Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento trasporti | ||
Titolo: | Disciplina del servizio di noleggio con conducente - AA.CC. 1971 e 3694 - Elementi per l'istruttoria legislativa Seconda edizione | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 392 | ||
Data: | 05/10/2010 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni |
SIWEB
5 ottobre 2010 |
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n. 392/0 |
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Disciplina del servizio di noleggio con conducenteAA.CC. 1971 e 3694Elementi per l’istruttoria legislativa Seconda edizione |
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Numero del progetto di legge |
1971 |
Titolo |
Disciplina dell’attività di trasporto di persone effettuato mediante noleggio di autoveicoli con conducente |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
11 |
Date: |
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presentazione o trasmissione alla Camera |
1° dicembre 2008 |
assegnazione |
26 febbraio 2009 |
Commissione competente |
IX Commissione trasporti |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I, II, V, VI, X, XI, XIV, Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Numero del progetto di legge |
3694 |
Titolo |
Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, concernenti la disciplina del servizio di noleggio di autoveicoli con conducente |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
4 |
Date: |
|
presentazione o trasmissione alla Camera |
4 agosto 2010 |
assegnazione |
20 settembre 2010 |
Commissione competente |
IX Commissione trasporti |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I, V, XIV, Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Le proposte di legge in esame disciplinano il servizio di noleggio con conducente (N.C.C.).
Il servizio N.C.C. rientra, assieme al servizio taxi, nella categoria del servizio di trasporto pubblico non di linea, ovvero il trasporto collettivo o individuale di persone, complementare e integrativo rispetto al trasporto pubblico di linea, che viene effettuato, a richiesta dell’utente, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea è disciplinato dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, recentemente novellata dal D.L. n. 207/2008.
La proposta di legge 1971 si propone di disciplinare in maniera organica l’attività in oggetto, prevedendo vincoli e prescrizioni esclusivamente in quanto giustificati da esigenze di carattere sociale e di tutela della concorrenza.
Per lo svolgimento del servizio è necessaria un’apposita autorizzazione che è rilasciata dalla Regione (o dall’ente locale a ciò delegato) nel cui territorio l’impresa ha la propria sede legale o la principale organizzazione aziendale. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, che dovranno essere definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Inoltre si richiede la disponibilità di almeno cinque autoveicoli, mentre per le imprese aderenti a cooperative è sufficiente la disponibilità di un solo autoveicolo. L’autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali (articolo 5).
L’articolo 4 individua gli adempimenti delle Regioni. In particolare stabilisce che le Regioni, con propri atti legislativi o regolamentari, definiscono i contenuti e le modalità delle prestazioni, le tariffe massime, i requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni e le modalità e le procedure per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività.
Le regioni curano il registro regionale delle imprese esercenti il servizio di NCC e fornisco dati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la redazione dell’elenco nazionale.
L’articolo 7 reca disposizioni concernenti i conducenti adibiti al servizio di N.C.C.. L’articolo 9 prevede le sanzioni per le violazioni alla regolamentazione del servizio. L’articolo 10 infine disciplina la validità delle licenze già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge.
La proposta di legge 3694 apporta alcune modifiche alla citata legge n. 21/1992 “finalizzate a ripristinare l’impostazione iniziale di tale legge”, superando gli ostacoli introdotti, per l’attività di N.C.C., dal recente D.L. n. 207/2008.
In particolare sono soppresse le limitazioni riguardanti:
§ l’obbligo, per l’utente, di richiedere il servizio esclusivamente presso la rimessa, la quale deve essere situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione allo svolgimento del servizio (articolo 1);
§ l’obbligo, per l’esercente il servizio che accede al territorio di comuni diversi da quello che ha rilasciato l’autorizzazione, di comunicare a tale comune i dati relativi a ogni singolo servizio svolto nel suddetto comune (articolo 2);
§ nell’ipotesi di cui al punto precedente, la possibilità per il comune di imporre il pagamento di un importo di accesso (articolo 2);
§ la previsione che, nei comuni nei quali esiste un servizio taxi, i veicoli adibiti al servizio N.C.C. possono sostare, a disposizione dell’utenza, esclusivamente all’interno della rimessa (articolo 3);
§ la necessità che l’inizio ed il termine di ogni singolo servizio avvengano alla rimessa, sita nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione (articolo 3);
§ l’obbligo, per il conducente, di compilare e tenere a bordo, per due settimane, un “foglio di servizio”, indicante, con riferimento a ciascuna prestazione, i dati relativi al veicolo, al conducente, alla prestazione ed al committente (articolo 3).
L’articolo 4 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti contenente disposizioni attuative.
Entrambe le proposte sono accompagnate dalla relazione illustrativa.
L’intervento con legge si rende necessario in quanto le proposte in esame intervengono in materia già regolata da disposizioni di rango legislativo.
La materia del trasporto pubblico locale è riconducibile all’ambito delle competenze residuali delle Regioni di cui al quarto comma dell’articolo 117 della Costituzione. Il settore è stato ridisciplinato con il decreto legislativo n. 422/1997, che ha conferito alle Regioni ed agli enti locali funzioni e compiti relativi a tutti i servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, ed escludendo solo i trasporti pubblici di interesse nazionale.
Le proposte di legge
in esame, tuttavia, configurano un intervento normativo che, sia sotto il
profilo degli obiettivi, sia quanto ai contenuti, appare riconducibile alla
materia tutela della concorrenza, di cui all’art. 117, comma 2, lettera e). Va
in proposito ricordato che
L’articolo 3 della p.d.l. 1971, prevede l’adozione di una deliberazione della Conferenza Stato – Regioni, sentite le commissioni consultive appositamente costituite, con la quale sono definiti i parametri di riferimento per la determinazione, da parte delle Regioni, della misura delle sanzioni pecuniarie e dei casi in cui l’autorizzazione allo svolgimento del servizio può essere sospesa o revocata.
Il commi 1 e 2 dell’articolo 4 dell p.d.l. 1971,stabiliscono che le Regioni adottino appositi atti legislativi o regolamentari per la disciplina degli aspetti indicati nei suddetti commi.
Il comma 3 dello stesso articolo prevede l’istituzione, da parte delle Regioni, di un registro regionale delle imprese esercenti il servizio di N.C.C. Le Regioni sono inoltre tenute a inviare dati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che predispone l’elenco nazionale.
Le Regioni, o gli enti locali a ciò delegati, dovranno rilasciare alle imprese l’autorizzazione per lo svolgimento del servizio di N.C.C. (articolo 5, comma 1, della p.d.l. 1971).
L’articolo 5, comma 6, della p.d.l. 1971, prevede che le Regioni stabiliscano la periodicità delle verifiche per l’accertamento della permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l’autorizzazione.
Con il decreto di attuazione previsto dall’articolo 4, comma 1, della p.d.l. 3694, dovranno essere definiti gli indirizzi generali per l’attività di programmazione e pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi allo svolgimento dei servizi di taxi e di noleggio con conducente.
L’articolo 2, comma 3, della p.d.l. 1971, prevede l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la definizione delle caratteristiche della targa di riconoscimento, della quale devono essere dotati gli autoveicoli immatricolati per il servizio di N.C.C..
L’articolo 5, comma 2, della p.d.l. 1971, demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l’emanazione di un apposito decreto per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.
L’articolo 4, comma 1, della p.d.l. 3694, prevede l’emanazione di un
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti contenente le disposizioni attuative della stessa
proposta di legge. Il decreto dovrà essere emanato di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e d’intesa con
La p.d.l. 1971 ridisciplina il settore già regolato dalla legge n. 21/1992 senza operare alcuna abrogazione espressa. Sarebbe pertanto necessario effettuare un coordinamento con la normativa vigente.
La p.d.l. 3694 non presenta problemi di coordinamento in quanto contiene modifiche e abrogazioni espresse di norme vigenti.
La materia è stata recentemente oggetto di interventi legislativi, a partire dal sopra citato D.L. n. 207/2008.
L’approvazione delle proposte di legge avrà effetti sui soggetti che svolgono l’attività di noleggio con conducente.
Servizio Studi – Dipartimento Trasporti ( 066760-2614 – *st_trasporti@camera.it
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parlamentari.