Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 4994) Concessione di una promozione a titolo onorifico ai militare delle Forze armate e dei Corpi di polizia a ordinamento militare profughi a seguito dell'applicazione del trattato di pace fra l'italia e le Potenze alleate ed associate
Riferimenti:
AC N. 4994/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 252
Data: 11/09/2012
Descrittori:
FORZE ARMATE   PROFUGHI E RIFUGIATI
PROMOZIONI A TITOLO ONORIFICO   TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI
Organi della Camera: IV-Difesa

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 4994

 

Promozione a titolo onorifico ai militari delle Forze armate profughi a seguito dell’applicazione del trattato di pace di Parigi del 1947

 

 

 

 

 

 

N. 252 – 11 settembre 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

4994

Titolo breve:

 

Concessione di una promozione a titolo onorifico ai militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia a ordinamento militare profughi a seguito dell'applicazione del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

 

Iniziativa:

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

On. Augusto Di Stanislao

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 

 

PREMESSA

 

ARTICOLI 1-4. 3

Promozione a titolo onorifico al grado superiore. 3

 


 

PREMESSA

 

La proposta di legge in esame reca la concessione di una promozione a titolo onorifico ai militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia a ordinamento militare profughi a seguito dell’applicazione del trattato di pace fra l’Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano le norme che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 1-4

Promozione a titolo onorifico al grado superiore

Le norme prevedono la concessione a titolo onorifico della promozione al grado superiore[1] ai militari di tutti i corpi e ruoli delle Forze armate[2] e agli appartenenti ai Corpi di polizia a ordinamento militare, profughi a seguito dell’applicazione del trattato di pace e che abbiano già usufruito dei benefici di cui alla legge n. 336/1970 (articolo 1).

La legge 336/1970 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati) ha concesso agevolazioni, economiche e previdenziali, in favore di soggetti civili e militari rientranti in una serie di categorie[3], fra le quali era indicata la condizione di “profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate”.

Per l’accesso al beneficio, i predetti soggetti non devono aver già usufruito di un’altra promozione a titolo onorifico (articolo 2).

La promozione decorre dal giorno del collocamento nella riserva o in congedo assoluto[4] e non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza né ad alcun altro fine economico o retributivo (articolo 3).

I procedimenti relativi alla valutazione delle richieste di avanzamento in grado e promozione formulate dagli interessati[5] hanno luogo secondo le disposizioni dettate in materia dal D. Lgs. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare), nell’ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (articolo 4).

 

La relazione illustrativa afferma che il provvedimento non prevede effetti economici di alcun genere, ma vuole attribuire esclusivamente un riconoscimento di carattere morale, al fine di sanare una disparità di trattamento per una benemerita categoria di italiani che una legge aveva equiparato agli ex combattenti e una legge successiva ha invece dimenticato.

Secondo la relazione, infatti, con la legge 325/1990 è stato conferito ai combattenti della guerra 1940-1945 il riconoscimento onorifico della promozione al grado superiore, subordinandola all’applicabilità dei benefìci combattentistici di cui alla legge 336/1970. Tuttavia con la legge del 1990 non si era ritenuto di estendere la concessione del grado onorifico al personale in possesso della qualifica di profugo.

Si segnala che nel corso del dibattito presso la Commissione di merito[6], il rappresentante del Governo ha fatto presente che il dato relativo “al numero di personale transitato nella posizione di ausiliaria/riserva/congedo in possesso della qualifica di profugo, quale potenziale beneficiario della proposta di legge in esame, … non è in possesso del Ministero della difesa sia in considerazione del fatto che la competenza in materia di riconoscimento della qualifica di profugo è devoluta agli Uffici territoriali del Governo ... sia perché il conseguente decreto di riconoscimento della suddetta qualifica è emanato dal prefetto. Per tali ragioni … non è possibile stabilire il numero dei soggetti che presenteranno domanda di riconoscimento della attribuzione della qualifica di profugo ai preposti uffici del Ministero dell'interno”[7].

 

Al riguardo si osserva che il testo in esame contiene norme volte ad escludere effetti onerosi. In particolare è espressamente disposto che la concessione onorifica al personale militare della promozione al grado superiore non produca effetti ai fini economici, retributivi o pensionistici; inoltre le procedure per la verifica dei requisiti e per la promozione devono essere espletate dai competenti uffici nell’ambito delle risorse già preordinate allo scopo. In ordine a tale assenza di effetti finanziari appare opportuno acquisire una conferma del Governo, tenuto conto dell’assenza di relazione tecnica e considerato, altresì, che non appaiono univoci taluni profili applicativi della disciplina, come la precisa delimitazione della platea dei soggetti potenzialmente interessati alla concessione del beneficio.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che la clausola di invarianza finanziaria di cui all’articolo 4 andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi vigente, sostituendo l’inciso “nell’ambito delle risorse allo scopo preordinate”, con le seguenti: “nell’ambito delle risorse già destinate allo scopo a legislazione vigente”.

 



[1] Anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza, esclusi il grado di generale di corpo d’armata e i gradi corrispondenti. Si ricorda che l’articolo 851, comma 3, del D. Lgs. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) esclude, in termini generali, la concessione di gradi onorari per gli ufficiali.

[2] In posizione di riserva o in congedo assoluto.

[3] Dipendenti civili dello Stato, degli enti pubblici e territoriali, delle aziende pubbliche, magistrati, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerre o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate

[4] O, anche successivamente a tale data, dal giorno utile individuabile nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata.

[5] Ai sensi dell’art. 4, comma 1.

[6] Commissione Difesa, seduta del 14 giugno 2012.

[7] Sullo stesso tema v. anche la seduta della Commissione Difesa del 18 luglio 2012, nella quale il relatore ha sottolineato  “ … come rimanga da sciogliere il nodo relativo alla platea dei beneficiari il cui numero esatto è apparso, anche nel corso delle audizioni, essere di difficile determinazione. È stato però opportunamente evidenziato che non dovrebbe trattarsi di un numero elevato. Infatti, le classi che potrebbero beneficiare del riconoscimento vanno orientativamente dal 1926 al 1947 e inoltre si deve escludere – secondo quanto previsto dalla proposta di legge – che possa ottenere il beneficio chi abbia già usufruito di un'altra promozione a titolo onorifico (come, in particolare è avvenuto per gli ex combattenti).”.