Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Introduzione della patente nautica a punti - AA.C. 841, 3644 e 4153 Testo a fronte
Riferimenti:
AC N. 4153/XVI   AC N. 841/XVI
AC N. 3644/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 420
Data: 06/04/2011
Descrittori:
NAVIGAZIONE E NAUTICA DA DIPORTO   PATENTE
SANZIONI AMMINISTRATIVE     
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

 

Introduzione della patente nautica a punti

 

AA. C. 841, 3664 e 4153

Testo a fronte

 

n. 420

 

6 aprile 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Trasporti

( 066760-2861 / 066760-2614 – * st_trasporti@camera.it

 

 

 

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File: TR0249.doc


INDICE

Testo a fronte

§      Testo a fronte fra le proposte di legge 841 – Fallica ed altri, 3644 - Nastri e 4153 – Meta ed altri3

 

 


Testo a fronte

 


Testo a fronte fra le proposte di legge 841 – Fallica ed altri, 3644 - Nastri e 4153 – Meta ed altri

Atto Camera 841

Atto Camera 3664

Atto Camera 4153

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni

Istituzione della patente nautica a punti per i conducenti di natanti, imbarcazioni e navi da diporto, nonché delega al Governo per l'adeguamento della disciplina sanzionatoria

Istituzione dell'archivio nazionale dei mezzi nautici da diporto e della patente nautica a punti per i conducenti di natanti, imbarcazioni e navi da diporto, delega al Governo per la disciplina della medesima e disposizioni concernenti lo sportello telematico del diportista

 

 

 

Articolo 1
Istituzione della patente nautica a punti per i conducenti di natanti, imbarcazioni e navi da diporto

Articolo 2
Disposizioni per la regolamentazione della patente nautica a punti e per l'accertamento delle violazioni

Articolo 3
Istituzione della patente nautica a punti

1. È istituita la patente nautica a punti per i conducenti di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto. All'atto del rilascio della patente nautica è attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nella banca dati istituita ai sensi dell'articolo 2, subisce decurtazioni, nelle misure indicate dal decreto legislativo adottato in attuazione della delega prevista dall'articolo 4, a seguito della violazione delle norme indicate nel medesimo decreto legislativo. L'indicazione della decurtazione del punteggio relativa a ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

 

1. All'atto del rilascio della patente nautica è attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nella banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3, subisce decurtazioni, nelle misure indicate dai decreti legislativi adottati in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, a seguito della violazione delle norme indicate nei medesimi decreti legislativi. L'indicazione della decurtazione del punteggio relativa a ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

1. È istituita la patente nautica a punti per i conducenti di natanti, di imbarcazioni e navi da diporto, le cui caratteristiche, anche con riferimento alle unità da diporto per il cui comando è necessario il possesso di tale patente, sono individuate dal decreto legislativo di cui all'articolo 4.

2. All'atto del rilascio della patente nautica a punti è attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio è attribuito ai titolari di patente nautica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1.

 

 

 

2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la decurtazione del punteggio ne dà notizia, entro un mese dalla definizione della contestazione effettuata, al personale impiegato presso la banca dati istituita ai sensi dell'articolo 2. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di un mese decorre dalla conoscenza, da parte dell'organo di polizia, dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi ovvero dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata solo se il conducente del natante, dell'imbarcazione o della nave da diporto, responsabile della violazione, sia stato identificato inequivocabilmente. Tale comunicazione avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la decurtazione del punteggio della patente nautica ne dà notizia, entro un mese dalla definizione della contestazione effettuata, al personale addetto alla tenuta della banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3. La contestazione si intende definita quando è stato effettuato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o sono stati conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ovvero sono decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di un mese decorre dalla conoscenza, da parte dell'organo di polizia, dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi ovvero dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata solo se il conducente del natante, dell'imbarcazione o della nave da diporto, responsabile della violazione, è stato identificato inequivocabilmente.

3. La comunicazione di cui al comma 2 avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 4, comma 1, lettera b):

b) indicare le modalità di accertamento da parte degli organi di vigilanza delle violazioni che comportano la detrazione del punteggio della patente nautica a punti, nonché le modalità e i tempi di comunicazione della variazione del punteggio all'archivio e agli interessati;

 

 

 

3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dal personale addetto alla tenuta della banca dati istituita ai sensi dell'articolo 2. Ciascun conducente di natanti, imbarcazioni o navi da diporto può controllare in tempo reale lo stato della propria patente nautica collegandosi per via telematica alla banca dati, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del citato articolo 2.

4. Qualsiasi variazione di punteggio è comunicata agli interessati dal personale addetto alla tenuta della banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3. Ciascun conducente di natanti, imbarcazioni o navi da diporto può controllare in tempo reale lo stato della propria patente nautica collegandosi per via telematica alla banca dati, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del citato articolo 3.

Si veda l’articolo 4, comma 1, lettera b), sopra riportato.

 

 

 

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza dei corsi di aggiornamento organizzati dalle scuole che rilasciano la patente nautica ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti consente di riacquistare sei punti. A tale fine l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso alla banca dati istituita ai sensi dell'articolo 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione e i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.

5. Fatti salvi i casi previsti dal comma 6 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza dei corsi di aggiornamento organizzati dalle scuole che rilasciano la patente nautica ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti consente di riacquistare sei punti. A tale fine l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'archivio nazionale e alla banca dati istituiti ai sensi dell'articolo 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione e i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.

Articolo 4, comma 1, lettera e):

e) prevedere un punteggio aggiuntivo in caso di assenza di violazioni fino a un massimo di dieci punti, secondo un determinato arco temporale, nonché la possibilità di recupero dei punti decurtati a seguito di comportamento virtuoso per un adeguato periodo o della frequenza a corsi di aggiornamento, con esame finale, effettuati da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

 

 

 

5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per un periodo di tre anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite di venti punti.

6. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 7, la mancanza, per un periodo di cinque anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione di un credito entro il limite di venti punti.

Si veda l’articolo 4, comma 1, lettera e), sopra riportato.

6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente nautica deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica. A tale fine il competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su comunicazione del personale addetto alla tenuta della banca dati di cui all'articolo 2, dispone la revisione della patente nautica. Qualora il titolare della patente nautica non si sottoponga ai predetti accertamenti entro un mese dalla data della notifica del provvedimento di revisione, la patente è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi a ciò preposti, che provvedono, altresì, al ritiro e alla conservazione della patente nautica.

7. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente nautica deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica. A tale fine il competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su comunicazione del personale addetto alla tenuta della banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3, dispone la revisione della patente nautica. Qualora il titolare della patente nautica non si sottoponga ai predetti accertamenti entro un mese dalla data della notifica del provvedimento di revisione, la patente è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi a ciò preposti, che provvedono, altresì, al ritiro e alla conservazione della patente nautica.

Articolo 4, comma 1, lettera f):

f) stabilire che la perdita totale del punteggio determini l'obbligo per il titolare della patente nautica a punti di sottoporsi all'esame di revisione dell'idoneità tecnica, previa sospensione della patente stessa per inottemperanza.

 

 

 

Articolo 2
Banca dati

Articolo 3
Istituzione dell’archivio nazionale e della banca dati

Articolo 1
Archivio nazionale dei mezzi nautici da diporto

1. Ai fini della tutela della sicurezza in mare è istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una banca dati dei soggetti abilitati alla guida di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto, in possesso della patente nautica rilasciata ai sensi dell'articolo 1. Nella banca dati sono riportati anche i casi di incidente e di violazione delle norme che comportano una decurtazione del punteggio della patente nautica.

1. Ai fini della tutela della sicurezza in mare è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'archivio nazionale dei soggetti abilitati alla guida di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto, in possesso della patente nautica rilasciata ai sensi dell'articolo 1. Nell'archivio nazionale sono riportati anche i casi di incidente e di violazione delle norme che comportano una decurtazione del punteggio della patente nautica.

Si veda il successivo comma 2, secondo periodo.

 

 

 

2. Nella banca dati, per ogni natante, imbarcazione e nave da diporto, devono essere indicati:

2. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è, altresì, istituita una banca dati gestita dal personale dell'archivio nazionale di cui al comma 1 che, per ogni natante, imbarcazione e nave da diporto, indica:

1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'archivio nazionale dei mezzi nautici da diporto, di seguito denominato «archivio».

2. L'archivio è costituito da tre sezioni, per i natanti, per le imbarcazioni da diporto e per le navi da diporto. L'archivio è costituito da un'ulteriore sezione relativa alle patenti nautiche che individua il soggetto abilitato al comando delle unità da diporto di cui al presente comma.

3. L'archivio contiene i dati relativi:

a) i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione;

a) i dati e le informazioni relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione;

a) per ciascuna unità, alle caratteristiche costruttive, alle eventuali modifiche tecnichee alle relative verifiche periodiche, all'individuazione per la navigazione e alla polizza assicurativa;

b) le eventuali modifiche tecniche, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) le eventuali modifiche tecniche, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

Si veda la precedente lettera a).

c) i dati relativi allo stato giuridico del costruttore e del mandatario, come definiti ai sensi dell'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché del conducente;

c) i dati relativi allo stato giuridico del costruttore e del mandatario, come definiti ai sensi dell'articolo 5 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché del conducente e del proprietario, anche con riservato dominio, ovvero dell'utilizzatore a seguito di leasing o di usufrutto;

 

b) al proprietario, utilizzatore o armatore, persona fisica o giuridica, nonché al costruttore e al mandatario, come definiti dall'articolo 5 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

d) gli eventuali incidenti in cui sono incorsi, con l'indicazione dei danni causati a persone e cose;

d) gli eventuali incidenti in cui sono incorsi, con l'indicazione dei danni causati a persone o a cose;

d) alle violazioni e all'incidentalità.

e) i dati relativi alla sospensione e alla decurtazione dei punti dalla patente nautica.

e) i dati relativi alla sospensione e alla decurtazione dei punti dalla patente nautica.

c) per ciascun titolare di patente nautica, alla scadenza di validità, alla revisione, alla sospensione e alla revoca dell'abilitazione della patente, nonché alla decurtazione o all'attribuzione di punti sulla stessa, ai sensi dell'articolo 3;

 

 

 

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di costituzione e di aggiornamento periodico della banca dati. Con il medesimo regolamento è altresì prevista la possibilità di collegamento per via telematica alla banca dati, al fine di assicurare il controllo dello stato delle patenti nautiche a punti da parte dei conducenti ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di costituzione e di aggiornamento periodico dell'archivio nazionale e della banca dati. Con il medesimo regolamento è altresì prevista la possibilità di collegamento per via telematica alla banca dati, al fine di assicurare il controllo dello stato delle patenti nautiche a punti da parte dei conducenti ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di costituzione dell'archivio e definisce le procedure per l'acquisizione dei dati e per il suo aggiornamento in via telematica.

 

 

 

Articolo 3
Patentino nautico
a punti

Articolo 4
Patente nautica
a punti per particolari tipi di natanti

 

1. Per la guida dei natanti che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 39 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è istituito un patentino nautico a punti conseguito attraverso un esame di idoneità alla guida del natante rilasciato dagli uffici competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1. Anche per la guida dei natanti con propulsore a motore per i quali l'articolo 39 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, non prescrive l'obbligo di patente, la patente nautica a punti di cui alla presente legge è resa obbligatoria.

 

 

 

 

 

2. Con decreti dirigenziali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è disciplinato il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato del patentino nautico a punti.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati il rilascio, la convalida, la revisione e la revoca della patente nautica prevista dal comma 1, nonché i criteri e le modalità concernenti l'esame di idoneità per il suo conseguimento.

 

 

 

 

3. Gli aspiranti al conseguimento del patentino nautico a punti possono frequentare appositi corsi organizzati dagli enti preposti al rilascio del medesimo patentino.

 

 

 

 

 

 

2. La patente nautica di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito del superamento di un esame di idoneità. All'atto del rilascio, è attribuito un punteggio di venti punti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2. La decurtazione del punteggio, conseguente a violazioni di norme di comportamento commesse durante la navigazione, deve risultare dal relativo verbale di contestazione.

 

 

 

 

 

3. A seguito della perdita totale del punteggio è disposta la sospensione della patente nautica fino al superamento, da parte del titolare, di un ulteriore esame di idoneità.

 

 

 

 

 

4. Salvo il caso di perdita totale del punteggio previsto dal comma 3, la mancanza, per un periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.

 

 

 

 

Articolo 4
Delega al Governo

Articolo 5
Delega al Governo

Articolo 4
Delega al Governo

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina delle sanzioni per le violazioni delle norme di comportamento dei conducenti in possesso della patente nautica e del patentino nautico a punti di cui agli articoli 1 e 3, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina delle sanzioni per le violazioni delle norme di comportamento dei conducenti in possesso della patente nautica a punti di cui agli articoli 2 e 4, nonché del rilascio di un certificato di abilitazione professionale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

1. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante la disciplina della patente nautica a punti e delle sanzioni per la violazione delle norme di comportamento di chi ha il comando delle unità da diporto ed è in possesso della medesima patente, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) indicare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie;

a) indicare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie;

c) indicare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione della decurtazione di punti dalla patente nautica a punti e delle sanzioni amministrative o pecuniarie, salvo che il fatto costituisca più grave reato;

b) individuare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione, oltre che delle sanzioni di cui alla lettera a), della decurtazione di punti della patente nautica o dal patentino nautico e l'indicazione del numero dei punti decurtati;

b) individuare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione, oltre che delle sanzioni di cui alla lettera a), della decurtazione di punti della patente nautica e l'indicazione del numero dei punti decurtati;

Si veda la precedente lettera c).

c) prevedere i casi di ritiro, temporaneo o definitivo, della patente nautica o del patentino nautico.

c) prevedere i casi di ritiro, temporaneo o definitivo, della patente nautica a punti;

 

 

d) prevedere il rilascio di un certificato di abilitazione professionale per i soggetti che svolgono a livello professionale l'attività di conduzione di natanti, imbarcazioni o navi da diporto che tiene conto dell'eventuale decurtazione di punti della patente nautica a seguito di violazioni delle norme di comportamento, prevedendo, nei casi più gravi, la sospensione o il ritiro della patente nautica e dello stesso certificato di abilitazione.

 

 

 

a) indicare le caratteristiche della patente nautica a punti, il punteggio da attribuire e le unità da diporto comandabili;

 

 

d) determinare la decurtazione dei punteggi in relazione alla gravità della violazione avendo particolare riguardo alla sicurezza della vita umana e della navigazione, alla tutela e al rispetto dell'ambiente e delle aree protette, alle dotazioni di sicurezza, al comando responsabile in condizioni non influenzate dall'assunzione di sostanze alcoliche o di droghe, alla navigazione muniti delle necessarie polizze assicurative a tutela di terzi e di naviganti e alla specificità di particolari abilitazioni professionali e per i mezzi di vigilanza e soccorso;

 

 

 

 

 

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso dal Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono motivato parere ed eventuali proposte integrative o modificative entro trenta giorni dal ricevimento.

 

 

 

 

 

3. La procedura di cui al comma 2 si applica anche ai decreti legislativi che il Governo è delegato ad adottare, entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, allo scopo di apportare modifiche o integrazioni al medesimo decreto.

 

 

 

 

Articolo 1
Finalità e istituzione della patente nautica a punti

 

 

1. La presente legge prevede misure volte alla riduzione delle violazioni delle norme sulla navigazione da diporto e degli incidenti che da tali comportamenti possono derivare.

 

 

 

 

 

2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è istituita la patente nautica a punti per la conduzione di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto per le quali, ai sensi dell'articolo 39 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è previsto l'obbligo della patente nautica.

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 2
Sportello telematico del diportista

 

 

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera g), del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le procedure per l'istituzione degli sportelli telematici del diportista, ai sensi del medesimo articolo 65, comma 1, lettera m), del codice di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, presso le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, abilitate quali sportelli telematici dell'automobilista ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.