 i competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei regolamenti delle Camere. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea nonché nelle relazioni con altre istituzioni od organi dell'Unione europea tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti o di atti di cui ai citati commi 1 e 2 nonché su ogni altro atto o questione relativo all'Unione europea. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee riferisce tempestivamente alle Camere, indicando le motivazioni della posizione assunta

 

 

7-bis. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea nonché presso le altre istituzioni o gli altri organi dell'Unione europea sia conforme agli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame dei progetti o degli atti di cui ai commi 1 e 2 nonché su ogni altro atto e questione relativi all'Unione europea. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari, fornendo le adeguate motivazioni della posizione assunta.

 

 

 

 

 

9. Ai fini del presente articolo, per progetto di atto legislativo si intende la proposta della Commissione europea, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri dell'Unione europea, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia della Comunità europee, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo nei casi previsti dal Trattato sull'Unione europea e dal Trattato che istituisce la Comunità europea.

 

Art. 4
(Riserva di esame parlamentare)

Art. 4
(Riserva di esame parlamentare)

Art. 4[12]
(Riserva di esame parlamentare)

Art. 5
(Riserva di esame parlamentare)

Art. 4[13]
(Riserva di esame parlamentare)

1. Qualora le Camere abbiano iniziato l'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Governo pụ procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3, apponendo in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare.

1. Identico

1. Qualora le Camere abbiano iniziato l'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Governo pụ procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3, apponendo in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare.

1. Le Camere, qualora abbiano iniziato l'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4, possono chiedere al Governo di apporre in sede di Consiglio dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare. In tale caso il Governo pụ procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3 del presente articolo.

1. Le Camere, qualora abbiano iniziato l'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, possono chiedere al Governo di apporre in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare. In tal caso il Governo pụ procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame e comunque decorso il termine di cui al comma 3 del presente articolo.

2. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Governo pụ apporre, in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tale caso, il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.

 

2. Identico

2. Identico

2. Identico

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alle Camere di avere apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo pụ procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea.

 

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee comunica alle Camere di avere apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il Governo pụ procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee comunica alle Camere di aver apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo pụ procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee comunica alle Camere di avere apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il Governo pụ procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4-bis[14]
(Poteri delle Camere in caso di revisione semplificata dei trattati
dell'Unione europea)

Vedi art. 9

 

 

 

1. Il Governo informa tempestivamente le Camere sulle iniziative assunte dalle competenti istituzioni dell'Unione europea nell'ambito della procedura di revisione semplificata di cui al primo o al secondo comma del paragrafo 7 dell'articolo 48 del Trattato sull'Unione europea.

 

 

 

 

2. Il Governo fornisce tempestivamente alle Camere gli elementi utili ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al terzo comma del paragrafo 7 dell'articolo 48 del Trattato sull'Unione europea.

 

 

 

 

Art. 4-ter[15]
(Poteri delle Camere in materia di misure relative al diritto di famiglia)

 

 

 

 

1. Il Governo segnala tempestivamente alle Camere, all'atto della trasmissione di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge, le proposte presentate dalla Commissione europea ai sensi del secondo comma del paragrafo 3 dell'articolo 81 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

 

 

 

2. Il Governo fornisce tempestivamente alle Camere gli elementi utili ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al secondo comma del paragrafo 3 dell'articolo 81 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

 

Art. 4-bis
(Attuazione degli atti di indirizzo delle Camere)

 

 

Art. 6

(Attuazione degli atti di indirizzo delle Camere)

 

1. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall’Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell’Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni od organi dell’Unione europea tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere in esito all’esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 nonché su ogni altro atto o questione relativo all’Unione europea.

 

 

 

1. Identico.

 

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi di cui al comma 1. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.

 

 

2. Identico

 

3. Ogni sei mesi il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere una relazione sui profili di cui al comma 2.

 

 

3. Ogni sei mesi il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere una relazione sugli indirizzi di cui al comma 2.

 

 

 

 

 

 

Art. 4-ter

(Programma nazionale di riforma)

 

 

Art. 7

(Programma nazionale di riforma)

 

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche europee assicura la tempestiva consultazione e informazione delle Camere nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l’attuazione in Italia della Strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione nonché delle relazioni annuali di attuazione.

 

 

1. Identico.

 

2. Il progetto di programma nazionale di riforma è trasmesso, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti organi parlamentari, che possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari.

 

 

2. Identico.

 

 

 

 

 

 

4-quater
(Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)

 

 

 

 

 

1. Al fine di permettere un efficace esame parlamentare, nell’ambito delle procedure previste dai Trattati dell’Unione europea, in merito alla vigilanza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti legislativi dell’Unione europea, il Governo, tramite il Ministro per le politiche europee, fornisce, entro tre settimane dall’inizio del suddetto esame, un’adeguata informazione sui contenuti e sui lavori preparatori relativi alle singole proposte, nonché sugli orientamenti che lo stesso Governo ha assunto o intende assumere in merito.

2. L’informazione di cui al comma 1, curata dall’amministrazione con competenza istituzionale prevalente per materia, pụ essere fornita in forma scritta e dovrà, in particolare, avere ad oggetto:

a) una valutazione complessiva del progetto con l’evidenziazione dei punti ritenuti conformi all’interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengano necessarie o opportune modifiche;

b) l’impatto sull’ordinamento interno, anche in riferimento agli effetti dell’intervento europeo sulle realtà regionali e territoriali, sull’organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese;

c) una tavola di concordanza tra la proposta di atto legislativo dell’Unione europea e le corrispondenti disposizioni del diritto interno.

3. Il Governo pụ raccomandare l’uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8

(Programma di stabilità)

 

 

 

 

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, prima della presentazione al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, il programma di stabilità di cui all'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, e successive modificazioni, nonché i relativi aggiornamenti.

 

 

 

 

2. I competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo in merito al programma di stabilità di cui al comma 1 secondo le disposizioni contenute nei rispettivi Regolamenti parlamentari.

 

 

 

 

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari dell'esito dell'esame del programma di stabilità di cui al comma 1 da parte del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedi art. 4-bis

Art. 9

(Procedura di revisione semplificata del Trattato che istituisce la Comunità europea)

 

 

 

 

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere una tempestiva informazione sulle iniziative assunte dal Consiglio europeo ai fini della procedura di revisione semplificata adottate ai sensi degli articoli IV-444 e IV-445 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, fatto a Roma il 29 ottobre 2004, reso esecutivo dalla legge 7 aprile 2005, n. 57.

 

 

 

 

2. Se entro trenta giorni dalla trasmissione delle informazioni di cui al comma 1 le Camere approvano atti di indirizzo in merito alle iniziative adottate ai sensi degli articoli IV-444 e IV-445 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, fatto a Roma il 29 ottobre 2004, reso esecutivo dalla legge 7 aprile 2005, n. 57, il Governo assicura che il voto dell'Italia in sede di Consiglio europeo sia coerente con gli indirizzi stabiliti dalle Camere.

 

 

 

 

 

 

Art. 5
(Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari)

Art. 5
(Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari)

Art. 5[16]
(Rafforzamento della partecipazione delle regioni e degli enti locali alla formazione della normativa dell'Unione europea)

Art. 10
(Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea)

Art. 5[17]
(Partecipazione delle regioni e degli enti locali  alla formazione della normativa dell’Unione europea)

1. I progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle Giunte e ai Consigli regionali e delle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione.

1. Identico

1. I progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche europee, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle Giunte e ai Consigli regionali e delle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione.

1. Identico

1. Identico

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle regioni e alle province autonome un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, curandone il costante aggiornamento.

 

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee assicura alle regioni e alle province autonome un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti ad esse trasmessi che rientrino nelle materie di loro competenza, curandone il costante aggiornamento. A tale scopo, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche dell'Unione europea trasmette ai soggetti di cui al comma 1, in relazione ai progetti di atti legislativi europei di particolare rilievo per le regioni e per le province autonome, una relazione sui seguenti profili:

2. Con le modalità di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assicura alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi che rientrano nelle materie di competenza delle medesime regioni e province autonome, curandone il costante aggiornamento.

2. Identico

 

 

a) correttezza del fondamento giuridico del progetto di atto legislativo europeo;

 

 

 

 

b) conformità ai prinćpi di sussidiarietà e di proporzionalità;

 

 

 

 

c) prospettive del negoziato svolto presso il Consiglio dell'Unione europea per i profili di rilevanza regionale o delle province autonome;

 

 

 

 

d) impatto del progetto di atto legislativo europeo sull'ordinamento regionale e delle province autonome nonché sulle autonomie locali.

 

 

3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.

 

3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, entro trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche europee, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.

3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, entro trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche europee, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome o della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.

3. 3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, entro trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.

4. Qualora un progetto di atto normativo comunitario riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di venti giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo pụ procedere anche in mancanza dell'intesa.

 

4. Qualora un progetto di atto normativo comunitario riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo pụ procedere anche in mancanza dell'intesa.

4. Qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo pụ procedere anche in mancanza dell'intesa.

4. Qualora un progetto di atto normativo comunitario riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo pụ procedere anche in mancanza dell'intesa

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di avere apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo pụ procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.

 

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di avere apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il Governo pụ procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell’Unione europea.

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di aver apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il Governo pụ procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di avere apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo pụ procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell’Unione europea..

6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo pụ comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.

 

6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione presso le competenti istituzioni dell’Unione europea, il Governo pụ comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell’Unione europea.

6. Fatto salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti, il Governo pụ comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti, il Governo pụ comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.

7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati in base a criteri da stabilire in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.

 

7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche dell’Unione europea, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati in base a criteri da stabilire in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.

7. Identico

7. Identico

8. Dall'attuazione del comma 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

8. Identico

8. Identico

8. Identico

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle proposte e delle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.

 

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, delle proposte e delle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa tempestivamente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, delle proposte e delle materie di competenza delle medesime regioni e province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome delle proposte e delle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.

10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altreś, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

 

10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altreś, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altreś, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altreś, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

11. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

 

11. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

11. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle risultanze delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea e del Consiglio europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

11. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle risultanze delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea e del Consiglio europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

 

12. Identico

 

12. Soppresso

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5-bis[18]
(Partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano alle delegazioni del Governo)

Art. 11
(Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, sulla partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia europea)

Art. 5-bis[19]
(Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia europea)

 

 

1. In conformità all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti dell'Unione europea, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio dell'Unione europea e dei gruppi di lavoro e dei comitati del medesimo Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del capo della delegazione designato dal Governo.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti dell'Unione europea, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio dell'Unione europea e dei gruppi di lavoro e dei comitati del medesimo Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del capo delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Nelle materie che spettano alle regioni ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il capo delegazione , che pụ essere anche un presidente di giunta regionale o di provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri e di procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo e regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa o in mancanza di tale accordo, il capo della delegazione è designato dal Governo. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti dell'Unione europea, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio dell'Unione europea e dei gruppi di lavoro e dei comitati del medesimo Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del capo della delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie che spettano alle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il capo della delegazione, che pụ essere anche un presidente di giunta regionale o di provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri e di procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo e regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa o in mancanza di tale accordo, il capo della delegazione è designato dal Governo. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

 

2. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo pụ proporre ricorso davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi dell'Unione europea ritenuti illegittimi, anche su richiesta di una delle regioni o delle province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a maggioranza assoluta dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome.

2. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo pụ proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea avverso gli atti normativi dell'Unione europea ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle regioni o delle province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a maggioranza assoluta dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome.

 

 

2. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie che spettano alle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il capo della delegazione, che pụ essere anche un presidente di giunta regionale o di provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri e di procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo e regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle more o in mancanza di tale accordo, il capo della delegazione è designato dal Governo. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 6
(Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari)

Art. 6
(Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari)

Art. 6[20]
(Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari)

Art. 12
(Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell’Unione Europea)

Art. 6[21]
(Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari)

 

 

 

 

 

1. Qualora i progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altreś trasmessi, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alle associazioni rappresentative degli enti locali. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche comunitarie e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa.

1. Identico

1. In conformità agli articoli 114 e 118 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee assicura un'adeguata consultazione di comuni, province e città metropolitane ai fini della formazione della posizione dell'Italia in relazione ad attività dell'Unione europea che presentino specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali.

1. Qualora i progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altreś trasmessi, per il tramite della citata Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alle associazioni rappresentative degli enti locali. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della medesima Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche europee e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della stessa Conferenza.

1. Identico

2. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie convoca alle riunioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Identico

2. Per le finalità indicate al comma 1 nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche dell’Unione europea convoca alle riunioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie convoca ai tavoli di cui al comma 7 dell'articolo 10 esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Identico

 

 

 

 

 

3. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo pụ comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.

 

3. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione presso le competenti istituzioni dell’Unione Europea, il Governo pụ comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell’Unione europea.

3. Qualora le osservazioni degli enti locali formulate ai sensi del presente articolo non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione a livello di Unione europea, il Governo pụ comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

3. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione presso le competenti istituzioni dell’Unione europea, il Governo pụ comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.

 

 

 

Art. 13

(Nomina dei componenti italiani di istituzioni e di organi dell'Unione europea)

 

 

 

 

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri e i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a proposte o a designazioni di componenti italiani di istituzioni e di organi dell'Unione europea ai sensi del comma 2, devono richiedere il parere dei competenti organi parlamentari.

 

 

 

 

2. Il parere di cui al comma 1 deve essere acquisito ai fini:

 

 

 

 

a) delle proposte di designazione di componenti italiani della Commissione europea ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

 

 

 

 

b) delle proposte di nomina di giudici ed avvocati generali italiani della Corte di giustizia e dei giudici del Tribunale di primo grado, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 139 e 140 del Trattato che istituisce la Comunità europea;

 

 

 

 

c) delle proposte di nomina di membri italiani della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 160 B del Trattato che istituisce la Comunità europea;

 

 

 

 

d) delle designazioni di componenti del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti, ai sensi dell'articolo 11 del Protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea;

 

 

 

 

3. La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere l'esposizione della procedura seguita per pervenire alla designazione o alla proposta e dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, tenuto conto dei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione dalle pertinenti disposizioni del Trattato sull'Unione europea e dal Trattato che istituisce la Comunità europea.

 

 

 

 

4. La richiesta di cui al comma 3 indica, altreś, il termine per l'espressione del parere parlamentare. Decorso tale termine l'organo cui compete la proposta o la designazione pụ provvedere anche se non è stato reso il parere dei competenti organi parlamentari.

 

 

 

 

5. Qualora il Governo ritenga di procedere a proposte o a designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, sottoposta all'esame di una o di entrambe le Camere, occorre acquisire un nuovo parere nel rispetto della procedura prevista dal presente articolo.

 

 

 

 

6. La procedura di cui al presente articolo si applica, altreś, per le proposte o per le designazioni volte alla conferma di una persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

 

 

 

 

 

 

Art. 6-bis
(Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni)

Art. 6-bis[22]
(Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni)

Art. 6-bis[23]
(Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni)

Art. 14
(Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni)

Art. 6-bis[24]
(Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell’Unione europea i ventiquattro membri titolari e i ventiquattro membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all’Italia in base all’articolo 263 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

1. Identico

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i membri titolari e i membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i membri titolari e i membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 263 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i membri titolari e i membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 305 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri del Comitato delle regioni sono coś ripartiti tra le autonomie regionali e locali:

2. Identico

2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri del Comitato delle regioni sono ripartiti tra le regioni e tra gli enti locali secondo i criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assicurando un'adeguata rappresentanza delle assemblee legislative regionali e delle province autonome.

2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri del Comitato delle regioni sono ripartiti tra le autonomie regionali e locali secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che assicurano la rappresentanza delle assemblee legislative regionali.

2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri del Comitato delle regioni sono ripartiti tra le autonomie regionali e locali secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che assicurano la rappresentanza delle assemblee legislative regionali.

a) regioni e province autonome di Trento e di Bolzano: 14 titolari e 8 supplenti. Tale rappresentanza tiene conto anche delle assemblee legislative regionali;

a) regioni e province autonome di Trento e di Bolzano: 14 titolari e 8 supplenti,  designati in modo da garantire un'adeguata rappresentanza alle giunte e alle assemblee legislative regionali;

 

 

 

b) province: 3 titolari e 7 supplenti;

b) identico

 

 

 

c) comuni: 7 titolari e 9 supplenti.

c) identico

 

 

 

3. La proposta di cui al presente articolo è formulata previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

 

3. La proposta di cui al presente articolo è formulata previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, ai cui lavori partecipa un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

3. La proposta di cui al presente articolo è formulata previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che tiene conto, ai fini della designazione dei membri del Comitato di cui al comma 2 del presente articolo, delle indicazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

3. La proposta di cui al presente articolo è formulata previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. La proposta di cui al presente articolo è formulata previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Allo scopo la Conferenza è integrata da rappresentanti della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, in qualità di osservatori.

4. In caso di modifica del numero dei membri titolari e supplenti spettanti all’Italia, la ripartizione di cui al comma 2 è effettuata mantenendo ferme le proporzioni di cui al medesimo comma.

4. Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 7
(Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti comunitari)

Art. 7
(Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti comunitari)

Art. 7[25]
(Partecipazione delle categorie produttive e delle parti sociali alla formazione di atti dell’Unione europea)

Art. 15
(Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell’Unione europea)

Art. 7[26]
(Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alla formazione delle decisioni dell’Unione europea)

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui al comma 1 dell’articolo 3 riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL pụ fare pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine, il CNEL pụ istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l’esame degli atti comunitari.

1. Identico

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee assicura il più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali nella fase di formazione della posizione italiana su iniziative dell’Unione europea. A tale scopo il CUE e le amministrazioni interessate possono svolgere, anche mediante il ricorso a strumenti informatici, consultazioni delle categorie produttive e delle parti sociali interessate entro sessanta giorni dalla presentazione di un documento di consultazione o di un progetto di atto legislativo da parte delle istituzioni dell’Unione europea.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 4 riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL pụ fare pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine il CNEL pụ istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l’esame degli atti dell’Unione europea.

1. Identico

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali, organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee organizza apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali, organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali, organizza eventualmente, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato.

 

Articolo 2

 

Le pdl 2862, 2888 e 3055 modificano la denominazione del CIACE (rispettivamente in CUE, la prima proposta e in CIAUE le altre due proposte) al fine di tenere conto del fatto che, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona; l’UE sostituisce e succede alle Comunità europea.

Le pdl 2888 e 3055 prevedono la partecipazione al CIAUE anche del rappresentante permanente dell'Italia presso l’UE (nonché, nel caso della pdl 2888, anche del rappresentante permanente aggiunto). La pdl 2854 prevede invece che il CIACE opera in strettocontatto con larappresentanza permanente, che viene posta alledipendenze funzionali dellaPresidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie (analogamente a quanto disposto dall’art. 3 della pdl 2888).

La pdl C. 3055 dispone che alle riunioni del Comitato siano invitati, quando si trattano questioni che rientrano nelle materie di rispettiva competenza, il Governatore della Banca d'Italia e i presidenti delle autorità di regolamentazione o di vigilanza.

La pdl 2862 dispone la partecipazione alle riunioni del Comitato, in via sistematica (anziché su richiesta), nei casi in cui si trattano materie di rispettivo interesse, del presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome o di un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative dei medesimi enti.

Le pdl 2888 e 3055 dispongono che il CIACE si riunisca almeno una volta al mese e, nel caso della pdl 3055, in ogni caso prima del Consiglio europeo.

Tutte le pdl modificano anche la composizione del comitato tecnico permanente di cui il CIACe si avvale per la preparazione delle proprie riunioni.

In particolare, le pdl 2862 e 3055 prevedono che del comitato tecnico permanente facciano parte direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione in materia designati oltre che dalle amministrazioni del Governo anche dalle amministrazioni delle Camere; la pdl 2888, con formulazione parzialmente differente, prevede la partecipazione al comitato di funzionari designati dalle Camere.

La pdl 2854 prevede invece che del comitato fanno parte, per ciascun Ministero, i dirigenti dei nuclei comunitari di cui all'articolo 2-bis delle medesima proposta (v. infra).

La pdl 3055 stabilisce inoltre che al comitato partecipino anche funzionari designati dalla Rappresentanza permanente presso l’Ue  e che alle sue riunioni possano essere invitati quando si trattano questioni che rientrano nelle materie di rispettiva competenza, funzionari della Banca d'Italia e delle autorità di regolamentazione o di vigilanza.

La proposta 2888 stabilisce che il CIACE si avvalga di un ulteriore contingente massimo di ottanta unità, in aggiunta alle venti già previste, (per un totale quindi di 100 unità), con apposita copertura finanziaria.

 

Artt. 2-bis e 2-ter della proposta di legge C. 2854

 

La proposta di legge C. 2854 inserisce inoltre nella legge n. 11 del 2005 gli articoli 2-bis e 2-ter.

L’articolo 2-bisprevede l’istituzione presso ciascuna amministrazione centrale dei nuclei comunitari.

 

Il comma 1 dell’articolo 2-bis contiene un riferimento al “31 dicembre 2009” il termine entro il quale procedere all’istituzione dei nuclei comunitari, riferimento che deve essere necessariamente aggiornato.

 

I nuclei comunitari sono finalizzati (comma 1) a garantire coerenza ed organicità alla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea ed all’adeguamento del diritto italiano al diritto dell’Unione europea.

 

E’ altreś previsto (comma 4) che le amministrazioni possano avvalersi di stage e di tirocini formativi, previe convenzioni a titolo non oneroso con le amministrazioni interessate.

 

Per coordinare le attività dei nuclei comunitari è istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie il Sistema di monitoraggio della compatibilità comunitaria (comma 6).

 

In base all’articolo 2-bis i nuclei comunitari (comma 7)avranno anche la funzione di provvedere d’intesa con gli uffici del personale del Ministero di appartenenza.

 

In base all’articolo 2-teri nuclei comunitari predispongono una relazione tecnica per i disegni di legge e gli schemi di atti del governo relativa alla valutazione della compatibilità comunitaria. Tale relazione dovrà essere verificata dal Dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio.

Le Commissioni parlamentari competenti possono anche richiedere la relazione sui progetti di legge e gli emendamenti al loro esame.

 

La previsione della relazione tecnica sulla compatibilità comunitaria riprende quanto già previsto dalla legislazione vigente (art. 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009, che ha sostituito l’art. 11-ter, comma 2, della legge n. 468 del 1978, ora) con riferimento alle relazione tecniche sui profili finanziari, anch’esse previste per tutte le iniziative governative e anch’esse predisposte dalle amministrazioni competenti e verificate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Inoltre, anche la possibilità di richiedere la relazione tecnica da parte delle Commissioni parlamentari riprende quanto previsto per i profili finanziari dall’art. 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, che ha sostituito l’art. 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).

 

Articolo 3  della proposta di legge C. 2888

 

Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea

La pdl 2888 (in parziale analogia con quanto previsto dalla pdl 2854, v. sopra) pone la rappresentanza permanente dell’Italia presso l’UE alle dipendenze funzionali e sotto la direzione del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, del Ministro per le politiche europee, stabilendo che essa cooperi con il CIACE.

 

Articolo 3

 

Tutte le pdl estendono gli obblighi di informazione del Governo nei confronti delle Camere in relazione ai progetti di atti e agli altri documenti dell’UE trasmessi dal Governo stesso.

In particolare, le pdl 2862, 2888 e 3055 stabiliscono che Presidente del Consiglio o il Ministro per le politiche europee:

·         contestualmente alla trasmissione di tali documenti, segnali in modo motivato i progetti di atti aventi particolare rilevanza.

·         entro 15 (10 per la pdl 3055) giorni dalla trasmissione di un progetto legislativo dell’UE presenti alle Camere una relazione concernente: la base giuridica del progetto, il rispetto dei prinćpi di sussidiarietà e di proporzionalità, lo stato o le prospettive dei negoziati, le eventuali osservazioni espresse da soggetti già consultati (nel caso delle sole pdl 2888 e 3055) nonché la valutazione dell'impatto sull'ordinamento interno e nel caso della pdl 2862 anche sul sistema produttivo, con specifico riferimento alle piccole e medie imprese). Ai fini dell’applicazione di tale disposizione la pdl 2888 contuiene una definizione di “progetto di atto legislativo”, corrispondente a quella di cui al Protocollo n. 1 allegato al Trattato sull’UE e al Trattato sul funzionamento dell’UE;

·         informino tempestivamente i competenti organi parlamentari: sull'andamento dell'esame dei progetti di atti trasmessi presso le istituzioni dell'UE, con particolare riferimento ai negoziati in seno al Consiglio; sulle posizioni assunte dal Governo nell'ambito di consultazioni pubbliche avviate dalla Commissione europea; sull'esame presso il Consiglio di iniziative o di questioni relative alla politica estera e di difesa comune, dando specifico rilievo a quelle aventi implicazioni in materia di difesa (nel caso della sola pdl 2862); sulle altre iniziative o osservazioni indirizzate formalmente dal Governo alle istituzioni dell'UE nonché sulle iniziative degli altri Stati membri di cui il Governo abbia formale conoscenza (nel caso della sola pdl 2888);

·         riferiscano ogni mese, anziché ogni sei mese, come stabilito dalla disciplina vigente, alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o in discussione nell'ambito dell'UE.

 

La pdl 2888 e 3055 prevedono che la medesima relazione possa essere richiesta da ciascuna Camera anche per documenti dell’UE diversi dai progetti legislativi.

La pdl 3055 dispone che alla relazione in questione sia allegata una tavola di concordanza che indica, con riferimento alle disposizioni contenute nel progetto legislativo, le eventuali disposizioni normative nazionali vigenti.

La pdl 2854 prevede che il Governo si attivi per acquisire presso la Commissione europea le eventuali deliberazioni di altri Parlamenti nazionali in ordine alla conformità di progetti di atti dell'UE con il principio di sussidiarietà e a le trasmetta alle Camere, tradotte in italiano.

 

Le pdl 2862 e 3055, riproducendo, con alcune differenze, l’articolo 4-bis della legge 11 del 2005, introdotto dalla legge comunitaria 2009, stabiliscono che il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea nonché nelle relazioni con altre istituzioni od organi dell'Unione europea “tenga conto degli indirizzi” (nel caso della pdl 2862) ovvero sia “conforme agli indirizzi” (nel caso della pdl 3055) definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti o di atti di cui ai citati commi 1 e 2 nonché su ogni altro atto o questione relativo all'Unione europea. Entrambe le proposte prevedono che, nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee riferisce tempestivamente alle Camere, indicando le motivazioni della posizione assunta.

 

Un’analoga disposizione è contenuta dall’articolo 6 della pdl 2888 (in base alla quale il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia sia “coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere”). La medesima disposizione, inoltre, prevede, analogamente al comma 3 del nuovo articolo 4-bis della legge 11 del 2005, che ogni sei mesi il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere una relazione sul seguito dato agli indirizzi parlamentari.

 

Articolo 4

 

Le pdl 2888 e 3055 precisano che la riserva di esame non è apposta automaticamente all’avvio dell’esame parlamentare di un progetto di atto dell’UE, come disposto dalla formulazione attuale, ma su richiesta delle Camere (in base a quanto stabilito dal parere della Giunta per il regolamento del 6 ottobre del 2009, attualmente il Presidente della Camera, su richiesta sistematica della commissione competente per il merito, comunica al Presidente l’avvio dell’esame parlamentare ai fini dell’apposizione della riserva).

Le medesime pdl, nonché la pdl 2862 estendono inoltre da 20 a 30 giorni la durata della riserva.

 

Articoli 4-bis e 4-ter introdotti dalla proposta di legge C. 2862 e 9 della proposta di legge C.2888

 

Le pdl 2862 e 2888 contengono disposizioni specifiche relative all’esercizio dei poteri di opposizione delle Camere previsti dall’art. 48 del Trattato di Lisbona in materia di revisione semplificata dei Trattati (in base a tale previsione, ogni iniziativa del Consiglio europeo volta ad estendere, deliberando all’unanimità, la procedura legislativa ordinaria ed il voto a maggioranza qualificata ai settori cui si applicano procedure legislative speciali o il voto all’unanimità (c.d. clausola passerella) è trasmessa ai Parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un Parlamento nazionale, notificata entro sei mesi dalla data di trasmissione, la decisione non è adottata).

In particolare, entrambe le proposte stabiliscono che il Governo (nel caso della pdl 2888 il Presidente del Consiglio o  il Ministro per le politiche europee) informa tempestivamente le Camere sulle iniziative assunte dalle istituzioni dell'UE nell'ambito della procedura di revisione semplificata. La pdl 2862 impegna altreś il Governo a fornire tempestivamente alle Camere gli elementi utili ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di opposizione. La pdl 2888 stabilisce invece che, se entro trenta giorni dalla trasmissione delle informazioni, le Camere approvano atti di indirizzo in merito alle iniziative in questione, il Governo assicura che il voto dell'Italia in sede di Consiglio europeo sia coerente con gli indirizzi stessi.

La pdl 2862 prevede (inserendo un art. 4-ter nella legge 11) una analoga procedura anche in relazione al diritto di opposizione che il Parlamento pụ esercitare in relazione a proposte della Commissione europea intese all’adozione da parte del Consiglio di una decisione che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria (anziché speciale).

 

Articolo 7 della proposta di legge C. 2888

 

L’articolo 7 della pdl 2888, riproducendo l’art. 4-ter della legge 11 del 2005, introdotto dalla legge comunitaria 2009, impegna il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee ad assicura la tempestiva consultazione e informazione delle Camere nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione nonché delle relazioni annuali di attuazione (tale strategia è ora sostituita per il periodo 2010-2020 dalla strategia UE 2020). In particolare il progetto di programma nazionale di riforma, previsto ai fini dell’attuazione della strategia, è trasmesso, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti organi parlamentari, che possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti parlamentari.

 

Articolo 8 della proposta di legge C. 2888

 

L’articolo 8 della pdl 2888 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Camere, prima della presentazione al Consiglio e alla Commissione europea, il programma di stabilità dell’Italia nonché i relativi aggiornamenti. I competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo in merito al programma di stabilità secondo le disposizioni de Regolamenti parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari dell'esito dell'esame del programma di stabilità da parte del Consiglio e della Commissione.

 

Articolo 5

 

La pdl 2862 stabilisce che al fine di assicurare un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti dell’UE di particolare rilievo per le regioni, il Dipartimento per le politiche dell'Unione europea trasmetta alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, una relazione sulla correttezza del fondamento giuridico del progetto di atto legislativo europeo, sulla sua conformità ai prinćpi di sussidiarietà e di proporzionalità, sulle prospettive del negoziato presso il Consiglio dell'Unione europea nonché sull’impatto del progetto di atto sull'ordinamento regionale nonché sulle autonomie locali.

Le pdl 2862, 2888 e 3055 estendono da venti a trenta giorni il termine entro cui le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, possono trasmettere osservazioni su progetti di atti e altri documenti dell’UE

Le medesime proposte stabiliscono inoltre che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa tempestivamente le regioni e le province autonome delle proposte e delle materie di loro competenza inserite all'ordine del giorno del Consiglio, per il tramite non solo della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ma anche della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.

 

 

 

 

Art. 5-bis

 

Le pdl 2862, 2888 e 3055 inseriscono nella legge 11 del 2005 il contenuto dell’art. 5 della legge 2003, n. 131, recante attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia europea.

Tale articolo disciplina la partecipazione delle regioni, nell’ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio dell’UE nonché ai comitati e gruppi di lavoro del Consiglio stesso e della Commissione.

 

Articolo 6

 

La pdl 2862 premette nel testo vigente dell’articolo 6 un nuovo comma in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, in conformità agli articoli 114 e 118 della Costituzione, assicura un'adeguata consultazione di comuni, province e città metropolitane ai fini della formazione della posizione dell'Italia in relazione ad attività dell'UE aventi specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali.

 

Articolo 6-bis

 

Tutte le proposte prospettano modifiche all’articolo 6-bis, relativo alla nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni.

Le pdl 2862, 2888 e 3055 eliminano la ripartizione numerica fissa dei rappresentanti tra le regioni e tra gli enti locali, prevista dal dettato vigente (tenendo conto del fatto che il TFUE non attribuisce più a ciascuno stato membro un numero preciso di componenti ma ne demanda la determinazione ad una decisione del Consiglio). Le proposte precisano peraltro che il DPCM con cui sono fissati i criteri di ripartizione assicurano la rappresentanza delle assemblee legislative regionali (la pdl 2862 precisa che la rappresentanza deve essere “adeguata”).

La pdl 2854 mantiene invece il riparto vigente, precisando che i 14 rappresentanti delle regioni siano  designati in modo da garantire un'adeguata rappresentanza alle giunte e alle assemblee legislative regionali (il testo vigente prevede che la rappresentanza regionale “tiene conto anche delle assemblee legislative regionali”.

Le pdl 2854 e 3055 stabiliscono che la Conferenza unificata Stato regioni autonomie, che definisce l’intesa ai fini della proposta di designazione dei rappresentanti italiani sia integrata allo scopo da un rappresentante (rappresentanti nel caso della pdl 3055) della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative regionali; la pdl 2862 stabilisce che la Conferenza unificata tenga conto delle indicazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

 

Articolo 7

 

La pdl 2862 sostituisce integralmente l’articolo 7, stabilendo che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee:

- assicura il più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali nella formazione della posizione italiana su iniziative dell'Unione europea. A tale scopo il CUE e le amministrazioni interessate possono svolgere, anche mediante il ricorso a strumenti informatici, consultazioni delle categorie produttive e delle parti sociali interessate entro 60 giorni dalla presentazione di un documento di consultazione o di un progetto di atto legislativo da parte delle istituzioni dell'Unione europea.

La medesima proposta stabilisce che, ai fini del coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali, possano essere organizzate sessioni di studio senza la collaborazione del CNEL (prevista dalla disciplina vigente); la pdl 3055 prevede il ricorso solo eventuale alla collaborazione del CNEL.

 

Articolo 13 della proposta di legge C. 2888

 

L’articolo 13 della pdl 2888 introduce una specifica disciplina per il parere parlamentare sulle designazioni e sulle proposte di nomina dei componenti italiani di istituzioni e di organi dell'UE formulate dal Governo, secondo le procedure previste dai Trattati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artt. 8-14-bis – Attuazione degli obblighi derivanti dall’Unione europea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO III[27]

ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DISCENDENTI DALL’APPARTENENZA ALL’UNIONE EUROPEA

Art. 8
(Legge comunitaria)

Art. 8[28]
(Legge comunitaria)

Art. 8[29]
(Modifiche alla disciplina delle procedure per l’attuazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione all’Unione europea)

Art. 16
(Legge europea)

Art. 8[30]
(Attuazione degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea)

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive comunitarie.

1. Identico

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione agli atti giuridici dell’Unione europea.

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione agli atti giuridici dell’Unione europea.

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione agli atti giuridici dell’Unione europea nonché alle sentenze della Corte di giustizia e degli altri organi giurisdizionali dell’Unione europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell’Unione europea e delle Comunità europee.

2. Identico

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell’Unione europea

2. Identico

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell’ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie con riguardo alle misure da intraprendere.

3. Identico

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell’ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni tre mesi, anche per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche dell’Unione europea con riguardo alle misure da intraprendere.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell’ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni tre mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie con riguardo alle misure da intraprendere.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell’ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni tre mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie con riguardo alle misure da intraprendere.

4. All’esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante: «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee»; tale titolo è completato dall’indicazione: «Legge comunitaria» seguita dall’anno di riferimento.

4. Identico

4. All’esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante: «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea»; tale titolo è completato dall’indicazione: «Legge sulla partecipazione all’Unione europea» seguita dall’anno di riferimento.

4. All’esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente dei Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante: «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea»; tale titolo è completato dall’indicazione: «Legge europea» seguita dall’anno di riferimento.

4. All’esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante: «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea»; tale titolo è completato dall’indicazione: «Legge europea» seguita dall’anno di riferimento.

5. Nell’ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 4 il Governo:

5. Il disegno di legge di cui al comma 4 è corredato di una relazione illustrativa e di una nota aggiuntiva, aggiornata al 31 dicembre dell’anno precedente.

5. Identico

5. Identico

5. Identico

 

5-bis. Nella relazione illustrativa di cui al comma 5 il Governo:

 

 

 

 

a) sintetizza i contenuti del disegno di legge, fornendo per ogni direttiva di cui si prevede l'attuazione una ricostruzione del contesto nel quale è avvenuta la sua adozione in sede comunitaria e della politica legislativa nella quale si inserisce, dando conto dell'iter relativo alla sua approvazione, del negoziato intervenuto, nonché degli elementi di novità da essa introdotti e delle prospettive aperte, anche con riguardo al suo impatto sull'ordinamento interno;

 

 

 

 

b) dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive in uno degli allegati di cui all'articolo 9, comma 1, lettera h-bis), con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di attuazione al parere delle competenti Commissioni parlamentari al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

 

 

 

 

5-ter. Nella nota aggiuntiva di cui al comma 5 il Governo:

 

 

 

a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

a) identico

a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell’Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari europei da parte della Repubblica italiana;

a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi europei da parte della Repubblica italiana;

a) identico

b) fornisce l’elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

manca

b) identico

b) identico

b) identico

c) dà partitamene conto delle ragioni dell’eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l’esercizio della delega legislativa;

b) identico

c) identico

c) identico

c) identico

d) fornisce l’elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell’articolo 11, nonché l’indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati;

d) identico

d) identico

d) fornisce l'elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 20, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati;

d) identico

e) fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno.

e)identico

e) fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche dell’Unione europea in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno.

e) fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. L'elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ed è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, entro il 25 gennaio di ogni anno.

e) identico

 

 

 

 

e-bis) fornisce l'elenco delle decisioni e dei provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che esprimono valutazioni in ordine alla conformità dell'ordinamento interno con il diritto dell'Unione europea.

 

 

 

 

e-ter) fornisce l'elenco delle decisioni della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e, in casi di particolare rilevanza, di altri organi giurisdizionali nazionali che esprimono valutazioni sulla conformità del diritto interno al diritto dell'Unione europea

 

 

 

 

 

Art. 9
(Contenuti della legge comunitaria)

Art. 9[31]
(Contenuti della legge comunitaria)

Art. 9[32]
(
Contenuti della legge sulla partecipazione all'Unione europea)

Art. 17
(Contenuti della legge europea)

Art. 9[33]
(Contenuti della legge europea)

1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato dalla legge comunitaria annuale, che reca:

1. Identico

1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato dalla legge annuale sulla partecipazione all'Unione europea, che reca:

1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea è assicurato dalla legge europea annuale, che reca:

1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea è assicurato dalla legge europea annuale, che reca:

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;

a) identico

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee relative all'Italia ovvero di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana;

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;

b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica italiana;

b) identico

b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana;

 

b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana;

c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 1, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa;

c) identico

c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o per assicurare l'applicazione, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa, degli atti del Consiglio, della Commissione europea e di altre istituzioni od organi dell'Unione europea di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1;

b) disposizioni occorrenti per dare attuazione o per assicurare l'applicazione, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa, degli atti del Consiglio dell'Unione europea, della Commissione europea e di altre istituzioni od organi dell'Unione europea di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1;

c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o per assicurare l'applicazione, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa, degli atti del Consiglio, della Commissione europea e di altre istituzioni od organi dell'Unione europea di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1;

d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 11;

d) identico

d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 11;

c) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive o, ove necessario, i regolamenti delegati di cui all'articolo I-36 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, fatto a Roma il 20 ottobre 2004, reso esecutivo dalla legge 7 aprile 2005, n. 57, sulla base di quanto previsto dall'articolo 20 della presente legge;

d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive e, ove necessario, i regolamenti e gli atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base di quanto previsto dall'articolo 11 della presente legge;

 

 

 

 

e) disposizioni che demandano l'attuazione di atti di cui alla lettera d) alle autorità di regolamentazione e di vigilanza, secondo le modalità e le procedure per l'esercizio dei poteri regolamentari ad esse attribuiti dalla legge;

e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;

e) identico

e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;

d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi dall'Unione europea;

f) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi dall'Unione europea;

f) disposizioni che individuano i prinćpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

f) identico

f) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, conferiscono delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle medesime regioni e province autonome.

e) disposizioni che individuano i prinćpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

 

g) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome;

g) identico

Vedi lettera f)

f) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni europee recepite dalle medesime regioni e province autonome;

g) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle medesime regioni e province autonome.

h) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai prinćpi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 16, comma 3.

h) identico

Vedi art,. 16-bis

 

 

 

h-bis) quattro allegati nei quali sono rispettivamente elencati:

1) gli atti comunitari per la cui attuazione è prevista una delega al Governo, da esercitare previa trasmissione alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;

2) gli atti comunitari per la cui attuazione è prevista una delega al Governo;

3) gli atti comunitari da attuare in via regolamentare;

4) gli atti comunitari da attuare in via amministrativa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-bis. L'inclusione in ciascuno degli allegati previsti dal comma 1, lettera h-bis), del presente articolo, è motivata nella relazione illustrativa del disegno di legge comunitaria di cui all'articolo 8, comma 5-bis, anche con riferimento al tasso di discrezionalità lasciato agli Stati membri nell'attuazione di ciascun atto comunitario. La relazione illustrativa degli schemi di atti normativi di attuazione del diritto comunitario trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari dà conto delle scelte discrezionali effettuate e delle loro motivazioni

 

 

 

 

 

 

g) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa di attuazione di normative comunitarie o di modifiche di disposizioni attuative delle medesime autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove cị non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.

2. Identico

2. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni europee di cui alla legge sulla partecipazione all'Unione europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove cị non risulti in contrasto con la normativa dell'Unione europea. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.

2. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove cị non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea. Le tariffe di cui al periodo precedente sono predeterminate e pubbliche.

2. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove cị non risulti in contrasto con la normativa dell'Unione europea. Le tariffe di cui al periodo precedente sono predeterminate e pubbliche.

2-bis. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 2 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469

2-bis. Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 9-bis[34]
(Prinćpi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto comunitario)

 

 

 

 

1. Fatti salvi i prinćpi e criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge comunitaria annuale, e in aggiunta a quelli contenuti negli atti comunitari da attuare, l'esercizio delle deleghe legislative di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c) e g), si attiene ai seguenti prinćpi e criteri direttivi:

 

 

 

 

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei  decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

 

 

 

 

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi le materie oggetto di delegificazione e i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

 

 

 

 

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o che danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o che espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione pụ recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati dalla presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;

 

 

 

 

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

 

 

 

 

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata.

 

 

 

 

f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

 

 

 

 

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le  competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i prinćpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

 

 

 

 

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 10
(Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario)

Art. 10
(Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario)

Art. 10[35]
(Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti da atti dell'Unione europea)

Art. 18
(Misure urgenti per l'adeguamento a obblighi dell'Unione europea derivanti dall'apertura di procedure d'infrazione o di sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea)

Art. 10[36]
(Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti da atti dell'Unione europea)

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie pụ proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso.

1. Identico

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee pụ proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge sulla partecipazione all'Unione europea relativa all'anno in corso.

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 17, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee pụ proporre al Consiglio dei ministri l'adozione di provvedimenti, anche urgenti, necessari unicamente a consentire l'adeguamento ad obblighi statali derivanti dall'apertura di procedure d'infrazione o dall'adozione di sentenze da parte degli organi giurisdizionali dell'Unione europea e solo qualora la scadenza di tali obblighi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge europea relativa all'anno in corso.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee pụ proporre al Consiglio dei ministri l'adozione dei provvedimenti urgenti necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge europea relativa all'anno in corso.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.

 

2. Identico

2. Identico

 

3. Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione venga sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 11, comma 8, 13, comma 2, e 16, comma 3, della presente legge e dalle altre disposizioni legislative in materia.

 

 

3. Qualora gli obblighi di adeguamento di cui al comma 1 riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione sia sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 19, comma 8, 22, comma 2, e 28, comma 3, della presente legge e dalle altre disposizioni legislative vigenti in materia.

 

4. I decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o di modifica di disposizioni attuative delle medesime, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, fatti salvi gli specifici prinćpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni della legge di conferimento della delega, ove non in contrasto con il diritto comunitario, e in aggiunta a quelli contenuti nelle normative comunitarie da attuare, sono adottati nel rispetto degli altri prinćpi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge comunitaria per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della normativa.

 

 

4. I decreti legislativi di attuazione di disposizioni normative dell'Unione europea o di modifica di misure attuative delle medesime, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge europea annuale, fatti salvi gli specifici prinćpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni della legge di conferimento della delega, ove non in contrasto con il diritto dell'Unione europea, e in aggiunta a quelli contenuti nelle norme europee da attuare, sono adottati nel rispetto degli altri prinćpi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge europea per l'anno di riferimento.

 

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica, altreś, all'emanazione di testi unici per il riordino e l'armonizzazione di normative di settore nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 11
 (Attuazione in via regolamentare e amministrativa)

Art. 11
 (Attuazione in via regolamentare e amministrativa)

Art. 11[37]
(Attuazione in via regolamentare e amministrativa)

Art. 19

(Attuazione in via regolamentare e amministrativa)

Art. 11[38]
(Attuazione in via regolamentare e amministrativa)

 

 

 

 

 

1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se coś dispone la legge comunitaria. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d).

1. Identico

1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se coś dispone la legge sulla partecipazione all’Unione europea. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge sulla partecipazione all’Unione europea, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d).

1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive o, ove necessario, i regolamenti adottati da istituzioni dell'Unione europea possono essere attuati mediante regolamento se coś dispone la legge europea. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge europea, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d).

1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive e, ove necessario, i regolamenti adottati da istituzioni dell'Unione europea possono essere attuati mediante regolamento se coś dispone la legge europea. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge europea, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d).

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento è altreś acquisito, se coś dispone la legge comunitaria, il parere dei competenti organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorsi i predetti termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.

 

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento è altreś acquisito, se coś dispone la legge sulla partecipazione all’Unione europea, il parere dei competenti organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorsi i predetti termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.

2. I regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento è altreś acquisito, se coś dispone la legge europea, il parere dei competenti organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorsi i predetti termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.

2. Identico

3. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei prinćpi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:

 

3. Identico

3. Identico

3. Identico

a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

 

a) identico

a) identico

a) identico

b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;

 

b) identico

b) identico

b) identico

c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore;

 

c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità sociali, economiche e territoriali nazionali, regionali e locali e alla normativa di settore.

c) identico

c) identico

d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei prinćpi di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

 

d) identico

d) identico

d) identico

4. I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria intervenute sino al momento della loro adozione.

 

4. Identico

4. I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina dell'Unione europea intervenute fino al momento della loro adozione.

4. Identico

5. Nelle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive possono essere attuate con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive.

 

5. Identico

5. Identico

5. Identico

6. In ogni caso, qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione, la legge comunitaria o altra legge dello Stato detta i rincipi e criteri direttivi. Con legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all’applicazione della nuova disciplina.

 

6. Identico

6. In ogni caso, qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione, la legge europea o un’altra legge dello Stato detta i rincipi e criteri direttivi. Con legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o per individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all’applicazione della nuova disciplina.

6. Identico

7. La legge comunitaria provvede in ogni caso, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), ove l'attuazione delle direttive comporti:

 

7. La legge sulla partecipazione all’Unione europea provvede in ogni caso, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), ove l'attuazione delle direttive comporti:

7. La legge europea provvede in ogni caso, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c), ove l'attuazione delle direttive o dei regolamenti comporti:

7. La legge comunitaria provvede in ogni caso, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), ove l'attuazione delle direttive o dei regolamenti comporti:

a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;

 

a) identico

a) identico

a) identico

b) la previsione di nuove spese o minori entrate.

 

b) identico

b) identico

b) identico

8. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Soppresso

8. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme dell'Unione europea. In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non è ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell'Unione europea, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Soppresso

 

 

 

 

 

Art. 11-bis
(Attuazione in via regolamentare di disposizioni adottate dalla Commissione europea in attuazione di direttive recepite mediante decreto legislativo)

Art. 11-bis
(Attuazione in via regolamentare di disposizioni adottate dalla Commissione europea in attuazione di direttive recepite mediante decreto legislativo)

Art. 11-bis[39]
(Attuazione in via regolamentare di disposizioni adottate dalla Commissione europea per l'esecuzione di direttive recepite mediante decreto legislativo)

Art. 20
(Attuazione in via regolamentare di disposizioni adottate dalla Commissione europea in attuazione di direttive recepite o regolamenti attuati mediante decreto legislativo)

Art. 11-bis[40]
(Attuazione in via regolamentare di disposizioni adottate dalla Commissione europea in attuazione di direttive recepite o regolamenti attuati mediante decreto legislativo)

1. Contestualmente o dopo l'entrata in vigore di decreti legislativi, adottati per il recepimento di direttive che conferiscono alla Commissione europea il potere di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della presente legge, con le procedure ivi previste

Identico

1. Contestualmente o dopo l'entrata in vigore di decreti legislativi, adottati per il recepimento di direttive che conferiscono alla Commissione europea il potere di adottare disposizioni per l’esecuzione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della presente legge, con le procedure ivi previste

1. Contestualmente o dopo l'entrata in vigore di decreti legislativi, adottati per il recepimento di direttive o per l'attuazione di regolamenti per i quali è stato delegato alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo I-36 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, fatto a Roma il 29 ottobre 2004, reso esecutivo dalla legge 7 aprile 2005, n. 57, il potere di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle o ad attuarle nell'ordinamento nazionale con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 aprile 1988, n. 400, e successive modificazioni, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 17 e 19 della presente legge, con le procedure ivi previste.

1. Contestualmente o dopo l'entrata in vigore di decreti legislativi, adottati per il recepimento di direttive o l'attuazione di regolamenti per i quali è stato delegato alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle o attuarle nell'ordinamento nazionale con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della presente legge, con le procedure ivi previste.

 

 

 

 

 

Art. 12
(
Attuazione delle modifiche alle direttive comunitarie recepite in via regolamentare)

Art. 12
(
Attuazione delle modifiche alle direttive comunitarie recepite in via regolamentare)

 

Art. 21
(Attuazione delle modifiche alle direttive dell'Unione europea recepite in via regolamentare)

Art. 12
(
Attuazione delle modifiche alle direttive comunitarie recepite in via regolamentare)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 13, la legge comunitaria pụ disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento ai sensi dell'articolo 11, si provveda con la procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo 11.

1. Identico

 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, la legge europea pụ disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento ai sensi dell'articolo 19, si provveda con la procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo 19.

1. Identico

 

 

 

 

 

Art. 13
(Adeguamenti tecnici)

Art. 13
(Adeguamenti tecnici)

Art. 13[41]
(Adeguamenti tecnici)

Art. 22
(Adeguamenti tecnici)

Art. 13[42]
(Adeguamenti tecnici)

1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

1. Identico

1. Alle norme dell’Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche dell’Unione europea.

1. Alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

1. Identico

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.

 

Soppresso

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non è ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.

Soppresso

 

 

 

 

 

Art. 14
(Decisioni delle Comunità europee)

Art. 14
(Decisioni delle Comunità europee)

Art. 14[43]
(Decisioni delle Comunità europee)

Art. 23
(Decisioni dell’Unione europea)

Art. 14
(Decisioni delle Comunità europee)

1. A seguito della notificazione di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee, destinate alla Repubblica italiana, che rivestono particolare importanza per gli interessi nazionali o comportano rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro per le politiche comunitarie, consultati il Ministro degli affari esteri e i Ministri interessati e d'intesa con essi, ne riferisce al Consiglio dei Ministri.

1. Identico

1. A seguito della notificazione di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione europea, destinate alla Repubblica italiana, che rivestono particolare importanza per gli interessi nazionali o comportano rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro per le politiche europee, consultati il Ministro degli affari esteri e i Ministri interessati e d'intesa con essi, ne riferisce al Consiglio dei Ministri.

1. A seguito della notificazione di decisioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea, destinate alla Repubblica italiana, che rivestono particolare importanza per gli interessi nazionali o che comportano rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro per le politiche europee, consultati il Ministro degli affari esteri e i Ministri interessati e d'intesa con essi, ne riferisce al Consiglio dei ministri.

1. Identico

2. Il Consiglio dei Ministri, se non delibera l'eventuale impugnazione della decisione, emana le direttive opportune per l'esecuzione della decisione a cura delle autorità competenti.

 

2. Identico

2. Identico

 

3. Se l'esecuzione della decisione investe le competenze di una regione o di una provincia autonoma, il presidente della regione o della provincia autonoma interessata interviene alla riunione del Consiglio dei Ministri, con voto consultivo, salvo quanto previsto dagli statuti speciali.

 

3. Identico

3. Identico

 

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette il testo delle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee alle Camere per la formulazione di eventuali osservazioni e atti di indirizzo ai fini della loro esecuzione.

Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome le stesse decisioni sono trasmesse altreś agli enti interessati per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di eventuali osservazioni.

 

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette il testo delle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione europea alle Camere per la formulazione di eventuali osservazioni e atti di indirizzo ai fini della loro esecuzione.

 

(Soppresso il secondo periodo del comma 4 dell’art. 14 della legge 11/2005: vedi peṛ il successivo comma 4-bis )

 

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette il testo delle decisioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea alle Camere per la formulazione di eventuali osservazioni e atti di indirizzo ai fini della loro esecuzione. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano le stesse decisioni altreś sono trasmesse agli enti interessati per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di eventuali osservazioni.

 

 

 

 

4-bis. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano le decisioni di cui al comma 1 sono trasmesse, altreś, agli enti interessati per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome. Le regioni e le province autonome provvedono all'attuazione delle decisioni secondo le rispettive competenze.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 14-bis
(Parità di trattamento)

Art. 14-bis
(Parità di trattamento)

Art. 14-bis[44]
(Parità di trattamento

Art. 24
(Parità di trattamento)

Art. 14-bis[45]
(Parità di trattamento

1. Le norme italiane di recepimento e di attuazione di norme e prinćpi della Comunità europea e dell’Unione europea assicurano la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

Identico

1. Le norme italiane di recepimento e di attuazione di norme e prinćpi della Comunità europea e dell’Unione europea assicurano la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale o che vi prestino servizio ai sensi dell'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e successive modificazioni e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

1. Le norme italiane di recepimento e di attuazione di norme e di prinćpi dell'Unione europea assicurano la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

1. Le norme italiane di recepimento e di attuazione di norme e prinćpi dell’Unione europea assicurano la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

2. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell’ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale.

 

2. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell’ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale o che vi prestino servizio ai sensi dell'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e successive modificazioni.

2. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producono effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale.

2. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell’ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini di altri stati membri dell’Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale.

 

Gli articoli da 8 a 14-bis della legge n. 11 del 2005 recano la disciplina della “fase discendente”  ovvero dell’adeguamento dell’ordinamento interno agli obblighi derivanti dal diritto comunitario. Come è noto, lo strumento principale a tal fine è rappresentato dalla legge comunitaria annuale.

 

Con riferimento agli articoli 8 e 9, in materia di legge comunitaria, rispetto all’ordinamento vigente le novità più significative recate dalle proposte di legge in commento sono le seguenti:

-             le proposte di legge C. 2888 e C. 3055 propongono di mutare il nome della legge comunitaria in “legge europea” mentre la proposta di legge C. 2862 la definisce “legge sulla partecipazione all’Unione europea”;

-             la proposta di legge C. 2854 prevede in luogo della sola relazione al disegno di legge comunitaria una relazione illustrativa ed una nota aggiuntiva. Nella relazione illustrativa il Governo, oltre alla sintesi del contenuto del provvedimento, deve fornire una ricostruzione del processo decisionale che ha condotto all’adozione delle diverse direttive delle quali si prevede il recepimento e le ragioni dell’inclusione delle direttive in uno degli allegati al disegno di legge (cfr. infra); nella nota aggiuntiva, da aggiornare al 31 dicembre dell’anno precedente, dovranno invece confluire le altre informazione attualmente contenute nel disegno di legge (conformità dell’ordinamento interno al diritto comunitario; direttive attuate direttamente da regioni e province autonome)

-             la proposta di legge C. 3055 prevede che la relazione al disegno di legge europea includa anche l’elenco delle decisioni dell’Autorità antitrust, nonché delle decisioni della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e, in casi di particolare rilevanza, di altri organi giurisdizionali, che esprimono valutazioni della conformità dell’ordinamento interno con il diritto dell’Unione europea;

-             la proposta di legge C. 2888 precisa, rispetto al testo vigente, che nel contenuto proprio della legge europea (già “comunitaria”) rientra l’abrogazione  o la modificazione delle disposizioni statali vigenti oggetto di sentenze della Corte di giustizia o di procedure di infrazione (il testo vigente fa riferimento a disposizioni “in contrasto” con gli obblighi dell’Unione europea);

-             le proposte di legge C. 2862, C. 2888 e C. 3055 prevedono la possibilità di conferire una delega al Governo per il recepimento degli atti del Consiglio, della Commissione europea e delle altre istituzioni dell’Unione (Il riferimento deve essere inteso agli atti non legislativi, cioè diversi da direttive e regolamenti);

-             le proposte di legge  C. 2888 e C. 3055 prevedono la possibilità di attuare in via regolamentare anche i regolamenti delegati di cui all’articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

 

L’articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede che un atto legislativo possa delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo. La proposta di legge C. 2888 contiene al riguardo un riferimento errato all’”articolo I-36 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa”

 

-             la proposta di legge C. 3055 prevede la possibilità di affidare il recepimento degli atti del Consiglio, della Commissione europea e delle altre istituzioni dell’Unione europea alle autorità di regolamentazione e di vigilanza;

-             le proposte di legge C. 2862, C. 2888 e C. 3055 non riproducono, negli articoli in materia di legge comunitaria, la possibilità (di cui all’art. 9, comma 1, lettera f) della legge n. 11 del 2005) di definire, nella legge comunitaria, i principi fondamentali per il recepimento delle direttive comunitarie nelle materie di legislazione concorrente e di legislazione esclusiva regionale (la materia del potere sostitutivo dello Stato ha comunque una più ampia disciplina nell’A.C. 2862 e nell’A.C. 3055 negli art. 16-bis e 16-ter cfr. anche infra il commento a tali articoli);

-             la proposta di legge C. 2854, prevede, in luogo degli allegati A e B, quattro distinti allegati al disegno di legge comunitaria dove far confluire, rispettivamente, le direttive per il cui recepimento è prevista una delega legislativa al Governo con parere parlamentare; le direttive per il cui recepimento è prevista una delega legislativa al Governo senza parere parlamentare; gli atti comunitari da attuare in via regolamentare; gli atti comunitari da attuare in via amministrativa; 

-             la proposta di legge C. 2888 contempla anche la possibilità di autorizzare il Governo, nell’ambito delle deleghe per il recepimento del diritto dell’Unione europea, a emanare testi unici settoriali;

 

La proposta di legge C. 2854 introduce poi nella legge n. 11 del 2005 un nuovo articolo 9-bis che prevede principi generali di delega per il recepimento delle direttive comunitarie, che si vanno ad affiancare a quelli specifici previsti dalla legge comunitaria annuale. In particolare, tali principi generali prevedono: l’obbligo di attuazione delle direttive con le ordinarie strutture amministrative; previsione di specifiche sanzioni amministrative e penali per violazioni delle disposizioni comunitarie; copertura di eventuali spese derivanti dall’attuazione delle direttive comunitarie a carico del fondo di rotazione per le politiche comunitarie.

 

I principi generali di delega sopra richiamati sono solitamente contenuti nell’art. 2 della legge comunitaria annuale (si veda, da ultimo, l’art. 2 del disegno di legge comunitaria 2009, A.S. 1781-B). Tra le modifiche introdotte si segnala la specificazione che le somme derivanti da sanzioni di nuova istituzione sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle amministrazioni competenti e la soppressione del riferimento alla determinazione da parte delle ragioni per le sanzioni nelle materie di esclusiva competenza regionale.

 

Le proposte di legge in esame non apportano significative modifiche all’articolo 10 della legge n. 11 del 2005 che consente l’adozione di provvedimenti legislativi, anche urgenti (vale a dire decreti-legge) necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell’Unione europea, qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all’anno in corso. La proposta di legge C. 2888 limita tale possibilità “unicamente” al fine di “consentire l’adeguamento ad obblighi statali di procedure d’infrazione o dall’adozione di sentenze da parte degli organi giurisdizionali dell’Unione europea”.

 

L’articolo 11 della legge n. 11 del 2005 prevede la possibilità di attuazione in via regolamentare o amministrativa  delle direttive che intervengono in materia di legislazione esclusiva dello Stato non coperte da riserva assoluta di legge. A tale disposizioni le proposte di legge in esame apportano le seguenti modifiche:

-             le proposte di legge C. 2862 e C. 3055 prevedono che, se necessario, anche i regolamenti adottati da istituzioni dell’Unione europea siano attuati medianti regolamento  

-             la proposta di legge C. 2862 introduce tra le norme generali per l’adozione dei regolamenti anche la conformità alle peculiarità territoriali e regionali;

-             le proposte di legge C. 2862 e C. 3055 sopprimono la possibilità di intervenire con regolamenti statali, per dare attuazione alla disciplina dell’Unione europea, anche in materie di competenza regionale e delle province autonome, in caso di inerzia delle regioni o delle province autonome;

 

Le proposte di legge in esame non modificano radicalmente l’impianto dell’articolo 11-bisdella legge n. 11 del 2005 in materia di attuazione in via regolamentare delle disposizioni adottate dalla Commissione europea in attuazione di direttive recepite con decreto legislativo. Solo le proposte di legge C. 2862 e C. 3055 consentono di recepire in via regolamentare anche i regolamenti delegati di cui all’art. 290 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (cfr. supra).

 

L’art. 12 della legge n. 11 del 2005 non è oggetto di modifiche significative da parte delle proposte di legge in esame.

 

Con riferimento all’articolo 13 della legge n. 11 del 2005, che consente, con decreto del ministro competente per materia, di recepire la normativa dell’Unione europea non autonomamente applicabile di modifica di modalità esecutive o caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell’ordinamento italiano, le proposte di legge C. 2862 e C. 3055  sopprimono la possibilità la possibilità di intervenire con regolamenti statali, per dare attuazione alla normativa dell’Unione europea di cui all’articolo 13, anche in materie di competenza regionale e delle province autonome, in caso di inerzia delle regioni o delle province autonome.

 

Con riferimento all’articolo 14, in materia di recepimento delle decisioni dell’Unione europea, la proposta di legge C. 2862 prevede che le regioni e le province autonome provvedano all’attuazione delle decisioni secondo le rispettive competenze.

 

Con riferimento all’articolo 14-bis, che prevede la parità di trattamento, nell’ambito del recepimento dell’Unione europea, tra cittadini italiani e cittadini di Stati membri residenti o stabiliti in Italia, la proposta di legge C. 2862 inserisce anche il riferimento ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea che prestino servizi in Italia.

 

 

Artt. 15-15-ter – Informazione al Parlamento sul processo di integrazione europea e sull’attività dell’Unione

 

 

 

 

 

 

Art. 15
(Relazione annuale al Parlamento)

Art. 15

(Relazione annuale al Parlamento)

Art. 15[46]
(Relazioni annuali al Parlamento)

Art. 25
(Relazioni annuali al Parlamento)

Art. 15[47]
(Relazioni annuali al Parlamento)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione che indica:

Identico

1. Identico

1. Identico

1. Identico

a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell’anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell’Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell’Unione. Nell’ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell’Unione europea;

 

a). Identico

a). Identico

a). Identico

b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell’Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l’anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;

 

b). Identico

b). Identico

b). Identico

c) le strategie di comunicazione del Governo in merito all’attività dell’Unione europea e alla partecipazione italiana all’Unione europea.

 

c). Identico

c). Identico

c). Identico

2. Al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell’Italia all’Unione europea, entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione sui seguenti temi:

 

Identico

Identico

Identico

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell’anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell’Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea nonché alle relazioni esterne dell’Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell’Unione. La relazione reca altreś l’elenco dei Consigli europei e dei Consigli dei Ministri dell’Unione europea tenutisi nell’anno di riferimento, con l’indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l’Italia e dei temi trattati;

 

a) Identico

a) Identico

a) Identico

b) la partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea con l’esposizione dei prinćpi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell’emanazione degli atti legislativi dell’Unione. La relazione reca altreś l’elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell’anno di riferimento e non definiti entro l’anno medesimo;

 

b) Identico

b) Identico

b) Identico

c) la partecipazione dell’Italia all’attività delle istituzioni dell’Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e per la pesca; politica per i trasporti e le reti transeuropee; politica per la società dell’informazione e le nuove tecnologie; politica per la ricerca e l’innovazione; politica per lo spazio; politica energetica; politica per l’ambiente; politica fiscale; politiche per l’inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica per la salute; politica per l’istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. La relazione reca altreś i dati consuntivi, nonché una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell’attività svolta in relazione ai risultati conseguiti;

 

 

 

 

d) l’attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l’andamento dei flussi finanziari verso l’Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell’Unione europea per cị che concerne l’Italia. La relazione reca altreś una valutazione di merito sull’efficacia delle predette politiche di coesione;

 

c) Identico

c) Identico

c) Identico

e) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome;

 

d) Identico

d) Identico

d) Identico

f) l’elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all’articolo 14, comma 2.

 

e) Identico

e) Identico

e) Identico

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettono le relazioni di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.

 

3. Identico

3. Identico

3. Identico

 

 

 

 

 

Art. 15-bis
(Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l’Italia)

Art. 15-bis

(Informazione al Parlamento sulle procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l’Italia)

Art. 15-bis[48]
(Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia)

Art. 26
(Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia)

Art. 15-bis[49]
(Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia)

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni tre mesi alle Camere e alla Corte dei conti un elenco, articolato per settore e materia:

Identico

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni mese alle Camere e alla Corte dei conti un elenco, articolato per settore e materia:

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni mese alle Camere e alla Corte dei conti un elenco, articolato per settore e materia:

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni tre mesi alle Camere e alla Corte dei conti un elenco, articolato per settore e materia:

a) delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e degli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;

 

a) identico;

a) identico;

a) identico;

b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea o dell'articolo 35 del Trattato sull'Unione europea da organi giurisdizionali italiani;

 

b) dei rinvii pregiudiziali disposti, ai sensi dell'articolo 234 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e successive modificazioni, da organi giurisdizionali italiani;

b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 234 del Trattato che istituisce la Comunità europea o dell'articolo 35 del Trattato sull'Unione europea da organi giurisdizionali italiani;

b) dei rinvii pregiudiziali disposti, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, da organi giurisdizionali italiani;

c) delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia

 

c) delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e successive modificazioni, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;

c) delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato che istituisce la Comunità europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;

c) delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;

d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

 

d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea.

d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche europee, trasmette ogni tre mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1. Nel caso delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell’articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le informazioni sono trasmesse ogni mese.

 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche europee, trasmette ogni tre mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1. Nel caso delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell'articolo 228 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e successive modificazioni, le informazioni sono trasmesse ogni mese.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche europee, trasmette ogni tre mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1. Nel caso delle procedure d'infrazione avviate ai sensi dell'articolo 228 del Trattato che istituisce la Comunità europea, le informazioni sono trasmesse ogni mese.

2. Identico

3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette tempestivamentealle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni e documenti sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell’impatto sull’ordinamento.

 

3. Identico.

3. Identico.

3. Identico.

3-bis. Quando uno degli atti della Comunità europea di cui al comma 1 è posto alla base di un disegno di legge di iniziativa governativa, di un decreto-legge, o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee comunica al Parlamento le informazioni e i documenti più significativi relativi a tali atti.

 

4. Quando uno degli atti dell'Unione europea di cui al comma 1 è posto alla base di un disegno di legge di iniziativa governativa, di un decreto-legge o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee comunica al Parlamento le informazioni relative a tali atti».

4. Quando uno degli atti dell'Unione europea di cui al comma 1 è posto alla base di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un decreto-legge o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee comunica al Parlamento le informazioni relative a tali atti.

4. Quando uno degli atti dell'Unione europea di cui al comma 1 è posto alla base di un disegno di legge di iniziativa governativa, di un decreto-legge o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee comunica al Parlamento le informazioni relative a tali atti».

3-ter. Le informazioni e i documenti di cui al presente articolo sono trasmessi avvalendosi delle modalità di cui all’articolo 19.

 

 

 

 

3-quater. Il Governo pụ raccomandare l’uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 15-ter
(Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea)

Art. 15-ter

(Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea)

Art. 15-ter[50]

(Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea)

Art. 27
(Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea)

Art. 15-ter

(Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea)

1. Il Governo presenta ogni tre mesi alle Camere una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea. La relazione contiene un'indicazione dei flussi finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata dal quadro finanziario pluriennale di riferimento dell'Unione europea. Per ciascuna rubrica e sottorubrica sono riportati la distribuzione e lo stato di utilizzo delle risorse erogate dal bilancio dell'Unione europea in relazione agli enti competenti e alle aree geografiche rilevanti.

1. Identico

1. Il Governo presenta ogni tre mesi alle Camere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea. La relazione contiene un'indicazione dei flussi finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata dal quadro finanziario pluriennale di riferimento dell'Unione europea. Per ciascuna rubrica e sottorubrica sono riportati la distribuzione e lo stato di utilizzo delle risorse erogate dal bilancio dell'Unione europea in relazione agli enti competenti e alle aree geografiche rilevanti.

1. Il Governo presenta ogni tre mesi alle Camere una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea. La relazione contiene un'indicazione dei flussi finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata dal quadro finanziario pluriennale di riferimento dell'Unione europea. Per ciascuna rubrica e sottorubrica sono riportati la distribuzione e lo stato di utilizzazione delle risorse erogate dal bilancio dell'Unione europea in relazione agli enti competenti e alle aree geografiche rilevanti.

1. Identico

 

 

 

 

 

 

 

Vedi art. 18-bis

Vedi art. 34

Art. 15-quater[51]

(Ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà). –

 

 

 

 

 

1. Il Governo trasmette alla Corte di giustizia dell'Unione europea i ricorsi deliberati da una delle Camere avverso un atto legislativo dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo sull'applicazione dei prinćpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato di Lisbona.

 

 

 

 

2. Il Governo assicura che i ricorsi di cui al comma 1 siano presentati alla Corte di giustizia dell'Unione europea nei termini di cui all'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

 

 

 

3. Le Camere partecipano, mediante propri rappresentanti, a tutte le fasi e gli atti del giudizio.

 

 

Articolo 15 (Relazioni annuali al Parlamento)

 

Le pdl 2862, 2888 e 3055 riprendono nella sostanza il nuovo testo dell’art. 15 introdotto dalla legge comunitaria 2009, il quale dispone lo sdoppiamento della relazione annuale in due distinti documenti, uno programmatico, l’altro di rendiconto.

 

Articolo 15-bis. Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia

Anche in relazione all’art. 15-bis, relativo all’informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia le pdl 2862, 2888 e 3055 riprendono integralmente il testo come modificato dalla legge comunitaria 2009.

 

Articolo 15 - quater. Proposta di legge C. 3055 (18-bis pdl 2862, 34 pdl 2888). Ricorso alla Corte di giustizia per violazione del principio di sussidiarietà

 

Le pdl 2862, 2888 e 3055 introducono una specifica disciplina per l’attuazione dell’articolo 8 del Protocollo sui principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato di Lisbona, in base al quale la Corte di giustizia è competente a conoscere i ricorsi per violazione del principio di sussidiarietà, presentati da un Governo “a nome del rispettivo Parlamento”. Tutte le pdl in questione stabiliscono, pur con formulazioni parzialmente differente, che:

-            il ricorso, nelle forme e con le procedure che saranno definite dai regolamenti parlamentari, sia deliberato da ciascuna Camera, dovendo il Governo provvedere alla mera trasmissione tempestivamente alla Corte di giustizia;

-            le Camere partecipano, mediante propri rappresentanti, a tutte le fasi e gli atti del giudizio (nel caso della pdl 2888, le Camere sono più genericamente “coinvolte”).

 

Articolo 18-ter pdl 2862. Ricorso agli organi giurisdizionali dell´Unione europea su richiesta delle regioni

 

La pdl 2862, riprendendo con alcune modifiche l’art. 5 della Legge La Loggia, prevede che il Governo sia obbligato (e non abbia la mera facoltà) a proporre ricorso alla Corte di giustizia contro atti normativi illegittimi dell’UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.

Nel caso di violazione del principio di sussidiarietà, il Governo è tenuto a presentare il ricorso su richiesta di un terzo delle Regioni e delle province autonome.

 

 

Artt. 16-22 – Attuazione delle disposizioni dell’Unione europea da parte di regioni e province autonome e disposizioni varie

 

 

 

 

 

 

 

Art. 16
(Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome)

Art. 16
(Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome)

Art. 16[52]
(Attuazione delle direttive dell’Unione europea da parte delle regioni e delle province autonome)

Art. 28
(Attuazione delle direttive dell'Unione europea da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

Art. 16[53]
(Attuazione degli obblighi discendenti dall’Unione europea da parte delle regioni e delle province autonome)

1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. Nelle materie di competenza concorrente la legge comunitaria indica i prinćpi fondamentali non derogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome.

1. Identico

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza, danno immediata attuazione alle direttive dell'Unione europea.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive dell'Unione europea. Nelle materie di competenza concorrente la legge europea indica i prinćpi fondamentali non derogabili dalla legge regionale o della legge della provincia autonoma sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dalle medesime regioni e province autonome.

1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive dell’Unione europea. Nelle materie di competenza concorrente la legge comunitaria indica i prinćpi fondamentali non derogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome.

2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie di propria competenza legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

 

2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 1 per dare attuazione alle direttive dell'Unione europea, nelle materie di propria competenza legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche dell'Unione europea.

2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per dare attuazione alle direttive dell'Unione europea, nelle materie di propria competenza legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare attuazione alle direttive dell’Unione europea, nelle materie di propria competenza legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 8, secondo periodo.

 

 

3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano, per le medesime regioni e province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 19, comma 8, secondo periodo.

3. Soppresso

4. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, cui hanno riguardo le direttive, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge comunitaria, con i regolamenti previsti dall'articolo 11, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

 

4. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, cui hanno riguardo le direttive, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge europea, con i regolamenti previsti dall'articolo 19 della presente legge, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. Identico

 

 

 

 

 

Art. 16-bis
(Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario)

Art. 16-bis
(Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario)

 

Art. 29
(Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea)

Art. 16-bis[54]
(Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario)

1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato.

1. Identico

 

1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato che istituisce la Comunità europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell'Unione europea. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato.

1. Al fine di prevenire l'avvio di procedure di infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell'Unione europea. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento  dell'Unione europea.

2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i prinćpi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 11, comma 8, della presente legge.

 

 

2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo che si rendono responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea o che non danno tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i prinćpi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 19, comma 8, della presente legge.

2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, i poteri sostitutivi necessari, secondo i prinćpi e le procedure stabiliti dall'articolo 16-ter.

3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali.

 

 

3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri fondi dell'Unione europea aventi finalità strutturali.

3. Identico

4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

 

 

4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea. Lo Stato ha altreś diritto di rivalersi sulle regioni, sulle province autonome di Trento e di Bolzano, sugli enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti equiparati, i quali si sono resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.

4. Lo Stato ha diritto di rivalersi, sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1, degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Lo Stato ha altreś diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.

 

 

Vedi secondo periodo del comma 4.

5. Identico.

6. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 5:

 

 

5. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3 e 4:

6. Identico

a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;

 

 

a) nei modi indicati al comma 6, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;

a) identico

b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;

 

 

b) identico

b) identico

c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).

 

 

c) identico

c) identico

7. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3, 4 e 5, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.

 

 

6. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3 e 4, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.

7. Identico

8. I decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

 

 

7. I decreti ministeriali di cui al comma 6, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

8. Identico

9. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 8 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

 

 

8. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 del presente articolo provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

9. Identico

10. Le notifiche indicate nei commi 7 e 8 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

 

9. Le notifiche indicate nei commi 6 e 7 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Identico

11. I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma.

 

 

10. Identico.

11. I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma.

Cfr. art. 9, co. 1, lett. h)

 

 

 

 

 

 

Art. 16-bis[55]
(
Esercizio dei poteri sostitutivi statali)

 

Art. 16-ter[56]
(Poteri sostitutivi dello Stato)

 

 

1. In conformità agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, lo Stato pụ adottare atti normativi nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle  province autonome di Trento e di Bolzano ove necessario per porre rimedio alla mancata attuazione di obblighi discendenti dall'Unione europea.

 

1. In conformità a quando disposto dagli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, possono essere adottati atti normativi statali nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme dell'Unione europea.

 

 

2. Gli atti normativi statali di cui al comma 1:

a) si applicano limitatamente alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora adottato e posto in vigore la rispettiva normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito dall'Unione europea per l'attuazione;

b) perdono efficacia dalla data di entrata in vigore della disciplina di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma;

c) recano l’esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute;

 

 

2. Gli atti normativi statali adottati ai sensi del comma 1 si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell'Unione europea, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.

 

 

3. Gli atti normativi statali di cui al comma 1 sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

 

3. Gli atti normativi di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

 

4. Qualora una sentenza della Corte di giustizia o di un altro organo giurisdizionale dell'Unione europea accerti il mancato adempimento di obblighi europei da parte dell'Italia per effetto di un atto di competenza regionale, il Consiglio dei ministri assegna agli enti interessati un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, l'atto o gli atti regionali determinativi della violazione accertata dalla sentenza perdono efficacia. In tale caso trova applicazione, ove compatibile, la normativa statale sostitutiva.

 

4. Nel caso di sentenze di condanna nei confronti dell'Italia rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per violazione della normativa europea, da parte di un atto di competenza delle regioni, il Consiglio dei ministri fissa agli enti interessati un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale l'atto oggetto della citata pronuncia perde efficacia. In tal caso di applica la normativa statale sostitutiva, ove adottata.

 

 

 

 

 

Art. 17
(Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni)

Art. 17
(Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni)

Art. 17[57]
(Sessione europea della Conferenza Stato-regioni)

Art. 30
(Sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)

Art. 17[58]
(Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni)

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca almeno ogni sei mesi, o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.

1. Identico

1. Identico

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni tre mesi, o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni sei mesi, o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale e provinciale, al fine di raccordare le linee della politica nazionale, relativa all'elaborazione degli atti dell'Unione europea, con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome, nelle materie di competenza di queste ultime. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione

2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:

 

2. Identico

2. La sessione della Conferenza di cui al comma 1, in particolare, esprime parere:

2. Identico

a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

 

a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti dell’Unione europea che riguardano le competenze regionali;

a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea che riguardano le competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

a) identico

b) sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1;

 

b) identico

b) sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali e delle province autonome all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1;

b) identico

c) sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 8 sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

 

c) identico

c) sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 16 della presente legge sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

c) identico

 

 

 

 

c-bis) su richiesta dei presidenti delle regioni e delle province autonome e con il consenso del Governo, sugli schemi di atti amministrativi dello Stato che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11, nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome, danno attuazione alle direttive dell'Unione europea e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

3. Il Ministro per le politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

 

3. Il Ministro per le politiche europee riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

3. Il Ministro per le politiche europee riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

3. Il Ministro per le politiche europee riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

 

 

 

 

 

Art. 18
(Sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali)

Art. 18
(Sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali)

Art. 18[59]
(Sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali)

Art. 31
(Sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali)

Art. 18
(Sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali)

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie convoca almeno una volta l'anno, o anche su richiesta delle associazioni rappresentative degli enti locali ovvero degli enti locali interessati, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse degli enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1.

1. Identico

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee convoca almeno due volte l'anno, o anche su richiesta delle associazioni rappresentative degli enti locali ovvero degli enti locali interessati, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse degli enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee convoca almeno una volta l'anno, o anche su richiesta delle associazioni rappresentative degli enti locali ovvero degli enti locali interessati, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome sui risultati emersi durante tale sessione. La sessione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1.

1. Identico

 

 

 

 

 

 

 

Art. 18-bis[60]
(Ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà)

Vedi art. 34

Vedi art. 15-quater

 

 

1. Il Governo presenta alla Corte di giustizia dell'Unione europea i ricorsi deliberati da una delle Camere avverso un atto legislativo dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo sull'applicazione dei prinćpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

 

 

 

2. Le Camere possono partecipare, mediante propri rappresentanti, a tutte le fasi e gli atti del giudizio promosso ai sensi del comma 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 18-ter[61]
(Ricorso agli organi giurisdizionali dell'Unione europea su richiesta delle regioni)

 

 

 

 

1. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano il Governo propone ricorso davanti alla Corte di giustizia o agli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea avverso gli atti normativi dell'Unione europea ritenuti illegittimi su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

 

 

 

2. Se un atto normativo dell'Unione europea è ritenuto illegittimo per violazione del principio di sussidiarietà, il Governo è tenuto a presentare il ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea su richiesta di un terzo dei componenti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 19
(Utilizzo di strumenti informatici)

Art. 19
(Utilizzo di strumenti informatici)

Art. 19
(Utilizzo di strumenti informatici)

Art. 32.
(Utilizzo di strumenti informatici)

Art. 19
(Utilizzo di strumenti informatici)

1. Per l'adempimento degli obblighi di trasmissione e di informazione di cui alla presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie pụ avvalersi di strumenti informatici.

1. Identico

1. Identico

1. Per l'adempimento degli obblighi di trasmissione e di informazione di cui alla presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee pụ avvalersi di strumenti informatici.

1. Identico

 

 

 

 

 

Art. 20
(Regioni a statuto speciale e province autonome)

Art. 20
(Regioni a statuto speciale e province autonome)

Art. 20
(Regioni a statuto speciale e province autonome)

Art. 33
(Regioni a statuto speciale e province autonome)

Art. 20
(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.

1. Identico

1. Identico

1. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.

1. Identico

 

 

 

 

 

 

 

Vedi art. 18-ter

Art. 34
(Ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee)

Vedi art. 15-quater

 

 

 

1. Qualora una delle Camere deliberi un ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso un atto legislativo dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà, il Governo provvede alla presentazione del ricorso, nei termini previsti dall'articolo 146 o dell'articolo 148 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

 

 

 

 

2. A seguito della proposizione del ricorso di cui al comma 1 il Governo assicura il pieno e costante coinvolgimento delle Camere in tutte le fasi e gli atti del giudizio.

 

 

 

 

 

 

Art. 21
(Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge)

Art. 21
(Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge)

Art. 21
(Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge)

Art. 35
(Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge)

Art. 21
(Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.

1. Identico

1. Identico

1. Identico

1. Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO IV[62]

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 22
(Abrogazioni)

Art. 22
(Abrogazioni)

Art. 22
(Abrogazioni)

Art. 36
(Modifiche e abrogazioni)

Art. 22
(Abrogazioni)

1. Gli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono abrogati.

1. Identico

1. Identico

1. La legge 4 febbraio 2005, n. 11, è abrogata, ad eccezione del comma 4-bis dell'articolo 2, come modificato dal comma 2 del presente articolo. Restano ferme le abrogazioni disposte dall'articolo 22 della medesima legge n. 11 del 2005.

1. Identico[63]

2. La legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, è abrogata.

 

 

2. Al comma 4-bis dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, la parola: «CIACE» è sostituita dalle seguenti: «Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea».

 

 

 

 

3. L'articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è abrogato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 37
(Effetti per la finanza pubblica)

 

 

 

 

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 11
(Entrata in vigore)

 

 

 

 

1. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona, il 13 dicembre 2007, ratificato ai sensi della legge 2 agosto 2008, n. 130.

 

 

 

Artt. 16-22

 

Gli articoli da 16 a 18 della legge n. 11 del 2005 disciplinano le modalità di attuazione del diritto comunitario da parte delle regioni e delle province autonome.

 

Con riferimento all’art. 16 della legge n. 11 del 2005, in materia di attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome, le proposte di legge in esame indicano le seguenti modifiche:

-             la proposta di legge C. 2862 sopprime la possibilità per la legge comunitaria di indicare i principi fondamentali non derogabili da regioni e province autonome nelle materie di legislazione concorrente;

-             sia la proposta di legge C. 2862 sia la proposta di legge C. 3055 sopprimono il comma 3 dell’articolo 16 che disciplinano le modalità di attuazione nelle regioni e nelle province autonome delle disposizioni legislative adottate dallo Stato in sostituzione delle regioni e delle province autonome;

-             sia la proposta di legge C. 2862 sia la proposta di legge C. 3055 sopprimono il comma 4 dell’articolo 16 che prevede che il Governo emani direttive per garantire l’applicazione unitaria da parte di regioni e enti locali del diritto comunitario nelle materie di competenza esclusiva dello Stato.

 

L’art. 16-bisdella legge n. 11 del 2005 disciplina il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni e degli enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario.

La proposta di legge C. 2862 prevede la soppressione di tale articolo.

 

Sia la proposta di legge C. 2862 sia la proposta di legge C. 3055 prevedono l’inserimento nella legge n. 11 del 2005 di un nuovo articolo (rispettivamente art. 16-bis e art. 16-ter) in materia di esercizio da parte dello Stato dei poteri sostitutivi statali. La legge n. 11 del 2005 attualmente stabilisce il principio dei poteri sostitutivi statali in modo più sintetico all’art. 9, comma 1, lettera h).

 

L’art. 17 della legge n. 11 del 2005 prevede una sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni.

Rispetto al testo vigente, la proposta di legge C. 3055 precisa che finalità della sessione è quella di “raccordare le linee della politica nazionale relativa all’elaborazione degli atti dell’Unione europea, con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome, nelle materie di competenza di questa ultime”.

Inoltre, sempre la proposta di legge C. 3055 rimette all’esame della sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni, su richiesta dei presidenti delle regioni e delle province autonome e ove il Governo consenta l’esame degli schemi di atti amministrativi dello Stato che danno attuazione a direttive comunitarie o a sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea “ai sensi del comma 5 dell’articolo 11 nelle materie di competenza regionale o delle province autonome”.

 

Al riguardo, si rileva che il comma 5 dell’art. 11 della legge n. 11 del 2005, non modificato dalla proposta di legge C. 3055, fa riferimento all’attuazione in via regolamentare di direttive comunitarie che rientrino nelle competenze di cui all’art. 117, secondo comma, della Costituzione e cioè nelle competenze esclusive dello Stato, e non nelle competenze regionali o delle province autonome.

 

L’art. 18 della legge n. 11 del 2005 disciplina la sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Rispetto al testo vigente la proposta di legge C. 2862 prevede che tale sessione sia convocata due volte all’anno e non solo una volta all’anno come attualmente previsto.

 

Gli articoli 19 (possibilità di trasmissione in via informatica degli atti per adempiere agli obblighi di informazione previsti dalla legge n. 11), 20 (clausola di salvaguardia delle autonomie speciali) e 21 (prescrizione dell’abrogazione esplicita per le disposizioni della legge n. 11) della legge n. 11 del 2005 non sono oggetto di modifiche da parte delle proposte di legge in esame.



[1] Intestazione inserita dall’art. 11, comma 1, lettera a), dell’A.C. 3055.

[2] Come modificato dall’art. 1, comma 2, A.C. 2862

[3] Come sostituito dall’art. 2 dell’A.C. 3055.

[4]     Come modificato dall’art. 1, comma 1, A.C. 2854.

[5]     Come modificato dall’art. 2 dell’A.C. 2862.

[6]     Inserito dall’art. 1, comma 2, dell’A.C. 2854.

[7]     Inserito dall’art. 1, comma 2, dell’A.C. 2854.

[8]     Inserito dall’art. 3 dell’A.C. 2888

[9]    Intestazione inserita dall’art. 11, comma 1, lettera b), dell’A.C. 3055.

[10]    Come modificato dall’art. 2 dell’A.C. 2854

[11]    Come modificato dall’art. 3 dell’A.C. 2862

[12]    Come modificato dall’art. 3, comma 2, dell’A.C. 2862

[13]    Come modificato dall’art. 4, comma 2, dell’A.C. 3055

[14]    Inserito dall’art. 3, comma 3, dell’A.C. 2862

[15]    Inserito dall’art. 3, comma 3, dell’A.C. 2862

[16]    Come modificato dall’art. 4 dell’A.C. 2862

[17]    Come modificato dall’art. 5 dell’A.C. 3055

[18]    Introdotto dall’art. 4, comma 2, dell’A.C. 2862

[19]    Introdotto dall’art. 5, comma 2, dell’A.C. 3055

[20]    Come modificato dall’art. 3, dell’A.C. 2862

[21]    Come modificato dall’art. 5, comma 3,  dell’A.C. 3055

[22]    Come modificato dall’art. 3 dell’A.C. 2854

[23]    Come modificato dall’art. 3, comma 4, dell’A.C. 2862

[24]    Come modificato dall’art. 5, comma 4, dell’A.C. 3055

[25]    Come sostituito dall’art. 5 dell’A.C. 2862

[26]    Come modificato dall’art. 6 dell’A.C. 3055

[27] Intestazione inserita dall’art. 11, comma 1, lettera c), dell’A.C. 3055.

[28] Come modificato dall’art. 4 dell’A.C. 2854

[29] Come modificato dall’art. 6, comma 1, dell’A.C. 2862

[30] Come modificato dall’art. 7, comma 1, dell’A.C. 3055

[31] Come modificato dall’art. 5 dell’A.C. 2854.

[32] Come sostituito dall’art. 6, comma 2, dell’A.C. 2862.

[33] Come sostituito dall’art. 7, comma 2, dell’A.C. 3055.

[34] Introdotto dall’art. 6 dell’A.C. 2854.

[35] Come sostituito dall’art. 6, comma 3, dell’A.C. 2862.

[36] Come sostituito dall’art. 7, comma 3, dell’A.C. 3055.

 

[37] Come modificato dall’art. 6, comma 4, dell’A.C. 2862.

[38] Come modificato dall’art. 7, comma 4, dell’A.C. 3055.

[39] Come sostituito dall’art. 6, comma 5, dell’A.C. 2862.

[40] Come sostituito dall’art. 7, comma 5, dell’A.C. 3055.

[41] Come modificato dall’art. 6, comma 6, dell’A.C. 2862.

[42] Come modificato dall’art. 7, comma 6, dell’A.C. 3055.

[43] Come modificato dall’art. 6, comma 7, dell’A.C. 2862

[44] Come modificato dall’art. 6, comma 8, dell’A.C. 2862.

[45] Come modificato dall’art. 7, comma 7, dell’A.C. 3055.

[46]    Come sostituito dall’art. 7, comma 1, dell’A.C. 2862

[47]    Come sostituito dall’art. 8, comma 1, dell’A.C. 3055

[48] Come modificato dall’art. 7, comma 2, dell’A.C. 2862.

[49] Come sostituito dall’art. 8, comma 2, dell’A.C. 3055.

[50] Come modificato dall’art. 7, comma 3, dell’A.C. 2862.

[51] Introdotto dall’art. 9 dell’A.C. 3055.

[52] Come sostituito dall’art. 8, comma 1, dell’A.C. 2862.

[53] Come modificato dall’art. 10, comma 1, dell’A.C. 3055.

[54] Come modificato dall’art. 10, comma 2, dell’A.C. 3055.

[55] Inserito dall’art. 8, comma 1, dell’A.C. 2862.

[56] Inserito dall’art. 10, comma 3, dell’A.C. 3055.

[57] Come modificato dall’art. 8, comma 2, dell’A.C. 2862.

[58] Come modificato dall’art. 10, comma 5, dell’A.C. 3055.

[59] Come modificato dall’art. 8, comma 3, dell’A.C. 2862.

[60] Inserito dall’art. 9, comma 1, dell’A.C. 2862.

[61] Inserito dall’art. 9, comma 2, dell’A.C. 2862.

[62] Intestazione inserita dall’art. 11, comma 1, lettera d) dell’A.C. 3055.

[63]L’art. 12 della proposta di legge C. 3055 prevede l’abrogazione degli articoli 5 e 8 della legge n. 131 del 2003.