Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (SA 5103) Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe per l'accesso al trattamento pensionistico
Riferimenti:
AC N. 5103/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 258
Data: 04/10/2012
Descrittori:
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 5103 e abbinati

 

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe per l’accesso al trattamento pensionistico

 

(Testo unificato)

 

 

 

 

 

N. 258 – 4 ottobre 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

5103 e abb.

Titolo breve:

 

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione di deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico

 

Iniziativa:

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Muro

 

Gruppo:

FLpTP

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 1, comma 1. 3

Modifiche alla disciplina relativa all’accesso al trattamento pensionistico anticipato   3

ARTICOLO 1, comma 2, e ARTICOLO 2. 4

Estensione della platea dei lavoratori cui si applica il previgente regime pensionistico   4

ARTICOLO 1, comma 3. 6

Estensione al settore pubblico della deroga per l’accesso anticipato al pensionamento   6

ARTICOLO 1, comma 4. 7

Deroghe alla normativa di armonizzazione dei regimi pensionistici7

ARTICOLO 3. 7

Validità degli accordi per la gestione di eccedenze occupazionali7

ARTICOLO 5. 8

Copertura finanziaria.. 8



PREMESSA

 

Il testo unificato in esame, come risultante dagli emendamenti introdotti nel corso dell’esame in sede referente dalla XI Commissione, reca modifiche alla normativa vigente in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe sull’accesso al trattamento pensionistico.

Il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

Di seguito, si dà conto delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1, comma 1

Modifiche alla disciplina relativa all’accesso al trattamento pensionistico anticipato

Normativa vigente: l’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici richiesti è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e di 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

La norma, integrando l’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, prevede, in deroga a quanto previsto dal comma 10 del medesimo articolo 24, la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con un’anzianità contributiva pari a 35 anni e con i seguenti requisiti di anzianità anagrafica:

­       dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, con un’età anagrafica, comprensiva del periodo occorrente per l’esercizio del diritto, pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti, a 58 anni, per le lavoratrici autonome e i lavoratori dipendenti, e a 59 anni per i lavoratori autonomi;

­       dal 1° gennaio 2016 a 31 dicembre 2017, con un’età anagrafica pari o superiore a 59 anni per i dipendenti e a 60 anni per gli autonomi.

In tali casi, il trattamento pensionistico è liquidato con il sistema di calcolo contributivo, anche con riferimento alle anzianità maturate prima del 1° gennaio 1996.

 

Al riguardo si osserva che la disposizione, che introduce in via transitoria un ulteriore canale di accesso al pensionamento in via anticipata rispetto alla normativa vigente, reca una riduzione, di carattere permanente, dei risparmi di spesa pensionistica scontati nei saldi di finanza pubblica. L’entità di tale riduzione è collegata ad una serie di parametri tra cui la percentuale di adesione in base a calcoli di convenienza individuali. In proposito, appare necessario acquisire dati e parametri di valutazione da parte del Governo.

 

ARTICOLO 1, comma 2, e ARTICOLO 2

Estensione della platea dei lavoratori cui si applica il previgente regime pensionistico

Normativa vigente: l’articolo 24, commi 14 e 15, del decreto-legge n. 201/2011 prevede l’applicazione dei requisiti pensionistici previsti dalla previgente normativa, oltre a coloro che li avrebbero maturati entro il 31 dicembre 2011, anche ai seguenti soggetti, ancorché maturino i requisiti in data successiva, nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata (comma 14): a) ai lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità; b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica.

Il successivo comma 15 rinvia ad un successivo DM la definizione delle modalità di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati nel limite di risorse predeterminate in 245 milioni di euro per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l’anno 2015, 1.220 milioni di euro per l’anno 2016, 1.030 milioni di euro per l’anno 2017, 610 milioni di euro per l’anno 2018 e 300 milioni di euro per l’anno 2019.

Successivamente, il comma 2-ter dell’articolo 6 del decreto-legge n. 216/2011 ha ampliato la categoria di coloro che possono accedere nei prossimi due anni al trattamento pensionistico sulla base dei previgenti requisiti (lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo), prevedendo un’apposita copertura finanziaria[1] ed inserendo un’apposita clausola di salvaguardia che prevede, in caso di superamento del limite di spesa, l’aumento delle aliquote non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro[2].

Le norme, modificando il comma 14 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011 e l’articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 201/2011, ampliano il numero dei soggetti a cui si applica la normativa pensionistica previgente rispetto al decreto-legge n. 201/2011.

In particolare, il comma 2 dell’articolo 1 prevede:

­         l’estensione al 31 dicembre 2011 dei termini originariamente previsti al 4 dicembre 2011 per la delimitazione delle platee interessate all’applicazione della previgente normativa pensionistica (lettera a);

­         l’esclusione del regime delle decorrenze per l’accesso al pensionamento (finestre) a coloro che, sulla base del medesimo comma 14 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, possono accedere al pensionamento secondo il regime previgente, nonché l’estensione delle deroghe in esame anche a coloro che, alla data del 20 luglio 2007, sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria[3](lettera b);

­         l’estensione a 24 mesi dopo la fine del periodo di fruizione della mobilità del termine per la maturazione dei requisiti utili all’applicazione della previgente normativa pensionistica[4] (lettere c e d);

­         l’estensione della platea dei soggetti a carico dei fondi di solidarietà a cui applicare la previgente normativa pensionistica[5] (lettera e);

­         l’estensione della platea dei prosecutori volontari a cui applicare la previgente normativa pensionistica, attraverso lo slittamento del termine previsto per la presentazione della domanda di autorizzazione alla contribuzione volontaria al 31 gennaio 2012 (lettera f).

Il successivo articolo 2, modificando l’articolo 6 del decreto-legge n. 216/2011, amplia la platea dei beneficiari della previgente normativa pensionistica, prevedendo che il termine del 31 dicembre 2011 non riguardi più la data entro la quale il rapporto di lavoro sia stato risolto ma la data entro la quale gli accordi, individuali o collettivi, devono essere stati stipulati ed includendo anche i casi di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro  anche per il fallimento dell’impresa. L’ampliamento della platea dei beneficiari è, altresì, ottenuta mediante la considerazione della maturazione dei requisiti e non già della decorrenza del trattamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 201/2011. Infine, la norma amplia l’esenzione dalla riduzione dell’importo del trattamento pensionistico, in caso di accesso ad età anticipate, ai periodi di fruizione dei permessi previsti dalla legge n. 104/1992 e di congedo per infermità gravi di parenti, previsti dall’articolo 80 della legge n. 388/2000.

 

Al riguardo si osserva che la disposizione comporta un aumento della spesa pensionistica, non previsto dalla normativa vigente, per la cui stima appaiono necessari dati ed elementi di quantificazione, al fine di verificare l’idoneità della copertura riportata nel successivo articolo 5.

Sotto il profilo formale, si segnala che la norma in esame modifica l’articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201/2011, mentre la norma di copertura (articolo 5) non è formulata come novella al medesimo articolo 24, nella parte in cui[6] quest’ultimo reca la copertura finanziaria delle norme ora novellate.

 

ARTICOLO 1, comma 3

Estensione al settore pubblico della deroga per l’accesso anticipato al pensionamento

Normativa vigente: il comma 15-bis dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011 prevede la possibilità, in via eccezionale, di accedere al pensionamento in via anticipata per i lavoratori dipendenti del settore privato che siano in possesso di determinati requisiti, differenziati a seconda che si tratti di lavoratori o lavoratrici.

La norma, modificando il comma 15-bis dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, prevede l’estensione della possibilità, in via eccezionale, di accedere al pensionamento in via anticipata anche ai lavoratori appartenenti al settore pubblico.

 

Al riguardo si osserva che dall’applicazione della norma derivano effetti negativi per la finanza pubblica, per l’erogazione anticipata, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, della buonuscita. Anche per tali fattispecie, appare necessario disporre di elementi di stima al fine di verificare la congruità della copertura complessiva del provvedimento.

 

ARTICOLO 1, comma 4

Deroghe alla normativa di armonizzazione dei regimi pensionistici

Normativa vigente: il comma 18 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011 prevede l’armonizzazione dei diversi regimi pensionistici secondo i principi recati dal medesimo articolo 24 e l’applicazione immediata di tale nuova disciplina agli iscritti al Fondo INPS dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato.

La norma, modificando il comma 18 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, rinvia ad un successivo provvedimento l’armonizzazione del regime pensionistico degli iscritti al Fondo INPS per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e per i lavoratori del settore di macchina e per gli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi, la cui attività è qualificata come usurante.

 

Al riguardo, si osserva che la disposizione comporta una riduzione dei risparmi di spesa pensionistica scontati nei saldi di finanza pubblica, sia per il rinvio dell’applicazione della nuova disciplina per alcune categorie di lavoratori sia per l’applicazione ad ulteriori settori della disciplina delle attività usuranti[7]. Si rinvia in proposito alle osservazioni formulate con riferimento alle precedenti norme.

 

ARTICOLO 3

Validità degli accordi per la gestione di eccedenze occupazionali

La norma, ai fini dell’applicazione della previgente normativa pensionistica, riconosce piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, stipulati dalle imprese entro il 31 dicembre 2011 anche in sede non governativa.

 

Al riguardo, appare necessario acquisire l’avviso del Governo in merito alla norma, che sembra ampliare la platea dei possibili beneficiari delle deroghe in materia pensionistica, senza contestualmente aumentare il limite delle risorse previste per il relativo finanziamento.

 

ARTICOLO 5

Copertura finanziaria

La norma, al comma 1,prevede che agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in 240 milioni di euro nel 2013, 630 milioni di euro nel 2014, 1.040 milioni di euro nel 2015, 1.220 milioni di euro nel 2016, 1.030 milioni di euro nel 2017, 610 milioni di euro nel 2018 e 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, si provvede ai sensi del comma 2.

Il comma 2 dispone che, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, il reperimento delle maggiori entrate di cui al comma 1. Si dispone, inoltre, che a decorrere dall’anno 2013, le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

 

Al riguardo, si osserva che l’onere è definito in termini complessivi con riferimento all’intero provvedimento, laddove la vigente disciplina contabile richiede un’indicazione riferita a ciascuna norma onerosa. Appare quindi necessario acquisire i dati e i parametri utili alla quantificazione degli effetti finanziari recati dai singoli interventi disposti dal provvedimento. In ordine alle modalità di copertura, si segnala che, con riferimento alla materia dei giochi, il rappresentante del Governo, in data 23 luglio 2012, ha affermato che i margini di manovra su giochi e monopoli sono molto limitati per evitare il rischio che un ulteriore inasprimento dell'imposizione o una riduzione delle probabilità di vincita possano contrarre il gettito complessivo, con una riduzione più che proporzionale della domanda[8].

Su tale argomento, da ultimo, il Governo ha segnalato che, “il calo delle giocate registratosi, per la prima volta negli ultimi anni, nel primo semestre del 2012 – da interpretare come un effetto, in tale settore, dell'elasticità della domanda rispetto al prezzo – induce a ritenere che un aumento del prelievo provocherebbe in questo momento, con molta probabilità, un'ulteriore diminuzione del gettito, che non soltanto impedirebbe di reperire le risorse necessarie per finanziare il provvedimento in esame, ma metterebbe anche a repentaglio la copertura prevista da precedenti provvedimenti a valere sulle entrate erariali derivanti dai giochi pubblici”. Infine, il Governo ha sottolineato come un eventuale intervento in materia di giochi e lotterie potrebbe comportare anche uno scostamento tra il gettito e le relative previsioni tendenziali di finanza pubblica già indicate nei documenti di bilancio[9].

Pertanto, occorre acquisire una valutazione del Governo in ordine all’effettiva possibilità di conseguire le risorse sopra indicate poste a fronte degli oneri previsti dal provvedimento.

Circa la natura dell’onere, che la norma configura come previsione e non come limite di spesa, nonché circa la necessità di prevedere un’apposita clausola di salvaguardia, si rinvia  a quanto di seguito osservato in ordine ai profili di copertura finanziaria.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 1, si segnala - preliminarmente - che l’articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica richiede che ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indichi espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata in termini di previsione o di limite massimo di spesa, mentre il presente comma definisce solo l’onere complessivo del provvedimento in termini di previsione di spesa.

Da un punto di vista formale, inoltre, appare opportuno integrare il testo della disposizione, prevedendo che gli oneri che si valutano a decorrere dall’anno 2019 ammontino a 300 milioni di euro “annui”.

Considerato, inoltre, che la norma in esame non reca una esplicita clausola di salvaguardia, andrebbe chiarito se al comma 2, con la dizione “Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 6-bis,comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14”, si intenda introdurre nel presente provvedimento, a garanzia della effettiva copertura dei maggiori oneri derivanti dallo stesso - che sono stati quantificati in termini di sola previsione di spesa - la medesima clausola di salvaguardia introdotta dal predetto articolo 6-bis, comma 1 (volto ad includere i lavoratori di cui all’articolo 6, comma 2-ter, del medesimo decreto-legge n. 216 del 2011, tra coloro ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di accesso e trattamenti pensionistici previgenti all’entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011). In caso affermativo, andrebbe anzitutto chiarito se tale clausola di salvaguardia sia idonea a garantire la copertura degli oneri in caso di scostamento degli stessi rispetto alle previsioni e se sia, comunque, estensibile a tutte le disposizioni onerose del provvedimento in esame. In tal caso, inoltre, la suddetta formulazione andrebbe modificata, specificando che al presente provvedimento si applicano il monitoraggio e la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

Si evidenzia, infine, che il riferimento – contenuto nell’articolo 5, comma 2, primo periodo, del presente testo unificato – alle «maggiori entrate di cui al comma 1» del medesimo articolo 5, non appare corretto, in quanto le maggiori entrate a copertura del provvedimento dovrebbero derivare dalle disposizioni presenti nello stesso comma 2 dell’articolo 5, essendo indicata al comma 1 la sola quantificazioni degli oneri.

 



[1] Si tratta dell’aumento dell’accisa sui tabacchi.

[2] Articolo 6-bis del decreto-legge n. 216/2011.

[3] Articolo 1, comma 8, della legge n. 243/2004.

[4] La normativa vigente prevede l’applicazione della previgente normativa ai lavoratori in mobilità sulla base di accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011, purché maturino i requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità.

[5] La norma estende infatti la deroga in esame anche a coloro per i quali non siano trascorsi 24 mesi dal termine del periodo di fruizione della prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà.

[6] Comma 15.

[7] A tale proposito, si segnala che il finanziamento dell’accesso anticipato al pensionamento per alcune categorie di attività qualificate come usuranti è nell’ambito di un limite di spesa (articolo 1, comma 92, della legge n. 247/2007). Tale limite, pertanto, non potrebbe essere rispettato con l’inclusione di nuove tipologie di attività.

[8] Cfr. la seduta della Commissione Bilancio della Camera del 23 luglio 2012, in relazione all’esame del decreto-legge n. 83/2012 (AC 5312).

[9] Cfr. la seduta della Commissione Finanze della Camera dell’11 settembre 2012.