Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Sicurezza stradale - AA.CC. 44, 419, 471, 649, 772, 844, 965, 1075, 1101, 1190, 1469, 1488, 1717, 1737, 1766, 1998, 2177, 2299, 2322, 2349, 2406 e 2480-B - Schede di lettura - Seconda edizione
Riferimenti:
AC N. 419/XVI   AC N. 844/XVI
AC N. 965/XVI   AC N. 1075/XVI
AC N. 1101/XVI   AC N. 1190/XVI
AC N. 1469/XVI   AC N. 1488/XVI
AC N. 1717/XVI   AC N. 1737/XVI
AC N. 1766/XVI   AC N. 1998/XVI
AC N. 2177/XVI   AC N. 2299/XVI
AC N. 2322/XVI   AC N. 2349/XVI
AC N. 2406/XVI   AC N. 2480/XVI
AC N. 44/XVI   AC N. 471/XVI
AC N. 772/XVI   AC N. 649/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 53    Progressivo: 2
Data: 25/06/2010
Descrittori:
CIRCOLAZIONE STRADALE   DROGHE E SOSTANZE ALLUCINOGENE
LIMITI DI VELOCITA'   PATENTE
UBRIACHEZZA     
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Sicurezza stradale

AA.CC. 44, 419, 471, 649, 772, 844, 965, 1075, 1101, 1190, 1469, 1488,
1717, 1737, 1766, 1998, 2177, 2299,
2322, 2349, 2406 e 2480-B

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 53/2

Seconda edizione

 

 

25 giugno 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento trasporti

( 066760-2614 / 066760-2861 – * st_trasporti@camera.it

 

 

Il presente dossier è stato predisposto a seguito dell’approvazione da parte della IX Commissione, in sede referente, dei progetti di legge in materia di sicurezza stradale, nel testo approvato dalla Camera e modificato dal Senato. Nel dossier sono contenute le schede di lettura relative agli articoli modificati o introdotti dal Senato, in quanto gli articoli approvati nello stesso testo da Camera e Senato (10, 15, 18, 21, 24, 39, 43, 46, 51, 53, 56, 57, 58, 59, 60) non formano più oggetto di esame parlamentare. Con riguardo alle modalità di redazione delle schede, si fa presente che è stata privilegiata l’esigenza di fornire un quadro completo, ma sintetico, delle disposizioni nuove o modificate, limitando la ricostruzione della normativa vigente in relazione a tali finalità.

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: TR0032d

 


INDICE

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Modifiche agli articoli 6, 59, 77, 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali, di veicoli con caratteristiche atipiche, di produzione e commercializzazione di sistemi, componenti ed entità tecniche di tipo non omologato, di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di non efficienza e di omessa revisione)3

§      Articolo 2 (Modifiche agli articoli 7 e 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati e di massa dei veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida)5

§      Articolo 3 (Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di competizioni sportive su strada)6

§      Articolo 4 (Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità)7

§      Articolo 5 (Modifiche agli articoli 15, 23 e 24 nonché abrogazione dell’articolo 34-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di decoro delle strade, di pubblicità sulle strade e sui veicoli e di pertinenze delle strade)8

§      Articolo 6 (Modifica all’articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnaletica stradale)10

§      Articolo 7 (Modifica all’articolo 41 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnali luminosi)11

§      Articolo 8 (Modifiche agli articoli 46 e 190 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di macchine per uso di bambini o di invalidi)12

§      Articolo 9 (Modifica all’articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone)13

§      Articolo 11 (Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione, di targa personale, di targa dei rimorchi e di solidarietà nel pagamento delle sanzioni)14

§      Articolo 12 (Introduzione dell'articolo 94-bis e modifiche agli articoli 94 e 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di intestazione fittizia dei veicoli)15

§      Articolo 13 (Modifica all’articolo 95 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di duplicato della carta di circolazione)17

§      Articolo 14 (Modifiche all’articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzioni per ciclomotori alterati, e disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori)18

§      Articolo 16 (Modifiche all’articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata e di requisiti per la guida dei veicoli)19

§      Articolo 17 (Modifiche all’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori)20

§      Articolo 19 (Modifica all’articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida)21

§      Articolo 20 (Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esame di idoneità, di esercitazioni di guida e di autoscuole)22

§      Articolo 22 (Modifiche all’articolo 126-bis e all’allegata tabella dei punteggi del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente a punti, e disposizioni in materia di corsi di guida sicura)23

§      Articolo 23 (Modifiche agli articoli 119 e 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida)25

§      Articolo 25 (Modifiche all’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limiti di velocità)28

§      Articolo 26 (Modifica dell’articolo 152 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli)30

§      Articolo 27 (Modifiche agli articoli 157 e 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli e di divieto di fermata e di sosta dei veicoli)31

§      Articolo 28 (Modifiche all’articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di trasporto di persone e oggetti sui veicoli a motore a due ruote)32

§      Articolo 29 (Modifica agli articoli 171, 172 e 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, di uso delle cinture di sicurezza e di circolazione dei velocipedi)33

§      Articolo 30 (Modifica all’articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida)34

§      Articolo 31 (Modifiche degli articoli 174 e 178 e agli articoli 176 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, di documenti di viaggio, di comportamenti durante la circolazione e di verifiche in caso di incidenti)35

§      Articolo 32 (Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali)37

§      Articolo 33 (Modifica all’articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di possesso dei documenti di guida)38

§      Articolo 34 (Modifiche agli articoli 186 e 187 e introduzione dell’articolo 186-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida sotto l’influenza dell’alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, nonché di guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose)39

§      Articolo 35 (Modifica all’articolo 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di attraversamenti pedonali)42

§      Articolo 36 (Modifica all’articolo 195 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)43

§      Articolo 37 (Modifiche all’articolo 200 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di contestazione e verbalizzazione delle violazioni)44

§      Articolo 38 (Modifiche all’articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni)45

§      Articolo 40 (Introduzione dell’articolo 202-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rateazione delle sanzioni pecuniarie)47

§      Articolo 41 (Modifiche agli articoli 204-bis e 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione)48

§      Articolo 42 (Modifiche all’articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)49

§      Articolo 44 (Modifiche all’articolo 218 e introduzione dell’articolo 218-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzione accessoria della sospensione della patente e di applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati)51

§      Articolo 45 (Modifiche agli articoli 219, 219-bis e 222, modifica dell’articolo 223 e abrogazione dell’articolo 130-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di revoca e ritiro della patente di guida)53

§      Articolo 46-bis (Modifica all'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di educazione stradale).55

§      Articolo 47 (Istituzione del Comitato per l’indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale)56

§      Articolo 48 (Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade)57

§      Articolo 49 (Disposizioni in materia di classificazione amministrativa della rete autostradale e stradale di interesse nazionale)58

§      Articolo 50 (Introduzione del casco elettronico e della « scatola nera »)60

§      Articolo 52 (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, in materia di responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, di documenti di trasporto e di rilascio della patente di guida per l’esercizio di attività di autotrasportatore)61

§      Articolo 54 (Misure per la prevenzione dei danni  e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool)62

§      Articolo 55 (Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne)63

§      Articolo 61 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e alla legge n. 449 del 1997 per la concessione di ulteriori agevolazioni fiscali per l’acquisto di autoveicoli per soggetti diversamente abili)65

§      Articolo 62 (Caratteristiche degli impianti semaforici e di altri dispositivi)66

§      Articolo 63 (Modalità di accertamento delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 da parte degli enti locali)67

 

 


Schede di lettura

 


 

Articolo 1
(Modifiche agli articoli 6, 59, 77, 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, in materia di pneumatici invernali, di veicoli con caratteristiche atipiche, di produzione e commercializzazione di sistemi, componenti ed entità tecniche di tipo non omologato, di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni
di non efficienza e di omessa revisione)

 

 

L’articolo 1 novella alcuni articoli del Codice della strada concernenti l’equipaggiamento dei veicoli, con particolare riferimento agli pneumatici da neve, e la revisione dei veicoli.

 

Il comma 2 dell’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, novella l’articolo 59 del Codice della strada, che disciplina i veicoli con caratteristiche atipiche. La novella consiste nella soppressione dell’elenco dettagliato dei veicoli che rientrano in tale categoria. In conseguenza sono da considerare veicoli con caratteristiche atipiche tutti quelli che non rientrano nelle definizioni di cui al Capo I del Titolo III (artt. 46-63) del Codice.

 

Il comma 3 (ex comma 2) dell’articolo 1, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, prevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria da 779 a 3.119 euro, il sequestro e la confisca per chi importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche soggetti ad omologazione di tipo non omologato, ovvero privi della marcatura. La IX Commissione ha modificato la norma, prevedendo una sanzione amministrativa da euro 155 a euro 624 per l’importazione, la produzione e la commercializzazione dei predetti sistemi e componenti, in assenza della omologazione o approvazione ai sensi dell’articolo 75, comma 3-bis.

Tale norma dispone che Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l’approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l’eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo

Il nuovo testo del comma 3 prevede inoltre che i componenti, ancorché installati sui veicoli, siano soggetti a sequestro e confisca.

 

Il comma 6 (ex comma 5) dell’articolo 1, che sanziona chi circola con veicoli non revisionati, è stato modificato dal Senato, prevedendo che la sospensione dalla circolazione, fino all’effettuazione della revisione, debba essere annotata sul documento di circolazione, anziché sulla carta di circolazione.

 


 

Articolo 2
(Modifiche agli articoli 7 e 62 del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati e di massa dei veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 2, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, sanziona la circolazione nei centri abitati con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte nell’apposita ordinanza del sindaco. L’emendamento approvato dal Senato prescrive che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni, applicabile in caso di reiterazione della violazione nel biennio, debba essere comminata ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI del Codice, che disciplina le sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie.

 

Il comma 2 dell’articolo 2, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, aggiunge un comma all’articolo 62 del Codice, il quale fissa la massa limite complessiva a pieno carico dei veicoli. Il comma aggiuntivo 7-bis demanda a un decreto ministeriale la definizione di criteri e modalità per la riduzione della massa a vuoto per i veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida, in relazione alla massa delle bombole di gas, degli accumulatori e dei rispettivi accessori.

L’emendamento approvato dal Senato:

§      comprende nell’elenco dei veicoli per i quali può essere disposta la riduzione della massa a vuoto anche quelli alimentati a GPL;

§      prevede che la riduzione di massa a vuoto del veicolo non può superare il 10 per cento della massa complessiva a pieno carico del veicolo stesso, quando tale valore percentuale è inferiore a una tonnellata; negli altri casi non può superare una tonnellata;[1]

§      estende ai veicoli alimentati a GPL, elettrici e ibridi la previsione che la riduzione della massa a vuoto è subordinata alla presenza del sistema di controllo elettronico della stabilità.[2]

 

 


 

Articolo 3
(Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di competizioni sportive su strada)

 

 

L’articolo 3, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, aggiunge un comma all’articolo 9 del Codice della strada, relativo alle competizioni sportive su strada. Il nuovo comma 4-bis prevede una deroga al divieto di circolazione per i veicoli ai quali siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, previsto dall’articolo 78 del Codice. La deroga si applica ai veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive limitatamente agli spostamenti all’interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, fermo restando l’obbligo di assicurazione di responsabilità civile, stabilito dall’articolo 193 del Codice.

 

 


 

Articolo 4
(Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di veicoli eccezionali e trasporti
in condizioni di eccezionalità)

 

 

L’articolo 4, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, novella l’articolo 10 del Codice della strada, relativo ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità. I suddetti trasporti e veicoli sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, che può essere subordinata, secondo quanto attualmente previsto dal comma 9 del citato articolo 10, ad un servizio di scorta della polizia stradale o ad un servizio di scorta tecnica.

L’articolo 4 modifica il comma 9, sopprimendo la previsione della scorta della polizia stradale, e prevedendo che l’intervento della polizia stradale possa essere richiesto dalla scorta tecnica solo quando il trasporto eccezionale imponga la chiusura della strada e l’approntamento di un itinerario alternativo. In tale ipotesi, peraltro, si prevede che la polizia stradale possa autorizzare il personale della scorta tecnica a effettuare il servizio di scorta, secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione del codice della strada. 

 


 

Articolo 5
(Modifiche agli articoli 15, 23 e 24 nonché abrogazione
dell’articolo 34-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di decoro delle strade, di pubblicità sulle strade
e sui veicoli e di pertinenze delle strade)

 

 

L’articolo 5 (ex articolo 3) reca disposizioni in materia di pubblicità sulle strade e loro pertinenze e sui veicoli.

 

Il comma 1 dell’articolo 5, introdottonel corso dell’esame presso il Senato, novella l’articolo 15 del Codice della strada, che elenca una serie di atti il cui compimento è vietato su tutte le strade e le loro pertinenze, definendone le relative sanzioni. Il comma in esame configura come fattispecie a sé stante l’insozzamento della strada o delle sue pertinenze compiuto gettando rifiuti o oggetti da veicoli in sosta o in movimento. La violazione del divieto comporta, secondo la modifica introdotta dalla IX Commissione, una sanzione amministrativa pecuniaria da100 a 400 euro (era da 250 a 1000 nel testo del Senato)e la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi a spese dell’autore della violazione.

Nel testo del vigente dell’articolo 15 del Codice la sanzione amministrativa pecuniaria per tale violazione è fissato in un importo compreso tra 23 e 92 euro, mentre resta invariata la sanzione accessoria

 

Il comma 2 (ex comma 1) dell’articolo 5, modificato dal Senato, novella l’articolo 23 del Codice, relativo alla pubblicità sulle strade e sui veicoli.

Gli emendamenti approvati dal Senato prevedono:

§      che lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi sono consentiti i segnali, anziché i cartelli, come attualmente previsto dal Codice, indicanti servizi o indicazioni agli utenti, previa autorizzazione dell'ente proprietario delle strade (lettera b));

§      che gli organi di polizia stradale sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario per procedere alla sua rimozione (lettera c));

§      che l’ente proprietario della strada possa disporre dei mezzi pubblicitari rimossi qualora, decorsi sessanta giorni dalla diffida o dalla rimozione, l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno non ne abbiano richiesto la restituzione (lettera d), che introduce il nuovo comma 13-quater.1).

 

La modifica approvata dal Senato al comma 3 (ex comma 2) dell’articolo 5, rende immediatamente applicabili le limitazioni alla pubblicità lungo le strade di tipo C[3] inserite negli itinerari internazionali che, nel testo approvato dalla Camera, doveva essere preceduta dall’individuazione delle ragioni di garanzia della sicurezza per la circolazione stradale da parte

 

Il comma 3 (ex comma 2) dell’articolo 5 restringe il divieto di pubblicità lungo gli itinerari internazionali alle strade classificate di tipo A (autostrade) e B (strade extraurbane principali), prevedendo che, per le strade di tipo C (strade extraurbane secondarie), il suddetto divieto si applichi solo qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per la circolazione stradale. Il testo approvato dalla Camera richiedeva che tali ragioni fossero individuate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: il Senato ha soppresso questa previsione.

 

L’emendamento approvato dal Senato al comma 4 (ex comma 3) dell’articolo 5 prevede che il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, dovrà modificare l’articolo 57 del regolamento di attuazione del Codice anche nel senso di limitare la pubblicità a mezzo dei veicoli a ciò destinati alla sola sosta nei luoghi consentiti dal comune nei centri abitati e prevedendo verifiche periodiche sull’assolvimento dei relativi obblighi tributari.

 

Il comma 6 dell’articolo 5, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, abroga l’articolo 34-bis del Codice[4], che punisce con una sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta. L’abrogazione va collegata con le previsioni del comma 1 del presente articolo 5.

 


 

Articolo 6
(Modifica all’articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di segnaletica stradale)

 

 

L’articolo 6, introdotto dal Senato, novella l’articolo 38 del Codice della strada, relativo alla segnaletica stradale.

 

La lettera a) consente l’apposizione temporanea di segnali stradali, oltre che nei casi di urgenza e necessità, come già previsto dal Codice, anche nei casi di emergenza, comprese le attività di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale.

 

La lettera b) aumenta la sanzione amministrativa pecuniaria per i soggetti, diversi dagli enti proprietari, che non mantengono in perfetta efficienza la segnaletica stradale o che violano le disposizioni del regolamento di attuazione, richiamate dai commi 8-10 dell’articolo 38 del Codice.

La sanzione è attualmente fissata in un importo compreso tra 78 e 311 euro, che viene portato a un importo compreso tra 389 e 1.559 euro.

 


 

Articolo 7
(Modifica all’articolo 41 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di segnali luminosi)

 

 

L’articolo 7, inserito dal Senato, modifica l’articolo 41, comma 1, del Codice, introducendo una nuova categoria di segnali luminosi, costituita dai tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito.

 


 

Articolo 8
(Modifiche agli articoli 46 e 190 del decreto legislativo n. 285
del
1992, in materia di macchine per uso di bambini o di invalidi)

 

 

L’articolo 8 è stato introdotto dal Senato e novella gli articoli 46 e 190 del Codice della strada, relativi alla definizione e alle norme di circolazione delle macchine per uso di bambini o di invalidi.

 

Il comma 1 specifica che le macchine per uso di invalidi, anche se asservite da motore, non rientrano nella definizione di veicolo solo se sono ausili medici, secondo le vigenti disposizioni comunitarie.

 

Il comma 2 stabilisce che la circolazione delle macchine per uso di bambini o di invalidi sulle parti della strada riservate ai pedoni, già consentita dal Codice della strada, deve avvenire secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade.

 


 

Articolo 9
(Modifica all’articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di servizio di noleggio con conducente
per trasporto di persone)

 

 

L’articolo 9 (ex articolo 4) apporta alcune modifiche alle norme in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all’art. 85 del codice della strada.

La modifica del Senato interviene sull’elenco dei veicoli che possono essere destinati ad effettuare tale servizio, di cui al comma 2, al fine di precisare che, fra tali veicoli, i motocicli possono essere con o senza sidecar.

Per la definizione di sidecar occorre rifare riferimento all’art. 47, comma 2 del codice, secondo il quale sono classificati nella categoria L4 i veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale).

 


 

Articolo 11
(Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del decreto legislativo
n. 285 del
1992, in materia di rinnovo e aggiornamento
della carta di circolazione, di targa personale, di targa dei rimorchi e di solidarietà nel pagamento delle sanzioni)

 

 

L’articolo 11 (ex articolo 6) interviene sulle norme in materia di rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione e introduce la targa personale.

 

Il comma 1 modifica l’art. 94, comma 2, relativo al rinnovo e all’aggiornamento della carta di circolazione, a seguito di trasferimento di proprietà degli autoveicoli. Si prevede che, nel caso dei trasferimenti di residenza, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri procede all’aggiornamento della carta di circolazione. La modifica del Senato prevede che tale aggiornamento della carta di circolazione venga effettuato anche in caso di trasferimento di sede di persona giuridica.

 

Il comma 2 ha introdotto all’art. 100 il comma 3-bis, stabilendo che le targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all’estero e cessazione o - a seguito di modifica del Senato - sospensione dalla circolazione.

 

Al comma 6 dell’articolo in esame, infine, il Senato ha previsto un differimento della entrata in vigore delle norme in materia di targa personale e di rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione. Il testo della Camera prevedeva l’applicazione di tali norme a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento applicativo previsto dal comma 5 dello stesso art. 10 in oggetto; il testo approvato dal Senato prevede che esse saranno applicate a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del predetto regolamento.

 


 

Articolo 12
(Introduzione dell'articolo 94-bis e modifiche agli articoli 94 e 96
del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di divieto di intestazione fittizia dei veicoli)

 

 

L’articolo 12 (ex articolo 7) interviene sulle norme per il trasferimento di proprietà e l’intestazione dei veicoli ed è stato ampiamente modificato dal Senato e successivamente dalla Camera nel corso dell’esame in sede referente.

 

Il comma 1 modifica l’articolo 94, che disciplina le formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli e per il trasferimento di residenza dell'intestatario, introducendo, alla lett. a), un nuovo comma 4-bis. Tale comma, sostituito nel corso dell’esame in sede referente, impone l’obbligo di dichiarare ogni atto o fatto giuridico dal quale derivi una variazione nominativa dell’intestatario della carta di circolazione o che comporti la disponibilità del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni. L’obbligo di dichiarazione grava sull’avente causa e deve essere adempiuto entro trenta giorni dal verificarsi dell’atto o fatto. La dichiarazione deve essere resa ai competenti uffici della Motorizzazione civile al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione e della registrazione nell’archivio nazionale dei veicoli (costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi degli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5). In caso di omissione si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 3 dell’articolo 94 (pagamento di una somma da euro 653 a euro 3.267).

E’ inoltre previsto l’immediato ritiro della carta di circolazione in caso di accertamento della violazione del nuovo comma 4-bis. La carta deve essere inviata all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede al rinnovo (comma 1, lett. b)).

 

Il comma 2 dell’articolo 12 in esame introduce il nuovo articolo 94-bis, recante il divieto di intestazione fittizia dei veicoli. Il testo dell’articolo 94-bis è stato modificato sia dal Senato, che dalla Commissione trasporti della Camera in sede referente in seconda lettura.

Il comma 1 dell’articolo 94-bis prevede che la carta di circolazione e il certificato di proprietà di cui all’articolo 93, per gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi, e il certificato di circolazione di cui all’articolo 97, per i ciclomotori, non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l’accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo.

Il comma 2 prevede per chiunque richieda l’effettuazione di una delle predette operazioni o abbia ottenuto il rilascio dei suddetti documenti in violazione di quanto disposto dal comma 1, la sanzione del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La sanzione si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l’operazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato.

Il comma 3 stabilisce che il veicolo per il quale sono stati rilasciati i documenti in violazione del comma 1 è cancellato d’ufficio dal PRA e dall’archivio nazionale dei veicoli. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dal comma 7 dell’articolo 93 per chi circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 389 a 1.559 euro e confisca del veicolo). La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni, dopo che l’accertamento è divenuto definitivo.

Il comma 4 demanda ad uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, le disposizioni applicative del nuovo articolo 94-bis, con particolare riferimento all’individuazione di quelle situazioni che siano tali da richiedere una verifica in ordine alla ricorrenza delle circostanze di cui al comma 1 (situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l’accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo).

 

Il comma 3 dell’articolo 12 in esame, che novella l’articolo 96 del Codice della strada, non ha subito modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera in prima lettura.

 


 

Articolo 13
(Modifica all’articolo 95 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di duplicato della carta di circolazione)

 

 

L’articolo 13, introdotto dal Senato, modifica l’articolo 95 del codice, relativo al duplicato della carte di circolazione. In particolare, il comma 1-bis dell’art. 95 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisca il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa. L’articolo in esame estende l’applicazione di tali procedure anche ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale.

 


 

Articolo 14
(Modifiche all’articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di sanzioni per ciclomotori alterati,
e disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori)

 

 

L’articolo 14 (ex articolo 8) modifica l’articolo 97 del codice, in materia di sanzioni per ciclomotori alterati. Il testo del Senato ha apportato variazioni all’importo delle sanzioni, ora ulteriormente modificate dalla IX Commissione.

Al comma 5 dell’art. 97, la sanzione pecuniaria per chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 (45 km/h), viene aumentata (da euro 1000 a 4000, mentre nel testo attuale è da 78 a 311 euro). Per chi effettua sui ciclomotori modificheidonee ad aumentarne la velocità oltre i suddetti limiti, si prevede – secondo la modifica introdotta dalla IX Commissione - la sanzione da euro 779 a euro 3.119.

Sempre con modifica della IX Commissione è stata aumentata anche la sanzione prevista dal comma 6 dello stesso art. 97, che prevede per chi circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, il pagamento di una somma da euro 38 a euro 155; il nuovo importo è ora da euro389 a euro 1.559 (il testo del senato prevedeva da euro 148 a euro 594).

 


 

Articolo 16
(Modifiche all’articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
materia di guida accompagnata e di requisiti per la guida dei veicoli)

 

 

L’articolo 16 (ex articolo 10) modifica l’articolo 115 del codice, che introduce il sistema della guida accompagnata, a fini di esercitazione per i minori che hanno compiuto 17 anni, e reca modifiche all’art. 115 in tema di requisiti per la guida. Le modifiche introdotte dal Senato riguardano il comma 1-quinquies del nuovo art. 115, ove si prevede per le sanzioni pecuniarie connesse alla violazione delle norme del codice, l’accompagnatore è responsabile del pagamento in solido con il genitore, il nuovo testo aggiunge ai responsabili in solido anche chi esercita l’autorità parentale o il tutore del conducente minorenne.

Il Senato è anche intervenuto sul comma 2 dello stesso art. 115, che riguarda i requisiti anagrafici per la guida. La lettera b) di tale comma dispone che non si possono superare i sessanta anni per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone; il limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento. Con la modifica introdotta dal Senato, il predetto limite di sessantacinque anni è elevato a settanta.

 

 


 

Articolo 17
(Modifiche all’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori)

 

 

L’articolo in esame (ex articolo 11) modifica la normativa di cui all’art. 116 del codice, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori e di quadricicli leggeri (c.d. minicar). Il comma 1, modificando il comma 11-bis dell’art. 116,  prevede che, nell’ambito dei corsi di preparazione per il rilascio di tale certificato, venga svolta, oltre alla prova teorica, una prova pratica di guida del ciclomotore, nonché una lezione teorica di almeno un’ora, volta all’acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Le relative modalità di svolgimento, saranno stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 2, introdotto dal Senato, prevedeva che le disposizioni di cui al comma 1, concernenti il superamento di una prova pratica di guida del ciclomotore, si applicano a decorrere dalla data di adozione delle disposizioni di recepimento della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida. A seguito di un emendamento della IX Commissione, si prevede che le predette disposizioni si applicheranno a decorrere dal 19 gennaio 2011.

 


 

Articolo 19
(Modifica all’articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di requisiti morali per ottenere
il rilascio dei titoli abilitativi alla guida)

 

 

L’articolo 19, introdotto dal Senato, modifica l’articolo 120 del codice della strada, in materiadi requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida.

Il comma 1 dell’art. 120 prevede che non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al DPR n. 309/1990, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), dello stesso DPR n. 309/1990. Tale ultima norma prevede la sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o il divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni, a carico di soggetti che illecitamente importano, esportano, acquistano e ricevono a qualsiasi titolo o comunque detengono sostanze stupefacenti o psicotrope.

L’articolo 19 aggiunge alle predette categorie anche i soggetti destinatari del divieto di cui all’art. 75-bis, comma 1, lettera f), dello stesso DPR n. 309,il quale prevede il divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore, per chi risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni del presente testo unico o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del presente testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, qualora, in relazione alle modalità od alle circostanze dell'uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell'articolo 75 (importazione, acquisto, detenzione di sostanze stupefacenti), possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica.

A seguito di modifiche introdotte dalla IX Commissione, si prevede che non possano di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222 (omicidio colposo), la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma.

Conseguentemente i commi 1-bis e 1-ter introducono modifiche di coordinamento formale ai commi 2 e 4 dell’articolo 120 del codice della strada.


 

Articolo 20
(Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo
n. 285 del
1992, in materia di esame di idoneità,
di esercitazioni di guida e di autoscuole)

 

 

L’articolo 20 (ex articolo 13) reca modifiche in materia di esame di idoneità, di esercitazioni di guida e di autoscuole. Le modifiche del Senato riguardano in primo luogo le norme sulle autoscuole, di cui all’art. 123.

Al comma 5 viene introdotta una disposizione (lettera a)) che modifica il comma 2 del predetto art. 123, attribuendo alle province, competenti sulla base della normativa vigente in tema di vigilanza amministrativa e tecnica sulle autoscuole, il compito di provvedere all’applicazione delle sanzioni previste dal comma 11-bis dello stesso art. 123, per l’esercizio abusivo dell’attività di autoscuola.

Alla lettera f) si prevede che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che dovrà dettare le disposizioni attuative dell’articolo 123 del Codice, indichi anche i criteri per l’accreditamento dei soggetti che possono organizzare i corsi di formazione per insegnati e istruttori delle autoscuole.

La lettera g) inserisce un comma 10-bis, che si riferisce alla organizzazione dei corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole. La lettera a), non modificata, prevede che tali corsi possano essere effettuasti dalle autoscuole. La lettera b), nel testo modificato dal senato, prevede i corsi possono inoltre essere organizzati da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l’intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Nel testo della Camera, la lettera b) faceva invece riferimento a soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La lettera h) inserisce il comma 11-ter che, nel testo della Camera, attribuiva alla provincia territorialmente competente il potere di sospendere lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori, per mancanza di regolarità dei corsi, o carenza dei requisiti relativi all’idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico. La norma modificata dal senato attribuisce il potere sospensivo alla regione territorialmente competente e alle province autonome. La modifica appare conseguente a quanto stabilito dal comma 10-bis, sopra descritto, che attribuisce alle regioni e alle province autonome la competenza all’accreditare i soggetti destinato alla svolgimento dei corsi di formazione in questione.

 


 

Articolo 22
(Modifiche all’articolo 126-bis e all’allegata tabella dei punteggi
del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di patente a punti,
e disposizioni in materia di corsi di guida sicura)

 

 

L’articolo 22 (ex articolo 15) apporta modifiche all’articolo 126-bis, e alla tabella allegata, in materia di patente a punti, e introduce disposizioni in materia di corsi di guida sicura.

Le modifiche del Senato sono tutte riferite alle norme relative alla patente a punti, e riguardano, al comma 1, l’introduzione una prova di esame, per accedere al recupero di punti previsto dall’art. 126-bis, comma 4. Tale comma prevede che la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti, mentre per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti.

 

Il comma 2 prevede che i programmi e le modalità di effettuazione della predetta prova di esame, sono stabiliti con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

 

Al comma 3, lettera b), il Senato ha inserito modifiche in tema di decurtazione di punti per le violazioni delle norme relative ai tempi di guida e di riposo per i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, di cui all’art. 174:

§         per la violazione dei tempi di guida superiori al 10% del limite giornaliero  vengono detratti 2 punti (comma 5);

§         per la violazione oltre i 10% dei tempi di riposo vengono detratti 5 punti (comma 5);

§         per la violazione dei tempi di guida superiori al 20% del limite giornaliero vengono detratti 10 punti (comma 6);

§         per il superamento di oltre il 10% del limite massimo del periodo di guida settimanale viene detratto 1 punto (comma 7, primo periodo);

§         per il superamento di oltre il 20% del limite massimo del periodo di guida settimanale vengono detratti 2 punti (comma 7, terzo periodo)

§         per il mancato rispetto di oltre il 10% del limite minimo del periodo di riposo settimanale vengono detratti 3 punti (comma 7, secondo periodo);

§         per il mancato rispetto di oltre il 20% del limite minimo del periodo di riposo settimanale vengono detratti 5 punti (comma 7, terzo periodo);

§         per il mancato rispetto delle norme previste dal regolamento CE n. 561/2006 in materia di interruzioni vengono detratti 2 punti (comma 8).

§         Identiche decurtazioni di punti sono previste, dalla lettera d) del comma 3, per i conducenti di veicoli di cui all’art. 178 (veicoli non muniti di cronotachigrafo).

La lettera e), introdotta dal Senato, inserisce una decurtazione di 5 punti per l’infrazione di cui all’art. 186-bis, comma 2 (conducenti di età inferiore a ventuno anni, neopatentati, conducenti che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose) per i quali sia stato accertato un tasso alcolemico non superiore a 0,5 g/l.

La lettera h), anch’essa introdotta dal Senato, integra l’ultimo capoverso dell’art. 126-bis, il quale prevede che, per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. La norma in esame prevede che, per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l’attribuzione di un punto all’anno fino ad un massimo di tre punti.

La disposizione appare evidentemente finalizzata a bilanciare il regime di maggiore rigore previsto per questa categoria di conducenti, inserendo un meccanismo premiale che consente di acquisire un punto all’anno in caso di assenza di violazioni.   

Va peraltro ricordato che il vigente comma 5 dell’art. 126-bis già prevede, per tutti i titolari di patente, un meccanismo premiale, disponendo che la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Inoltre, per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.

 


 

Articolo 23
(Modifiche agli articoli 119 e 128 del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici
per il conseguimento della patente di guida
e di revisione della patente di guida)

 

 

L’articolo 23 (ex articolo 16) modifica le norme in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, di cui all’art. 119 del codice.

Il comma 1 del testo del Senato riproduce l’identico testo della lettera a) e della lettera b), che apportano modifiche al comma 2 dell’art. 119, con riguardo ai requisiti dei medici abilitati all’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio della patente.

La lettera c) introduce all’art. 119 un comma 2-ter, con il quale si prevede che, ai fini dell’accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, o di certificato di abilitazione professionale, l’interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. La certificazione deve essere rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici, le cui modalità saranno individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio.

Con tale decreto sono anche individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti necessari per la certificazione stessa.

La certificazione deve essere esibita:

§         dai soggetti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d) (conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone e cose, e conducenti di autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t e di autobus);

§         dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute;

§         dai titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente.

 

La lettera d) aggiunge al comma 3 dello stesso art. 119, precisando che la certificazione di cui al comma 2-ter deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia.

La lettera e) sostituisce il comma 5 dell’art. 119, che attualmente prevede il ricorso avverso il giudizio delle commissioni mediche cui è rimesso dal comma 4 l’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio o il rinnovo della patente ad alcune categorie di soggetti (mutilati, minorati, ultrasessantacinquenni abilitati alla guida a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati).

Il nuovo comma 5 – come risultante dalle modifiche introdotte dalla IX Commissione - prevede che le predette commissioni comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile, che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida. Le commissioni comunicano altresì all’ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare, ovvero ad eventuali adattamenti,ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità, ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni medico locali.

Tali provvedimenti possono essere modificati dai medesimi uffici in sede di autotutela, qualora l’interessato produca una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione.

 

Secondo il comma 2, le spese relative all'attività di accertamento di cui all'articolo 119, comma 2, del codice della strada, come modificato dal comma in esame, inclusive degli emolumenti da corrispondere ai medici, sono poste a carico dei soggetti richiedenti.

 

Il comma 3 dell’articolo in esame prevede che, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di trasmissione della certificazione medica rilasciata dai medici di cui al comma 2 dell’articolo 119.

 

Il comma 4 prevede un differimento per l’applicazione di alcune delle norme introdotte: le disposizioni del primo periodo del comma 2-ter (obbligo di certificazione di non abuso di alcol e di non uso di sostanze stupefacenti) e del secondo periodo dello stesso comma (obbligo di esibire la certificazione per autotrasportatori, per i titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute e titolari di certificato professionale) dell’articolo 119, introdotto dal comma 1, lettera c), si applicano, rispettivamente, decorsi dodici mesi e sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che dovrà individuare le modalità per gli accertamenti clinico-tossicologici necessari alla certificazione di cui al medesimo comma 2-ter.

 

Il comma 5 prevede che, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite linee guida per assicurare criteri di valutazione uniformi sul territorio nazionale alle quali si devono attenere le commissioni mediche previste dal comma 4 dell’articolo 119.

 

Al comma 6, lettera b), il Senato ha soppresso la disposizione approvata dalla Camera che, introducendo il comma 1-bis all’art. 128 del codice della strada, prevedeva l’obbligo per il medico, che viene a conoscenza in modo documentato di una patologia del suo assistito, che determina una diminuzione o un pregiudizio della sua idoneità alla guida, di darne tempestiva comunicazione scritta e riservata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di attivare la procedura di revisione della patente.

Sempre con riferimento all’art. 128, è stata introdotta una modifica al nuovo comma 1-ter, il quale prevede la revisione obbligatoria della patente quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l’applicazione dellasanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Il testo del Senato limita l’obbligo di revisione al caso in cui l’incidente abbia determinato lesioni gravi alle persone.

 


 

Articolo 25
(Modifiche all’articolo 142 del decreto legislativo
n. 285 del
1992, in materia di limiti di velocità)

 

 

L’articolo 25 (ex articolo 18) reca numerose modifiche all’articolo 142 del codice, in materia di limiti di velocità.

Il comma 1, lettera d) del testo approvato dalla Camera introduceva una serie di commi aggiuntivi al citato art. 142. Il testo approvato dal Senato reca numerose modiche.

Il comma 12-bis, nel testo della Camera, prevedeva che i proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo attraverso l’impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l’utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni fossero attribuiti all’ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l’accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni, riservando all’ente da cui dipende l’organo accertatore una quota dei proventi idonea a recuperare le spese di accertamento. Il nuovo testo prevede invece che i proventi vengano suddividi in quote eguali: 50% all’ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l’accertamento e 50% all’ente da cui dipende l’organo accertatore. La norma sulla destinazione dei proventi, che nel testo del Senato era limitata agli accertamenti effettuati dalla polizia municipale, a seguito di un emendamento della IX Commissione, non reca più tale limitazione.

Infine, il nuovo testo esclude la ripartizione dei proventi agli accertamenti effettuati su strade in concessione.

I commi 12-ter e 12-quater– che sostituiscono quelli contenuti nel testo della Camera – prevedono:

§         che i proventi di cui al comma 12-bis vengano destinati adinterventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e dei relativi impianti, arredi, attrezzature e pertinenze, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, nonché – secondo la modifica introdotta dalla IX Commissione – alle spese relative al personale;

§         che ciascun ente trasmetta in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell’interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di cui al comma 12-bis e all’art. 208, comma 1,di propria spettanza, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell’ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 12-ter, ovvero dal comma 4 dell’art. 208, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame, introdotto dal Senato, prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, venga approvato il modello di relazione - introdotto dal comma 12-quater ora illustrato – e siano definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, e le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti. Con emendamento della IX Commissione è stata aggiunta una disposizione, con la quale si prevede che il predetto decreto dovrà altresì definire le modalità di posizionamento e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del codice, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.

Una ulteriore modifica della IX Commissione ha aggiunto il comma 2-bis, ai sensi del quale le norme sopra illustrate, relative alla destinazione dei proventi delle sanzioni, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'approvazione del citato decreto ministeriale.

 


 

Articolo 26
(Modifica dell’articolo 152 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli)

 

 

L’articolo 26, introdotto dal Senato, sostituisce l’articolo 152 del codice, in materia di segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli, che attualmente prevede l’obbligo, anche nelle ore diurne, di usare le luci di posizione e i proiettori anabbaglianti fuori dai centri abitati, mentre per i ciclomotori ed i motocicli l’obbligo sussiste anche durante la marcia nei centri abitati.

Il nuovo testo dell’art. 152 estende l’obbligo di uso delle luci durata la marcia diurna, dentro e fuori dai centri abitati, anche a tricicli e quadricicli (minicar), e riproduce – a seguito di un emendamento della IX Commissione - la previsione del testo vigente, secondo la quale, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna; dispone inoltre la deroga dal rispetto di tali obblighi i veicoli di interesse storico e collezionistico.

Il nuovo testo, inoltre a seguito di un’ulteriore modifica della IX Commissione, riproduce quanto previsto dal vigente comma 3, che reca la sanzione pecuniaria - pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 – per la violazione delle disposizioni in oggetto.

 


 

Articolo 27
(Modifiche agli articoli 157 e 158 del decreto legislativo
n. 285 del
1992, in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli
e di divieto di fermata e di sosta dei veicoli)

 

 

L’articolo in esame (ex articolo 19) modifica gli articoli 157 e 158 del codice della strada, in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli.

 

Con un emendamento della IX Commissione è stata soppressa la lettera a), che, inserendo all’articolo 157 una nuova disposizione, consentiva, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio, la sosta delle biciclette sui marciapiedi ed all'interno delle aree pedonali.

 

Il testo approvato dalla Camera prevedeva l’abrogazione del comma 7-bis dell’art. 157, recante il divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria. La lettera b) del testo del Senato ha soppresso tale disposizione abrogativa, lasciando peraltro in vigore il divieto solo per il caso della sosta (sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente); il divieto viene invece soppresso nell’ipotesi di fermata (temporanea sospensione della marcia per esigenze di brevissima durata).

 


 

Articolo 28
(Modifiche all’articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di trasporto di persone e oggetti
sui veicoli a motore a due ruote)

 

 

La IX Commissione ha soppresso l’articolo 28, introdotto dal Senato, che modificava l’articolo 170 del codice della strada, in materia di trasporto di persone sui veicoli a motore a due ruote.

Al comma 1-bis veniva aggiunta una disposizione che limitava il trasporto di minori fino a 12 anni sui motoveicoli a due ruote: esso veniva consentito alloggiando gli stessi in un apposito sedile di sicurezza, conforme al tipo omologato, secondo una normativa che dovrà essere stabilita con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Veniva inoltre inserito un comma 1-ter, che prevedeva che i motocicli a due o tre ruote con a bordo bambini di statura inferiore ad 1,5 metri non potessero superare i 60 km/h, ovvero i limiti minimi di velocità, se superiori a 60 km/h.

 


 

Articolo 29
(Modifica agli articoli 171, 172 e 182 del decreto legislativo
n. 285 del
1992, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti
di veicoli a due ruote, di uso delle cinture di sicurezza
e di circolazione dei velocipedi
)

 

 

L’art. 29 (ex articolo 20) reca una serie di norme in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, di uso delle cinture di sicurezza e di circolazione dei velocipedi.

 

Il Senato ha introdotto una disposizione aggiuntiva - nuovo comma 3 – che, mediante modifica dell’art. 172, comma 1, del codice, prevede l’obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza per conducente e passeggeri dei veicoli della categoria L6e, vale a dire quadricicli leggeri (la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg) (c.d. minicar), dotati di carrozzeria chiusa.

 

Un’altra modifica è stata introdotta al comma 5, che, nel testo approvato dalla Camera, prevedeva per il conducente di velocipede che circola da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie, l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti. Il testo modificato limita tale obbligo alla circolazione fuori dai centri abitati.

E’ stata invece soppressa dalla IX Commissione la disposizione inserita dal Senato, che prevedevaper i conducenti di velocipede minori di 14 anni, l’obbligo di uso di un casco protettivo conforme alla normativa tecnica europea.

 


 

Articolo 30
(Modifica all’articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida)

 

 

L’articolo in esame - aggiunto dal Senato - modifica il comma 1 dell’art. 173 del codice della strada, che, con riguardo al titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali, prevede il conseguente obbligo di uso delle lenti o di altri apparecchi. L’articolo 30 inserisce una specificazione al fine di estendere il predetto obbligo anche al titolare di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori (il “patentino”).L’obbligo di utilizzo delle lenti e di altri apparecchi viene in questo modo applicato anche per l’autorizzazione alla guida di ciclomotori e delle c.d. “minicar”.

 


 

Articolo 31
(Modifiche degli articoli 174 e 178 e agli articoli 176 e 179 del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di durata della guida
degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose,
di documenti di viaggio, di comportamenti durante la circolazione
e di verifiche in caso di incidenti)

 

 

L’articolo 31 (ex articolo 21) ridefinisce, secondo i principi dettati dal Regolamento comunitario n. 561/2006, la disciplina dettata dagli articoli 174, 178, 176 e 179 del codice della strada, in materia di autotrasporto, con riferimento alla durata di guida, ai documenti di viaggio, ai comportamenti durante la circolazione e alle verifiche in caso di incidenti.

Le modifiche introdotte dal Senato riguardano in particolare l’entità delle sanzioni.

Con riferimento all’art. 174, in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose:

§      al comma 4, viene ridotta la sanzione per il superamento dei periodi di guida, prevedendo il pagamento di una somma da euro 38 a euro 152 (nel testo Camera era previsto il pagamento di una somma da euro 155 a euro 624). Viene invece aumentata la sanzione per il conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero, prevedendosi una somma da euro 200 a euro 800 (nel testo Camera era previsto lo stesso importo della precedente fattispecie, da 155 a 624);

§      al comma 5 si introduce la sanzione per il caso in cui il conducente incorra in una violazione di oltre il 10% del tempo minimo di riposo giornaliero, prevedendo il pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400;

§      il comma 7 aumenta la sanzione per il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale, prevedendo il pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000 (nel testo Camera:da euro 307 a euro 1.227);

§      il comma 8 riduce la sanzione per il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni, prevedendo il pagamento di una somma da euro 155 a euro 620 (nel testo Camera: da euro 295 a euro 1.179).

 

Con riferimento all’art. 178, in materia di documenti di viaggio per trasporti con veicoli non muniti di cronotachigrafo:

§      al comma 4 si riduce la sanzione per chi supera la durata dei prescritti periodi di guida, prevedendo il pagamento di una somma da euro 38 a euro 152 (nel testo Camera: da euro 155 a euro 624). Viene invece aumentata la sanzione per la violazione delle norma sui periodi di riposo giornaliero: da euro 200 a euro 800 (nel testo Camera:da euro 155 a euro 624);

§      al comma 5, si introduce una sanzione (da euro 350 a euro 1.400) per la violazione di durata superiore al 10 per cento relativa al periodo minimo di riposo prescritto

§      al comma 7, si riduce la sanzione per il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale, prevedendo il pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000  (testo Camera:da euro 307 a euro 1.227). Si introduce inoltre un’apposita sanzione per il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale (pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400).

§      il comma 8 riduce la sanzione per il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni, prevedendo il pagamento di una somma da euro 155 a euro 620 (testo Camera: da euro 295 a euro 1.179).

 

All’art. 179, che riguarda l’uso del cronotachigrafo e del limitatore di velocità, l’unica modifica riguarda il comma 2, che nel testo vigente prevede la sanzione del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119 per chi viola le disposizioni sull’obbligo di dotare l’autoveicolo non cronotachigrafo, o non inserisce il foglio di registrazione; a quest’ultima ipotesi viene aggiunta quella di mancato inserimento della scheda del conducente.

 


 

Articolo 32
(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo
n. 285 del
1992, in materia di mezzi di soccorso per animali
e di incidenti con danni ad animali)

 

 

L’articolo 32 (ex articolo 22) interviene sul comma 1 dell’articolo 177, in materia di circolazione degli autoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze, e sul comma 2 dell’art. 189 del codice della strada, in tema di comportamento in caso di incidenti.

Il testo della Camera aveva modificato il comma 1 dell’art. 177, estendendo alle autoambulanze e ai mezzi di soccorso per animali o di vigilanza zoofila l'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme. Il testo modificato dal Senato precisa che l’uso di tale dispositivo per i veicoli utilizzati per il soccorso e il recupero degli animali o per la vigilanza zoofila sia permesso nell’espletamento dei servizi urgenti di istituto, da individuarsi con decreto ministeriale. Con lo stesso decreto dovranno essere disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale.

 


 

Articolo 33
(Modifica all’articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di possesso dei documenti di guida)

 

 

L’articolo 33, introdotto dal Senato, modifica l’articolo 180 del codice della strada, che al comma 5 prevede l’obbligo per il conducente di  avere con sé il certificato di abilitazione professionale e il certificato di idoneità, quando prescritti. L’articolo in esame precisa tale disposizione, prevedendo l’obbligo di avere con sé anche la carta di qualificazione del conducente.

Va ricordato che la carta di qualificazione del conducente - introdotta dalla direttiva 2003/59/CE, recepito con d.lgs. n. 286/2005 – è obbligatoria per i conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone o di cose su veicoli per i quali è richiesto il possesso della patente C, CE, D, DE.

 


 

Articolo 34
(Modifiche agli articoli 186 e 187 e introduzione dell’articolo 186-bis del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di guida sotto l’influenza dell’alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, nonché di guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose)

 

 

L’articolo 34 (ex articolo 23) interviene sulla disciplina recata dagli articoli 186 e 187 del codice, in tema di guida in stato di ebbrezza e guida in stato di alterazione per uso di stupefacenti.

 

Art. 186

In primo luogo, il Senato ha apportato un coordinamento formale, ai commi 2 e 2-bis dell’art. 186, precisando che la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nel caso in cui sia stato provocato un incidente stradale da un conducente con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi/litro è effettuata ai sensi delle norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI. Il capo I si riferisce agli illeciti amministrativi, mentre il capo II si riferisce agli illeciti penali. Viene conseguentemente soppresso il rinvio all’art. 223, contenuto nel testo della Camera.

 

E’ stato inoltre aggiunto un comma 9-bis, il quale prevede che, in assenza di opposizione da parte dell’imputato, le pene detentive e pecuniarie previste per i reati consistenti nella guida in stato di ebbrezza, ad esclusione del caso in cui tale guida abbia provocato un incidente stradale, possano essere sostituite dallo svolgimento non retribuito di lavori di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 274/2000.

Il comma 9-bis in esame precisa che il lavoro in oggetto deve consistere nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.

In deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del d.lgs. n. 274/2000, il lavoro di pubblica utilità deve avere una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria, ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità.

Si ricorda in proposito che, ai sensi del comma 2 dell’art. 54, il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi.

In caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice può decidere di applicare l’estinzione del reato, la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e la revoca la confisca del veicolo sequestrato.. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice, secondo quanto previsto dalle norme procedurali di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca.

Il lavoro di pubblica utilità non può comunque sostituire la pena per più di una volta.

 

Art. 186-bis

Questo articolo aggiuntivo, inserito nel testo approvato dalla Camera, ha previsto il divieto assoluto di consumare bevande alcoliche per i conducenti di età inferiore a ventuno anni e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto.

Il Senato ha modificato l’entità della sanzione per i conducenti appartenenti a tali categorie, qualora sia accertato un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8, prevedendo l’aumento di un terzo della sanzione prevista in via generale dal comma 2, lettera a) dell’art. 186, laddove il testo della Camera prevedeva un aumento compreso fra un terzo e la metà. Per i casi di tasso alcolemico superiore a 0,8 e a 1,5 (art. 186, comma 2, lettere b) e c)), viene invece confermata la previsione del testo della Camera (aumento da un terzo alla metà delle sanzioni).

 

Art. 187

Vengono apportate modifiche al comma 2-bis, introdotto dal testo della Camera, il quale prevede la possibilità di sottoporre il conducente, qualora vi sia motivo di ritenere che si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia Per le modalità applicative, si rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e del lavoro, della salute e delle politiche sociali. La norma approvata dal senato specifica che il decreto debba essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, e che dalla nuova normativa non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Viene inoltre aggiunto un comma 8-bis, che riproduce le previsioni di cui al comma 9-bis dell’art. 186, introducendo anche per l’ipotesi di condanna per guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti la possibilità di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, purché non vi sia opposizione da parte dell’imputato. Resta comunque esclusa la possibilità di applicare tale misura sostitutiva nel caso in cui il conducente abbia provocato un incidente stradale. I criteri e le modalità applicative della pena sostituiva sono identiche a quelle previste dal comma 9-bis dell’art. 186, sopra illustrato.

 


 

Articolo 35
(Modifica all’articolo 191 del decreto legislativo
n. 285 del
1992, in materia di attraversamenti pedonali)

 

 

L’articolo in esame, introdotto dal Senato, sostituisce l’art. 191, comma 1, del codice, in materia di obblighi dei conducenti nei confronti, il quale prevede attualmente, nel caso di transito dei pedoni sugli attraversamenti pedonali, l’obbligo per i conducenti di dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi. Il nuovo testo dispone invece che, ove il traffico non sia regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali e devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che attraversano la medesima parte della carreggiata. Nelle seconda parte del comma viene riprodotta la disposizione vigente, secondo cui l’obbligo di dare la precedenza sussiste anche per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Infine, il comma precisa che resta fermo quanto previsto dall’articolo 190, comma 4, che vieta ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità e vieta di causare intralcio al transito normale degli altri pedoni sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali.

Va osservato che tale ultima disposizione appare ultronea, in quanto l’applicabilità del citato art. 190, comma 4, non dovrebbe in ogni caso essere condizionata dalle modifiche introdotte all’art. 191

 


 

Articolo 36
(Modifica all’articolo 195 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)

 

 

L’articolo 36, introdotto dal Senato, e modificato dalla IX Commissione, apporta una rilevante modifica alla disciplina sanzionatoria per la guida in stato di ebbrezza, intervenendo sull’art. 195 del codice della strada. Il comma 2 di tale articolo prevede che le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 2 e prima delle ore 6. La norma in esame inserisce fra questeviolazioni anche quelle di cui agli articoli 186, comma 2, lettera a), e 186-bis. L’aumento di un terzo per le infrazioni commesse nelle ore notturne si applica pertanto anche a chi guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l e ai conducenti con età inferiore a 21 anni, neopatentati e conducenti professionisti, in tutti i casi di guida con tasso alcolemico superiore a 0.

 


 

Articolo 37
(Modifiche all’articolo 200 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di contestazione e verbalizzazione delle violazioni)

 

 

L’articolo 37, introdotto dal Senato, modifica l’art. 200 del codice, in materia di contestazione e verbalizzazione delle violazioni. Al comma 1, si precisa che la violazione deve essere immediatamente contestata al trasgressore al di fuori dei casi indicati dall’art. 201, comma 1-bis. Tale comma prevede alcuni casi per i quali la contestazione immediata non è necessaria (fra cui: impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità, attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa, sorpasso vietato).

Il comma 2 dello stesso art. 200 viene sostituito, al fine di prevedere che il verbale può essere redatto con l'ausilio di sistemi informatici e di specificare che il verbale contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l’identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione.

 


 

Articolo 38
(Modifiche all’articolo 201 del decreto legislativo
n. 285 del
1992, in materia di notificazione delle violazioni)

 

 

L’articolo 38 (ex articolo 24) modifica l’articolo 201, comma 1, del codice, che detta norme per le procedure di notificazione delle violazioni, in assenza di contestazione immediata. A seguito delle modifiche introdotte dalla IX Commissione, il termine per la notifica - ridotto dal testo del Senato da 150 a 60 giorni – viene portato a 90 giorni dalla data dell'accertamento.Si prevede inoltre un termine di 100 giorni per la notifica all’obbligato in solido, nel caso di contestazione immediata.

Il testo del Senato ha inoltre introdotto ulteriori modifiche aggiuntive all’art. 201, comma 1-bis, al fine di ampliare l’ambito di applicazione della norma, che indica i casi in cui la contestazione immediata non è necessaria. Mediante aggiunta di una lettera g-bis), si prevedono infatti altre violazioni per le quali la contestazione immediata non è necessaria. In particolare, si tratta di quelle previste dall’articolo 141 (norme sulla velocità), dall’art. 143 commi 11 e 12 (circolazione contromano), dall’art. 146 (violazione segnaletica stradale), dall’art. 170 ( norme sul trasporto di persone e di oggetti su motoveicoli), dall’art. 171 (uso del casco protettivo), dall’art. 213 (casi in cui il codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa) e dall’art. 214 (casi in cui il codice prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo).

Modificando il comma 1-ter, si prevede inoltre che, nei casi previsti alle lettere b) - attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso - f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui al d.l. n. 121/2002 (autovelox) - e g) - rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi automatici di cui all’art. 17, comma 133, della legge n. 127/1997 - non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale, qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Questi apparecchi devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale.

Viene infine inserito un comma 1-quater, il quale prevede che anche in occasione della rilevazione delle violazioni indicate dalla nuova lettera g-bis), sopra illustrata, non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale, sempre chel’accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Gli apparecchi devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale ed essere installati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.

 


 

Articolo 40
(Introduzione dell’articolo 202-bis del decreto legislativo n. 285
del
1992, in materia di rateazione delle sanzioni pecuniarie)

 

 

L’articolo 40 (ex articolo 26) interviene, mediante introduzione di un articolo 202–bis al codice, in materia di rateazione delle sanzioni pecuniarie. Il comma 1 in particolare dispone che i soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, i quali versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili. Il Senato aveva portato da 400 a 200 euro l’importo della sanzione al di sopra del quale è possibile accedere alla rateazione del pagamento, la IX Commissioneha ridotto tale limite a 150 euro.

 


 

Articolo 41
(Modifiche agli articoli 204-bis e 205 del decreto legislativo n. 285
del
1992, in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione)

 

 

L’articolo 41 (ex articolo 27) reca modifiche agli articoli 204-bis e 205 del codice della strada, in materia di ricorso al giudice di pace.

Il comma 1 del testo approvato dalla Camera riduceva da sessanta a trenta giorni, a decorrente dalla data di contestazione o di notificazione, il termine per proporre ricorso al giudice di pace. Tale disposizione è stata soppressa dal Senato.

 


 

Articolo 42
(Modifiche all’articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di destinazione dei proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie)

 

 

L’articolo 42 (ex articolo 28) apporta rilevanti modifiche alla disciplina recata dall’articolo 208 del codice, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. L’articolo è stato ampiamente modificato dalla 8° Commissione del Senato, sulla base delle indicazioni formulate dalla Commissione Bilancio in sede consultiva.

In primo luogo, è stato soppresso il comma 1 del nuovo testo dell’articolo 208,che prevedeva l’assegnazione del complesso dei proventi di spettanza dello Stato derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada per il 20% al finanziamento della manutenzione stradale e al potenziamento della segnaletica, per il 10% al finanziamento dei controlli, per il 2,5% all’effettuazione degli accertamenti sulla guida instato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e per l’1% alla sperimentazione di dispositivi di contrasto alla guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Sono state altresì soppresse le disposizioni di cui ai commi 5-ter e 5-quater, che prevedevano una procedura di rendicontazione da parte degli enti locali sull’utilizzo dei proventi di loro spettanza derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada e stabiliva la sanzione della riduzione del 3% dei finanziamenti dei contributi spettanti all’ente locale a valere sul Fondo ordinario, nel caso in cui non avesse effettivamente destinato il 50% di detti proventi a finalità di sicurezza stradale. Soppresso anche il comma 5-quinquies, secondo il quale le risorse derivanti dall’eventuale riduzione dei finanziamenti a valere sul citato Fondo ordinario dovevano essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per una quota pari al 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, per la restante quota del 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero dell’interno.

La nuova normativa, introdotta dal Senato e ulteriormente modificata dalla IX Commissione, prevede che le maggiori entrate spettanti allo Stato e derivanti dall'applicazione delle sanzioni dal codice, modificate dalla proposta di legge in esame, ed ulteriori rispetto alle esigenze di complessiva compensazione finanziaria e di equilibrio di bilancio, debbano essere individuate a consuntivo, annualmente, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Tali entrate affluiscono ad un'apposita contabilità speciale, e una quota parte, secondo quanto stabilito con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno e con quello dell'economia e delle finanze, viene ripartita nel modo seguente:

a) 20% del totale annuo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; di queste risorse:

§                una quota non inferiore a un quarto, è destinata a interventi finalizzati alla sostituzione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione della segnaletica stradale;

§                un'ulteriore quota non inferiore a un quarto è destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate in concessione, a interventi di installazione, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale;

b) 10%del totale annuo al Ministero dell'interno, per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle forze di polizia stradale,Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'ammontare complessivo delle sanzioni relative a violazioni accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia;

c) 5%del totale annuo al Ministero dell'interno per il totale delle spese relative all'effettuazione degli accertamenti previsti in caso di guida sotto l’effetto dell’alcol o di sostanze stupefacenti e psicotrope (fatta eccezione per i test antidroga effettuati mediante prelievo di saliva per le quali con le entrate in questione il Ministero dell’interno  provvede soltanto al 50 per cento della spesa);

d) 5% del totale annuo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la predisposizione dei programmi da svolgersi nelle scuole finalizzati ad una corretta conoscenza dei principi della sicurezza stradale;

e) 10% al Ministero dell'interno per garantire la piena funzionalità degli organi di polizia stradale, la repressione dei comportamenti di infrazione alla guida ed il controllo sull'efficienza dei veicoli.

 

Il comma 4 precisa che le maggiori entrate derivanti dalla legge affluiscono ad un’apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate dal comma 3, sopra illustrato.

Secondo il comma 4-bis, la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie deve essere determinata dalle amministrazioni a consuntivo, attribuendo carattere di priorità ai programmi di spesa già avviati o pianificati.

 


 

Articolo 44
(Modifiche all’articolo 218 e introduzione dell’articolo 218-bis del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di sanzione accessoria della sospensione della patente e di applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati)

 

 

L’articolo 44 (ex articolo 30) apporta modifiche alla normativa di cui all’art. 218 del codice, in materia di sanzione accessoria della sospensione della patente e di applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati.

 

Il testo approvato dal Senato non ha introdotto modifiche al comma 2 dell’articolo, che ha introdotto l’art. 218-bis (Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati). E’ stato invece modificato il comma 1, riguardante la normativa procedurale in tema di sospensione della patente. In particolare, il nuovo testo del comma 2 dell’art. 218 prevede che, entro cinque giorni dal ritiro della patente, il conducente cui è stata sospesa la patente - nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente - possa proporre al prefetto una richiesta intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie e comunque di non oltre tre ore al giorno, motivato da ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici, ovvero nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992 (che disciplina la concessione di permessi giornalieri per i lavoratori i quali assistono figli o parenti conviventi con handicap in situazione di gravità). Entro i successivi quindici giorni, il prefetto emana l’ordinanza di sospensione della patente, tenendo conto dell’entità del danno apportato, della gravità della violazione, e del pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Il prefetto deve altresì valutare le motivazioni e gli elementi di documentazione addotti dal conducente nella sua istanza di autorizzazione alla guida. può essere concesso una sola volta. Ove tale istanza venga accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida. In questo caso, l’ordinanza – che deve contenere l’indicazione dei giorni e delle fasce orarie in cui è possibile utilizzare il permesso di guida - viene notificata all’interessato e comunicata all’anagrafe degli abilitati alla guida, di cui all’art. 226 del codice. Ove l’ordinanza del prefetto non sia emanata nel predetto termine di quindici giorni il conducente può ottenere la restituzione della patente ritirata. La norma precisa infine che il permesso di guida nel corso di sospensione della patente può essere concesso una sola volta. Con modifica introdotta dalla IX Commissione, si prevede che vengano applicate le sanzioni previste dal comma 6 dell’art. 218 per chi circola abusivamente (pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369, sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi) anche a chi circola avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2, in violazione dei limiti previsti dall’ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso.

 


 

Articolo 45
(Modifiche agli articoli 219, 219-bis e 222, modifica dell’articolo 223 e abrogazione dell’articolo 130-bis del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di revoca e ritiro della patente di guida)

 

 

L’articolo 45 (ex articolo 31) interviene della normativa in materia di revoca e ritiro della patente. Il Senato ha apportato alcune modifiche al testo della Camera.

Il comma 1 aggiunge al comma 3-bisdell’art. 219, che disciplina la revoca della patente, una disposizione, con la quale si prevede che, fino alla entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 2006/126/CE[5], i soggetti ai quali è stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori né possono condurre tali veicoli.

Allo stesso art. 219 viene inoltre aggiunto il comma 3-quater, in base al quale per i soggetti di cui all’art. 186-bis, comma 1, lettere a), b) e c) – conducenti che esercitano professionalmente trasporto di persone o cose, e conducenti di autoveicoli di massa complessiva 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto – la revoca della patente conseguente all’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l (art. 186, comma 2, lettere b) e c)), o del reato di guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti (art. 187) costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile.

Si ricorda che, secondo il comma 1 dell’art. 2119 c.c., ciascuna delle parti di un rapporto di lavoro può recedere dal contratto stesso prima della cadenza del termine o senza preavviso, quando il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame sostituisce il comma 1 dell’art. 219–bis del codice, in materia di ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida. Il comma vigente prevede che, quando è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente e la violazione da cui discende è commessa da un conducente munito di certificato di idoneità alla guida di ciclomotore (di cui all’articolo 116, commi 1-bis e 1-ter), le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida. Il nuovo testo del comma prevede che, ove il conducente sia in possesso di patente di guida, tali sanzioni vengano applicate sulla patente. Si applicano alla patente, ove previste, anche le riduzioni dei punti di cui all’art. 126-bis.

Viene inoltre abrogato il comma 2 dello stesso art. 219-bis, che regolamenta l’applicazione delle sanzioni accessorie quando l’infrazione è commessa da soggetto munito di patente alla guida di veicolo per il quale non richiesto il possesso della patente stessa. Il contenuto di tale comma risulta infatti assorbito dalle previsioni del nuovo comma 1.

 


 

Articolo 46-bis
(Modifica all'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di educazione stradale).

 

 

L’articolo 46-bis, introdotto dalla IX Commissione, modifica l’art. 230 del codice. In primo luogo, si prevede al comma 1 che i programmi di educazione stradale da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole - già previsti dall’art. 230 - siano predisposti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con le altre amministrazioni interessate (infrastrutture, interno, ambiente) (il testo vigente dell’art. 230 prevede che il decreto sia emanata dai Ministri delle infrastrutture e della istruzione, d’intesa con i Ministri dell’interno e dell’ambiente).

Il comma 2 precisa che il citato decreto debba essere adottato entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della legge in esame.

Il comma 3 stabilisce infine che i suddetti programmi devono essere svolti obbligatoriamente nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012.

 

Si ricorda che una norma di analogo tenore era contenuta all’art. 33 del testo approvato dalla Camera, articolo che è stato poi soppresso dal Senato, su richiesta della Commissione bilancio, in quanto suscettibile di determinare oneri finanziari, privi di copertura. Il nuovo articolo come detto, reca la clausola di invarianza finanziaria.

 

 


 

Articolo 47
(Istituzione del Comitato per l’indirizzo ed il coordinamento
delle attività connesse alla sicurezza stradale)

 

 

L’articolo 47, introdotto dal Senato, prevede l’istituzione, nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale, finalizzato a favorire la collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali competenti in materia di sicurezza stradale.

Le attività del Comitato riguardano:

-          la predisposizione del Piano nazionale della sicurezza stradale;

-          il coordinamento degli interventi per migliorare la sicurezza stradale posti in essere dai comuni e da altri soggetti pubblici e privati in materia;

-          la verifica delle misure adottate e dei risultati conseguiti;

-          la consulenza al Ministro per quanto concerne la relazione annuale al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia;

-          il coordinamento delle attività finalizzate alla raccolta dei dati relativi all'incidentalità stradale;

-          il coordinamento degli interventi di emergenza e di soccorso;

-          la formazione degli operatori.

Il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è composto da un rappresentante del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, un rappresentante per ciascuno dei Ministeri comunque coinvolti (economia e finanze, lavoro e  politiche sociali, salute, interno, istruzione e sviluppo economico), tre rappresentanti di regioni, province autonome e enti locali nominati dalla Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali.

L’istituzione e il funzionamento del Comitato non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 


 

Articolo 48
(Obblighi degli enti proprietari e concessionari
delle strade e delle autostrade)

 

 

L’articolo 48 (ex articolo 34) prevede una serie obblighi a carico degli entri proprietari e concessionari delle strade e autostrade. Il comma 1, in particolare, dispone che nelle strade e autostrade ove si registrano più elevati tassi di incidentalità, gli enti debbano effettuare specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale, nonché di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione. Al finanziamento di tali interventi si deve provvedere nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Senato ha soppresso l’ultimo periodo del comma 1, il quale prevedeva che il finanziamento dei predetti interventi potesse essere effettuato a valere sui proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada.

 

 


 

Articolo 49
(Disposizioni in materia di classificazione amministrativa
della rete autostradale e stradale di interesse nazionale)

 

 

L’articolo 49, introdotto dal Senato, interviene sul d.lgs. n. 461/1999 (Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale), che reca nelle tabelle allegate al testo, l’elencazione, suddivisa per regione, delle strade e autostrade che compongono la rete nazionale.

L’articolo in esame inserisce l’articolo 1-bis che, al comma 1, disciplina le modifiche della rete autostradale e stradale di configurata dallo stesso d.lgs. n. 461, specificando che a tal fine si deve provvedere, su iniziativa dello Stato o delle regioni interessate, con un decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, di cui all’articolo 2 del d.lgs. n. 281/1997, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.

Il comma 2 precisa che le modifiche consistono nel trasferimento tra Stato e regioni, e nella conseguente riclassificazione, di intere strade o di singoli tronchi.

Il comma 3 delinea l’iter procedurale finalizzato alla integrazione della rete autostradale e stradale di interesse nazionale, costituite dalla realizzazione di nuove strade o tronchi. Fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, la norma prevede che, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, si debba provvedere all’inserimento dei relativi studi e progetti negli strumenti di pianificazione e programmazione nazionale in materia di viabilità; con l’approvazione di tali strumenti le nuove strade vengono classificate di interesse nazionale. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prima della messa in esercizio, si provvede all’inserimento delle nuove strade nelle tabelle allegata dal d.lgs. n. 461/1999.

Il comma 4 prevede che, per le integrazioni della rete autostradale e stradale di interesse nazionale costituite dalla realizzazione di varianti che non alterano i capisaldi del tracciato, la classificazione a strada di interesse nazionale avviene di diritto.

Secondo il comma 5, per i tratti di strada della rete autostradale e stradale di interesse nazionale, dismessi a seguito della realizzazione di varianti di cui al comma 4, ovvero che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, si applicano le norme di cui all’art. 4, commi 3-7, del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del codice della strada). Tali norme prevedono: il trasferimento alla provincia o al comune dei tratti di strade statali dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada; la classificazione come strade comunali dei tratti di tratti di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti; le procedura di consegna delle strade agli enti cui sono trasferite.

Il comma 6 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi annualmente entro il 28 febbraio, l’aggiornamento delle tabelle allegata al decreto legislativo n. 461/1999, con le variazioni avvenute nell’anno solare precedente.

 

Il comma 2 dell’articolo 50 sopprime l’ultimo periodo dell’art. 1, comma 4, lettera b) , della legge n. 59/1997, il quale dispone che alle modifiche della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale si provvede, su proposta della regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia. Tale norma risulta ora sostituita dal nuovo art. 1-bis del d.lgs, n, 461/1999, sopra illustrato.

 


 

Articolo 50
(Introduzione del casco elettronico e della « scatola nera »)

 

 

L’articolo 50 (ex articolo 35) prevede l’emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di emanare direttive per l’utilizzo da parte dei conducenti di ciclomotori e motoveicoli del casco protettivo elettronico, e per introdurre in via sperimentale, nell’equipaggiamento degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C, D o E, il dispositivo elettronico protetto, denominato «scatola nera».

L’unica modifica apportata dal Senato riguarda la precisazione per la quale anche l’impiego del casco elettronico debba avvenire in via sperimentale.

 


 

Articolo 52
(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
286, in materia di responsabilità del vettore, del committente, del caricatore
e del proprietario della merce, di documenti di trasporto e di rilascio
della patente di guida per l’esercizio di attività di autotrasportatore)

 

 

L’articolo 52 (ex articolo 37) reca modifiche al decreto legislativo n. 286/2005 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore), in materia di responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, di documenti di trasporto e di qualificazione iniziale dell’attività di autotrasportatore.

Il Senato ha introdotto un comma 7-bis all’art. 22 del citato d.lgs., con il quale si prevede che possa conseguire la patente italiana, corrispondente alle categorie della patente estera posseduta, rilasciata da uno Stato con cui non sussistano condizioni di reciprocità,il dipendente di un'impresa di autotrasporto, con sede in Italia, e titolare di carta di qualificazione del conducente, a condizione che abbia stabilito la propria residenza in Italia da oltre un anno. Al momento del rilascio della patente, viene anche rilasciato al soggetto un duplicato della carta di qualificazione del conducente. Si applicano le stesse disposizioni per il dipendente di un’impresa di autotrasporto, avente sede in Italia, e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia, che sia titolare di una patente rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea, su conversione di patente rilasciata da Stato terzo, con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità.

L’altra modifica del Senato concerne la soppressione della disposizione contenuta nel testo approvato dalla Camera, che, novellando l’art. 18 del d.lgs. n. 286/2005, prevedeva un limite minimo di età di 21 anni per  guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato. Con la soppressione di questa norma, il limite di età resta fissato in 18 anni, come previsto dal comma 1, lettera b), del citato art. 18.

 


 

Articolo 54
(Misure per la prevenzione dei danni
e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool)

 

 

L’articolo 54, introdotto dal Senato, interviene in materia di vendita delle bevande superalcoliche sulle autostrade, sostituendo l’art. 14 della legge n. 125/2001 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati). Tale articolo reca attualmente il divieto di vendere bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22 alle ore 6

Il nuovo testo, al comma 1, prevede che nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A, di cui all’articolo 2, comma 2, del codice della strada (autostrade) è vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6.

Ai sensi del comma 2, nelle medesime aree è altresì vietata la somministrazione di bevande superalcoliche e, dalle ore 2 alle ore 7, la somministrazione di bevande alcoliche.

Il comma 3 prevede la sanzione la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.000 per la violazione del divieto sancito dal comma 1. Per la violazione dei divieti di cui al comma 2, il comma 4 prevede la sanzione pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500.

Il comma 5 dispone che qualora, nell’arco di un biennio, sia ripetuta  una delle violazioni delle disposizioni recate dai commi 1 o 2, il prefetto territorialmente competente, dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni.

Il comma 2 dell’art. 54-bis in esame, infine, in connessione con le modifiche introdotte all’art. 14 della legge n 125/2001, dispone l’abrogazione dell’art. 6-bis del D.L. n. 151/2003, convertito dalla legge n. 214/2003. Tale articolo prevede che negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A - di cui all'articolo 2, comma 2, del codice della strada - è vietata la somministrazione di bevande superalcoliche.

 


 

Articolo 55
(Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita
di alcool nelle ore notturne)

 

 

L’articolo 55, relativo ai divieti di somministrazione e vendita di alcolici nelle ore notturne, introdotto dal Senato, è stato interamente sostituito nel corso dell’esame in sede referente presso la IX Commissione della Camera.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame sostituisce i commi 2 e 3 dell’articolo 6 del D.L. n. 117/2007.

Il nuovo comma 2 del citato articolo 6 dispone il divieto di somministrare bevande alcoliche e superalcoliche dalle 3 alle 6 di notte, anziché, come previsto dal Senato e dalla normativa vigente, dopo le ore 2 di notte. E’ consentito al questore di disporre diversamente in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. Il divieto non si applicano per le notti tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e tra il 15 e il 16 agosto (nuovo comma 2-ter dell’art. 6 del D.L. n. 117/2007).

 

Rispetto al testo approvato dal Senato, l’ambito di applicazione del divieto è stato esteso, ricomprendendovi, oltre agli esercizi in cui si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche:

§      tutti gli esercizi muniti della licenza per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche;

§      chiunque somministra bevande alcoliche e superalcoliche in spazi e aree pubblici;

§      i circoli gestiti da singoli, da enti e da associazioni;

§      i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato (per i quali il divieto si applica dalle ore 24 alle ore 6) (nuovo comma 2-bis del citato art. 6).

 

Il nuovo comma 2-quater del citato art. 6 impone ai locali che proseguono la propria attività oltre le ore 24, la presenza di un apparecchio per la rilevazione del tasso alcolemico e l’obbligo di esporre tabelle che evidenziano le conseguenze fisiche dell’assunzione di sostanze alcoliche, in relazione alla quantità ingerita. Tale previsione corrisponde a quanto prescritto dalla norma vigente, nonché dal testo approvato dal Senato.

 

Il nuovo comma 2-quinquies dell’art. 6, di contenuto innovativo, prevede che i titolari e i gestori di stabilimenti balneari, muniti di licenza per la somministrazione e vendita di bevande alcoliche, possono svolgere forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, nelle ore comprese tra le 17 e le 20.

 

Il testo approvato dal Senato aveva introdotto un nuovo comma, il quale prevedeva la facoltà del sindaco di autorizzare la cessazione delle attività di somministrazione di bevande alcoliche entro le ore 5, per non più di 10 volte nell'arco di un anno. Lo stesso comma prevedeva inoltre che, nelle isole in cui è interdetta la circolazione degli automezzi ad uso privato, non si applicano limitazioni di orario per la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche. Questo comma non è presente nel testo approvato dalla Commissione trasporti della Camera.

 

Per quanto riguarda le sanzioni per l’inosservanza delle disposizioni precedenti, il nuovo comma 3 dell’articolo 6, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 5 mila a 20 mila euro per l’inosservanza dei divieti relativi agli orari di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche. In caso di contestazione di due distinte violazioni del suddetto divieto nell’arco di un biennio, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo da sette a trenta giorni.

In caso di inosservanza alla prescrizioni relative all’apparecchio per la misurazione del tasso alcolemico e all’esposizione delle tabelle si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 e 1.200 euro.

Il testo vigente dell’art. 6 del D.L. n. 117/2007 e il testo approvato dal Senato prevedono, per ogni violazione di ciascuna disposizione dell’articolo, la sanzione della chiusura del locale da sette a trenta giorni.

 

Il comma 2 dell’articolo 55 in esame, che recepisce un’osservazione formulata dalla X Commissione Attività produttive, stabilisce che le prescrizioni relative all’obbligo di dotarsi di un apparecchio per la rilevazione del tasso alcolemico e di esporre tabelle indicanti le conseguenze dell’assunzione di bevande alcoliche si applicano a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge, nei confronti dei soggetti attualmente non obbligati a tali adempimenti, ovvero:

§      esercizi muniti della licenza per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche;

§      chiunque somministra bevande alcoliche e superalcoliche in spazi e aree pubblici;

§      circoli gestiti da singoli, da enti e da associazioni.

 


 

Articolo 61
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e alla legge n. 449 del 1997 per la concessione di ulteriori agevolazioni fiscali per l’acquisto di autoveicoli
per soggetti diversamente abili)

 

 

L’articolo 61, introdotto dal Senato, è stato soppresso dalla IX Commissione.

L’articolo apportava modifiche al DPR n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), al fine di prevedere la concessione di agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli per soggetti diversamente abili.

A tal fine, si modificava la Tabella A, Parte II del testo unico, che, nell’elenco dei beni soggetti all’aliquota IVA del 4%, comprende gli autoveicoli ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, e gli autoveicoli  adattati per la locomozione dei soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti a tali soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. In entrambi i casi, la riduzione dell’aliquota è applicabile su veicoli con cilindrata, se diesel, fino a 2.800 centimetri cubici; la norma in esame aumentava tale limite a3.000 centimetri cubici.

Il comma 2 recava la copertura finanziaria dell’onere, stimato in 1.200.000 euro nel 2010 e a 3 milioni di euro a decorrere dal 2011, ponendola a carico  del fondo per il miglioramento dell’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da piazza, istituito dall’art. 39-ter, comma 2, del DL 159/2007 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale) nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il comma 3 prevedeva infine, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196/2009, il monitoraggio degli oneri di cui all’articolo in esame.

 


 

Articolo 62
(Caratteristiche degli impianti semaforici e di altri dispositivi)

 

 

L’articolo 62 (ex articolo 44) demanda ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di definire le caratteristiche per l’omologazione e per l’installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici. Il testo approvato dal Senato prevede che nel predetto decreto debbano essere ricompresse anche le caratteristiche relative agli impianti impiegati per regolare la velocità e agli impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo.

 

 


 

Articolo 63
(Modalità di accertamento delle violazioni
al decreto legislativo n. 285 del 1992 da parte degli enti locali)

 

 

L’articolo 63 (ex articolo 45) prevede che all’accertamento delle violazioni al codice della strada, gli enti locali debbano provvedere mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria, da utilizzare esclusivamente con l’impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale. La modifica introdotta dal Senato attenua la predetta limitazione, consentendo agli enti locali di realizzare gli accertamenti anche con strumenti di noleggio a canone fisso.

 



[1]     Il testo approvato dalla Camera prevedeva che il limite massimo di riduzione di massa in ordine di marcia fosse pari a una tonnellata.

[2]     Il testo approvato dalla Camera richiedeva il controllo elettronico della stabilità per i soli veicoli ad alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano.

[3]     Le strade classificate di tipo C sono le strade extraurbane secondarie.

[4]     L’articolo 34-bis del Codice è stato introdotto dall’articolo 3, comma 14, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

[5] La direttiva, recante la nuova disciplina comunitaria in tema di patente di guida, deve essere recepita dagli Stati membri entro il 19 gennaio 2011.