Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (C.5058) Ratifica della Convenzione penale sulla corruzione - approvato dal Senato S.850 e 2058
Riferimenti:
AC N. 5058/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 238
Data: 30/05/2012
Descrittori:
CORRUZIONE E CONCUSSIONE   RATIFICA DEI TRATTATI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 5058

 

Ratifica della

Convenzione penale sulla corruzione

 

(Approvato dal Senato – A.S. 850 e 2058)

 

 

 

 

 

N. 238 – 30 maggio 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

5058

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Stefani

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 

 

 


 

INDICE

 

 

 

 

ARTICOLI 1-42 della Convenzione. 3

Disciplina  penale sulla corruzione. 3



PREMESSA

 

La proposta di legge in esame, approvata in prima lettura dal Senato[1], dispone la ratifica e l’esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999[[2]].

Il testo del provvedimento, formato da cinque articoli, non è corredato di relazione tecnica e reca all’articolo 4 una clausola di neutralità finanziaria.

Si esaminano di seguito le disposizioni della Convenzione aventi rilievo sotto il profilo finanziario.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 1-42 della Convenzione

 Disciplina  penale sulla corruzione

L’Accordo, composto di un breve preambolo e di 42 articoli, dispone che le Parti contraenti - nei rispettivi ordinamenti[3] - definiscano come reati penali le fattispecie di corruzione (articoli 2-14).

La Convenzione, a tale riguardo, individua e definisce le seguenti fattispecie: corruzione attiva e passiva di pubblici ufficiali nazionali (articoli 2 e 3); corruzione di membri di assemblee pubbliche nazionali (articolo 4); corruzione di pubblici ufficiali stranieri (articolo 5); corruzione di membri di assemblee pubbliche straniere (articolo 6); corruzione attiva e passiva nel settore privato (articoli 7 e 8); corruzione di funzionari internazionali (articolo 9); corruzione di membri di assemblee parlamentari internazionali (articolo 10); corruzione di giudici e di agenti di corti internazionali (articolo 11); traffico d’influenza[4] (articolo 12); riciclaggio dei proventi di reati di corruzione (articolo 13); reati contabili (articolo 14).

Le norme dispongono, in particolare, che le Parti contraenti:

         adottino nel proprio ordinamento misure che consentano di confiscare o sottrarre gli strumenti ed i proventi dei reati penali definiti dalla Convenzione o beni per un valore corrispondente a tali proventi (articolo 19, par. 3);

         garantiscano la specializzazione di persone o di enti nella lotta contro la corruzione  e provvedano affinché  i medesimi soggetti dispongano di una formazione e di risorse finanziarie adeguate all’esercizio delle proprie funzioni (articolo 20);

         si prestino l’assistenza giudiziaria più ampia possibile (articoli 26, 30 e 31);

         includano i reati penali che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione in tutti i futuri trattati di estradizione. I medesimi reati dovranno essere altresì inclusi, quali reati per i quali è ammessa l’estradizione, in ogni trattato di estradizione in vigore tra le Parti (articolo 27, par. 1);

         designino una o più autorità centrali competenti in materia di cooperazione giudiziaria internazionale in tema di corruzione (articolo 29).

Sono infine dettate norme in materia di entrata in vigore e di modifica della Convenzione, nonché di risoluzione delle controversie relative all’applicazione della Convenzione (articoli 32-42).

 

Con riferimento alla proposta di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione in esame:

         l’articolo 3 individua il Ministero della giustizia quale Autorità centrale italiana;

         l’articolo 4 reca, come segnalato in premessa, una clausola di neutralità finanziaria riferita alla finanza pubblica.

 

Al riguardo, appare opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi volti a confermare la coerenza di alcune previsioni della Convenzione rispetto alla clausola di neutralità finanziaria di cui all’articolo 4 della proposta di legge di ratifica. Si fa riferimento, in particolare, al possibile impatto amministrativo e finanziario delle norme in materia di formazione dei soggetti impegnati nel contrasto dei fenomeni di corruttela (articolo 20), nonché in materia di assistenza giudiziaria internazionale (articolo 26) e  di estradizione (articolo 27).

Si sottolinea che, con riguardo alle norme in materia di formazione, la Convenzione impone agli Stati di garantire sia competenze specialistiche sia risorse finanziarie adeguate all’esercizio delle relative funzioni.

Si ricorda che – con riferimento alle norme corredate di clausola di neutralità finanziaria - l'articolo 17, comma 7, della legge n. 196/2009 prevede che la relazione tecnica debba riportare i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio utilizzabili per le finalità indicate dal testo.

 



[1] AS 850 e AS 2058-A

[2] La Convenzione è stata adottata nell’ambito del Consiglio d’Europa. Si rammenta che è in corso presso la Camera dei deputati l’esame della proposta di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999 , nonché il disegno di legge recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (AC 4434 ed abb.)

[3] Adottando le necessarie misure legislative e di altra natura.

[4] L’articolo 12 definisce traffico d’influenza il fatto di promettere, offrire o procurare, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito, per sé o per terzi, a titolo di remunerazione a chiunque afferma di essere in grado di esercitare un’influenza sulla decisione di una persona di cui agli articoli 2, 4,-6 e 9-11, indipendentemente dal fatto che l’influenza sia o meno effettivamente esercitata o sortisca l’esito ricercato.