Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: D.L. 78/2009 ' A.C. 2561 Documentazione per l'esame in sede consultiva - IX Commissione Trasporti
Riferimenti:
AC N. 2561/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 187    Progressivo: 9
Data: 07/07/2009
Descrittori:
AGEVOLAZIONI FISCALI   MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE
MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE   PROROGA DI TERMINI
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
Altri riferimenti:
DL N. 78 DEL 01-LUG-09   DL N. 78 DEL 01-LUG-09
DL N. 78 DEL 01-LUG-09   DL N. 78 DEL 01-LUG-09

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Documentazione per l'esame in
sede consultiva
IX Commissione Trasporti

D.L. 78/2009 – AC 2561

 

 

 

 

 

 

 

n. 187/9

 

 

 

7 luglio 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento trasporti

( 066760-2614– * st_trasporti@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Servizio Studi – Area finanza pubblica

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

 

Servizio Bilancio dello Stato

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

§         La nota di sintesi e le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§         Le parti relative ai profili di carattere finanziario sono state curate dal Servizio Bilancio dello Stato, nonché dalla Segreteria della V Commissione per quanto concerne le coperture.

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: TR0125.doc

 


INDICE

Sintesi del contenuto

§      Contenuto  3

§      Quadro di sintesi degli effetti finanziari17

Disposizioni di competenza della IX Commissione

§      Articolo 17, commi 33-34 (ENAC)25

§      Articolo 17, comma 35 (Sicurezza della circolazione)28

§      Articolo 19, commi 3-4 (Obbligazionisti e azionisti Alitalia)30

§      Articolo 23, comma 2 (Differimento sospensione del trasporto di persone mediante autoservizi non di linea)36

§      Articolo 25, comma 6 (Banda larga)38

 

 


Sintesi del contenuto

 


 

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 2561

Numero del decreto-legge

78/2009

Titolo del decreto-legge

Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali

Numero di articoli

 

testo originario

26

Date:

 

Emanazione

1 luglio 2009

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

1 luglio 2009

approvazione del Senato

-

Assegnazione

1 luglio 2009

Scadenza

30 agosto 2009

Commissione competente

V Bilancio e VI Finanze

Pareri previsti

I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali

 

 


Contenuto

 

Il decreto legge reca una serie di misure dirette a contrastare la crisi economica in atto, nonché disposizioni per la proroga di termini in scadenza e per assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e la partecipazione italiana alle missioni internazionali.

 

L’articolo 1 reca misure a favore dell’occupazione e per il potenziamento di specifici ammortizzatori sociali.

In particolare:

§      si prevede la facoltà, da parte delle aziende, di attivare programmi di formazione per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali, destinando gli stessi ad un’attività produttiva finalizzata all’addestramento, erogando nel contempo ai richiamati lavoratori una retribuzione pari alla differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione (commi 1-4);

§      si destinano nuove risorse per la CIGS in caso di cessazione di attività (comma 5);

§      si aumenta l’integrazione salariale per i lavoratori che riducono l’orario di lavoro a seguito della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi (comma 6);

§      si introducono misure di sostegno per l’attività imprenditoriale posta in essere da lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito (commi 7-8).

 

L’articolo 2 reca misure per io contenimento del costo delle commissioni bancarie. A tal fine il comma 1 prevede che, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento e che la data di disponibilità economica per il beneficiario per i medesimi titoli non può superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento, mentre a decorrere dal 1° aprile 2010 la stessa data di disponibilità economica non potrà superare i quattro giorni per tutti i titoli.

Il comma 2, al fine di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, prevede che l'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo per il servizio di messa a disposizione delle somme non possa comunque superare lo 0,5 per cento, calcolato trimestralmente, dell'importo dell'affidamento.

Il comma 3 interviene in materia di surroga dei mutui immobiliari, prevedendo l’obbligo di risarcire il cliente in capo alla banca surrogata in caso di ritardato perfezionamento della surrogazione richiesta. Ai sensi del comma 4 le disposizioni recate dai commi 2 e 3 entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

 

L’articolo 3 reca misure per la riduzione del costo dell’energia per imprese e famiglie, improntate sulla promozione dell’efficienza e della concorrenza nel mercato del gas naturale. A tal fine si prevede che con decreto sia adottate specifiche misure che vincolano ciascuna azienda fornitrice di gas che abbia un peso assai rilevante sul mercato nazionale, ad offrire in vendita un determinato volume di gas tramite procedure concorrenziali alle condizioni e modalità stabilite dall’AEEG (comma 1). Il prezzo da riconoscere all’azienda che vende il gas in tali procedure concorrenziali è stabilito con decreto sulla base dei prezzi medi dei mercati europei verificando che il prezzo da riconoscere sia congruo rispetto ai costi di approvvigionamento del cedente (comma 2). Si prevede inoltre l’adozione di apposite misure da parte dell’AEEG per consentire un’efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le menzionate procedure concorrenziali (comma 3). Nel caso i termini per i suddetti adempimenti non fossero rispettati, i relativi provvedimenti sono transitoriamente adottati con DPCM (comma 4).

 

L’articolo 4 reca norme di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico. Per l’autorizzazione e realizzazione degli interventi è prevista la nomina di commissari straordinari del Governo con poteri di sostituzione e di deroga, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

 

L’articolo 5 introduce, in favore dei titolari di reddito d’impresa, un regime di detassazione degli utili reinvestiti in determinati beni strumentali. Il comma 1 dispone la detassazione di un ammontare corrispondente al 50 per cento degli investimenti in macchinari ed apparecchiature inclusi nella divisione 28 della tabella Ateco effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010. Ai sensi del comma 2 la fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999.

Il comma 3 stabilisce che il beneficio è revocato in caso di cessione del bene oggetto dell’investimento ovvero di destinazione dello stesso a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo a quello dell’acquisto.

 

L’articolo 6 dispone che, entro il 31 dicembre 2009, saranno modificati alcuni coefficienti di ammortamento fiscale dei beni ammortizzabili indicati nel decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988. I nuovi coefficienti saranno diretti a favorire una accelerazione dell’ammortamento dei beni a più avanzata tecnologia e dei beni che producono risparmio energetico; sul piano finanziario, gli effetti saranno compensati dalle modifiche ai coefficienti di ammortamento dei beni industrialmente meno strategici.

 

L’articolo 7 reca disposizioni dirette a favorire la deducibilità fiscale della svalutazione dei crediti in sofferenza da parte delle banche e degli istituti finanziari. In particolare, per nuovi crediti erogati a decorrere dal 1° luglio 2009 e limitatamente alla parte eccedente la media dei due anni precedenti si dispone:

§      l’incremento dallo 0,3% allo 0,5% della quota deducibile nell’anno per svalutazione o accantonamento fiscale;

§      la riduzione da 18 a 9 anni del periodo in cui è ripartita la deduzione della quota eccedente il predetto limite annuo.

Il comma 3 reca norme antielusive dirette ad evitare che i contratti già in corso vengano sostituiti o rinnovati al fine di fruire dei benefici introdotti.

 

L’articolo 8 demanda ad una disciplina di rango secondario la definizione, a condizioni di mercato, di un nuovo sistema integrato di finanziamento e assicurazione – denominato “export banca” - attraverso l’attivazione delle risorse finanziarie gestite dalla Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A, volto a promuovere l’internazionalizzazione delle imprese, assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.A.

 

L’articolo 9 introduce una disciplina volta a garantire il sollecito pagamento delle somme dovute dalle P.A. per somministrazioni, forniture ed appalti, in linea con le disposizioni comunitarie contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La nuova disciplina è volta ad evitare in futuro ritardi eccessivi nei pagamenti della P.A. e pertanto a ridurre i possibili oneri a carico delle imprese, nonché a sanare i debiti pregressi attraverso l’avvio di un processo di liquidazione dei residui cumulati nel passato. A tale ultimo fine si prevede una rilevazione straordinaria dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008 e che risultano iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l’anno 2009, al fine di renderli liquidabili nei limiti delle risorse stanziate con l’assestamento del bilancio dello Stato.

 

L’articolo 10 interviene sulla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto con particolare riferimento alle disposizioni in materia di crediti IVA vantati dai contribuenti. Le principali modifiche introdotte riguardano il rinvio ad un decreto ministeriale che potrà prevedere, con decorrenza 2010 e tenendo conto delle esigenze di bilancio, l’aumento da 516.190 euro a 700.000 euro del limite massimo di credito compensabile nell’anno da ciascun contribuente e l’introduzione di misure finalizzate a contrastare gli abusi in materia di utilizzo in compensazione dei crediti IVA di importo superiore a 10.000 euro quale, ad esempio, l’obbligo del visto di conformità delle dichiarazioni nelle quali risulti un credito IVA superiore a 10.000 euro da utilizzare in compensazione. In merito alla decorrenza, si segnala che il decreto-legge in esame è entrato in vigore il 1° luglio 2009; tuttavia, l’Agenzia delle entrate ha emanato il 2 luglio 2009 un comunicato stampa al fine di precisare che le disposizioni contenute nell’articolo 10 “avranno effetto a decorrere dall’1 gennaio del 2010”.

 

L’articolo 11 prevede l’integrazione tra i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati allo scopo di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali.

 

L’articolo 12, al fine di dare attuazione a convenzioni internazionali tra i paesi dell’OCSE, reca norme in materia di redditi detenuti entro i cosiddetti “paradisi fiscali”. In particolare, dispone che gli investimenti e attività di natura finanziaria, ove detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e non regolarmente dichiarati, si presumano costituiti – ai fini fiscali e salva la prova contraria - mediante redditi sottratti a tassazione. Viene all’uopo inasprito l’apparato sanzionatorio; si prevede inoltre che venga creata apposita unità speciale presso l’Agenzia delle entrate.

 

L’articolo 13, allo scopo di contrastare la pratica dell’indebito arbitraggio fiscale, subordina l’accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, ad una verifica di effettività sostanziale, modificando all’uopo alcune disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917.

 

L’articolo 14 prevede una tassazione separata dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle plusvalenze derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale.

 

L’articolo 15 reca diverse disposizioni in materia di accertamento e di riscossione. In particolare, si semplifica la disciplina delle verifiche reddituali per determinare le prestazioni previdenziali ed assistenziali; nel caso di pignoramento presso terzi di somme soggette a ritenuta alla fonte, si individua nel terzo esecutato il soggetto tenuto agli adempimenti fiscali; si modifica la disciplina del diritto al discarico per inesigibilità; si amplia l’ambito operativo del pagamento rateizzato delle imposte; infine, per gli atti prodotti con sistemi informativi automatizzati, la firma autografa del responsabile dell’atto con la sua è equiparata con l’indicazione a stampa del medesimo.

 

L’articolo 16 reca, al comma 1, la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni ivi indicate, attraverso l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal provvedimento. Il comma 2 prevede l’utilizzo di una parte di tali maggiori entrate e minori spese, non utilizzate a copertura finanziaria, per il finanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Tali risorse iscritte sul Fondo sono integralmente destinate all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti, in conformità con le indicazioni contenute nel DPEF per gli anni 2010-2013 (comma 3).

 

L’articolo 17 modifica, con i commi 1-9, la disciplina sul riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici non economici, di cui all’articolo 2, comma 634 e seguenti della legge finanziaria per il 2008 e all’articolo 26 del decreto legge n. 112 del 2008.

In particolare, il comma 1 differisce dal 31 marzo al 31 ottobre 2009 il termine per l’applicazione del meccanismo cd. “taglia-enti”, ovvero la soppressione ex lege degli enti pubblici non economici con più di 50 dipendenti per i quali non siano intervenuti provvedimenti di riordino. Il comma 2differisce al 31 ottobre 2009 il termine per l’emanazione dei regolamenti di riordino degli enti pubblici, modificando nel contempo la loro procedura di adozione. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio complessivamente ascritti al processo di riordino degli enti pubblici, pari a 415 milioni di euro a decorrere dal 2009, il comma 3 prevede che entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, vengano assegnati a ciascuna amministrazione vigilante gli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dall’anno 2009.  Nelle more dell’adozione del decreto recante gli obiettivi di risparmio, il comma 4 autorizza il Ministro dell’economia e finanze ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato. Il comma 5prevede l’adozione da parte delle amministrazioni vigilanti di ulteriori interventi di contenimento strutturale della spesa, idonei a garantire il conseguimento dell’obiettivo di risparmio di cui al comma 3. Il comma 6 integra i principi e criteri direttivi cui devono attenersi i regolamenti di riordino, introducendo ulteriori previsioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di risparmio. Il comma 7 dispone che le amministrazioni e gli enti interessati dai piani di razionalizzazione e riordino, non possano procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato fino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione. Il comma 8 prevede che entro il 30 novembre 2009 le Amministrazioni vigilanti comunichino alla Ragioneria Generale e al Dipartimento della Funzione Pubblica le economie conseguite in via strutturale. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell’elenco ISTAT della pubblica amministrazione, fatta eccezione per le Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell’economia e delle finanze. Il comma 8 mantiene inoltre ferma, nell’ ipotesi in cui gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, l’applicazione di una clausola di salvaguardia finanziariain base alla quale si deve operare una riduzione lineare delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici  Il comma 9 prevede infine che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sia determinata la quota di risorse da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3.

I commi da 10 a 19 recano una serie di norme e di proroghe in materia di concorsi ed assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.

I commi 20-22, conferiscono carattere definitivo alla disciplina transitoria introdotta dalla legge finanziaria per il 2008, che aumenta da 3 a 4 il numero dei componenti del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

I commi 23 e 24 modificano in più parti l’articolo 71 del D.L. 112/2008, relativo alle assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti pubblici.

In particolare, viene escluso che gli emolumenti di carattere continuativo caratteristici del comparto sicurezza e difesa, nonché del personale del dei Vigili del fuoco, possano essere ridotti in caso di assenze per malattia; si prevede che nelle ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, per il rilascio della certificazione medica, oltre a una struttura sanitaria pubblica, si può ricorrere anche a un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale; vengono ridotte le fasce orarie di reperibilità del lavoratore entro le quali effettuare le visite mediche di controllo; viene abrogata la norma che prevedeva la non assimilazione delle assenze dal servizio di qualsiasi tipo alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa; si prevede che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico delle aziende sanitarie locali.

Il comma 25 stabilisce che il termine per l’adozione dei regolamenti di delegificazione volti ad attuare il piano programmatico di interventi per la scuola, fissato in 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge 112/2008 (termine, quindi, scaduto il 25 giugno 2009), si intende rispettato con l'approvazione preliminare degli schemi di regolamento da parte del Consiglio dei Ministri.

Il comma 26 modifica in più parti l’articolo 36 del decreto legislativo 165/2001, in materia di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni.

In particolare:

§      si include il lavoro accessorio tra le tipologie di lavoro flessibile utilizzabili nella pubblica amministrazione (lettera a));

§      si prevede che con direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione vengano definiti i criteri per la redazione di un rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile e sui lavoratori socialmente utili (LSU) utilizzati, che ciascuna amministrazione deve trasmettere annualmente ai nuclei di valutazione interni e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, il quale redige un rapporto annuale al Parlamento; inoltre, si prevede che al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato (lettere b) e c));

§      riconosce a favore dei lavoratori flessibili nella P.A. il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato (lettera d)).

Il comma 27 prevede che il rapporto informativo introdotto dal comma 27 (riguardante le tipologie di lavoro flessibile e i lavoratori socialmente utili utilizzati, che ciascuna amministrazione deve trasmettere annualmente ai nuclei di valutazione interni e al Dipartimento delle funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, la quale redige un rapporto annuale al Parlamento) dia conto anche gli incarichi individuali conferiti dalle pubbliche amministrazioni.

L’articolo 17, ai commi 28 e 29, modifica il Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) consentendo, ai fini della presentazione telematica di istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni, l’identificazione del cittadino tramite le credenziali per l’accesso alla sua utenza personale di posta elettronica certificata e istituendo, a fini di trasparenza amministrativa, un Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni, gestito dal CNIPA.

Il comma 30 estende l’ambito di applicazione del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti anche agli atti e ai contratti per incarichi temporanei a soggetti estranei alla pubblica amministrazione o relativi all’affidamento di studi o consulenze.

Il comma 31 prevede che, in caso di questioni risolte in modo difforme dalle sezioni regionali di controllo o sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza, il Presidente della Corte dei conti può richiedere alla sezioni riunite di esprimersi in materia con pronunce di orientamento generale alle quali le sezioni regionali si devono conformare.

Il comma 32 autorizza le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, in presenza di eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati al fine esclusivo della salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle rispettive posizioni finanziarie.

I commi 33 e 34 autorizzano l’ENAC ad impiegare la quota dell’avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali in spese per investimenti e ricerca, finalizzate anche alla sicurezza, previa determinazione da parte del Ministero infrastrutture e trasporti.

Il comma 35 destina ad obiettivi di protezione ambientale e sicurezza della circolazione le risorse già stanziate in favore delle imprese di autotrasporto merci, sotto forma di agevolazioni fiscali volte a ridurne i costi di esercizio.

 

L’articolo 18 prevede l’adozione di decreti del Ministro dell’economia volti a disciplinare la gestione delle disponibilità finanziarie delle società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, nonché degli enti pubblici nazionali inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche; tali soggetti possono, tra l’altro, essere obbligati a detenere tutte le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato, mentre il ricorso a forme di indebitamento viene subordinato alla assenza di risorse sui relativi conti di tesoreria.

 

L’articolo 19,comma 1, estende le disposizioni in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, valevoli per amministrazioni pubbliche, alle società pubbliche, alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo, titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara; alle società che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; e alle società che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.Tali società hanno l’obbligo di adeguare le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.

Il comma 3, che novella l’articolo 7-octies del D.L. n. 5/2009, raddoppia la percentuale di rimborso riconosciuto ai titolari di obbligazioni Alitalia e concede un rimborso anche ai titolari di azioni della stessa società.

Il comma 4prevede l’applicazione delle attuali condizioni più favorevoli anche agli obbligazionisti che abbiano presentato domanda di rimborso prima dell’entrata in vigore del presente decreto-legge e aumenta l’autorizzazione di spesa in relazione ai maggiori oneri derivanti dal comma 3.

Le disposizioni di cui al comma 2 e ai commi da 5 a 13modificano la disciplina relativa agli organi societari, alla costituzione e alla partecipazione al capitale di società controllate dallo Stato, novellando a tal fine la disciplina introdotta dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008). In particolare, il comma 2 prevede l’invio alla sezione competente della Corte dei Conti delle delibere autorizzative all’assunzione di nuove partecipazioni e al mantenimento delle attuali e proroga al 30 settembre 2009 il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche controllanti devono cedere a terzi - nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica - le società e le partecipazioni vietate. 

Il comma 5 permette alle amministrazioni  dello Stato di affidare  direttamente  la gestione di fondi o interventi pubblici a società a  capitale  interamente pubblico dalle stesse controllate.

Il comma 6 reca un’interpretazione autentica dell’articolo 2497, primo comma, del codice civile, relativo alla responsabilità di società e di enti nella loro attività di direzione e coordinamento di società.

I commi 7 e 8 prevedono prevede che l’organo di amministrazione - previa delibera dell’assemblea dei soci - possa attribuire deleghe operative al presidente, e fissarne in concreto contenuto e compenso; nonché delegare proprie attribuzioni ad un solo componente al quale, unitamente al Presidente, nell’ipotesi in cui ad esso siano state attribuite deleghe operative, possono essere riconosciuti compensi .Il comma 10 reca disposizioni in ordine all’entrata in vigore delle modifiche statutarie, mentre il comma 9 abroga la norma che disponeva la riduzione a tre del numero dei membri del consiglio di amministrazione di Sviluppo Italia S.p.A. e della Sogin S.p.A.

I commi 11-12 recano disposizioni relative all’Istituto poligrafico dello Stato, demandando ad un atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle  finanze la ridefinizione dei compiti e delle funzioni dell’Istituto.

Il comma 13 è finalizzato a far salve le specifiche disposizioni vigenti inerenti lo statuto della Cassa depositi e prestiti.

 

L’articolo 20 detta disposizioni in tema di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, prevedendo un potenziamento delle funzioni dell’Inps (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in tutte la fasi del procedimento di riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità civile handicap e disabilità e di concessione dei conseguenti benefici nonché un maggiore coinvolgimento dell’Istituto nei procedimenti giurisdizionali. Viene inoltre prevista la nomina, da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali di invalidità civile.

 

L’articolo 21 interviene in tema di rilascio di concessioni di giochi, autorizzando l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.) ad avviare le procedure di gara per la concessione, a decorrere dal mese di giugno 2010, della raccolta delle lotterie nazionaliad estrazione istantanea e differita.

 

L’articolo 22 reca una serie di disposizioni in materia di programmazione delle risorse destinate al settore sanitario.

In primo luogo viene prorogato al 15 settembre 2009 il termine per la stipula della specifica Intesa tra Stato e regioni cui è subordinato il finanziamento integrativo al Servizio sanitario nazionale.

Viene istituito, a decorrere dal 2010, un fondo, con dotazione pari a 800 milioni di euro, per la realizzazione di interventi destinati al settore sanitario che dovranno essere definiti con apposito decreto interministeriale.

Viene disciplinata l’adozione del provvedimento di diffida della regione Calabria , da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, ad adottare, entro settanta giorni, un piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del servizio sanitario regionale.

Viene istituito, a decorrere dal 2009, a valere su un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo di 50 milioni di euro, per l’erogazione di un contributo annuo fisso a favore dell’ospedale “Bambino Gesù”.

 

L’articolo 23 reca una serie di proroghe di termini in scadenza di disposizioni di legge. 

In particolare, ilcomma 1, sospende per ulteriori sei mesi - fino al 31 dicembre 2009 - le procedure esecutive di rilascio per finita locazione (sfratto) previste dal decreto-legge 158/2008.

Il comma 2 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 la sospensione dell’efficacia della nuova normativa in materia di attività di trasporto mediante autoservizi non di linea, introdotta dall’art. 29, comma 1-quater, deldecreto legge n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009.

Il comma 3 novella l’articolo 41, commi 1-4, del decreto-legge n.248 del 2007, disponendo l’ulteriore proroga  (dal 30 giugno 2009 al 30 settembre 2009) di una serie di termini relativi ad assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni, con specifico riferimento a personale delle polizia di Stato.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2009 le graduatorie dei concorsi riservati ai vigili del fuoco volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle quali si attinge in parti uguali, nonché del concorso pubblico del 2004 per esami a 28 posti di direttore antincendi, posizione C2.

Il comma 5dell’articolo 23 differisce dal 30 giugno 2009 al 30 giugno 2010 il termine previsto per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute nei settori non strategici da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia S.p.A.), ora INVITALIA, per quanto concerne in particolare la cessione alle regioni delle società regionali dell’Agenzia.

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2009 il regime transitorio di autorizzazione paesaggistica previsto dall’art. 159 del D.Lgs. 42/2004 (c.d. Codice del paesaggio).

Il comma 7 proroga dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009 il termine entro cui è consentito ai soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano l’attività di consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale tipo di servizio.

Il comma 8, proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine per l’esercizio della facoltà attribuita al commissario liquidatore per la definitiva estinzione dei crediti pregressi certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma.

Il comma 9 proroga al 31 dicembre 2010 il termine per completare l’adeguamento delle strutture ricettive turistico-alberghiere alle norme di prevenzione incendi.

Il comma 10differisce dal 30 giugno al 30 settembre 2009 il termine sino al quale il Commissario straordinario dell’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) è autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l’accumulo e la distribuzione dell’acqua.

Il comma 11 proroga di tre mesi (e quindi sino al 18 settembre 2009) il termine previsto dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 188/2008, per l’iscrizione dei produttori di pile e accumulatori al Registro nazionale istituito dal comma 1 del medesimo articolo, necessaria per l’immissione sul mercato dei prodotti medesimi.

Il comma 12 differisce di ulteriori sei mesi – dal 1° luglio 2009 al 1°gennaio 2010 - l’operatività dell’abrogazione di alcune disposizioni in materia assicurativa, ovvero le disposizioni dettagliatamente elencate all’articolo 354, comma 1, del Codice nonché delle relative norme di attuazione.

Il comma 13 è volto a differire l’applicazione della disciplina sulla comunicazione unica per avviare l'attività d’impresa, disponendo che essa si applichi dal 1° ottobre 2009.

Il comma 14 dispone, a favore delle popolazioni abruzzesi colpite dal sisma dell’aprile 2009, la proroga di sei mesi dei termini indicati dagli artt. 191, 192 e 193 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005), rispettivamente nelle ipotesi di motivata richiesta di proroga, di documentata richiesta di ripresa della procedura, di motivata e documentata istanza di reintegrazione nei diritti, onde evitare che il mancato rispetto di detti termini comporti la perdita di un diritto di proprietà industriale da parte del titolare. Alle richieste e istanze in oggetto l’interessato è tenuto ad allegare unicamente l’autocertificazione attestante la condizione di residente in uno dei comuni danneggiati dal sisma.

Il comma 15, in connessione con il sisma dell’aprile 2009, differisce al 30 aprile 2010 l’avvio delle procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio dell’Abruzzo; conseguentemente viene prorogato il termine di scadenza degli organi delle medesime Camere di commercio.

Il comma 16 differisce di ulteriori sei mesi (quindi al 1° gennaio 2010) l’entrata in vigore della disciplina della class action introdotta dalla legge finanziaria 2008 nell’ambito del Codice del consumo (art. 140-bis).

I commi 17-19, attraverso novelle alla legge istitutiva del Consiglio della magistratura militare e l’abrogazione delle previsioni della legge finanziaria 2008, prevedono un’ulteriore riduzione dei componenti del Consiglio della magistratura militare e recano le conseguenti modifiche nella composizione del Consiglio. Le medesime disposizioni prorogano di due mesi l’attuale composizione del Consiglio.

Il comma 20 conferma il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) fino al completamento delle procedure necessarie per rendere effettivamente operativa l’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario (ANVUR) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.

Il comma 21 differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine (introdotto dall’art. 5, comma 2-quater, del decreto-legge 208/2008) oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale (TIA), anche in mancanza dell’emanazione da parte del Ministero dell’ambiente del regolamento - previsto dall’art. 238, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 - volto a disciplinare l’applicazione della TIA stessa.

 

Le disposizioni introdotte dai commi 1-72 dell’articolo 24 sono volte ad assicurare, per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2009, la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da eventi bellici e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso. La norma di cui al comma 76 autorizza una spesa di 510 milioni di euro per le finalità indicate dall’insieme delle disposizioni.

 

L’articolo 24, comma 73 modifica la legge di riforma dei servizi di informazione (legge 124/2007) sotto il profilo della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di sicurezza, prevedendo l’emanazione di un apposito regolamento del Presidente del Consiglio in materia, la cui attuazione è affidata al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) ed escludendo, per la trattazione delle informazioni classificate come “riservate” (livello minimo di segretezza), l’obbligo di nulla osta di sicurezza (NOS) che permane per le classifiche più delicate: segretissimo, segreto e riservatissimo.

 

Il comma 74, autorizza la proroga, a decorrere dal 4 agosto 2009, del piano di impiego delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia.La proroga può essere disposta per ulteriori due semestri, con incremento del contingente di 1.250 militari, per un totale complessivo di 4.250 unità.

Il comma 75prevede la corresponsione al personale delle Forze di polizia impiegato nel presidio del territorio in concorso con il personale delle Forze armate la corresponsione di un’indennità di importo analogo all’indennità onnicomprensiva spettante al personale delle Forze armate.

 

Il comma 1dell’articolo 25 autorizza una spesa di 284 milioni di euro, per l’anno 2009, in soli di termini di competenza, destinati alla partecipazione dell’Italia a banche e fondi internazionali.

 

I commi 2 e 3  dispongono il recupero – in 24 mensili a decorrere dal mese di gennaio 2010 - dei versamenti fiscali e contributivi sospesi per il periodo dal 6 aprile al 30 novembre 2009 nei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici.

 

I commi 4 e 5 provvedono ad incrementare di 55 milioni per il 2009, 289 milioni per il 2010 e di 84 milioni per il 2011, le risorse finanziarie utilizzabili dal CIPE per gli interventi di ricostruzione e le altre misure di sostegno in favore dei medesimi territori.

 

Il comma 6 precisa che il finanziamento per i programmi di sviluppo della banda larga per il periodo 2007-2013, di cui all’art. 1 della legge n. 69/2009, è garantito fino ad un limite massimo di 800 milioni di euro.

 


Quadro di sintesi degli effetti finanziari

Per quanto concerne i profili finanziari, il provvedimento non reca effetti in termini di variazione dell’indebitamento netto della P.A.

Occorre tuttavia rilevare che l’articolo 16, comma 2, del decreto stabilisce che quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal decreto medesimo che non sono utilizzate a copertura dello stesso siano destinate ad incrementare la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), per un importo pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, 3,4 milioni per l'anno 2010, 3,9 milioni per l'anno 2011 e 1.907,4 milioni per l'anno 2012.

Ai sensi del successivo comma 3, le suddette risorse iscritte sul Fondo sono integralmente destinate all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti, in conformità con le indicazioni contenute nel DPEF per gli anni 2010-2013[1].

Per quanto concerne il saldo netto da finanziare (nonché il fabbisogno) il provvedimento reca effetti positivi di miglioramento nell’intero quadriennio 2009-2012.

 

La tabelle seguenti riepilogano gli effetti complessivi del decreto-legge in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare per il quadriennio 2009-2012, disaggregandoli tra quelli relativi al reperimento delle risorse (in termini di maggiori entrate e minori spese) e quelli che ne indicano gli impieghi (minori entrate e maggiori spese[2]).

 


 


INDEBITAMENTO NETTO P.A.
 (mln euro)

 

2009

2010

2011

2012

Maggiori entrate

1.084

2.689

2.527

2.093

Minori Spese

 154

 1.099

 889

 1.009

Totale reperimento risorse

1.239

3.789

3.416

3.103

Minori entrate

 513

 1.872

2.469

 336

Maggiori spese

723

 1.913

943

 859

Totale impieghi

 1.236

 3.785

3.412

 1.195

Dotazione FISPE

2

3

4

1.907

Variazione Indebitamento netto

-

-

-

-

 


SALDO NETTO DA FINANZIARE
 (mln euro)

 

2009

2010

2011

2012

Maggiori entrate

1.384

2.034

1.372

1.093

Minori Spese

354

 2.254

 2.044

 2.009

Totale reperimento risorse

1.739

4.289

3.416

3.103

Minori entrate

203

 1.872

 2.469

 336

Maggiori spese

1.276

 1.359

859

 859

Totale impieghi

1.479

 3.231

 3.328

 1.195

Dotazione FISPE

2

3

4

1.907

Variazione Saldo netto da finanziare

257

1.054

84

-

 

 

Per quanto concerne le risorse reperite dal provvedimento, le stesse ammontano - in termini di saldo netto – ad un importo pari, in valori cumulati nel quadriennio 2009 -2012, a circa 12,5 miliardi di euro, di cui circa 5,9 miliardidi maggiori entrate e 6,6 miliardidi minori spese.

Tale importo comprende sia le disposizioni indicate nella norma di copertura (art. 16), sia quelle contenute negli articoli che recano congiuntamente la disposizione onerosa e quella a copertura.

Al netto della destinazione al Fondo per interventi di politica economica sopra richiamata, tali risorse sono utilizzate - sempre in termini cumulati per il quadriennio 2009-2012 - per un importo di 9,2 miliardi di euro e generano un miglioramento del saldo netto da finanziare nell’intero periodo pari a circa 1,4 miliardi di euro.

 

Le maggiori entrate derivano principalmente dagli interventi di contrasto alla illecita compensazione dei crediti (art. 11) ed ai paradisi fiscali (art.12), nonchè agli arbitraggi fiscali internazionali (art.13), dalle misure in materia di tassazione delle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti (art.14), dalla riforma della disciplina in materia di rilascio di concessioni nel settore dei giochi (art.21) e dal potenziamento delle attività di riscossione (art.15).

 

Le minori entrate sono essenzialmente ascrivibili alla detassazione degli utili reinvestiti in macchinari (art.5), all’incremento della svalutazione fiscale dei crediti in sofferenza (art.7) e alle misure di natura tributaria e contributiva in favore dei contribuenti colpiti dai recenti eventi sismici nella regione Abruzzo (art.25, c.2-3).

 

Dal lato della spesa, le nuove economie derivano essenzialmente dalle misure dirette a prevenire gli abusi in materia di compensazione dei crediti fiscali (art.10) e a contrastare le frodi in materia di invalidità civile (art. 20).

 

Le maggiori spese sono, infine, prevalentemente riconducibili alla proroga delle missioni internazionali di pace (art. 24), agli interventi  in materia di partecipazione a banche e fondi internazionali (art.25, c.1), al rimborso delle obbligazioni Alitalia (art.19, c.3) e ad altre misure conseguenti gli eventi sismici in Abruzzo (art.25, c2-3).

 

Si rileva, infine, che il decreto legge reca una serie di ulteriori interventi di spesa che vengono coperti a valere su risorse finanziarie già previste a legislazione vigente, come nel caso, ad esempio, delle disposizioni dirette ad introdurre un premio di occupazione ai datori di lavoro e a rifinanziare la cassa integrazione guadagni straordinaria (art.1), i cui oneri sono posti a carico delle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione. a segnalare anche la riduzione del tetto della spesa farmaceutica (art. 22), destinata alla creazione di un Fondo per interventi nel settore sanitario.

Altre misure di carattere agevolativo per i cittadini e le imprese introdotte dal provvedimento non determinano invece nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come ad esempio quelle dirette al contenimento del costo delle commissioni bancarie (art.2), alla riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie (art.3), alla creazione di un sistema integrato di «export banca» per l'internazionalizzazione delle imprese (art.8) e all’accelerazione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (art.9).

 

I grafici seguenti descrivono la composizione degli interventi previsti dal decreto-legge in termini di reperimento delle risorse finanziarie (maggiori entrate e minori spese correnti) e di utilizzo delle stesse (minori entrate e maggiori spese correnti). Il valore preso a riferimento è il saldo netto da finanziare

Il differenziale degli importi riportati nei grafici indica, per ciascun anno, l’ammontare destinato al miglioramento del saldo.

 

 

 

 

 


Effetti del Decreto legge per gli anni 2009-2012

 

 

Saldo netto da finanziare
(in milioni di euro)

Indebitamento netto
(in milioni di euro)

Art.

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

 

REPERIMENTO RISORSE

1.738,5

4.288,6

3.416,1

3.102,5

1.238,5

3.788,5

3.416,0

3.102,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate

1.384,4

2.034,4

1.371,9

1.093,4

1.084,4

2.689,4

2.526,9

2.093,4

5

Effetti indotti di recupero del gettito per acquisti macchinari detassati

160,0

 -

 -

 -

 160,0

 -

 -

 -

10

Contrasto alla illecita compensazione dei crediti fiscali

 -

 -

 -

 -

 200,0

 1.000,0

 1.000,0

 1.000,0

14

Tassazione plusvalenze riserve auree

500,0

 500,0

 -

 -

 -

 -

 -

 -

12

Contrasto evasione nei paesi a fiscalità privilegiata -“ Paradisi fiscali

 -

 415,0

 650,0

 473,0

 -

 415,0

 650,0

 473,0

13

Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali

 -

 606,0

 346,0

 346,0

 -

 606,0

 346,0

 346,0

15

Potenziamento attività di riscossione

224,4

 311,9

 274,4

 274,4

 224,4

 311,9

 274,4

 274,4

21

Concessioni in materia di giochi

500,0

 100,0

 -

 -

 500,0

 100,0

 -

 -

25,
c. 2-3

Recupero tributi e contributi previden­ziali sospesi sisma Abruzzo

 -

 101,5

 101,5

 -

 -

 256,6

 256,6

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese

354,1

 2.254,2

 2.044,2

 2.009,1

 154,1

 1.099,1

 889,1

 1.009,1

1, c. 2

Riduzione Fondo sociale per l’occupazione e formazione a copertura della flessibilità utilizzo ammortizzatori sociali

20,0

 150,0

 -

 -

20,0

 150,0

 -

 -

1, c. 5

Riduzione Fondo sociale per l’occupazione e formazione a copertura integrazione salariale per crisi aziendali

25,0

 

 

 

25,0

 

 

 

1, c. 6

Riduzione Fondo sociale per l’occupazione e formazione a copertura contratti di solidarietà

40,0

80,0

 

 

40,0

80,0

 

 

10

Contrasto illecita compensazione crediti fiscali

200,0

 1.000,0

 1.000,0

 1.000,0

 -

 -

 -

 -

19, c. 3

Rimborso risparmiatori Alitalia

 -

 -

 -

 100,0

 -

 -

 -

 100,0

20

Contrasto frodi invalidità civile

 -

 10,0

 30,0

 50,0

 -

 10,0

 30,0

 50,0

16, c. 1

Riduzione autorizzazione di spesa Fondo missioni di pace

10,0

 -

 -

 -

 10,0

 -

 -

 -

17,
c. 23-24

Riduzione del FISPE per copertura oneri delle visite fiscali a carico delle Aziende sanitarie

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

22, c. 2

Riduzione tetto spesa farmaceutica per istituzione del Fondo interventi nel settore sanitario

-

800

800

800

-

800

800

800

22, c. 6-7

Riduzione del FSN per contributo ospedale Bambino Gesù

50

50

50

50

50

50

50

50

25, c. 2-3

Recupero tributi e contributi previdenziali sospesi sisma Abruzzo

 -

155,1

155,1

 -

 -

 -

 -

 -


 

 

 

Saldo netto da finanziare
(in milioni di euro)

Indebitamento netto
(in milioni di euro)

Art.

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

 

IMPIEGHI DELLE RISORSE
(al netto della destinazione al FISPE)

1.478,8

 3.230,6

 3.328,1

 1.195,1

 1.236,1

 3.785,1

 3.412,1

 1.195,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori entrate

203,0

 1.872,0

 2.469,0

 336,0

 513,0

 1.872,0

 2.469,0

 336,0

5

Detassazione degli utili reinvesti in macchinari

 -

 1.833,0

 2.390,0

 224,0

 -

 1.833,0

 2.390,0

 224,0

7

Incremento svalutazione fiscale crediti in sofferenza

 -

 39,0

 79,0

 112,0

 -

 39,0

 79,0

 112,0

25,
c. 2-3

Agevolazioni tributi e contributi previdenziali sospesi sisma Abruzzo

203,0

 -

 -

 -

 513,0

 -

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese

1.275,8

 1.358,6

859,1

 859,1

723,1

 1.913,1

 943,1

 859,1

1, c. 2

Flessibilità utilizzo ammortizzatori sociali per progetti di formazione e lavoro

20,0

 150,0

 -

 -

20,0

 150,0

 -

 -

1, c. 5

Proroghe biennali del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendali

25,0

 

 

 

25,0

 

 

 

1, c. 6

Contratti di solidarietà per riduzione orario di lavoro

40,0

80,0

 

 

40,0

80,0

 

 

17,
c. 23-24

Oneri delle visite fiscali a carico delle Aziende sanitarie (comparto sicurezza e Vigili del Fuoco)

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

19, c. 3

Rimborso risparmiatori Alitalia

 -

 230,0

 -

 -

 -

 230,0

 -

 -

22, c. 2

Fondo per interventi nel settore sanitario

-

800

800

800

-

800

800

800

22, c. 6-7

Contributo per l’ospedale pediatrico Bambino Gesù

50

50

50

50

50

50

50

50

24

Proroga missioni di pace

510,0

 -

 -

 -

 510,0

 -

 -

 -

24, c. 74

Presidio territorio Forze armate

27,7

 39,5

 -

 -

 14,0

 21,0

 -

 -

25, c. 1

Partecipazione a banche e fondi internazionali

284,0

 -

 -

 -

 -

 284,0

 -

 -

25, c. 2-3

Tributi e contributi previden­ziali sospesi sisma Abruzzo - IRAP e addizionali

310,0

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

25, c. 4

Fondo compensazione effetti finanziari

 -

 -

 -

 -

 55,0

 289,0

 84,0

 -

16, c. 2

Integrazione Fondo Interventi Strutturali di Politica Economica

2

3

4

1.907

2

3

4

1.907

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Disposizioni di competenza della IX Commissione

 


 

Articolo 17, commi 33-34
(ENAC)

 

33. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 45, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare la parte dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata, per far fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza.

34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entità delle risorse individuate ai sensi del comma 33 relative all'anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua, con proprio decreto gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

 

 

Il comma 33 autorizza l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali,disponibili nel proprio bilancio, con esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, perfar fronte a spese di investimento e ricerca per la sicurezza delle infrastrutture aeroportuali, fermo restando quanto disposto dall’art.45 del D.P.R. n.97/2003.

 

L’articolo in esame è finalizzato a consentire, anche per l’anno 2009, quanto già previsto in precedenza dall’art. 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2007). Tale norma, infatti, autorizzava l’ENAC ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi agli anni 2004 e 2005, disponibili in bilancio al 1° gennaio 2006 (entrata in vigore della legge), con esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per fare fronte a spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'ENAC era tenuto a comunicare l'ammontare delle disponibilità in oggetto al Ministro (delle infrastrutture e) dei trasporti, cui competeva l’emanazione del decreto per l’individuazione degli investimenti da finanziare con tali risorse. Da ultimo si ricorda che una norma di medesimo tenore era contenuta nell’art.21 del D.L. n.248/2007 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria).

Più specificamente, il citato art. 45 del D.P.R. n.97/2003 (Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70) disciplina, in via generale, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per spese d’investimento da parte degli enti pubblici di cui alla legge n.70/1975 (c.d. legge sul parastato), prescrivendo che la situazione amministrativa, allegata al conto di bilancio, deve tener distinti i fondi non vincolati, da quelli vincolati e dai fondi destinati al finanziamento delle spese in conto capitale.

Per quanto rileva in questa sede, il comma 3 del suddetto articolo, stabilisce infatti che l'avanzo di amministrazione, può essere utilizzato: per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento; per il finanziamento di spese di investimento.

Il successivo comma 4 prevede, poi, che nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione accertato in un ammontare superiore a quello presunto rinveniente dall'esercizio immediatamente precedente per la realizzazione delle suddette finalità. Tale utilizzazione può avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.

 

Ai sensi del comma 34, entro il 31 luglio 2009, l'ENAC è tenuto a comunicare l'ammontare delle disponibilità in questione, relativamente all’esercizio del 2008, al Ministro delle infrastrutture e trasporti, che individua, con decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

 

Va ricordato che l’ENAC, istituito con decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250[3], è un ente pubblico economico dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria. L’articolo 11 del medesimo decreto, riconosce al Ministro dei trasporti funzioni di vigilanza, indirizzo e controllo sull'attività dell'ENAC, affidandogli il compito di emanare direttive generali per programmarne l'attività e di approvarne bilanci di esercizio e proposte in materia di pianificazione e sviluppo del sistema aeroportuale nazionale.

A norma dell’articolo 7 del decreto istituivo, le entrate dell'ENAC sono costituite da: trasferimenti statali per l'espletamento dei compiti previsti dal medesimo decreto e per l'attuazione del contratto di programma; tariffe per prestazioni di servizi stabilite con apposito regolamento; proventi di cui alla legge n. 449/1985[4] (art. 7), destinati alla manutenzione straordinaria, all'adeguamento e allo sviluppo degli aeroporti statali aperti al traffico aereo civile e derivanti da canoni per le concessioni aeroportuali, sanzioni pecuniarie a carico degli operatori aeronautici ed altri introiti per servizi e prestazioni resi dalla Direzione generale dell'aviazione civile e dai suoi organi periferici nonché recuperi di spese e somme comunque anticipate dalla Direzione per conto di amministrazioni pubbliche e di privati.

Profili finanziari (articolo 17, commi 33 e 34)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le norme consentono all’ENAC di destinare a spesa per investimento la quota di avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti dello Stato. La disposizione, secondo la relazione, non comporta effetti negativi ed anzi qualifica la spesa.

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva che la norma consente una deroga alla disciplina generale relativa all’utilizzo di somme di parte corrente non spese nell’esercizio di riferimento. Pur verificandosi quindi una riqualificazione della spesa mediante la destinazione delle somme in questione ad investimenti, per effetto dell’utilizzo nel 2009 di avanzi pregressi potrebbe delinearsi un’accelerazione della spesa per l’esercizio in corso, con conseguenti effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento. Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

In proposito, si ricorda che il Governo, con riferimento ad una richiesta di chiarimenti avanzata in sede di esame di una norma di analogo tenore riferita agli avanzi di gestione 2007[5], ha  affermato che l’utilizzo delle somme disponibili risultava già previsto.

 


 

Articolo 17, comma 35
(Sicurezza della circolazione
)

 

35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle misure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.

 

 

Il comma 35 intende modificare le finalità dei commi 17 e 18 dell’art. 2 della legge n. 203/2008 (Legge Finanziaria per il 2009), indirizzando le relative risorse non utilizzate a diversi obiettivi di protezione ambientale e sicurezza della circolazione, di cui all’art. 2, comma 3, del D.L. n. 451/1998[6], avuto, altresì, riguardo agli oneri relativi all’utilizzo delle infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.

Va ricordato che tali disposizioni recano interventi in favore delle imprese di autotrasporto di merci, sotto forma di agevolazioni fiscali volte a ridurne i costi di esercizio.

 

In particolare, analogamente a quanto disposto per il 2008 dall’articolo 83-bis, comma 24 del decreto-legge n. 112 del 2008[7], convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. il comma 17 dell’articolo 2 prevede che sia rideterminata, nel limite complessivo di 30 milioni di euro:

-        la quota di indennità per trasferte e missioni fuori del territorio comunale percepita, nel 2009, dai lavoratori addetti alla guida nel settore dell’autotrasporto merci, che non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente (art. 51, co. 5 TUIR) ai fini dell’imposta sui redditi. La norma fa salve le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5;

-        l’importo della deduzione forfetaria delle spese sostenute dalla imprese di autotrasporto merci per trasferte fuori dal territorio comunale (art. 95, co. 4 TUIR), per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009, al netto delle spese di viaggio e trasporto.

Il comma 18 (analogamente a quanto previsto dall’articolo 83-bis, comma 25 del decreto-legge n. 112 del 2008[8]) dispone che sia rideterminata, nel limite di spesa di 30 milioni di euro, la percentuale dei compensi per lavoro straordinario da percepire, nel 2009, da dipendenti di imprese di autotrasporto merci, esclusa dalla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. E’ prevista, inoltre, l’applicazione a tali somme dell’imposta sostitutiva sugli straordinari, di cui all’articolo 2 del D.L. 93/2008. L’applicazione della misura nell’anno 2008 è stata prevista dall’articolo 83-bis, comma 25 del decreto-legge n. 112 del 2008[9]

L’art. 2, comma 3 del D.L. n.451/1998 assegnava, per l’anno di riferimento, al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse.

Profili finanziari (articolo 17, comma 35)

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ossia di destinare a obiettivi di protezione ambientale e sicurezza della circolazione[10] le risorse non utilizzate già destinate a finanziare[11], per l’anno 2009, agevolazione fiscali in favore delle imprese di autotrasporto di merci.

 

In merito ai profili di quantificazione appare necessario che il Governo confermi l’equivalenza sui saldi di finanza pubblica delle nuove destinazioni previste dalla norma in esame rispetto a quelle già indicate a legislazione vigente.

 

 


 

Articolo 19, commi 3-4
(Obbligazionisti e azionisti
Alitalia)

 

3. L'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33 è modificato come segue:

       a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente «Misure a favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.»;

       b) il comma 1 è abrogato;

       c) al comma 3, lettera a), le parole «ridotto del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti parole «pari ad euro 0,262589 per singola obbligazione, corrispondente al 70,97% del valore nominale»;

       d) al comma 3, dopo la lettera a), è introdotta la seguente lettera: «a-bis) ai titolari di azioni della società Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola azione, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto è condizionato all'osservanza delle condizioni e modalità di seguito specificate; »;

       e) al comma 3, lettera b), le parole «di cui alla lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista» sono sostituite dalle seguenti parole «di cui alle lettere a) e a-bis) non potranno risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun azionista»; dopo le parole «controvalore delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle azioni»;

       f) al comma 3, lettera b) è aggiunto infine il seguente periodo: «le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno superare per l'anno 2009 il limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell'anno 2010»;

       g) al comma 4, primo periodo, le parole «I titolari di obbligazioni di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti parole: «I titolari di obbligazioni o di azioni di cui al comma 3»; le parole «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «entro il 31 agosto 2009»;

       h) al comma 4, alla lettera a), dopo le parole «dei titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»;

       i) al comma 5, primo periodo, dopo le parole «gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilità, trasmettono» sono aggiunte le parole «in cartaceo e su supporto informatico»;

       j) al comma 5 lettera a), dopo le parole «titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»; le parole «delle quantità di detti titoli obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «delle quantità di detti titoli obbligazionari e azionari detenute alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 4»;

       k) al comma 5, lettera c), dopo le parole «quantità di titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»; dopo le parole «soggetti titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»;

       l) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole «e azionari»;

       m) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole «trasferimento delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle azioni»;

       n) al comma 7 le parole «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite con le parole «entro il 31 dicembre 2010»;

       o) dopo il comma 7, è introdotto il seguente comma: «7-bis. Alle operazioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli 114 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

       p) è abrogato il comma 8;

       q) il comma 9 è sostituito dal seguente comma: «9. È abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166.»;

       r) è abrogato il comma 10.

4. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'articolo 7-octies, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si considerano valide le richieste presentate dai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso da Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., ora in amministrazione straordinaria, sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al fine di provvedere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-octies, comma 2, del decreto-legge n. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 230 milioni di euro per l'anno 2010.

 

 

L’articolo 19, commi 3 e 4, novellando l’articolo 7-octies del D.L. n. 5/2009[12], amplia le tutele riconosciute in favore degli obbligazionisti e azionisti di Alitalia – Linee aeree italiane S.p.A., in amministrazione straordinaria.

 

Si ricorda che l’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 134/2008[13], nel quadro delle misure destinate ad agevolare la privatizzazione di Alitalia, ha ammesso i piccoli azionisti e gli obbligazionisti della società al godimento dei benefici Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori che siano rimasti vittime di frodi finanziarie e abbiano subito un danno ingiusto[14], rinviando ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione delle norme relative attuative.

Successivamente l’articolo 7-octies del D.L. n. 5/2009 ha dettato una disciplina specifica di tutela degli obbligazionisti Alitalia, escludendoli conseguentemente dai benefici del menzionato Fondo. La norma prevede che i titolari delle obbligazioni “Alitalia 7,5% 2002-2010 convertibile” possano cederle, nel limite di 100.000 euro per ciascun obbligazionista, al Ministero dell’economia e delle finanze, in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012. Il controvalore dei titoli di Stato attribuibili agli obbligazionisti è determinato in relazione al prezzo medio di borsa delle obbligazioni Alitalia nell’ultimo mese di negoziazione, ridotto del 50 per cento.

 

Il comma 3 dell’articolo in esame modifica il citato articolo 7-octies in relazione ai seguenti punti:

§      prevede che il rimborso in favore dei titolari di obbligazioni Alitalia sia pari al prezzo medio di borsa nell’ultimo mese di negoziazione, anziché al 50% del suddetto prezzo, come previsto dal citato D.L. n. 5/2009. L’importo da rimborsare è individuato dalla stessa norma in 0,262589 euro per ciascuna obbligazione e corrisponde al 70,97% del valore nominale delle obbligazioni stesse (lett. c);

§      consente anche ai titolari di azioni Alitalia di cedere i propri titoli al Ministero dell’economia e delle finanze, in cambio della stessa tipologia di titoli di Stato prevista per gli obbligazionisti. L’importo riconosciuto agli azionisti è determinato nel 50% del prezzo medio di borsa delle azioni nell’ultimo mese di negoziazione ed è pari a 0,2722 euro per ogni azione (lett. d);

§      prevede che il rimborso in favore degli azionisti non può essere superiore a 50.000 euro per ciascun azionista (lett. e);

§      posticipa il termine per la presentazione delle richieste di rimborso dall’11 luglio 2009[15] al 31 agosto 2009 (lett. g)

§      prevede che la trasmissione al Ministero dell’economia e delle finanze dei documenti relativi alle richieste di rimborso da parte degli intermediari finanziari sia effettuata in formato cartaceo e su supporto informatico (lett. i);

§      stabilisce che la data alla quale fare riferimento per la determinazione della quantità di titoli detenuti sia quella in cui è presentata la dichiarazione di rimborso, anziché il 12 aprile 2009 (data di entrata in vigore del D.L. n. 5/2009) (lett. j);

§      posticipa dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 la data entro la quale il Ministero dell’economia e delle finanze provvede a trasferire i titoli di Stato agli aventi diritto (lett. n);

§      stabilisce che alle operazioni in oggetto non si applicano gli articoli 102 e seguenti e gli articoli 114 e seguenti del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF) (lett. o);

Le richiamate norme del TUF disciplinano le offerte pubbliche di acquisto e di scambio e gli obblighi di informazione societaria.

§      abroga il sopra citato articolo 3, comma 2, del D.L. n. 134/2008, eliminando gli azionisti Alitalia dal novero dei soggetti ammessi a godere dei benefici del Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie (lett. q).

 

Il comma 4 prevede l’applicazione delle attuali condizioni più favorevoli anche agli obbligazionisti che abbiano presentato domanda di rimborso prima dell’entrata in vigore del presente decreto-legge.

Lo stesso comma incrementa di 230 milioni di euro per l’anno 2010 l’autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro per il 2009, prevista dal comma 2 dell’articolo 7-octies.

Sempre con riferimento alla copertura degli oneri di cui all’articolo 7-octies, si segnalano:

§      la lett. b) del comma 3 che abroga il comma 1 dell’articolo 7-octies, il quale prevede l’istituzione di un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2012, per assicurare il rimborso delle obbligazioni Alitalia. Conseguentemente la lett. p) e la lett. r) del comma 3 abrogano rispettivamente i commi 8 e 10 dell’articolo 7-octies, che fanno riferimento al suddetto comma 1;

§      la lett. f) del comma 3 che fissa un tetto di 100 milioni di euro per le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti da effettuare nell’anno 2009: Le restanti assegnazioni agli obbligazionisti e quelle a favore degli azionisti saranno effettuate nell’anno 2010.

Profili finanziari (articolo 19, commi 3-4)

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori spese in conto capitale

 

230

 

 

 

230

 

 

 

230

 

 

Minori spese in conto capitale

 

 

 

100

 

 

 

100

 

 

 

100

 

La relazione tecnica afferma che il maggior onere, derivante dalle ulteriori assegnazioni di titoli di Stato in favore degli obbligazionisti e degli azionisti Alitalia previste dalla norma in esame, può essere stimato complessivamente in 230 milioni di euro per il  2010.

La quantificazione tiene conto delle seguenti misure previste dalla norma:

§      ampliamento dell’agevolazione già prevista per gli obbligazionisti, con un onere stimato pari a 100 milioni di euro.

Le modifiche introdotte dalla norma in esame prevedono il raddoppio della misura dell’intervento, prevedendo l’attribuzione di titoli di Stato per un importo pari all’intero controvalore delle obbligazioni calcolato sulla base del prezzo medio ponderato di borsa dell’ultimo mese di negoziazione (eliminando, quindi, l’abbattimento del 50 per cento previsto dalla normativa vigente). Pertanto, tale incremento comporta un maggior onere stimato di ulteriori 100 milioni di euro rispetto all’onere originariamente previsto[16]. La quantificazione, inoltre, tiene conto dell’estensione della misura più favorevole agli obbligazionisti che hanno già presentato richiesta di ammissione al beneficio sulla base della normativa vigente.

§      estensione dell’agevolazione anche ai piccoli azionisti, con un onere pari a 130 milioni di euro.

Nell’ottica della tutela dei piccoli risparmiatori la proposta prevede la riduzione del controvalore di riferimento in misura pari al 50 per cento del prezzo medio di borsa dell’ultimo mese di trattazione con un tetto massimo di 50.000 euro per singolo azionista.

L’impatto sui saldi di finanza pubblica delle misure previste dalla norma in esame risulta limitato al 2010, anno in cui si completerà l’intera procedura di assegnazione a favore degli obbligazionisti e degli azionisti: la norma come novellata prevede infatti che le assegnazioni per l’anno 2009 non potranno superare i 100 milioni di euro già autorizzati nel teso originario, mentre le ulteriori assegnazioni in favore di obbligazionisti ed azionisti saranno effettuate nel corso del 2010, per il complessivo importo stimato in 230 milioni di euro.

Infine, la relazione tecnica precisa che per motivi di semplificazione procedurale è stato soppresso il fondo finalizzato al rimborso dei titoli di Stato in scadenza il 31/12/2012, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2012.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare in relazione alle assegnazioni dei titoli di Stato per l’anno 2009 dal momento che tale operazione dovrà avvenire nel rispetto del limite di spesa di 100 milioni di euro. Diversamente, per l’anno 2010, benché l’intervento configuri un incremento della precedente autorizzazione di spesa, non viene espressamente indicato che le assegnazioni saranno effettuate nel limite delle risorse stanziate per il medesimo anno. Inoltre, andrebbero forniti gli elementi necessari alla verifica dell’onere, stimato dalla relazione tecnica in 230 milioni di euro per il 2010.

In particolare, per la verifica dell’onere stimato pari a 100 milioni di euro - conseguente alla fissazione del controvalore delle obbligazioni, pari a 0,262589 per singola obbligazione, e al superamento del criterio previsto dalla normativa previgente (riduzione del 50 per cento del valore di mercato) - andrebbe specificato sia per gli obbligazionisti che per gli azionisti, ai quali viene estesa la disciplina, il numero dei beneficiari di detta agevolazione.

Infine, con riferimento all’operazione di accollo delle obbligazioni e delle azioni Alitalia andrebbe chiarito se gli effetti di tale operazione siano compatibili con i limiti massimi di ricorso al mercato stabiliti dai vigenti provvedimenti di finanza pubblica.

 

 


 

Articolo 23, comma 2
(Differimento sospensione del trasporto di persone mediante autoservizi non di linea
)

 

2. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole «fino al 30 giugno 2009.» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009.».

 

 

Il comma 2 in esame proroga dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009 la sospensione dell’efficacia delle norme di cui all’art. 29, comma 1-quater, del decreto legge n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009, in materia di attività di trasporto mediante autoservizi non di linea.Tale articolo ha introdotto alcune sostanziali modifiche alla legge n. 21/1992 (“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”).

L’art. 7-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, aveva stabilito che, nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge n. 21/1992, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia del citato articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207/2008, fosse sospesa fino al 30 giugno 2009.  

 

Va ricordato che costituiscono autoservizi pubblici non di linea: servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale; servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale, nonché autoveicoli attrezzati per il trasporto specifico di infermi o soggetti portatori di handicap. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone rivolgendosi ad una utenza indifferenziata. Lo stazionamento avviene in luogo pubblico e le tariffe sono determinate dagli organi competenti che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell’utente, ovvero l’inizio del servizio avvengono all’interno dell’area comunale o comprensoriale e, all’interno delle stesse, la prestazione del servizio è obbligatoria. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse.

 

Le principali modifiche apportate dal citato articolo 29 alla legge n. 21/1992 riguardano l’ampliamento dei requisiti richiesti agli esercenti i servizi di trasporto in esame, e, in particolare :

§      la previsione di una preventiva autocertificazione per l’accesso nel territorio di altri comuni;

§      nuove modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, richiedendo l’obbligatoria disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione;

§      la previsione che l'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa;

§      l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un “foglio di servizio”;

§      modifiche all’apparato sanzionatorio connesso alle violazioni della legge.

§      divieto, per il servizio di noleggio con conducente, di sostare in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia presente il servizio di taxi.

Profili finanziari (articolo 23, comma 2)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma di cui al comma 2 dell’art. 23 effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, nel ribadire il contenuto della norma, afferma che la stessa non comporta oneri.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

 


 

Articolo 25, comma 6
(Banda larga)

 

6. All'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dopo le parole: «con una dotazione», sono inserite le seguenti «fino ad un massimo».

 

 

Il comma 6 reca una modifica di natura finanziaria alla norma, recentemente approvata, contenuta all’articolo 1 della legge n. 69/2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile). Tale articolo reca norme volte alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all’adeguamento delle reti di comunicazioni elettronica nelle aree sottoutilizzate. Il comma 1, in particolare, stabilisce che il Governo – nel rispetto delle competenze regionali e previa approvazione del CIPE - definisca un programma nel quale siano indicati gli interventi necessari alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all’adeguamento delle reti di comunicazione elettronica nelle predette aree. Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), di cui all’articolo 61 della legge n. 289/2002.

Il comma 6 interviene su tale ultima previsione, specificando che il finanziamento viene garantito nel limite massimo di 800 milioni.

La normaappare pertanto finalizzata a destinare le somme eventualmente non utilizzate per i programmi di sviluppo della banda larga, ad altri interventi di pertinenza del FAS.

 

 


 



[1]    Si segnala altresì che, come afferma la Relazione tecnica, una quota della variazione positiva  in termini di indebitamento netto viene utilizzata, ai sensi dell’art.25, commi 4 e 5, del provvedimento, ad incremento della disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari di cui al DL 154/2008, per gli importi di 55 milioni di euro per il 2009, 289 milioni per il 2010 e 84 milioni per il 2011. Tali risorse sono contestualmente utilizzate per garantire maggiori margini di spendibilità per l’assegnazione, con delibere CIPE, della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) ai fini del DL 39/2009 per l’emergenza derivante dal sisma in Abruzzo.

[2]   I dati contenuti nella tabella sono tratti dalla Relazione tecnica allegata al provvedimento. In proposito occorre tuttavia tenere conto che, per quanto concerne gli effetti finanziari per il 2009  relativi all’articolo 10, gli stessi potrebbero risultare modificati sulla base di quanto riportato nel Comunicato stampa del 2 luglio diramato dall’Agenzia delle entrate. Per un approfondimento al riguardo si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 10 del dosser n 187.

 

[3]    D.Lgs. 25 luglio 1997 n. 250, Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[4]    L. 22-8-1985, n. 449, Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano.

[5]    Articolo 21 del decreto legge n. 248/2007.

[6]    Il D.L. 28 dicembre 1998 n. 451 (Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto) è stato convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 26 febbraio 1999, n. 40.

[7]    Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[8]    Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[9]    Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[10]   Di cui all’art. 2, comma 3, del D.L. n. 451/1998 recante disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto.

[11]   A norma dell’articolo 2, commi 17 e 18 della legge n. 203/2008 (Legge Finanziaria per il 2009).

[12]    D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, recante Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, e convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

[13]    D.L. 28 agosto 2008, n. 134, recante Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166.

[14]    Il Fondo, disciplinato dall’articolo 1, commi 343 e seguenti, della legge n. 266/2005, è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e del comparto assicurativo e finanziario.

[15]    Novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 5/2009.

[16]   L’articolo 7-octies, comma 2, del decreto legge n. 5/2009 prevede un onere per l’anno 2009 pari a 100 milioni di euro.