Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (C.5118) Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie
Riferimenti:
AC N. 5118/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 254
Data: 12/09/2012
Descrittori:
CARTA EUROPEA DELLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE   LINGUE
MINORANZE LINGUISTICHE   RATIFICA DEI TRATTATI
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 5118 e abb.

 

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie

 

(Nuovo testo)

 

 

 

 

 

N. 254 – 12 settembre 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

5118

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

 

Iniziativa:

 

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Barbi

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLI 3 e 4 del disegno di legge di ratifica.. 3

Ambito di applicazione e programmazione radiotelevisiva.. 3

ARTICOLI 2 - 17 della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie.. 4

Misure a favore dell’uso delle lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica.. 4



PREMESSA

 

Il disegno di legge autorizza la ratifica e l’esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.

La relazione illustrativa segnala che il provvedimento ricalca il disegno di legge presentato nel corso della XV legislatura e decaduto per la mancata approvazione entro la fine della legislatura (A.C. 2705).

Il provvedimento è corredato di un allegato contenente la specifica delle lingue regionali o minoritarie alle quali si applicano determinate disposizioni della Carta.

Infatti, in base ad alcune norme della Carta[1], le Parti sono tenute ad applicare alle lingue indicate al momento della ratifica disposizioni contenute in almeno trentacinque paragrafi o capoversi scelti nella parte III della Carta stessa (articoli 8-14: “Misure a favore dell’uso delle lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica”). Tali indicazioni vengono pertanto fornite in apposito allegato.

Il disegno di legge non è corredato di relazione tecnica. La relazione illustrativa afferma che dall’attuazione della Convenzione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sonooggetto della presente scheda il disegno di legge di ratifica e il relativo allegato, come modificati dalla Commissione di merito, nonché le norme della Carta che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 3 e 4 del disegno di legge di ratifica

Ambito di applicazione e programmazione radiotelevisiva

Normativa vigente: la legge n. 482/1999 recante “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche” ammette alla tutela le lingue di dodici minoranze linguistiche riconosciute: si tratta delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo. In virtù di tale riconoscimento, vengono previsti tra l’altro:

·        l’uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative nelle scuole materne dei comuni interessati;

·        la possibilità di svolgere attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali nelle istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado;

·        la possibilità di istituire, nelle università delle regioni interessate, corsi di lingua e di cultura lingue delle minoranze ammesse a tutela.

L’uso orale e scritto delle lingue ammesse a tutela è consentito anche negli uffici delle amministrazioni pubbliche. L’articolo 20 valuta in 20,5 miliardi di lire a decorrere dal 1999 (circa 10,6 milioni di euro all’anno) l’onere derivante dall’applicazione della legge.

 

Le norme:

        stabiliscono che le disposizioni della Carta si applicano, oltre che alle lingue regionali e minoritarie di cui alla legge n. 482/1999, anche alle lingue delle minoranze Rom e Sinti, secondo le specifiche previste dall’allegato A annesso al disegno di legge in esame [2](articolo 3);

        dispongono che nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo siano introdotte misure dirette ad assicurare la diffusione di programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali o minoritarie (articolo 4).

 

La relazione illustrativa afferma che dalle attività derivanti dall’applicazione dell’articolo 4 non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la diffusione di programmi radiotelevisivi avverrà nell’ambito delle lingue regionali o minoritarie, individuate nella legge n. 482/1999 e che tale aspetto sarà comunque disciplinato nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nell’ambito delle risorse allo scopo preordinate.

 

Al riguardo andrebbe chiarito se, in corrispondenza dell’ampliamento del contenuto del contratto di servizio, possa determinarsi un incremento dell’onere di servizio a carico dello Stato, tenuto conto anche dell’inserimento di ulteriori due lingue a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell’esame in Commissione.

 

ARTICOLI 2 - 17 della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie

Misure a favore dell’uso delle lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica

 

Le norme della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie prevedono l’impegno delle Parti ad applicare le disposizioni della parte II della Carta stessa (concernente il perseguimento di specifici obiettivi e principi) a tutte le lingue regionali o minoritarie presenti ed utilizzate sul proprio territorio. Per le lingue indicate nello strumento di ratifica, invece, la Carta stabilisce che dovranno essere applicati almeno trentacinque paragrafi o capoversi scelti fra le disposizioni della parte III della Carta medesima[3]. Tali indicazioni vengono pertanto fornite in apposito allegato (allegato A), che reca la specifica delle lingue regionali o minoritarie alle quali si applicano determinate disposizioni della Carta.

Come detto, le lingue oggetto di tutela sono le stesse[4] indicate dalla la legge n. 482/1999, alle quali sono state aggiunte – nel corso dell’esame in sede referente -  le lingue delle popolazioni rom e sinti.

Tra le disposizioni che la Repubblica italiana applicherà a queste lingue, rientrano:

        norme concernenti l’educazione prescolastica, l’insegnamento primario, secondario, tecnico-professionale, nonché l’istituzione di uno o più organi di controllo (parte III, articolo 8);

        norme in materia di giustizia, tra cui: conduzione dei processi, su richiesta di una delle parti, nella lingua regionale o minoritaria; possibilità per l’accusato di esprimersi nella propria lingua; ricorso, quando necessario, a interpreti e traduttori senza spese aggiuntive per gli interessati; possibilità di produzione di documenti e prove nelle lingue regionali o minoritarie, ricorrendo anche a interpreti e traduttori; impegno delle Parti a rendere accessibili, nelle lingue regionali o minoritarie, i testi legislativi nazionali più importanti oltre a quelli che concernono in particolare gli utenti di tali lingue (parte III, articolo 9);

        norme riguardanti le autorità amministrative e i servizi pubblici: tra queste si prevede l’impegno ad assicurare l’utilizzo delle lingue regionali o minoritarie da parte delle autorità amministrative, la possibilità di presentare domande orali e scritte e ricevere risposte in dette lingue, a mettere a disposizione formulari e testi amministrativi in lingua, a provvedere alle traduzioni o attività di interpretariato eventualmente richieste, a reclutare ed eventualmente formare funzionari e agenti pubblici in numero sufficiente (parte III, articolo 10);

        norme in materia di mezzi di comunicazione di massa: tra queste si prevede l’incoraggiamento della diffusione di programmi radiotelevisivi, della produzione e distribuzione di lavori audiovisivi nelle lingue regionali e minoritarie nonché della creazione e mantenimento di almeno un quotidiano nelle lingue regionali e minoritarie (parte III, articolo 11);

        norme riguardanti attività e infrastrutture culturali: in particolare, la promozione dell’istituzione di uno o più organismi incaricati di raccogliere, ricevere in deposito e presentare o pubblicare le opere prodotte nelle lingue regionali o minoritarie, nonché la promozione ed il finanziamento di servizi di traduzione e di ricerca terminologica (parte III, articolo 12);

        norme concernenti la costituzione di un comitato di esperti, composto da un membro per ogni Parte, nominato per un periodo di sei anni con mandato rinnovabile (Parte IV, articolo 17).

 

La relazione illustrativa precisa che sul piano generale, per quanto attiene agli effetti finanziari derivanti dalla Carta, la ratifica e l’esecuzione non comportano ulteriori oneri finanziari in quanto le misure di tutela contenute nei paragrafi che l’Italia intende applicare sono comprese nelle disposizioni della legge n. 482/1999 che prevede appositi fondi. In ordine alle iniziative di tutela concorrente (articoli 10, 11 e 12) la relazione illustrativa fa presente che gli adempimenti non coperti dai fondi previsti dalla citata legge n. 482/1999 risultano totalmente a carico delle regioni e degli enti locali.

Infine, per quanto attiene all’articolo 3, paragrafi 2 e 3 della Carta, la relazione illustrativa precisa che eventuali ulteriori riconoscimenti a favore di altre minoranze linguistiche, effettuati dopo la ratifica della medesima Carta, dovranno trovare copertura attraverso provvedimenti ad hoc.

Inoltre, la relazione sottolinea che l’atto normativo in esame rientra nella categoria dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali che non comportano nuove spese o istituzione di nuovi uffici.

 

Al riguardo si evidenzia che le disposizioni contenute nella Carta, applicabili alle lingue regionali e/o minoritarie secondo le specifiche contenute nell’Allegato, assicurando determinate forme di tutela alle lingue suddette, implicano una serie di adempimenti ed incombenze a carico di determinate amministrazioni pubbliche, specialmente laddove vengano previste attività di traduzione ed interpretariato.

Pertanto, nonostante quanto affermato dalla relazione illustrativa circa la riconducibilità della nuova disciplina alle misure già previste dalla vigente normativa (legge n. 482/1999), in assenza di una relazione tecnica occorrerebbe acquisire dati ed elementi volti a suffragare la predetta ipotesi di neutralità finanziaria.

In particolare, tali elementi appaiono necessari al fine di escludere che a fronte delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito nel corso dell’esame in sede referente - che ha determinato l’inserimento di ulteriori due lingue minoritarie – di determinino aggravi di spesa per le amministrazioni interessate all’applicazione delle disposizioni di cui all’Allegato al provvedimento in esame. A tale riguardo si rileva, in particolare, che la garanzia di un’educazione scolastica in lingua, prevista dall’art. 8 della parte III della Carta, appare suscettibile di determinare effetti finanziari, difficilmente quantificabili in assenza di dati e parametri valutativi.

Si segnala che la presenza media dei Rom e dei Sinti in Italia risulta essere di circa 140.000 persone di cui il 45% circa di età inferiore ai 16 anni e, pertanto, in età scolastica [5].

In ogni caso, una verifica della congruità delle risorse disponibili a legislazione vigente si rende necessaria anche alla luce di quanto asserito dalla relazione illustrativa in merito alla necessità “che eventuali ulteriori riconoscimenti a favore di altre minoranze linguistiche, effettuati dopo la ratifica della medesima Carta, dovranno trovare copertura attraverso provvedimenti ad hoc”.

Con riferimento, infine, al comitato di esperti di cui all’articolo 17, andrebbe chiarito se dalla partecipazione a tale comitato di un membro italiano possano derivare oneri relativi a compensi ovvero a spese di missione, di viaggio e di soggiorno.

 

 

 



[1] Articolo 2, paragrafo 2,e articolo 3, paragrafo 1.

[2] L’inserimento delle lingue rom e sinti tra quelle ammesse a tutela è stato introdotto a seguito dell’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame in sede referente presso la III Commissione, in data 23 maggio 2012.

[3] Come ricordato in premessa, si tratta degli articoli 8-14: “Misure a favore dell’uso delle lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica”.

[4] Come sopra ricordato, si tratta delle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

[5] Cfr. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica – “Strategia nazionale d’inclusione dei rom, dei sinti e dei caminanti”. Attuazione comunicazione Commissione europea n.173/2011