Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: (AC 4829) Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (Conversione in legge del decreto-legge 201/2011)
Riferimenti:
AC N. 4829/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 199
Data: 12/12/2011
Descrittori:
CONTABILITA' DI ENTI ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE   CONTABILITA' DI STATO
DECRETO LEGGE 2011 0201     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze
Altri riferimenti:
DL N. 201 DEL 06-DIC-11     

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

A.C. 4829

 

Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici

(Conversione in legge del decreto-legge 201/2011)

 

 

EMENDAMENTO 2.30 DEI RELATORI

 

Edizione provvisoria

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 199 - 12 dicembre 2011


 

 

Lettera a) – modifica all’articolo 6 – Equo indennizzo e pensioni privilegiate.. 3

Lettera b) – modifiche all’articolo 13 – Criterio di riparto per il Fondo perequativo per i comuni3

Lettera c)  - modifiche all’articolo 16 - Disposizioni per la tassazione di auto di lusso , di imbarcazioni e di aerei4

Lettera d) – modifica all’articolo 21, comma 2 – Soppressione INPDAP e ENPALS.. 4

Lettera e) – modifica all’articolo 23, comma 8, lett. a) – Composizione CNEL.. 4

Lettera f) – modifiche all’articolo 28 – Patto di stabilità interno    5

Lettera g) – modifica all’articolo 30 – Esigenze indifferibili5

Lettera h) – modifica all’articolo 33 – Soppressione delle limitazioni all’esercizio delle attività professionali6

Lettera l) - modifiche all’articolo 42 - Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione.. 6

 


 

Lettera a) – modifica all’articolo 6 – Equo indennizzo e pensioni privilegiate

Legislazione vigente l’articolo 6 del decreto legge in esame, nel testo originario emanato dal Governo, dispone l’abrogazione degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di  servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. L’abrogazione di tali istituti non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Le norme stabiliscono che l’abrogazione degli istituti dell’equo indennizzo e delle pensioni privilegiate non si applica – oltre che al personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, come previsto dal testo dell’articolo 6 - anche al personale in regime di diritto pubblico[1].

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare considerato che la relazione tecnica allegata al decreto non scontava effetti sui saldi di finanza pubblica con riferimento alle norme in esame, pur affermando che le stesse erano destinate a determinare effetti positivi non contabilizzati.

 

 

Lettera b) – modifiche all’articolo 13 – Criterio di riparto per il Fondo perequativo per i comuni

 

L’emendamento sopprime un criterio transitorio di riparto del Fondo perequativo per i comuni, previsto dalla normativa vigente fino al 2013. Tale criterio prevede che il 30% della dotazione del Fondo sia distribuita ai comuni su base capitaria.

 

     In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare, dal momento che la norma concerne criteri di riparto delle risorse tra gli enti locali, aumentando la quota ripartita liberamente su base di accordo.

I criteri vigenti prevedono che il 30% del Fondo sperimentale di riequilibrio sia ripartito su base capitaria, il 14 % (ovvero il 20% del Fondo al netto della predetta quota del 30%) sia assegnato ai piccoli comuni e la parte restante sia attribuita con accordo.

Sulla base dell’emendamento il 20% delle risorse verrebbe attribuito ai piccoli comuni e l’80% sarebbe attribuita con accordo.

In merito alla formulazione dell’emendamento, si segnala che non è conseguentemente modificato l’ultimo periodo dell’art. 2, comma 7, del D. Lgs. N. 23/2011 che, nel ripartire la quota in favore dei piccoli comuni, contiene l’inciso “al netto della quota del 30 per cento di cui al secondo periodo del presente comma”. Tale inciso diviene irriferibile a seguito dell’emendamento in esame.

 

 

Lettera c)  - modifiche all’articolo 16 - Disposizioni per la tassazione di auto di lusso , di imbarcazioni e di aerei

     Le modifiche dispongono che la tassa di stazionamento per unità da diporto non si applichi alle unità nuove, con targa di prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore oppure a quelle usate, ritirate da detti cantieri o distributori, con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell’atto.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto, su cui pare opportuno acquisire conferma dal Governo, che il minore gettito conseguente alla mancata applicazione della tassa di stazionamento per le unità da diporto suddette sia stato già considerato nel calcolo degli effetti riportati nel prospetto riepilogativo allegato all’A.C. 4829.

In relazione all’articolo 16, si ricorda che il prospetto riepilogativo ascrive all’applicazione della tassa di stazionamento per unità da diporto i seguenti effetti:

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori entrate tributarie (imbarcazioni), comma 2

200

200

200

200

200

200

200

200

200

 

Lettera d) – modifica all’articolo 21, comma 2 – Soppressione INPDAP e ENPALS

Le modifiche, che riguardano la chiusura dell’ultimo bilancio INPDAP e ENPALS prima della soppressione, hanno carattere ordinamentale.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Lettera e) – modifica all’articolo 23, comma 8, lett. a) – Composizione CNEL

 

La modifica interviene sulla composizione del CNEL disponendo, tra l’altro, che lo stesso sia formato da sessantaquattro membri (oltre al presidente) a fronte dei sessantotto (oltre al presidente e al segretario generale) previsti dal DL n. 211/2011.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Lettera f) – modifiche all’articolo 28 – Patto di stabilità interno

 

L’emendamento prevede che venga ridefinito il patto di stabilità interno al fine di potenziare il coordinamento della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, avendo la norma un contenuto di mera enunciazione programmatica.

 

Lettera g) – modifica all’articolo 30 – Esigenze indifferibili

 

Le modifiche:

·        aumentano da 32,4 a 47,2 milioni di euro per l’anno 2012 la somma da versare all’entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2012, da parte dell’Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) (comma 8-bis);

·        stabiliscono che la somma di 15 milioni di euro di cui al comma 1 sia riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (comma 8-ter).

 

In merito ai profili di quantificazione andrebbe chiarito se la riassegnazione di 15 milioni di euro riguardi il comma 8-bis e non il “comma 1” come indicato dal testo dell’emendamento. Nel caso in cui si facesse riferimento al comma 8-bis, andrebbe chiarito se le somme indicate dai commi in esame (8-bis e 8-ter) debbano essere allineate al fine di evitare effetti onerosi (nel testo in esame, infatti, a fronte di una spesa di 15 milioni viene disposta una compensazione pari a 14,8 milioni).

Andrebbe inoltre chiarito se la somma di 14,8 milioni da versare all’entrata del bilancio dello Stato abbia effetti su tutti e tre i saldi di finanza pubblica.

 

Lettera h) – modifica all’articolo 33 – Soppressione delle limitazioni all’esercizio delle attività professionali

Le norme, intervengono sull’articolo 3 del decreto legge n. 138/2011, che dispone l’abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche. Le modifiche proposte hanno carattere ordinamentale.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Lettera l) - modifiche all’articolo 42 - Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione

     Le modifiche estendono l’ambito di applicazione dell’articolo 18, comma 1, della L. 183/2011 (legge di stabilità 2012), prevedendo anche per la realizzazione di infrastrutture stradali e autostradali regionali la possibilità di stabilire agevolazioni fiscali in favore dei soggetti concessionari, al fine di realizzare nuove infrastrutture autostradali con il sistema del project financing.

L’agevolazione consiste nella possibilità di compensare l’ammontare dovuto a titolo di specifiche imposte, in via totale o parziale, con le somme da versare al concessionario a titolo di contributo pubblico a fondo perduto per la realizzazione dell’infrastruttura, mediante riduzione o azzeramento di quest’ultimo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare in considerazione delle precisazioni fornite dalla relazione tecnica relativa all’A.S. 2968 (legge di stabilità 2012), la quale precisava che i benefici fiscali previsti delle norme non comportano variazioni del gettito tributario e, di conseguenza, non modificano i saldi di finanza pubblica trattandosi di nuove infrastrutture da realizzare. Infatti, in assenza di tali disposizioni, gli investimenti non sarebbero realizzati e, pertanto, per tali fattispecie nessun effetto di gettito è scontato in bilancio.

 

 

 

 



[1] A tal fine si richiama l’articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 165/2001.