Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 5194-A) DL 57/2012 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese
Riferimenti:
AC N. 5194/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 239
Data: 05/06/2012
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2012 0057   IGIENE DEL LAVORO
IMPRESE MEDIE E PICCOLE   LUOGHI E AMBIENTI DI LAVORO
SICUREZZA NEL LAVORO   TRASPORTI
TUTELA DELLA SALUTE     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato
XII-Affari sociali

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 5194-A

 

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese

 

(Conversione in legge del DL n. 57/2012)

 

 

 

 

 

N. 239 – 5 giugno 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

5194-A

Titolo breve:

 

Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissioni di merito:

 

XI e XII Commissione

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

Boccuzzi per la XI Commissione e Sarubbi per la XII Commissione

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 

 

 


INDICE

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 1 del decreto-legge. 3

Proroga del termine per l’emanazione dei decreti di coordinamento nel settore dei trasporti3


 


PREMESSA

Il decreto-legge in esame reca modifiche al decreto legislativo n. 81/2008 (Testo unico  in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Il provvedimento è volto a consentire, mediante disposizioni di proroghe di termini, l’adozione di discipline speciali che consentano il coordinamento tra la normativa contenuta nel decreto legislativo medesimo e la specialità tecnica dei settori del trasporto (marittimo e ferroviario) e delle imprese con meno di dieci dipendenti.

È oggetto della presente Scheda il nuovo testo del decreto legge, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme del decreto legge che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 1 del decreto-legge

Proroga del termine per l’emanazione dei decreti di coordinamento nel settore dei trasporti

Normativa vigente: l’articolo 3 , comma 2, del decreto legislativo 81/2008 (Campo di applicazione della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) prevede che in una serie di ambiti lavorativi, fra cui i mezzi di trasporto aerei e marittimi, la disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro si applichi tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e alle peculiarità organizzative. Il testo rinvia quindi ad appositi regolamenti di delegificazione, da emanare entro 36 mesi[1] dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008, l’introduzione delle norme necessarie a consentire il coordinamento fra la disciplina del medesimo decreto e quella relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, in ambito portuale, sulle navi da pesca e nel settore del trasporto ferroviario.

Il successivo comma 3 prevede che - fino alla scadenza del termine di 36 mesi di cui al comma 2 - sono fatte salve le disposizioni attuative della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro relativa ai settori sopra richiamati (navi, porti, navi da pesca, trasporto ferroviario). Decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008.

L’articolo 29 del decreto legislativo 81/2008 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) dispone che il datore di lavoro effettui ed aggiorni la valutazione dei rischi; al comma 5 prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possano[2], fino al 30 giugno 2012, autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.

Si ricorda in proposito che il 29 settembre 2011 la Commissione UE ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora[3] per non corretto recepimento, nel D. Lgs. 81/2008, della direttiva 89/391/CEE relativa all'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Con particolare riferimento all’articolo 29, comma 5, del medesimo decreto legislativo, la Commissione ha valutato i rinvii degli obblighi in materia di valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro  come in palese contrasto con la citata direttiva[4]. Secondo la Commissione europea, inoltre, il medesimo comma 5 violerebbe anche la direttiva 89/391/CEE relativa al diritto di informazione dei lavoratori. L’articolo 10 della direttiva impone infatti ai datori di lavoro di garantire a coloro che hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori l’accesso, per l’espletamento delle loro funzioni, alla valutazione dei rischi e alle misure di protezione. La Commissione osserva in proposito che un’autocertificazione potrebbe essere priva di contenuto sostanziale e non fornire pertanto un’adeguata informazione.

Nel corso dell’esame presso le Commissioni di merito, con riferimento alla procedura di infrazione 2010/4227 il rappresentante del Governo ha precisato[5] che il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio ha trasmesso[6] alla Commissione europea le risposte alla lettera di messa in mora, sostenendo che le predette censure sono infondate. In particolare, per quanto attiene alla contestazione relativa alla presunta violazione della direttiva n. 89/391/CEE (per la possibilità - riconosciuta dall’articolo 29, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 – che le imprese che occupano fino a dieci lavoratori autocertifichino la valutazione dei rischi), il Governo ha sottolineato che anche in presenza di tale facoltà le imprese devono comunque mettere a disposizione dei lavoratori (per mezzo del loro rappresentante per la sicurezza e/o degli ispettori e/o del giudice) la documentazione a supporto della dichiarazione in autocertificazione. Pertanto, anche in assenza del documento, le misure di prevenzione restano obbligatorie e sono suscettibili di verifica e di sanzione in sede ispettiva e/o giudiziale. Rispetto a tali rilievi del Dipartimento non risultano ancora pervenute le risposte della Commissione UE.

Nel corso della medesima seduta delle Commissioni di merito, inoltre, il rappresentante del Governo ha comunicato che in data 16 maggio 2012 sono state elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) le procedure standardizzate specificamente previste per le piccole imprese. In tempi brevi sarà pertanto adottato il decreto interministeriale che recepisce tali procedure.

 

Le norme modificano il D. Lgs. 81/2008 come segue:

­       viene differito da 36 a 55 mesi il termine[7] (stabilito dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo) entro il quale dovrebbero essere emanate le disposizioni per il coordinamento della disciplina recata dal medesimo decreto legislativo con la normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, in ambito portuale, per il settore delle navi da pesca e per l’armonizzazione con la disciplina in tema di trasporto ferroviario (articolo 1, comma 01, introdotto dalle Commissioni di merito, e articolo 1, comma 1).

Il testo originario prevedeva il differimento del predetto termine a 60 mesi. Inoltre tale differimento non era contenuto nel testo del decreto legge, ma nell’articolo 1, comma 2,  del disegno di legge di conversione (comma che risulta ora soppresso dalle Commissioni di merito);

­       viene prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2012 il termine (stabilito dall’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo) entro il quale i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti possono avvalersi dell’autocertificazione per l’effettuazione della valutazione dei rischi[8] (comma 2).

 

La relazione illustrativa afferma che dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non sono previste nuove spese, né minori entrate, né nuovi organi amministrativi, né nuovi compiti per le amministrazioni. Inoltre, l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 10/2011 (proroga termini 2011), che recava l’ultima proroga del termine per l’adozione delle discipline speciali, ha espressamente qualificato tale proroga come non onerosa.

 

Al riguardo, appare opportuno che il Governo confermi l’assenza di effetti onerosi connessi all’eventuale applicazione di sanzioni per incompatibilità del comma 2 in esame rispetto alla disciplina comunitaria.

Come ricordato, con riferimento alla procedura attivata in sede europea riguardo all’articolo 29, comma 5, del D. Lgs. 81/ il Governo - nel corso del dibattito presso le Commissioni di merito – ha osservato che i rilievi formulati dalla Commissione UE possono essere superati in quanto:

-         le imprese, pure in presenza della facoltà di autocertificazione, sono comunque tenute a mettere a disposizione dei lavoratori la documentazione a supporto della dichiarazione e sono tenute ad assicurare le misure di prevenzione (con possibilità di verifica e di sanzione in sede ispettiva e giudiziale);

-         il Governo[9] ha già elaborato[10] le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi da parte delle piccole imprese e in tempi brevi sarà adottato il decreto interministeriale che recepisce tali procedure.



[1] D.Lgs. 9 aprile 2008. Il termine di 36 mesi è scaduto il 15 maggio 2011 (infatti la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale è avvenuta in data 30 aprile 2008).

[2] Con esclusione di alcuni settori industriali, fra i quali le centrali termoelettriche, egli impianti per la fabbricazione ed il deposito di esplosivi, le industrie estrattive, le strutture di ricovero e cura.

[3] Ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (procedura di infrazione 2010/4227).

[4] La lettera ha fatto specifico riferimento alla disposizione (articolo 29, comma 5) secondo cui -  fino al 30 giugno 2012 - i datori di lavoro delle imprese con meno di 10 dipendenti non sarebbero tenuti alla redazione del documento di valutazione dei rischi, ma solamente ad una mera autocertificazione dell’avvenuta valutazione.

[5] Commissioni lavoro e affari sociali - seduta del 24 maggio 2012.

[6] Con nota del 5 dicembre 2012.

[7] Poiché, come detto (v. nota 1), il termine di 36 mesi è scaduto il 15 maggio 2011, il nuovo termine scadrebbe  il 15 dicembre 2012.

[8] La norma modifica l’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008.

[9] Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

[10] In data 16 maggio 2012.