Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 5109) Disposizioni urgenti in materia di semplificazione tributarie - Emendamenti approvati nella seduta del 17 aprile 2012 (AS 3184)
Riferimenti:
AC N. 5109/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 232
Data: 18/04/2012
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2012 0016   ENTRATE TRIBUTARIE
SISTEMA TRIBUTARIO     
Organi della Camera: VI-Finanze

 

PREMESSA

Il presente dossier reca schede di analisi di effetti finanziari degli emendamenti, riferiti al DL n. 16/2012 (C:5109), approvati dalla VI Commissione nel corso della seduta del 17 aprile 2012.

Per quanto attiene al testo iniziale e agli emendamenti approvati nella seduta del 16 aprile, si rinvia all’analisi contenuta nei dossier n. 396 del 17 aprile 2012 e n. 231 del 18 aprile 2012.

 

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

Articolo 2 comma 6-bis (Emendamento 2.34 –Regime del margine per le cessioni di contratti leasing)

Normativa vigente L’articolo 36 del decreto legge n. 41/1995 disciplina un regime speciale IVA (c.d. regime del margine) che si applica nelle attività di cessione di beni usati, oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione.

In base a tale regime, ferma restando la facoltà per il contribuente di optare per l’applicazione del regime ordinario di IVA, l’imposta dovuta è calcolata in base alla differenza tra il prezzo di vendita al lordo IVA e il prezzo di acquisto al lordo IVA maggiorato delle spese accessorie e di riparazione. Se la differenza è positiva, da tale valore si scorpora l’imposta calcolata in base all’aliquota applicata ai beni oggetti di vendita; se la differenza è negativa il contribuente non deve versare l’imposta ma non può chiedere a rimborso l’eccedenza.

L’articolo prevede anche dei calcoli forfetari per la determinazione dell’IVA dovuta in alcuni casi particolari quali, ad esempio, quelli nei quali il prezzo di acquisto manca o è irrilevante.

 

L’emendamento estende l’ambito di applicazione del regime IVA del margine alle cessioni di contratti di leasing:

-          acquistati da privati;

-          acquistati da soggetti che non hanno potuto detrarre l’IVA sull’acquisto o sull’importazione;

-          relative a beni ceduti da soggetto passivo d’imposta comunitario in regime di franchigia nel proprio Stato membro;

-          relative a beni ceduti da soggetto passivo d’imposta che abbia assoggettato l’operazione al regime del margine.

 

L’emendamento non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che l’emendamento, introducendo la facoltà per i contribuenti interessati di scegliere il regime IVA più conveniente, sembra suscettibile di recare effetti finanziari di minor gettito premessa la necessità di una conferma in proposito, occorrerebbe disporre dei dati necessari a quantificare gli effetti sul gettito ascrivibili alla norma, nonché le risorse con le quali farvi fronte.

 

Articolo 3, commi 1 e 2  - Emendamento 3.112 (Deroga in materia di limitazione dell’uso del contante)

Normativa vigente. L’articolo 49, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007 vieta il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o il trasferimento di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore a 1.000 euro.

Il DL in esame nel testo originario (art. 3, commi 1 e 2) dispone che il predetto limite non trovi applicazione per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati dalle persone fisiche con cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato. Tale esclusione è subordinata a specifici adempimenti.

-       L’emendamento sostituisce i commi 1 e 2 dell’articolo 3 del DL in esame, reintroducendo il limite relativo all’esenzione dal divieto di trasferimento in contante del denaro, elevandolo tuttavia – rispetto a quello previsto dall’ articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 231/2007 – da 1.000 a 15.000 euro. Inoltre è ribadito l’obbligo di provvedere ad una serie di adempimenti per usufruire dell’esenzione dal divieto, ai quali è aggiunto l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate delle operazioni di importo unitario non inferiore a 1.000 euro, effettuate dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’emendamento limita  l’esenzione concessa dalla norma originariadel DL in esame, prevedendo un limite al trasferimento di denaro contante. Tuttavia – richiamando le osservazioni già svolte sul testo originario del DL – si evidenzia l’opportunità di acquisire chiarimenti circa la coerenza della norma in esame rispetto alle finalità  perseguite con la disciplina sulla limitazione dell’uso del contante, volta a rafforzare i meccanismi di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi illeciti, nonché a favorire il contrasto all’evasione fiscale e l’emersione di base imponibile[1]. Ciò al fine di escludere effetti sui saldi di finanza pubblica.

Si ricorda comunque che alla predetta disciplina non sono stati ascritti a suo tempo, per ragioni di prudenzialità, effetti finanziari[2].

 

 

Articolo 3 comma 6-quinquies (Emendamento 3.113 – Reddito da lavoro dipendente)

 

L’emendamento interviene sulla disciplina concernente la determinazione del reddito da lavoro dipendente. In particolare, sostituendo la lettera f-bis del comma 2 dell’art. 51 del TUIR stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente anche i servizi e le prestazioni (oltre alle somme) erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti.

 

L’emendamento non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che l’emendamento appare suscettibile di determinare effetti di minor gettito in quanto esclude dalla formazione del reddito da lavoro dipendente ai fini fiscali i servizi e le prestazioni erogate dal datore di lavoro. Premessa la necessità di una conferma in proposito, occorrerebbe disporre dei dati necessari a quantificare gli effetti sul gettito ascrivibili alla norma, nonché le risorse con le quali farvi fronte.

In proposito, si segnala che la norma determina effetti negativi di gettito anche ai fini delle addizionali regionali e comunali IRPEF e andrebbe, pertanto, coordinata con la disciplina sul federalismo fiscale.

     In proposito andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione dal Governo.

 

Articolo 3, comma 16-quater – Emendamenti 3.57 e 4.11 identici – Imposta comunale sulla pubblicità su marchi e loghi apposti su gru e macchine da cantiere

La norma prevede che, con decreto ministeriale, sia disciplinata l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità, di cui al D.Lgs. n. 507/1993 sui marchi apposti sulle gru e sulle macchine da cantiere.

 

L’emendamento non risulta corredata di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni ad formulare.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnalache la clausola di neutralità finanziaria prevista dal comma 2-bis non è formulata in maniera pienamente conforme alla prassi vigente, laddove fa riferimento agli “oneri aggiuntivi” anziché ai nuovi o maggiori oneri.

 

 

Articolo 3-ter (Articolo aggiuntivo 3-bis.03) – Esenzione dall’accisa per prodotti energetici

L’emendamento reca l’interpretazione autentica relativa alla Tabella A, punto 3, allegata al D. Lgs. 504/1995, che dispone l’esenzione dall’accisa per i prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca - con esclusione delle imbarcazioni private da diporto - e parimenti per quelli utilizzati come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti. Le disposizioni in esame precisano che tra detti carburanti è compresa la benzina.

 

L’emendamento non è corredato di relazione tecnica.

                                                                                                          

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’emendamento appare estendere l’ambito di applicazione dell’agevolazione relativa all’esenzione dall’accisa sui prodotti energetici per determinate attività legate alla navigazione, compresa la pesca. Premessa la necessità di una conferma in proposito, occorrerebbe disporre dei dati necessari a quantificare gli effetti sul gettito ascrivibili alla norma, nonché le risorse con le quali farvi fronte.

 

Articolo 3-quater (Articolo aggiuntivo 3-ter.04) – Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione

Normativa vigente. L’articolo 18 della L. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) dispone che, al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture stradali e autostradali, anche di carattere regionale, con il sistema della finanza di progetto, nonché di nuove opere di infrastrutturazione ferroviaria metropolitana e di sviluppo ed ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari inerenti i porti nazionali riducendo ovvero azzerando l'ammontare del contributo pubblico a fondo perduto, possono essere previste, per le società di progetto, le seguenti misure:

·         le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il periodo di concessione possono essere compensate totalmente o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto;

·         il versamento dell'IVA può essere assolto mediante compensazione con il predetto contributo pubblico a fondo perduto, nonché, limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, con il 25% dell'incremento del gettito dell’IVA relativa alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento;

·         l'ammontare del canone di concessione, nonché, l'integrazione prevista dall'articolo 19, comma 9-bis, del DL 78/2009, possono essere riconosciuti al concessionario come contributo in conto esercizio.

 

Si ricorda che la relazione tecnica riferita alle norme di cui all’articolo 18 della L. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012), introdotte durante l’esame parlamentare, affermava che i benefici fiscali previsti dalle norme di cui all’articolo 18, non comportano variazioni del gettito tributario e, di conseguenza, non modificano i saldi di finanza pubblica. Ciò in quanto, trattandosi di nuove infrastrutture da realizzare, per il profilo finanziario, le norme configurano una rinuncia ad un maggior gettito, in relazione alla chiara finalità di incentivare la costruzione di infrastrutture. Infatti, in assenza di tali disposizioni, gli investimenti non si sarebbero realizzati e, pertanto, per tali fattispecie, allo stato attuale, nessun effetto di gettito è stato scontato in bilancio.

 

L’emendamento modifica il suddetto articolo 18, estendendo l’applicazione delle misure ivi previste, oltre che alle società di progetto, anche alle società concessionarie.

 

L’emendamento non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisiti elementi volti a verificare se anche alle fattispecie in esame possano applicarsi le argomentazioni addotte dalla RT allegata alla norma originaria (legge di stabilità 2012). Si osserva infatti che la neutralità finanziaria della disposizione in esame potrebbe essere suffragata soltanto ipotizzando la totale assenza di un “effetto di sostituzione” degli interventi ora agevolati rispetto a quelli che sarebbero comunque stati effettuati anche in assenza delle agevolazioni introdotte. Sul punto appare utile acquisire l’avviso del Governo.

Articolo 3-quater – (Articolo aggiuntivo 3-ter.07 del Governo e subemendamento 0. 3-ter.07.1 del relatore - Valorizzazione economica dello spettro radio e revoca del c.d. “beauty contest “)

 

Le norme prevedono che, al fine di assicurare l’uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio, i diritti d’uso per frequenze in banda televisiva - di cui al bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie speciale n. 80, dell’8 luglio 2011 - siano assegnati mediante pubblica gara indetta dal Ministero dello sviluppo economico sulla base delle procedure stabilite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) (comma 1).

Le norme individuano i principi in base ai quali l’AGCOM disciplina le suddette procedure di gara. Tra tali i principi, la norma prevede (comma 2, lett. a), in particolare, che l’assegnazione delle frequenze venga disposta ad operatori di rete sulla base di differenti lotti, mediante procedure di gara aggiudicate all'offerta economica più elevata anche mediante rilanci competitivi - anziché mediante la procedura[3] (beauty contest) prevista dal citato bando - assicurando la separazione verticale tra fornitori di programmi e operatori di rete.

Viene, inoltre, previsto il riordino dei contributi per l’utilizzo delle frequenze televisive - stabiliti dall’AGCOM e applicati dal Ministero dello sviluppo economico - e la sua applicazione progressiva a partire dal 1°gennaio 2013. (comma 4).

Le norme dispongono, altresì l’annullamento del bando – di cui alla summenzionata Gazzetta ufficiale - che ha indetto la precedente procedura, rinviando ad un decreto interministeriale la definizione dei criteri e delle modalità per l’attribuzione di un indennizzo ai partecipanti alla citata gara (comma 6).

Al comma 7 viene, infine, disposto che:

·         dall’attuazione della disposizione in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli eventuali adempimenti conseguenti, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

·         agli indennizzi di cui al comma 6, si provvede a valere e comunque entro i limiti degli introiti di cui al comma 2, lettera a);

·         i proventi derivanti dall’assegnazione delle frequenze disposte dalle norme in esame affluiscono al Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica[4], tramite versamento sulla contabilità speciale 1201 – legge n.46/1982 – innovazione tecnologica.

 

La relazione tecnica allegata afferma che la norma è finalizzata ad introdurre misure urgenti per l’uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio mediante la disciplina dell’assegnazione dei diritti d’uso per frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre, con riferimento al bando pubblicato nella G.U., serie speciale n. 80, dell’8 luglio 2011, all’offerta economica più elevata anche mediante rilanci competitivi (commi 1 e 2).

La RT afferma, altresì, che la norma è pertanto idonea ad assicurare l’acquisizione di un introito per il pubblico erario, al momento, però non compiutamente quantificabile e comunque molto rilevante. Ulteriori prevedibili nuove e maggiori entrate potranno derivare dalle successive procedure di gara riguardanti le frequenze che saranno destinate ad usi di telecomunicazione e dal previsto riordino dei contributi (comma 4) per l’utilizzo delle frequenze televisive.

La RT evidenzia, inoltre, che dalla norma in esame non derivano in ogni caso nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la gestione della nuova gara avverrà nell’ambito delle ordinarie competenze del ministero dello sviluppo economico, mentre non sono state previste nuove spese né minori entrate, né nuovi organi amministrativi, né compiti per le amministrazioni.

Con riferimento agli indennizzi previsti dal comma 6, per i partecipanti alla procedura di gara prima sospesa e poi annullata, la medesima disposizione rinvia alla disciplina posta da un decreto ministeriale, garantendo che ai relativi oneri si provveda a valere e comunque entro i limiti degli introiti di cui al comma 2, lett. a), della norma in esame. A tale riguardo, la RT afferma che, per maggior garanzia, il comma 7 reca la rituale clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedano agli eventuali adempimenti conseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione illustrativa precisa che il suddetto indennizzo non potrà eccedere i limiti previsti in via generale dalla legge n. 241/1990 e, in alcun caso, il limite massimo costituito dall’ammontare delle spese vive sostenute.

Si rammenta che l’art. 21-quinquies. della legge n. 241/1990 - con riferimento in generale alla revoca del provvedimento amministrativo - prevede che per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo possa essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo (comma 1). Ove la revoca di un atto amministrativo incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente (comma 1-bis).

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare, considerato che le norme introdotte appaiono suscettibili di consentire l’acquisizione di risorse aggiuntive per la finanza pubblica.

In particolare, in base al subemendamento del relatore, le risorse derivanti dall’assegnazione delle frequenze affluiscono al Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica. In ordine a tale specifico profilo, andrebbe acquisita conferma dell’assenza di effetti della disposizione in termini di indebitamento netto strutturale tenuto conto della presumibile classificazione delle entrate in questione e delle spese cui sono destinate.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnalache la clausola di neutralità finanziaria prevista dal comma 7 – nel testo risultante dal subemendamento approvato - è formulata in maniera tecnicamente imperfetta, laddove fa riferimento all’attuazione del “presente decreto” anziché del presente articolo.

Sempre con riferimento al testo sub emendato si osserva che i proventi derivanti dall’assegnazione delle frequenze di cui all’articolo in esame vengono iscritti nel Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica previsto ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 46 del 1982. Al fine di assicurare la trasparenza della contabilità pubblica, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di prevedere una relazione al Parlamento nella quale si dia periodicamente conto dell’utilizzo delle suddette risorse.

 

Articolo 4, comma 1-bis, lett. a) - Emendamento 4.23 – IMU fabbricati rurali Trento e Bolzano

La norma prevede che le province autonome di Trento e Bolzano possano assoggettare all’IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale, nel limite delle aliquote previste dall’art. 13, comma 8 del DL n. 201/11, ferma restando la facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell’art. 80 del D.P.R. n. 679/1972.

 

L’emendamento non  è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

 

Articolo 4 comma 5, lettera f) (Emendamento 4.203 – Applicazione del regime IMU abitazione principale a specifiche fattispecie)

 

L’emendamento dispone che sono considerate abitazioni principali ai fini IMU:

-             l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

-             l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

In merito ai rapporti finanziari tra enti locali e Stato, l’emendamento stabilisce che per le suddette fattispecie non si applicano né la riserva erariale di imposta prevista dal comma 11 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 né la riduzione di risorse comunali, compensativa del maggior gettito IMU, prevista dal comma 17 a valere sul fondo perequativo per i comuni delle RSO e sui trasferimenti e sulle riserve di gettito dei comuni delle RSS.

 

L’emendamento non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva la necessità di fornire una quantificazione degli effetti derivanti dalla norma in esame, che appare produrre una riduzione del gettito erariale. Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 13, comma 11, del decreto legge n. 201 del 2011, è attribuito allo Stato il 50% del gettito IMU relativo ad immobili diversi dall’abitazione principale e sue pertinenze. 

Per quanto concerne gli effetti per gli enti locali, la norma determina una variazione del gettito il cui ammontare è dovuto alla differenza tra:

- il gettito IMU relativo agli immobili in esame, calcolato come abitazione principale e di piena spettanza del comune;

- la metà del gettito IMU relativo agli stessi immobili, calcolato applicando la disciplina prevista per le abitazioni diverse da quella principale.

Si segnala che, in caso di un incremento del gettito netto in favore del singolo ente locale, la norma esclude l’applicazione del comma 17 e, pertanto, non prevede la riduzione compensativa delle risorse a valere sul fondo perequativo.

In merito a tali aspetti appare opportuno acquisire una valutazione del Governo.

 

Articolo 4, comma 5, lettera h), cpv 12-bis (Subemendamento 4.200.7 –Modalità versamento IMU prima casa)

Emendamento 4.200, lettera h), cpv 12-bis Per l’anno 2012, l’IMU dovuta in relazione all’abitazione principale e sue pertinenze è versata nelle seguenti tre rate:

-            prima rata scadenza 16 giugno 2012, calcolata in misura pari a 1/3 dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione ordinaria;

-            seconda rata scadenza 16 settembre 2012, di ammontare uguale alla prima rata;

-            terza rata scadenza 16 dicembre, calcolata come differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e le due rate di acconto versate.

 

Il subemendamento inserisce un nuovo periodo al capoverso 12-bis al fine di prevedere una modalità alternativa per il pagamento dell’IMU prima casa 2012. In particolare, si prevede che il versamento dell’imposta possa essere effettuato in due rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre 2012, ciascuna delle quali pari al 50% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione ordinaria.

 

L’emendamento non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che il subemendamento non prevede il pagamento del conguaglio dell’imposta da determinare in base all’effettiva aliquota e all’effettiva detrazione spettante in base alla delibera del comune interessato. In proposito andrebbero acquisiti chiarimenti.

 

 

ARTICOLO 4, comma 5-sexies e ARTICOLO 13, comma da 1-bis a 1-quinquies (Emendamento 4.202 del relatore - Ripristino delle dotazioni del Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni e riduzione delle spese di funzionamento di enti e Ministeri)

 

Le norme prevedono la soppressione dell’articolo 4, comma 5-sexies del DL in esame, che riduceva il Fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni di un importo pari a 251,1 milioni per il 2012 e 180 milioni a decorrere dal 2013.

Si dispone, inoltre, che l’INPS e l’INAIL riducano le proprie spese di funzionamento in misura pari, rispettivamente a 48 milioni di euro e 12 milioni di euro per il 2012. Le somme derivanti da tali riduzioni di spesa sono versate entro il 30 settembre ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato (articolo 13, comma 1_bis).

Si dispone, altresì, che l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riduca le proprie spese di funzionamento in misura pari a 11,1 milioni di euro per il 2012. Anche in tale caso le somme derivanti da tale riduzione di spesa sono versate entro il 30 settembre ad apposito capitolo dell’entrata (articolo 13, comma 1_ter).

E’, infine, disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per un importo pari a 280 milioni di euro per l’anno 2012 e a 180 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013 (articolo 13, comma 1_quinquies).

Sono esclusi (dalla riduzione[5]) gli stanziamenti relativi all’istituto della destinazione del 5 per mille dell’IRPEF e gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell’ordine pubblico e la sicurezza e per il soccorso pubblico. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni interessate potranno proporre variazioni compensative tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell’invarianza sui saldi di finanza pubblica. 

 

La relazione tecnica non è stata presentata a corredo della proposta emendativa in esame.

 

 

Si rileva comunque che le disposizioni esaminate producono i seguenti effetti.

(milioni di euro)

 

2012

Dal 2013

Maggiori spese correnti – Fondo sperimentale di riequilibrio

-251,1

-180,0

Minori spese correnti – Riduzione spese di funzionamento INPS

48,0

 

Minori spese correnti – Riduzione spese di funzionamento INAIL

12,0

 

Minori spese correnti – Riduzione spese di funzionamento AAMS

11,1

 

Minori spese correnti – Taglio lineare dotazioni dei Ministeri

280,0

180,0

Totale

100,0

0

(segno meno = peggioramento del saldo)

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva la necessità di disporre di elementi volti a suffragare la sostenibilità delle riduzioni disposte dalla norma da parte dell’INAIL, dell’INPS e dell’Amministrazioni dei Monopoli di Stato. Analoghe valutazioni andrebbero acquisite in merito ai tagli lineari disposti a carico dei Ministeri in relazione all’effettiva consistenza delle spese rimodulabili e alel esigenze delle amministrazioni interessate.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnalache, sotto il profilo formale, le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, che prevedono il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di minori spese dell’INPS, dell’INAIL e dell’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dovrebbero essere formulate in maniera identica tra loro.

In merito alla riduzione lineare, anche in considerazione della rilevanza degli importi, appare opportuno che il Governo chiarisca a quali programmi intenda far riferimento e se la riduzione sia riferita alle sole spese di parte corrente. Tale chiarimento appare necessario al fine di garantire che tale copertura finanziaria non dia luogo ad una dequalificazione della spesa dal momento che gli oneri dei quali è prevista la copertura sembrano avere natura di parte corrente.

Si ricorda, inoltre, come già rilevato con riferimento all’articolo 13 che la riduzione lineare degli stanziamenti di bilancio prevista a carattere permanente e non pluriennale potrebbe determinare un irrigidimento della struttura del bilancio dello Stato per gli anni successivi al triennio 2012-2014. Infine, con riferimento all’ultimo periodo del comma 1-quinquies del l’articolo 4, che prevede che le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell’invarianza sui saldi di finanza pubblica, si osserva che la norma non chiarisce con quale atto normativo (predisposizione disegno di legge di stabilità o decreto del Ministro) e in quale momento dell’anno possano essere previste le suddette variazioni.

 

Articolo 4, commi 5-septies e 5-octies (Emendamento 4.199 – Regime fiscale degli immobili di interesse storico o artistico)

 

L’emendamento interviene sui commi 5-septies e 5-octies in materia determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi per gli immobili ritenuti di interesse storico o artistico.

In particolare, rispetto al testo approvato dal Senato:

-          viene elevata dal 25% al 35% la misura della deduzione forfetaria dei canoni di locazione in caso di immobili sono locati (comma 5-septies, nuova lettera a)). Tale reddito rileva ai fini delle imposte dirette se risulta maggiore del reddito medio ordinario (comma 5-septies, lettera b) n. 2 modificata e lettera c) n. 2);

-          viene precisato che la nuova misura introdotta rileva anche ai fini dell’acconto d’imposta dovuto per i redditi 2012 (comma 5-octies modificato).

 

L’emendamento non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, occorrerebbe disporre dei dati necessari a quantificare gli effetti sul gettito ascrivibili alla norma, nonché le risorse con le quali farvi fronte.

 

 

Articolo 4-ter, commi da 1 a 9 – articolo aggiuntivo 4-bis.021 Ulteriore nuova formulazione (Flessibilizzazione sul territorio nazionale del patto di stabilità interno per i comuni)

L’emendamento – che riformula l’articolo aggiuntivo 4-bis.021 approvato nella seduta del 16 aprile 2012 - prevede misure finalizzate a incentivare una maggiore flessibilità del patto di stabilità interno per i comuni consentendo una compensazione territoriale su un ambito più vasto di quello regionale. La norma prevede incentivi per gli enti locali che cedono parte del proprio spazio finanziario in favore dei comuni che necessitano di maggiori margini di spesa per il pagamento di residui in conto capitale. In particolare è previsto che i comuni che cedono spazi finanziari possano beneficiare:

-             nei due esercizi successivi di una modifica migliorativa dei propri obiettivi di importo pari in ciascun anno alla metà dello spazio ceduto;

-             nel solo esercizio 2012, di un contributo di importo pari, al massimo, allo spazio finanziario ceduto, nei limiti di importo complessivo di 500 mln di euro. Il contributo non è computabile tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinato alla riduzione del debito (comma 3).

Ai comuni che utilizzano gli spazi finanziari resisi disponibili, attribuiti a ciascun ente in proporzione agli spazi finanziari richiesti, sono attribuiti nei due esercizi successivi obiettivi peggiorati per un importo annuo pari alla metà dello spazio di cui hanno beneficiato.

E’ previsto che l’ANCI fornisca il supporto tecnico per agevolare l’attuazione delle disposizioni in esame.

Alla copertura degli oneri, quantificati in 500 mln di euro, si provvede mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio”.

 

L’emendamento non risulta corredato di relazione tecnica.

 

La relazione introduttiva, nel sintetizzare il contenuto della norma, sottolinea che la stessa è finalizzata a soddisfare le aziende creditrici dei comuni realizzando al tempo stesso una riduzione dell’esposizione debitoria del comparto.

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la norma, pur mantenendo inalterati i vincoli di comparto complessivamente previsti dal patto di stabilità interno, appare suscettibile di ridurre i margini di tolleranza rispetto ai predetti vincoli, complessivamente esposti dal comparto dei comuni. In linea teorica, ai predetti margini di tolleranza corrisponderebbero risparmi aggiuntivi rispetto a quelli iscritti nei tendenziali, per cui la norma in esame si configurerebbe come una rinuncia ai predetti risparmi. Peraltro si segnala che i predetti margini di tolleranza si sono sempre verificati negli esercizi pregressi e pertanto la loro presenza dovrebbe essere comunque inglobata negli andamenti tendenziali. Non sembra pertanto potersi escludere che dalla norma in esame possano derivare effetti negativi rispetto ai predetti andamenti tendenziali. In proposito andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

Con riferimento alla disposizione di copertura, andrebbe chiarito quali effetti si producano in relazione al riversamento all’entrata delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778. Non è chiaro infatti se le predette risorse, destinate ai rimborsi e compensazioni di crediti d’imposta, risultino eccedentarie rispetto ai fabbisogni di spesa iscritti nei tendenziali.

Si segnala in proposito che, laddove tali risorse risultino effettivamente eccedentarie,  andrebbe verificato se le minori esigenze di rimborso rispetto alle attese non siano eventualmente determinate da un maggiore utilizzo, rispetto alle previsioni, delle autocompensazioni. In tal caso andrebbe chiarito se l’utilizzo per finalità di copertura del capitolo di spesa in questione possa ritenersi ammissibile oltre che ai soli fini di compensazione di effetti sul saldo netto da finanziare (come peraltro operato dalla norma in esame) , anche la per copertura di spese aventi effetti sugli altri saldi (come ad esempio l’art. 3, comma 16-bis, introdotto al Senato).

Andrebbe infine confermato che il supporto tecnico dell’ANCI sia prestato a titolo gratuito, non essendo espressamente prevista una clausola di neutralità finanziaria.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all’utilizzo delle disponibilità iscritte sulla contabilità speciale 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio”, si osserva che l’utilizzo di disponibilità di contabilità speciali fuori bilancio non rappresenta una delle modalità di copertura finanziaria previste dall’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tale modalità di copertura, peraltro, è stata utilizzata più volte in passato[6], prevalentemente per finalità analoghe a quelle per le quali le risorse sono iscritte nella contabilità speciale.

 

 

Articolo 10, comma 2, lett. a-ter) (Emendamento 10.3 nuova formulazione  – tracciabilità dei flussi finanziari nel settore dei giochi pubblici)

L’emendamento, espressamente finalizzato ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari nel settore dei giochi pubblici, dispone l’obbligo – per i titolari di gestioni di concorsi pronostici e scommesse – di utilizzare conti correnti dedicati in via esclusiva alle predette attività.

 

L’emendamento non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

 



[1] V. relazione tecnica riferita all’articolo 12 del DL 201/2011.

[2]  Idem

[3] Licitazione ad inviti per l’allocazione di un bene o l’affidamento di un appalto, basata sulla comparazione tra i requisiti presentati e posseduti dalle aziende concorrenti.

[4] Di cui all’art. 14, della legge n. 46/1982.

[5] Tale specificazione non è contenuta nel testo dell’emendamento.

[6] Si veda, da ultimo, l’articolo 35, comma 1, lettera a),  del decreto-legge n. 1 del 2012