Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Sicurezza stradale A.C. 649
Riferimenti:
AC N. 649/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 53
Data: 26/09/2008
Descrittori:
CIRCOLAZIONE STRADALE   DROGHE E SOSTANZE ALLUCINOGENE
LIMITI DI VELOCITA'   PATENTE
UBRIACHEZZA     
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni

SIWEB

Casella di testo: Progetti di legge26 settembre 2008                                                                                                                           n. 53/0

Sicurezza stradale

A.C. 649

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

649

Titolo

Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

32

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

30 aprile 2008

assegnazione

17 settembre 2008

Commissione competente

IX Trasporti

Sede

Referente

Pareri previsti

I,II,V,VII,X,XI,XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

 


Contenuto

La proposta legge C 649 riproduce in larga parte il contenuto del disegno di legge C2480-B, esaminato nella scorsa legislatura, il cui iter si è interrotto per la conclusione anticipata della legislatura stessa. Essareca disposizioni finalizzate a ridurre i rischi connessi alla circolazione stradale, mediante un complessivo inasprimento delle misure sanzionatorie recate dal codice della strada, ed una serie di ulteriori interventi volti alla prevenzione del fenomeno della incidentalità.

 

L’articolo 1 reca modifiche alle norme del codice concernenti i requisiti di idoneità alla circolazione e le procedure di revisione dei veicoli.

L’articolo 2 introduce la guida accompagnata,  che consente ai minori che hanno compiuto sedici anni, di guidare veicoli aventi massa non superiore a 3,5 t, purché accompagnati da un soggetto titolare di patente B da almeno dieci anni.

L’articolo 3 interviene sulle sanzioni previste per chi guida senza avere conseguito la patente.

L’articolo 4 modifica le modalità di accertamento dei requisiti di sicurezza dei quadricicli.

 

L’articolo 5 introduce limitazioni alla guida per i soggetti che hanno conseguito la patente da meno di tre anni (“neopatentati”).

L’articolo 6 modifica la disciplina per il rilascio dell’autorizzazione provvisoria alla guida (c.d. foglio rosa).

L’articolo 7 apporta alcune modifiche alla normativa di cui all’articolo 123 del codice, in materia di autoscuole

L’articolo 8 interviene sulle procedure inerenti la patente a punti e sulle decurtazioni di punteggio conseguenti a violazioni del codice. In primo luogo si prevede che la notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida della violazione che comporta la decurtazione di punteggio debba essere data entro il termine di sessanta giorni dalla definizione della contestazione (in luogo dei precedenti trenta), pena la preclusione della decurtazione medesima. In secondo luogo si prevede che la frequenza con profitto ai corsi di aggiornamento dia luogo al recupero di punti solo nel caso in cui, qualora la violazione non sia stata impugnata, non siano decorsi più di sei mesi dalla contestazione. Infine vengono aggravate le decurtazioni di punti sulla patente per alcune infrazioni considerate particolarmente pericolose.

 

L’articolo 9 introduce un obbligo di comunicazione a carico dei responsabili di strutture sanitarie, nei confronti del Dipartimento dei trasporti terrestri, nei casi di soggetti che siano in stato di coma da più di 48 ore. Per tali soggetti si prevede un obbligo di revisione della patente di guida, subordinando la successiva idoneità alla guida alla valutazione della commissione medica locale.

 

L’articolo 10 apporta modifiche alle norme relative all’osservanza dei limiti di velocità, prevedendo la rimodulazione delle fasce di eccesso di velocità nonché delle sanzioni.

 

L’articolo 11 introduce misure sanzionatorie più rigorose per infrazioni commesse da conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose e reca ampie modifiche alla disciplina vigente in materia di durata della guida, periodi di riposo, registri di servizio degli autoveicoli adibiti al trasporto, anche in attuazione di disposizioni comunitarie.

 

L’articolo 12 esonera dall’obbligo di dotazione dell’apparecchio di controllo  veicoli impiegati in attività connesse a servizi fognari, protezione contro le inondazioni, manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, manutenzione e controllo della rete stradale, gestione dei servizi di igiene urbana.

L’articolo 13, esclude per i casi di guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione per effetto di sostanze stupefacenti l’applicazione del beneficio previsto dall’articolo 189, comma 8, del codice della strada, secondo il quale non è soggetto all’arresto in flagranza chi presta soccorso alle vittime di incidenti.

L’articolo 14 prevede un allungamento dei termini entro i quali possono essere effettuati i pagamenti per le sanzioni pecuniarie previste dal codice.

L’articolo 15 destina parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alla sperimentazione di moderne tecnologie volte alla sicurezza stradale.

L’articolo 16 interviene sul quadro sanzionatorio previsto dal codice penale per omicidio colposo, lesioni personali colpose ed omissione di soccorso, quando tali reati siano commessi in violazione delle norme del codice della strada concernenti la guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti.

L’articolo 17 prevede una norma - già introdotta nell’ordinamento dall’articolo 6 del decreto legge n. 117/2007 – recante l’obbligo per i titolari e i gestori di esercizi in cui si somministrano bevande alcoliche di esporre le tabelle con le sanzioni previste in caso di guida sotto l’effetto dell’alcol.

L’articolo 18 prevede misure per la sospensione della patente ai ‘neo patentati’ e per la revisione della patente di guida. 

L’articolo 19 disciplina le procedure connesse all’applicazione delle sanzioni accessorie della confisca,del sequestro e del fermo amministrativodel veicolo, quando siano conseguenti alla commissione di reati.

L’articolo 20 introduce, nei riguardi di quanti debbano scontare una pena detentiva per i reati di cui agli articoli 116, 186 e 187 del codice della strada, la possibilità di chiedere l’applicazione della misura alternativa consistente nell’affidamento ai servizi sociali.

L’articolo 21 prevede obblighi nei confronti degli enti proprietari e concessionari delle strade, con la finalità di migliorare i livelli di sicurezza della circolazione.

L’articolo 22 reca disposizioni in materia di barriere stradali di sicurezza, adeguamento della segnaletica e protezione degli uccelli.

L’articolo 23 dispone che le maggiori entrate derivanti dall’aumento delle sanzioni pecuniarie, previste dal disegno di legge, siano destinate all’ammodernamento e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, al miglioramento della segnaletica, dell’illuminazione, alla realizzazione di campagne di prevenzione in materia di sicurezza stradale.

L’articolo 24 estende a regioni ed enti locali la possibilità di contrarre mutui  per effettuare interventi connessi alla sicurezza stradale

L’articolo 25 prevede una norma di sanatoria per le confische di ciclomotori e motoveicoli avvenute ai sensi del decreto legge n. 115/2005, consentendo la restituzione dei mezzi ai proprietari.

L’articolo 26 delega il Governo ad adottare, entro due anni dalla entrata in vigore della legge, decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285/1992, secondo criteri direttivi che prevedono: coordinamento e armonizzazione del codice con le altre disposizioni di settore vigenti; semplificazione delle procedure e della normativa tecnica; revisione e semplificazione dell’apparato sanzionatorio.

L’articolo 27 prevede norme per la comunicazione al Dipartimento dei trasporti terrestri, da parte degli organi di polizia, dei dati statistici relativi agli incidenti stradali.

L’articolo 28 dispone, nell’ambito della propaganda pubblicitaria di veicoli a motore, il divieto di fare riferimento alla velocità raggiungibile dai veicoli stessi o di fare ricorso a termini o immagini che possono trarre in inganno il consumatore utente della strada.

L’articolo 29reca disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno stato estero.

 L’articolo 30 demanda ai Ministeri dei trasporti e dell’economia l’emanazione di decreti  in materia di circolazione di mezzi adibiti al trasporto di merci deperibili.

L’articolo 31 prevede norme per fornire ai consumatori informazioni circa la pericolosità dell’assunzione di prodotti farmaceutici, in relazione alla guida di autoveicoli.

L’articolo 32 fissa l’entrata in vigoredel provvedimento al giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Relazioni allegate

E’ allegata la relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

Il disegno di legge interviene su materia disciplinata da norme di rango legislativo.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La circolazione stradale  non è esplicitamente menzionata né tra le materie che il nuovo articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce allalegislazione esclusiva dello Stato, né tra quelle di legislazione concorrente, di cui all’articolo 117, terzo comma (per le quali spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato).

Va tuttavia rilevato che la finalità esplicitamente perseguita dal disegno di legge (riduzione delle infrazioni al codice della strada e, quindi, degli incidenti), e lo stesso contenuto delle disposizioni, sembrano ricondurre il testo nell’ambito materiale, demandato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, “ordine pubblico e sicurezza”, inteso il termine “sicurezza” come comprensivo di aspetti che riguardano la tutela della sicurezza delle persone, anche non direttamente afferenti l’ordine pubblico.

Occorre in proposito rammentare che la Corte costituzionale,  con sentenza n. 428 del 2004, ha rilevato che, in relazione ai vari profili sotto i quali essa può venire in esame, considerazioni di carattere sistematico inducono a ritenere che la circolazione stradale sia riconducibile, sotto diversi aspetti - con particolare riguardo a quello della sicurezza - a competenze statali esclusive, ai sensi dell’art. 117, secondo comma.

 

 

Compatibilità comunitaria

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Si rinvia alla scheda contenuta nel dossier n. 53 (schede di lettura).

 

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 1 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dei trasporti che individui le modifiche per i veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t, esclusi i motoveicoli e i ciclomotori, che possono essere effettuate, senza nulla osta della casa costruttrice e senza l’accertamento previsto, anche tramite la certificazione di enti o professionisti accreditati; lo stesso decreto deve stabilire i requisiti per l’accreditamento, nonché le modalità e le condizioni per l’effettuazione delle modifiche.

L’articolo 2, comma 2, prevede un regolamento del Ministero dei trasporti, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge, per stabilire le norme di attuazione  in materia di guida autorizzata.

L’articolo 4 prevede che il Ministro dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplini con proprio decreto le modalità di accertamento dei requisiti di sicurezza dei quadricicli.

L’articolo 6 prevede un decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, per definire la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni con le autoscuole in autostrada, o in strada extraurbana e in ore notturne che deve effettuare l’aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B.

L’articolo 17, comma 2, prevede l’emanazione di un decreto del Ministero della salute per stabilire i contenuti delle tabelle di informazione sulle bevande alcoliche da esporre nei locali pubblici. Va rilevato che l’articolo 6 del decreto legge n. 117/2007 ha già introdotto una norma di contenuto analogo a quella dettata dall’articolo 17, ed è stato altresì emanato il decreto attuativo (Decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 30 luglio 2008).

L’articolo 18, comma 2, prevede l’emanazione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dei trasporti, che detti disposizioni applicative rispetto all’obbligo del medico di dare comunicazione al Ministero del trasporti di patologie dei propri assistiti che determinino una diminuzione o un pregiudizio della sua idoneità alla guida.

L’articolo 20 prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia, della solidarietà sociale e per le politiche giovanili e le attività sportive siano individuate le strutture che esercitano servizi sociali, cui affidare coloro che sono stati condannati all’arresto per violazione di norme del codice della strada relative alla guida senza patente o con patente revocata, ovvero in guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

L’articolo 21 prevede che vengano individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture le strade e le autostrade sulle quali si registrano i più alti tassi di incidentalità al fine provvedere ad interventi migliorativi sulle stesse.

L’articolo 22, comma 2 autorizza il governo ad apportare modifiche al regolamento di esecuzione del codice della strada al fine di introdurre misure volte ad assicurare il rispetto dell'obbligo di devolvere il 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alle finalità previste dal codice, nonché ad assicurare che gli enti proprietari e concessionari delle strade adottino le iniziative relative alle barriere di sicurezza, alla segnaletica stradale e al rischio dell'impatto di uccelli.

L’articolo 26 reca una delega al Governo, per adottare, entro due anni dalla entrata in vigore della legge, decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del codice della strada. I decreti legislativi integrativi e correttivi potranno essere adottati entro tre anni dall’entrata in vigore della legge.

L’articolo 27 prevede un decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, per fissare i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale da parte delle Forze dell'ordine al Ministero dei trasporti.

L’articolo 30, comma 1, prevede che, con uno o più  decreti del Ministro dei trasporti, vengano stabiliti i requisiti per il rilascio di attestato di conformità relative ai mezzi adibiti al trasporto di merci deperibili. Il comma 2 dello stesso articolo prevede che il Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia, con uno o più decreti stabilisca le relative tariffe.

L’articolo 36, comma 2, prevede l’emanazione di un decreto da parte del Ministro della salute, che individui i prodotti farmaceutici i quali possono produrre effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida.

 

Coordinamento con la normativa vigente

Il disegno di legge reca prevalentemente modifiche, mediante novella, ad articoli del codice della strada. Si segnala che il disegno di legge interviene su alcune disposizioni modificate dal decreto legge n. 117/2007, convertito dalla legge n. 160 del 2 ottobre 2007, e su altre, oggetto di recente intervento da parte del decreto legge n. 92/2008, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

 

 

Impatto sui destinatari delle norme

Il disegno di legge è destinato a produrre effetti prevalentemente sui proprietari e conducenti di autoveicoli e motoveicoli, sugli enti proprietari o concessionari di strade, nonché sugli organi istituzionalmente competenti in materia di circolazione e di sicurezza stradale.

 

Formulazione del testo

 

Il riferimento al Ministero dei trasporti, contenuto in numerose disposizioni del testo, dovrebbe essere sostituito dalla denominazione Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, capoverso 4-ter coincide sostanzialmente con la disposizione di cui al medesimo articolo, comma 2, lettera a) capoverso 2-bis.

L’articolo 3 reca un contenuto identico al testo vigente dell’articolo 116, comma 13, del codice della strada, quale modificato dall’articolo 1 del D.L. n. 117/2007.

Le disposizioni di cui all’articolo 16 dovrebbero essere coordinate con il testo dei nuovi articoli 589 e 590 del codice penale, quali modificati dall’articolo 1 del decreto legge n. 92/2008, convertito con legge n. 125/2008.

Con riguardo all’articolo 18, comma 2, il quale introduce un comma 2 bis all’art. 128 del codice della strada, si osserva che tale comma collega la sanzione della sospensione della patente per coloro che non si sottopongano alla procedura di  revisione sia ai casi introdotti dai nuovi commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, sia a quello disciplinato dal vigente comma 1; per tale ipotesi, tuttavia, il comma 2 dell’art. 128 prevede a sua volta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296, mentre il successivo comma 3 dispone il ritiro dellapatente, da effettuarsi secondo le procedure di cui all’art. 216 del codice. Sembra pertanto determinarsi un problema di coordinamento fra tali diverse previsioni sanzionatorie.