Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (C. 5466) Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione ONU contro la tortura
Riferimenti:
AC N. 5466/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 260
Data: 10/10/2012
Descrittori:
MALTRATTAMENTI E SEVIZIE   ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE ( ONU )
RATIFICA DEI TRATTATI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 5466

 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione ONU contro la tortura

 

(Approvato al Senato – A.S.  3354)

 

 

 

 

 

N. 260 – 10 ottobre 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

5466

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002.

 

Iniziativa:

 

 

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Colombo

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 

 


INDICE

 

 

 

 

ARTICOLI 1-37 del Protocollo e ARTICOLO 3 della proposta di legge di ratifica.. 3

Protocollo alla Convenzione ONU contro la tortura.. 3



PREMESSA

 

La proposta di legge in esame, già approvata dal Senato[1], reca la ratifica e l’esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002.

Il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme del Protocollo e della proposta di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 1-37 del Protocollo e ARTICOLO 3 della proposta di legge di ratifica

Protocollo alla Convenzione ONU contro la tortura

Le norme del Protocollo prevedono l’istituzione di un sistema di visite regolari, effettuate da organismi indipendenti internazionali e nazionali, nei luoghi in cui si trovano persone private della libertà, allo scopo di prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (articolo 1). A tale fine viene prevista l’istituzione, in seno al Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite, di un Sottocomitato per la prevenzione della tortura (articolo 2), le cui spese di funzionamento sono a carico dell’ONU che[2] mette, inoltre, a sua disposizione le strutture necessarie (articolo 25). Viene, altresì, disposta la costituzione di un Fondo speciale[3], che potrà essere finanziato attraverso contributi volontari da parte di governi, organizzazioni intergovernative e non governative, nonché da altri enti pubblici e privati (articolo 26).

Con riguardo al Sottocomitato contro la tortura, le norme del Protocollo (articoli 5-10) dispongono che questo sia composto da 10 membri, che saranno portati a 25 quando verrà  raggiunto il numero di cinquanta ratifiche o adesioni al Protocollo medesimo. Non può farvi parte più di un cittadino del medesimo Stato. Vengono, altresì, definiti i requisiti per la designazione dei membri, le procedure relative alla loro elezione da parte degli Stati contraenti, alla loro sostituzione ed alla durata dell’incarico. In particolare viene previsto che ciascuno Stato Parte possa nominare fino a 2 candidati all’elezione. Le norme definiscono, inoltre (articoli 11-16), le funzioni del Sottocomitato, a cui è assegnato il compito di effettuare le visite presso strutture degli Stati Parte in cui si trovano persone private della libertà ai sensi dell’articolo 4. Il Sottocomitato, inoltre, consiglia e assiste gli Stati Parte ai fini dell’istituzione di “meccanismi nazionali di prevenzione della tortura”, intrattiene con i medesimi contatti diretti e fornisce loro assistenza e consulenza. Gli Stati Parte sono tenuti, altresì, a cooperare con il Sottocomitato al fine di consentire allo stesso l’accesso ai luoghi di detenzione e l’acquisizione d’informazioni.

Le norme dispongono, inoltre, che ogni Stato Parte:

        istituisca (o designi) e gestisca, a livello nazionale, entro un anno dall’entrata in vigore del Protocollo o dalla sua ratifica, uno o più organismi (“meccanismi nazionali di prevenzione della tortura”) con poteri di visita (articoli 3 e 17), ne garantisca l’indipendenza ed il funzionamento, mettendo a loro disposizione le risorse necessarie (articolo 18);

        autorizzi le visite del Sottocomitato delle Nazioni Unite e degli organismi nazionali di prevenzione in tutti i luoghi posti sotto la sua giurisdizione in cui si trovano persone private della libertà per ordine di un’autorità (articolo 4).

Vengono disciplinate, infine, le procedure per l’entrata in vigore e la validità del Protocollo  (articoli 27-37).

 

L’articolo 3 della proposta di legge di ratifica, introdotto dal Senato nel corso dell’esame in prima lettura, in ottemperanza alle condizioni poste dalla 5^ Commissione[4], contiene una clausola di neutralità finanziaria. In particolare, si prevede che:

        le spese connesse all’istituzione e al funzionamento del Sottocomitato ONU sulla prevenzione della tortura siano poste interamente a carico delle Nazioni Unite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 1);

        i componenti del Sottocomitato non ricevano alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento a carico della finanza pubblica (comma 2);

        il meccanismo nazionale di prevenzione[5] venga costituito e mantenuto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 3).

 

La relazione illustrativa, riferita al testo originario del provvedimento[6], con riguardo ai meccanismi nazionali di prevenzione della tortura – la cui istituzione è imposta agli Stati Parte dall’articolo 17, del Protocollo - evidenzia che è attualmente in corso l’esame parlamentare della proposta di legge relativa all’istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani (C.4534).

L’AC. 4534[7] - nel nuovo testo adottato dalla Commissione di merito della Camera dei deputati il 1° agosto 2012 - reca l’istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, dando attuazione alla risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, che impegna gli Stati membri dell’ONU ad istituire siffatti organismi nazionali. Al provvedimento sono ascritti oneri pari a euro 741.174,5 per il 2012 e ad euro 1.322.349 a decorrere dal 2013.

 

Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che la proposta di legge, per effetto delle modifiche intervenute al Senato, reca  vincoli di neutralità finanziaria riferiti all’istituzione e al funzionamento del Sottocomitato delle Nazioni Unite sulla prevenzione della tortura (articolo 3, commi 1 e 2) e del meccanismo nazionale di prevenzione della tortura (articolo 3, commi 1 e 2). Sul punto, anche sulla base di quanto disposto dall’articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica, si rileva l’opportunità che il Governo fornisca dati ed elementi volti a consentire la verifica - con particolare riferimento al meccanismo nazionale di prevenzione - dell’effettiva possibilità di dare attuazione alle norme in esame nel rispetto del vincolo d’invarianza.

In particolare, tenuto conto dell’attuale quadro delle competenze in materia e delle proposte legislative sopraindicate all’esame della Camera, andrebbero precisati i compiti da attribuire al meccanismo nazionale di prevenzione e le risorse di cui potrà disporre.

Per quanto attiene alle altre iniziative legislative in corso, si rammenta che l’AC. 4534 - attualmente all’esame della V Commissione della Camera – prevede l’istituzione (con oneri pari a euro 741.174,5 per il 2012 e ad euro 1.322.349 a decorrere dal 2013) della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani che, nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, sembrerebbe destinata a svolgere anche le funzioni di meccanismo nazionale di prevenzione.



[1] AS. 3354, approvato con modifiche dal Senato.

[2] Per il tramite del Segretario generale delle Nazioni Unite.

[3] Amministrato secondo il regolamento finanziario e le regole di gestione finanziaria dell’ONU.

[4] Cfr: Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente. Resoconto sommario n. 179 del 2 agosto 2012.

[5] Di cui agli artt. 17 e segg. del Protocollo.

[6] AS 3354.

[7] Con riguardo alla summenzionata proposta di legge, cfr: Note di verifica (Servizio bilancio dello Stato-Servizio Commissioni) n. 364 del 21 dicembre 2011e, n. 448 del 6 settembre 2012.