Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: (AC 4940) Decreto-legge 5/2011 Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
Riferimenti:
AC N. 4940/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 219
Data: 07/03/2012
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2012 0005   PIANI DI SVILUPPO
POLITICA ECONOMICA   PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
RAPPORTI CON L' AMMINISTRAZIONE     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
X-Attività produttive, commercio e turismo

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

 

A.C. 4940

 

Disposizioni urgenti in materia

di semplificazione e di sviluppo

 

 

(Conversione in legge del DL 5/2012)

 

 

(Emendamenti approvati dalle Commissioni di merito

nella seduta antimeridiana del 6 marzo 2012)

 

 

EDIZIONE PROVVISORIA

 

N. 219 – 6 marzo 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZA

 

La presente Scheda di analisi si riferisce esclusivamente alle modifiche del decreto legge n. 5 del 2012 approvate dalle Commissioni di merito in sede referente nella seduta antimeridiana di martedì 6 marzo 2012.

 

L’analisi delle norme contenute nel testo originario del decreto-legge presentato dal Governo e delle modifiche apportate dalle Commissioni di merito nelle sedute di mercoledì 29 febbraio e di giovedì 1° marzo 2012 è contenuta della Nota di verifica  n. 384 del 6 marzo 2012.


INDICE

Emendamento 8.3. 5

ARTICOLO 8, comma 1. 5

Concorsi e prove selettive. 5

emendamento 12.32. 6

ARTICOLO 12, comma 4-bis. 6

Esercizio congiunto dell’attività di estetista con altre attività commerciali6

emendamento 12.33. 6

ARTICOLO 12, comma 6. 6

Semplificazione procedimentale per l’esercizio di attività economiche. 6

Emendamento 14.54. 7

ARTICOLO 14, comma 6-bis. 7

Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva.. 7

Emendamento 16.6. 7

ARTICOLO 16, comma 6-bis. 7

Disposizioni comunicazione di dati anagrafici7

Emendamento 21.19. 8

ARTICOLO 21, comma 1. 8

Responsabilità solidale negli appalti8

emendamento 23.14. 8

ARTICOLO 23, comma 2-bis. 8

Infrastrutture ad uso pubblico per la ricarica di veicoli elettrici8

emendamento 23.15. 9

ARTICOLO 23, comma 1. 9

Autorizzazione unica in materia ambientale per piccole e medie imprese. 9

emendamento 24.38. 9

ARTICOLO 24, comma 1, lettera i)9

Trasporto transfrontaliero di rifiuti9

Articolo aggiuntivo 31.01. 9

ARTICOLO AGGIUNTIVO 31-bis.. 9

Scuola sperimentale di dottorato internazionale – Gran Sasso Science Institute. 9

Emendamento 35.29. 12

ARTICOLO 35, comma 2-bis.. 12

Partecipazione agli organi collegiali12

emendamenti 47.8 e 47.016. 13

ARTICOLO 47. 13

Agenda digitale italiana.. 13

Articolo aggiuntivo 47.04. 14

ARTICOLO 47-BIS.. 14

Semplificazioni in materia di sanità digitale. 14

Articolo aggiuntivo 47.021. 14

ARTICOLO 47-ter.. 14

Digitalizzazione e riorganizzazione. 14

Articolo aggiuntivo 47.022. 15

ARTICOLO 47-quater.. 15

Organizzazione e finalità dei servizi in rete. 15

Emendamento 48.4. 16

ARTICOLO 48, commi 1-bis e 1-ter.. 16

Anagrafe nazionale degli studenti16

Emendamento 49.32. 16

ARTICOLO 49, comma 3-bis.. 16

Ricercatori universitari16

Emendamento 50.10. 17

ARTICOLO 50. 17

Autonomia scolastica.. 17

Articolo aggiuntivo 50.01. 20

ARTICOLO 50-bis.. 20

Dirigenti scolastici20

Emendamento 56.17 e subemendamento 0.56.17.1. 21

ARTICOLO 56, comma 2. 21

Beni immobili confiscati21

Emendamento 57.18. 23

ARTICOLO 57, comma  8-bis.. 23

Infrastrutture energetiche. 23

Emendamento 60.4. 23

ARTICOLO 60, comma 2. 23

Programma carta acquisti23

Emendamento 60.8. 24

ARTICOLO 60, comma 2. 24

Programma carta acquisti24

Emendamenti 62.8 e 62.14. 24

ARTICOLO 62 – Tabella A.. 24

Abrogazioni24

 



 

PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame dispone la conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante norme urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Nel corso dell’esame in sede referente, le Commissioni di merito hanno apportato modifiche al testo[1] originario.

L’analisi delle norme contenute nel testo originario del decreto-legge e delle modifiche apportate dalle Commissioni di merito nelle sedute di mercoledì 29 febbraio e di giovedì 1° marzo 2012 è contenuta della Nota di verifica  n. 384, pubblicata il 6 marzo 2012.

Nella presente Scheda d’analisi sono prese in esame esclusivamente le modifiche al decreto legge, rilevanti sotto il profilo finanziario, approvate dalle Commissioni di merito nella seduta antimeridiana di martedì 6 marzo 2012.

Tali modifiche non risultano corredate di relazione tecnica.

Si segnala tuttavia che l’articolo aggiuntivo 31.01, di iniziativa governativa, è corredato di una relazione tecnica che al momento della pubblicazione del presente dossier non risulta vidimata dalla Ragioneria generale dello Stato.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

Emendamento 8.3

 

ARTICOLO 8, comma 1

Concorsi e prove selettive

L’emendamento prevede che le domande di partecipazione ai concorsi pubblici inviate in via telematica dovranno essere comprensive sia dei relativi allegati che di una copia di un documento di identità valido e dovranno essere esclusivamente in formato PDF, pena la non ammissione al concorso.

 

Nulla da osservare, al riguardo.

 

 

 

emendamento 12.32

 

ARTICOLO 12, comma 4-bis

Esercizio congiunto dell’attività di estetista con altre attività commerciali

Normativa vigente.  L’articolo 10 del DL n. 7/2007 ha liberalizzato alcune attività economiche. Il comma 2 in particolare disponeva che le attività di acconciatore e di estetista fossero soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare allo sportello unico del comune, laddove esiste, o al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non potessero essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale, facendo comunque salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari

La norma dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il comma sopra richiamato si applica anche in caso di esercizio congiunto dell’attività di estetista con altra attività commerciale a prescindere dal criterio della prevalenza.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

emendamento 12.33

 

ARTICOLO 12, comma 6

Semplificazione procedimentale per l’esercizio di attività economiche

La norma - ripristinando, con un’integrazione, il comma 6 dell’articolo 12, già soppresso con un emendamento precedentemente approvato - afferma che siano esclusi dall’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 12 del provvedimento in esame i procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici (come previsto nel testo originario) nonché in materia di tabacchi lavorati (esclusione stabilita con l’emendamento in esame).

 

Nulla da osservare con riferimento all’emendamento in esame. Vengono quindi meno le considerazioni svolte, con riguardo alla precedente soppressione del comma 6 dell’articolo 12, contenute nella Nota riferita al testo della Commissione aggiornato al 1° marzo.

 

 

Emendamento 14.54

 

ARTICOLO 14, comma 6-bis

Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva

La norma dispone che, nell’ambito dei lavori pubblici e privati dell’edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC), secondo le modalità già previste dall’articolo 43 del DPR n. 445/2000.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca se la disposizione in esame possa comportare un aggravio dell’attività delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al caso di lavori di edilizia da parte di privati.

 

 

Emendamento 16.6

 

ARTICOLO 16, comma 6-bis

Disposizioni comunicazione di dati anagrafici

La norma, integrando l’articolo 20, comma 12, del decreto-legge n. 112/2008, dispone che tra le comunicazioni telematiche tra l’INPS e i Comuni, oltre a quelle già previste (riguardanti decessi e alle variazioni di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento), rientrino anche quelle riguardanti le cancellazioni dall’anagrafe della popolazione residente per irreperibilità.

 

Al riguardo non si hanno rilievi da formulare nel presupposto – nel quale appare opportuna una conferma – che le informazioni aggiunte cui fa riferimento la disposizione, già in possesso delle amministrazioni comunali, possano essere scambiate attraverso modalità di comunicazione già utilizzate da tali amministrazioni e dall’INPS.

 

Emendamento 21.19

 

ARTICOLO 21, comma 1   

Responsabilità solidale negli appalti                                                                                       

Le modifiche integrano l’articolo 29, comma 2, del D. Lgs. 276/2003, in materia di occupazione e mercato del lavoro, come sostituito dal provvedimento in esame.

In particolare, le norme prevedono che, ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro possa eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L’eccezione può essere sollevata anche se l’appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni sui quali può agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

emendamento 23.14

 

ARTICOLO 23, comma 2-bis

Infrastrutture ad uso pubblico per la ricarica di veicoli elettrici       

Le modifiche introducono all’articolo 23, il comma 2-bis, disponendo che la realizzazione delle infrastrutture ad uso pubblico per la ricarica di veicoli elettrici sia sottoposta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (comma 2-bis).

 

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

emendamento 23.15

 

ARTICOLO 23, comma 1

Autorizzazione unica in materia ambientale per piccole e medie imprese

Le modifiche integrano l’articolo 23, comma 1, specificando che il regolamento volto a disciplinare l’autorizzazione unica ambientale viene emanato al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI e per gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 

emendamento 24.38

 

ARTICOLO 24, comma 1, lettera i)

Trasporto transfrontaliero di rifiuti        

Le modifiche introducono l’articolo 24, comma 1, lettera i), con il quale si modifica l’articolo 194, coma 10, del D. Lgs. 152/2006 (Codice ambientale). Le norme specificano che le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, tra i quali quelli di imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione del Paese di destinazione da cui risulti che nella legislazione non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle comunitarie.

 

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 

Articolo aggiuntivo 31.01

 

ARTICOLO AGGIUNTIVO 31-bis

Scuola sperimentale di dottorato internazionale – Gran Sasso Science Institute

L’articolo aggiuntivo, di iniziativa governativa:

·        istituisce la Scuola sperimentale di dottorato internazionale denominata Gran Sasso Science Institute (GSSI) che opera in via sperimentale per un quadriennio a decorrere dall’anno accademico 2013-2014 (commi 1 e 2);

·        prevede un Comitato Ordinatore, composto da cinque esperti, con il compito di elaborare il piano strategico che dovrà indicare le università da coinvolgere, lo statuto e i regolamenti della Scuola. Il Comitato opera a titolo gratuito “senza nuovi o maggiori oneri a carico dell’amministrazione” (comma 4);

·        autorizza una spesa annua di 13 milioni di euro sino al completamento del quadriennio di sperimentazione. A tale spesa si fa fronte per 6 milioni di euro sui fondi per la ricostruzione dell’Abruzzo di cui all’art. 14, comma 1, del DL 77/2009; per 6 milioni di euro sulle risorse destinate alla Regione Abruzzo nell’ambito del Fondo sviluppo e coesione e per 1 milione di euro con un contributo annuo, a decorrere dall’anno 2013, pari a 5 milioni di euro a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo Ordinario per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all’art. 7, del d.lgs. n. 204/1998 (comma 5);

·        prevede che allo scadere del quadriennio, la Scuola potrà assumere carattere di stabilità a seguito della valutazione dei risultati da parte dell’ANVUR, a condizione che sia reperita adeguata copertura finanziaria nell’ambito delle risorse disponibili del Fondo di finanziamento ordinario delle università annualmente predeterminate e senza maggiori oneri, nonché mediante finanziamenti di soggetti privati o della stessa Regione o di enti locali (comma 6).

 

Una relazione tecnica, non vidimata dalla RGS, allegata all’articolo aggiuntivo, ricorda che per la scuola è prevista una fase sperimentale della durata di quattro anni, a decorrere dall’anno accademico 2012/2013, al termine della quale la Scuola potrà avere carattere di stabilità soltanto in caso di valutazione positiva da parte dell’ANVUR e subordinatamente al reperimento delle risorse occorrenti per il finanziamento a regime, nell’ambito del Fondo di finanziamento ordinario delle università ovvero delle risorse della Regione o enti locali interessati nonché con risorse del settore privato.

Quanto ai costi per il personale ed il funzionamento, ivi inclusi eventuali costi per strutture e per gli organi, la RT riporta quanto segue:

 

 

studenti

130

professori ordinari

11

professori associati

11

Ricercatori

18

Amministrativi

6

 

Costi in milioni di euro

Studenti

3,8

Personale

5,6

Funzionamento

2,5

Totale

12

 

La RT specifica, quindi, che la copertura finanziaria dei costi della fase sperimentale, pari a complessivi 13 milioni di euro annui, è assicurata, quanto a 6 milioni, a valere sulle risorse per la ricostruzione post sisma del 6 aprile 2009, previste dall’art. 14, comma 1, del DL n. 39/2009; quanto a 6 milioni, a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione e per quanto attiene il finanziamento a carico del MIUR, la norma è ordinamentale, essendo volta esclusivamente ad includere nello stanziamento disposto a favore degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, anche il finanziamento per il GSSE.

La relazione tecnica afferma quindi che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  in quanto grava sullo stanziamento del Fondo Ordinario per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all’art. 7 del DL n. 204/1998, cap. 7326 del MIUR.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si evidenzia la necessità di chiarimenti in merito alla durata dei contratti da stipulare per il reperimento del personale che, avendo durata superiore a tre anni, potrebbe comportare l’obbligo di assunzione a tempo indeterminato  pur in presenza dell’istituzione di una struttura temporanea.

Con riferimento all’utilizzo di risorse a carico dei Fondi per la copertura degli oneri recati dall’articolo in esame, il Governo dovrebbe confermare che dette risorse non siano già preordinate ad altre finalità ovvero che queste possano essere perseguite anche a seguito delle riduzioni apportate ai fondi suddetti dalla norma in esame.

Con riferimento al Comitato previsto al comma 4, pur considerato che la norma prevede che esso operi a titolo gratuito, si rileva che questa non esclude espressamente il riconoscimento di emolumenti di carattere non retributivo (es. gettoni di presenza o rimborsi spese) connessi alla partecipazione ai lavori del medesimo comitato. Inoltre la clausola di invarianza è riferita soltanto all’”amministrazione”. In ordine all’idoneità di tale clausola a garantire la neutralità finanziaria della norma appare necessario acquisire una valutazione del Governo.

 

Emendamento 35.29

 

ARTICOLO 35, comma 2-bis

Partecipazione agli organi collegiali

L’emendamento stabilisce che l’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti.

Si rammenta che l’articolo 6, comma 2 del decreto legge n. 78/2010 stabilisce che a  decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

 

Al riguardo si rileva che la relazione tecnica riferita all’articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 78/2010 affermava che i risparmi derivanti da tale norma dovessero intendersi inclusi, per quanto riguarda il comparto Ministeri, in quelli complessivamente quantificati con riferimento all’articolo 2 del medesimo decreto legge che opera un taglio alle dotazioni per spese rimodulabili dei Ministeri stessi. In relazione ad eventuali ulteriori effetti riferibili alle società controllate dalle amministrazioni pubbliche e agli enti e alle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria, la relazione tecnica, riferita all’articolo 6 già citato, non forniva una quantificazione affermando che gli stessi effetti avrebbero potuto essere registrati solo a consuntivo. Al fine di garantire l’effettività di tali ultimi risparmi, il comma 21 del citato articolo 6 prevede in linea generale il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle riduzioni di spesa di cui all’articolo 6.

Occorrerebbe quindi disporre di una valutazione dei possibili effetti finanziari della norma in esame, che avendo natura interpretativa, esplica effetti retroattivi.

 

emendamenti 47.8 e 47.016

ARTICOLO 47

Agenda digitale italiana

 

Le modifiche apportate introducono i commi da 2-bis a 2-quater che:

-          specificano gli obiettivi seguiti dalla cabina di regia di cui al comma 2 nell’attuare l’agenda digitale italiana. Tra tali obiettivi è previsto: a) che sia consentita la messa a disposizione dei cittadini delle proprie posizioni debitore nei confronti dello Stato da parte delle banche dati delle pubbliche amministrazioni; b) che siano individuate le modalità per consentire di effettuare i pagamenti con modalità informatiche, nonché per consentire il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l’internazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di convenzione che il prestatori di servizi deve sottoscrivere per effettuare il pagamento. Le predette disposizioni, si applicano, ove tecnicamente possibile e a condizione che non si producano nuovi oneri per la finanza pubblica direttamente o indirettamente, nonché aumenti di costi a carico degli utenti e dei soggetti preposti all’esercizio di attività amministrative (commi 2-bis e 2-ter, introdotti dall’emendamento 47.8);

-          prevedono l’obbligo di offerta disaggregata di servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa di telecomunicazione, in modo che gli operatori non debbano pagare per servizi non richiesti e si possa creare un regime concorrenziale anche per i servizi accessori (comma 2-quater, introdotto dall’emendamento 47.0.16);

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare nel solo presupposto che l’applicazione delle disposizioni sia subordinata, come richiesto dalla clausola inserita, ad una verifica volta ad escludere effetti  onerosi.

 

 

Articolo aggiuntivo 47.04

ARTICOLO 47-BIS

Semplificazioni in materia di sanità digitale

L’emendamento dispone che, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nei piani di Sanità nazionali e regionali sia privilegiata la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l’utilizzo della cartella clinica elettronica, così come i sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture da parte dei cittadini con la finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e di contenimento dei costi (comma 1).

Prevede inoltre che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro della salute si promuova l’utilizzo di dispositivi mobili nel settore sanitario, i quali possono essere utilizzati per la raccolta dei dati clinici e la diffusione di informazioni ai medici, ricercatori e pazienti e per l’offerta diretta di cure attraverso la telemedicina mobile (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica non considerano la norma.

 

Al riguardo si rileva che gli interventi previsti appaiono suscettibili di determinare effetti onerosi anche se la norma ne prevede la realizzazione senza oneri sulla base di disposizioni rimesse, per quanto riguarda l’utilizzo di dispositivi mobili, ad un decreto del Ministro della salute e, per quanto concerne la gestione elettronica delle pratiche cliniche alle previsioni contenute nei piani sanitari nazionali e regionali. Pertanto, al fine di assicurare che le strutture sanitarie diano attuazione agli interventi di digitalizzazione nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, andrebbe precisato in modo puntuale la facoltatività dei predetti interventi e la modulabilità in funzione delle risorse disponibili.

 

Articolo aggiuntivo 47.021

 

ARTICOLO 47-ter

Digitalizzazione e riorganizzazione

 

La norma, integrando l’art. 15 del DLgs 82/2005, prevede che entro un termine di attuazione da definirsi con decreto ministeriale, le funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (funzioni ICT) nei comuni siano obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma associata da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole ed il comune di Campione d'Italia.

Le predette funzioni ICT comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche - rete dati, fonia, apparati - di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica, la consulenza nel settore dell'informatica.

La medesima funzione ICT non può essere svolta da più di una forma associativa. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni, che sono tenuti ad esercitare le funzioni ICT in forma associata, deve raggiungere è fissato in 30.000 abitanti, salvo diverso ambito territoriale ottimale individuato con legge regionale. All'interno della gestione associata, i comuni individuano un'unica stazione appaltante.

 

Al riguardo andrebbe chiarito se la norma, non corredata di una clausola di invarianza finanziaria, possa determinare l’insorgenza di oneri a carico dei comuni nei casi in cui i singoli enti abbiano già provveduto a dotarsi individualmente delle infrastrutture teconologiche e informatiche e debbano conseguentemente ristrutturare le stesse e rivedere i contratti in essere con le aziende fornitrici di servizi informatici al fine di unificare le dotazioni di supporto alle funzioni ICT di più enti. Nell’eventualità di maggiori oneri, andrebbe valutato se gli stessi siano compatibili con il necessario rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità in essere.

 

Articolo aggiuntivo 47.022

ARTICOLO 47-quater

Organizzazione e finalità dei servizi in rete

 

La norma, introdotta dalla Commissione, prevede che dal 2014, allo scopo di incentivare il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, le pubbliche amministrazioni utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fidejussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni o per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi, fatta salva la possibilità di stabilire alcune deroghe al principio di esclusività.

 

Al riguardo, si segnala che la norma non risulta corredata di clausola di invarianza finanziaria. Andrebbe pertanto confermato che l’utilizzo della posta elettronica certificata non possa determinare l’insorgenza di oneri a carico delle pubbliche amministrazioni interessate.

 

 

 

Emendamento 48.4

 

ARTICOLO 48, commi 1-bis e 1-ter

Anagrafe nazionale degli studenti

L’emendamento introduce i commi 1-bis e 1-ter all’articolo 48 concernente la dematerializzazione di procedure in materia di università. Il medesimo prevede la possibilità per le università di accedere all’anagrafe nazionale degli studenti sia per la verifica della veridicità dei titoli autocertificati, sia per l’assolvimento dei compiti istituzionali del MIUR, nonché come supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 

Emendamento 49.32

 

ARTICOLO 49, comma 3-bis

Ricercatori universitari

Normativa vigente: l’art. 29, comma 19, della legge n. 240/2010 autorizza la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2011 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 in attuazione di quanto disposto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge medesima in materia di revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari nonché per l’attribuzione degli scatti triennali.

 

L’emendamento destina una quota non superiore a 11 milioni di euro per l’anno 2012 alla revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterrminato, nel primo anno di attività, a valere sulle risorse di cui all’art. 29, comma 19, della legge n. 240/2010.

 

Al riguardo, si rileva che l’emendamento destina ad una specifica finalità risorse già preordinate all’attuazione della revisione del trattamento economico dei professori e ricercatori universitari. A tale proposito, si ricorda che la nuova disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari è stata già emanata con il DPR n. 232 del 15.12.2011.

Si rende pertanto necessario acquisire l’avviso del Governo in merito alla compatibilità della destinazione di risorse indicata nell’emendamento con la finalità di spese già previste a legislazione vigente.

 

 

Emendamento 50.10

 

ARTICOLO 50

Autonomia scolastica

L’emendamento sostituisce integralmente l’articolo 50 del testo originario, disponendo, a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 quanto segue:

·        attivazione, nel rispetto della vigente normativa contabile, di un Fondo unico d'istituto che comprenda il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e quello per il personale di ciascuno dei 4 Programmi relativi ai vari gradi di istruzione del Bilancio del MIUR. Nel Fondo suddetto, oltre alle risorse attualmente destinate ai finanziamento delle competenze vigenti, confluiscono tutte le risorse destinate alle diverse tipologie di spesa: sicurezza, dispersione scolastica, offerta formativa ed interventi perequativi, interventi vari a favore dell'istruzione, stanziamento per il Piano programmatico degli interventi per la scuola, risorse contrattuali destinate alla valorizzazione del personale della scuola, al fine di rinforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche mediante una programmazione autonoma delle finalità di spesa e di gestione (comma 2);

·        in relazione al personale docente e ATA si prevede:
a) per ciascuna istituzione scolastica, un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alla sperimentazione e allo sviluppo di nuove metodologie per l'innovazione dell'attività didattica, al recupero, all'integrazione e al sostegno degli alunni con disabilità e alla programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;
b) un organico di rete con particolare riferimento alle esigenze di integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali nonché alla prevenzione dell'abbandono e al contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo, specie per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica (comma 3);

·        stabilisce che l'organico dell'autonomia di cui al comma 3 sia costituito da tutti i posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno (comma 4);

·        dispone l’abrogazione del comma 81 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183 (Accantonamento di posti di assistente tecnico nella scuola secondaria di secondo grado) (comma 5);

·        dispone che l'organico dell'autonomia rimane determinato ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, salvo quanto disposto al successivo comma 7. Prevede, inoltre, che, in sede di prima applicazione l'organico dell'autonomia è determinato in misura uguale a quello dell'anno scolastico 2011/2012 pari a 724 mila posti docenti e 233.100 posti Ata, fermo restando anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti Ata (comma 6);

·        stabilisce che l’organico dell'autonomia comprende ulteriori diecimila posti, da attivare successivamente alla definizione di una apposita sequenza contrattuale che non rechi nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, destinati al supporto dell'autonomia scolastica, per la flessibilità e il potenziamento dell'offerta didattica e per gli interventi perequativi (comma 7);

·        demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonomie, la definizione dei criteri per la determinazione degli organici di cui ai commi 4 e 6 (comma 8).

L’onere derivante dall’attuazione del l’articolo in esame è stimato in 350 milioni annui a decorrere dal 2012 (comma 9).

Ai fini della copertura si provvede:

-          quanto a 250 milioni annui, mediante modifiche sulla disciplina dei giochi che possono interessare: nuove lotterie, nuove modalità di gioco del Lotto o dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, l’assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi o a vincite in denaro, la misura del PREU, la percentuale del compenso per i concessionari (comma 10);

-          quanto a 100 milioni annui, mediante incremento delle aliquote di accise sui prodotti alcolici (comma 11).

Viene precisato, infine, (comma 11, ultimo periodo) che dall’applicazione del comma 10 non devono derivare variazioni di gettito di competenza delle amministrazioni territoriali ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 68 del 2011 (federalismo regionale).

 

Al riguardo, si formulano le seguenti osservazioni.

La disposizione di cui al comma 5 che prevede l’abrogazione del comma 81 dell’art. 4 della legge n. 183/2011, determina effetti finanziari peggiorativi per la finanza pubblica, in quanto alla norma che si intende abrogare sono associate economie di spesa in attuazione delle disposizioni recate dall’art. 10, comma 2, del d.l. 98/2011 e dell’art. 1, comma 1, del dl n. 138/2011, e scontate in occasione dell’approvazione dei medesimi provvedimenti, nella misura di 21,5 mln per il 2012 e 43 mln per il 2013, ai fini del saldo netto da finanziare, nonché nelle misure di 11 mln per il 2012 e 21,9 mln per il 2013 ai fini dell’indebitamento netto.

Inoltre, il comma 7 prevede ulteriori diecimila posti da attivare nell’ambito dell’organico dell’autonomia, in deroga alle previsioni di contenimento delle spese di personale previste dall’art. 64 del dl 112/2008. La disposizione è pertanto suscettibile di determinare il mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio fissati dal decreto suddetto.

Con riferimento alla stima degli oneri recata dal comma 9, occorrerebbe individuare gli elementi alla base dell’importo complessivo indicato e le voci che concorrono a determinarlo. Si ricorda in proposito quanto disposto dall’art. 17, comma 7, della legge n. 196/2009  in materia di quantificazione degli effetti finanziari delle disposizioni in materia di pubblico impiego.

In merito ai profili di copertura, si rileva la necessità di acquisire elementi e dati idonei a precisare le effettive modalità di reperimento del gettito aggiuntivo di 250 mln annui per il settore dei giochi e di 100 mln annui con riferimento alle accise sui prodotti alcolici. La norma infatti si limita ad indicare l’obiettivo complessivo di gettito senza precisare le modalità per il suo conseguimento. Nell’ambito di tali chiarimenti occorrerebbe inoltre fornire valutazioni volte a confermare la conseguibilità dei predetti obiettivi di gettito anche alla luce delle possibili variazioni nell’andamento della domanda nei settori interessati, in conseguenza delle variazioni di prezzo (per le accise sui prodotti alcolici) e di una eventuale riduzione dei premi e/o di un incremento della tassazione (per il settore dei giochi).

Si segnala, infine, che l’ultimo periodo del comma 11 appare riferito al medesimo comma 11 (e non al comma precedente, come indicato nel testo normativo). In base a tale interpretazione la disposizione sembrerebbe diretta ad assicurare che il maggior gettito sia interamente attribuito allo Stato non rilevando, su tale somma, alcuna forma di compartecipazione in favore degli enti territoriali. Sul punto appare opportuna una conferma.

 

Articolo aggiuntivo 50.01

 

ARTICOLO 50-bis

Dirigenti scolastici

L’articolo:

·        prevede l’immissione in ruolo, previo esperimento di un corso di formazione della durata di quattro mesi e previo positivo superamento di un colloquio selettivo, dei candidati risultati idonei a seguito dell’espletamento di un concorso a dirigente scolastico, ma che non hanno partecipato al corso di formazione poiché non rientranti nel contingente previsto (comma 1);

·        dispone l’ammissione ad un periodo di formazione, previo superamento di un esame-colloquio, dei docenti incaricati della presidenza di istituti scolastici nel triennio 2008-2011 (comma 2);

·        stabilisce che, in attesa del compiuto espletamento del corso-concorso ordinario per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici, ai soggetti per i quali sia pendente un contenzioso con oggetto la partecipazione ai concorsi a dirigente scolastico, sia temporaneamente affidato un incarico provvisorio di direzione della durata di un anno scolastico, rinnovabile fino alla copertura dei posti vacanti destinati ai vincitori del concorso ordinario. Per tali incarichi la norma prevede una remunerazione pari all’ottanta per cento della retribuzione di posizione, parte variabile, ordinariamente assegnata al posto così ricoperto. La norma stabilisce che alla relativa spesa si fa fronte mediante corrispondente riduzione, per l’anno scolastico 2011/2012, del Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. Prevede, infine, che i posti che conseguentemente si rendono disponibili siano accantonati in quota del numero di assunzioni autorizzate per ciascun anno scolastico (comma 3).

 

Al riguardo, si osserva che la norma non indica l’ammontare dell’onere coperto a valere sul Fondo Unico Nazionale. Occorrerebbe quindi disporre di una stima dello stesso nonché dei dati e dei parametri sottostanti.

Tali dati dovrebbero includere, tra l’altro, il numero dei candidati che potrebbero essere interessati dalle disposizioni. Inoltre, andrebbero quantificati i costi relativi all’espletamento dei corsi di formazione di cui a commi 1 e 2.

Si osserva altresì che il comma 3 fa riferimento ad una copertura disposta con una riduzione del Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, disposta per l’anno scolastico 2011/2012. Occorrerebbe un’indicazione dell’incidenza dell’onere per ciascun esercizio finanziario interessato. In ogni caso, si rileva che l’onere potrebbe estendersi oltre il 2012 nel caso in cui la copertura dei posti vacanti da parte dei vincitori del concorso non avvenga nel corso del medesimo anno.

Infine, sarebbe opportuna un chiarimento da parte del Governo in relazione all’idoneità della copertura indicata, soprattutto con riferimento all’ammontare delle risorse disponibili sul Fondo e agli utilizzi cui le stesse sono finalizzate.

 

 

 

Emendamento 56.17 e subemendamento 0.56.17.1

                                                    

ARTICOLO 56, comma 2

Beni immobili confiscati  

Le norme modificano il comma 2 dell’art. 56 del D.L. in esame, in materia di beni immobili confiscati, specificando che i beni immobili - individuati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati – idonei per uso turistico possano essere dati in concessione secondo le modalità di cui all’articolo 48, comma 3, lettera c), del D. Lgs. 159/2011 alle comunità, agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni, come indicate dal medesimo articolo 48, comma 3, lettera c). Ai fini della concessione, si attribuisce un titolo di preferenza alle cooperative o a consorzi sociali di giovani di età inferiore ai 35 anni.

L’articolo 48, comma 3, lettera c) del D. Lgs. 159/2011 specifica che i beni siano trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, che provvedono a formare un apposito elenco, periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute.

 

Pertanto per effetto dell’emendamento la concessione è effettuata a titolo gratuito, mentre il testo originario del D.L. in esame prevede la concessione a titolo oneroso.

                                                                                                                                        

 

Al riguardo, si rileva che le modifiche apportate, prevedendo l’applicazione delle norme di cui all’articolo 48, comma 3, lettera c), del D. Lgs. 159/2011, dispongono che le concessioni siano assegnate a titolo gratuito e non più oneroso, come invece specificato nella stesura originaria della norma. Tale previsione potrebbe comportare effetti finanziari per gli enti territoriali interessati dall’applicazione delle suddette disposizioni. Sul punto appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo.

 

 

 

 

 

 

 

Emendamento 57.18

 

ARTICOLO 57, comma  8-bis

Infrastrutture energetiche

Le modifiche apportate riguardano l’estensione delle misure previste dall’articolo in esame, inerenti la qualificazione come infrastrutture strategiche quelle connesse allo sviluppo del settore petrolifero e della metanizzazione, al settore degli oli vegetrali destinati ad uso energetico.

 

Al riguardo, si ribadisce l’opportunità, già segnalata con riferimento al testo originario dell’articolo, di una conferma in merito alla compatibilità delle disposizioni in esame con la normativa europea, e sulla possibilità per le amministrazioni competenti di dar luogo alle attività di cui al comma 7 (accordi di programma per interventi di bonifica e ripristino dei siti, estese dalla modifica in esame anche al settore degli oli minerali) senza nuovi o maggiori oneri.

 

 

Emendamento 60.4

 

ARTICOLO 60, comma 2

Programma carta acquisti

L’emendamento apporta modifiche al comma 2 il quale rinvia ad un DM da emanare entro 90 giorni la determinazione dei criteri e delle modalità attuative della “carta acquisti”. In particolare modifica la lettera c) al fine di precisare che le modalità con cui i comuni adottano la carta acquisti dovranno considerare anche il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) .

 

Nulla da osservare al riguardo tenuto conto il DM da emanare dovrà stabilire sia il valore della singola Carta acquisti sia i criteri per l’individuazione dei soggetti beneficiari nel rispetto del limite di spesa fissato dall’articolo in argomento. 

 

Emendamento 60.8

 

ARTICOLO 60, comma 2

Programma carta acquisti

L’emendamento apporta modifiche al comma 2 lettera a) in merito ai soggetti beneficiari sostituendo la precedente formulazione riferita ai “cittadini comunitari” con un più preciso riferimento ai “cittadini italiani e agli altri cittadini comunitari”.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 

Emendamenti 62.8 e 62.14

 

ARTICOLO 62 – Tabella A

Abrogazioni

L’emendamento sostituisce la Tabella A, allegata all’articolo 62, recante le norme oggetto di abrogazione integrale o parziale a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

La nuova Tabella A elenca 296 provvedimenti oggetto di abrogazione, contro i 15 provvedimenti contenuti nella Tabella originaria.

 

Il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica non considerano la norma.

Si ricorda che, con rifermento al testo originario, la relazione tecnica esclude effetti finanziari, affermando che le norme oggetto di abrogazione (rientranti – come detto – in 15 provvedimenti) hanno esaurito i loro effetti e possono, quindi, essere espunte dall’ordinamento giuridico.

 

Al riguardo, considerato il significativo aumento dei provvedimenti oggetto di abrogazione, andrebbe acquisita una valutazione del Governo in merito ai profili finanziari derivanti da tale estensione.

Nell’ambito di tali chiarimenti, andrebbero tra l’altro considerate le implicazioni derivanti dalla

soppressione dell’articolo 5, comma 5 quinquies della legge n. 225/1992. Tale comma era stato introdotto dall’articolo 2, comma 2-quater del decreto legge n. 225/2010.

L’articolo 5, comma 5-quinquies della legge n. 225/1992 prevede che l’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile per fronteggiare emergenze possa essere previsto solo nel caso in cui le risorse conseguibili in applicazione del comma 5-quater[2] del medesimo articolo non siano sufficienti. Il comma 5-quinquies prevede anche che qualora per fronteggiare un’emergenza sia utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste[3], il medesimo fondo è obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante.

 

La relazione tecnica riferita alla norma che ha introdotto la disposizione ora oggetto di soppressione affermava che la stessa era volta ad assicurare la disponibilità delle risorse necessarie ad affrontare lo stato di emergenza a seguito di calamità naturali. La stessa relazione tecnica, peraltro, non ascriveva alla norma soppressa effetti sui saldi di finanza pubblica.

Si rammenta che la Corte Costituzionale con sentenza 13-16 febbraio 2012, n. 22 (Gazz. Uff. 22 febbraio 2012, n. 8 - Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità parziale delle disposizioni sopra riportate.

 

 

 



[1] V. Commissioni riunite I e X – sedute di mercoledì 29 febbraio, di giovedì 1° marzo e di martedì 6 marzo 2012.

[2] Tale comma stabilisce che a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della regione interessata, qualora il bilancio della regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti all’emergenza ovvero per la copertura degli oneri conseguenti alla stessa, è autorizzato a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell’imposta regionale di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

[3] di cui all’articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.