Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 4568) Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse
Riferimenti:
AC N. 4568/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 194
Data: 08/11/2011
Descrittori:
INDAGINI GIUDIZIARIE   INFORMAZIONI E INDAGINI PERSONALI
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 4568 e abb.

 

Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse

 

(Approvato dal Senato – Testo unificato A.S. 346 e 306)

 

 

 

 

 

N. 194 – 8 novembre 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

4568

Titolo breve:

 

Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

I

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Stasi

Gruppo:

PT

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

I Commissione

 

Oggetto:

 

 

 

 


INDICE

ARTICOLO 1. 3

Ricerca delle persone scomparse. 3

 



PREMESSA

 

La proposta di legge in esame[1] - approvata in prima lettura al Senato[2] - reca disposizioni in materia di ricerca di persone scomparse.

Il testo - composto di un unico articolo - non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 1

Ricerca delle persone scomparse

Le norme prevedono l’obbligo di denunciare[3] la scomparsa di persone che, allontanatesi dalla propria abitazione o dal luogo di dimora abituale senza darne conto ad alcuno e senza plausibili motivi, mettano a rischio la propria vita o incolumità personale (comma 1). Qualora la denuncia venga raccolta da agenti della polizia locale questi sono tenuti a trasmetterla immediatamente al più vicino tra i presidi territoriali delle forze di polizia, ai fini del contestuale inserimento della denuncia medesima nel Centro elaborazione dati[4] (CED) del Ministero dell’interno (comma 2).

Il Centro elaborazione dati (CED) del Ministero dell'interno è stato istituito ai sensi dell’art. 8, della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza).

Ferme restando le competenze dell’autorità giudiziaria, l’ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove l’immediato avvio delle ricerche dandone contestuale comunicazione al Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse e al Prefetto competente per il territorio; questi ultimi per lo svolgimento delle iniziative di rispettiva competenza possono avvalersi del concorso di una serie di organismi pubblici e di soggetti privati puntualmente individuati dalla disposizione[5]. Le informazioni in possesso dei summenzionati soggetti pubblici e privati devono essere trasmesse senza indugio anche alla banca dati nazionale del DNA[6], del Ministero dell’interno (comma 4).

La legge n. 85/2009 ha autorizzato la ratifica e l’esecuzione del Trattato di Prűm, concluso nel 2005 tra alcuni Paesi dell’Unione Europea. Il Trattato è volto a rafforzare la cooperazione transfrontaliera in materia di indagini giudiziarie e prevenzione dei reati prevedendo, tra l’altro, la creazione di schedari nazionali di analisi del DNA e l’individuazione di modalità di scambio di tali informazioni. Ai fini dell’attuazione del Trattato è stata disposta l’istituzione di una banca dati nazionale del DNA (presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza) e di un Laboratorio centrale (presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria). La banca dati nazionale provvede, tra l’altro, alla raccolta dei profili del DNA di persone scomparse o di loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati (art. 7, comma 1, lett. c).

Si evidenzia che il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse risulta già nominato ai sensi dell’art. 11, della legge n. 400/1988[7]. Per lo svolgimento dei propri compiti il Commissario è supportato, a normativa vigente, da una struttura (Ufficio) istituita con decreto del Ministro dell’interno. Le attività di supporto afferiscono al monitoraggio, allo studio e all’analisi dei dati relativi alle persone scomparse. L’Ufficio assiste, altresì, il Commissario nell’attività di raccordo con analoghe strutture di altri Stati o di organismi internazionali, per lo studio comparato del fenomeno e per la promozione di iniziative di ricerca e di coordinamento operativo. L’Ufficio è composto da personale posto a disposizione del Commissario dal Ministero dell’interno[8].

Le norme configurano, inoltre, l’inosservanza dell’obbligo di denuncia senza giustificato motivo da parte di persone diverse dai congiunti[9], come un illecito amministrativo, prevedendo, in tal caso, una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 e 2.000 euro (comma 6).

Viene disposto, infine, che gli adempimenti dei pubblici uffici previsti dal provvedimento in esame siano realizzati secondo le norme già vigenti in materia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 7).

 

Al riguardo si evidenzia che il testo in esame prevede una serie di adempimenti ed incombenze a carico di organismi pubblici che sembrerebbero già riconducibili ai medesimi soggetti in base alla vigente normativa. Andrebbero quindi acquisti chiarimenti circa i profili applicativi delle disposizioni in esame al fine di valutare se possano determinarsi eventuali aggravi rispetto ai compiti già svolti dalle strutture interessate. In tal caso andrebbe verificato se risultino sufficienti le risorse già disponibili a legislazione vigente.



[1] All’AC 4568 risultano abbinate altre quattro proposte di iniziativa parlamentare: l’A.C. 705,  l’AC 3728,  l’A.C. 3214 e l’A.C. 4187.

[2] Testo unificato (AS 346 e 306).

[3] Ad agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.

[4] Di cui all’art. 8 della legge n. 121/1981.

[5] La norma individua i seguenti organismi pubblici e privati: enti locali, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Sistema di protezione civile, associazioni di volontariato sociale e altri enti attivi sul territorio, organi d’informazione, con specifico riferimento a quelli televisivi e radiofonici con esperienza nella ricerca di notizie sulle persone scomparse.

[6] Di cui all’art. 7, comma 1, lett. c), della legge n. 85/2009.

[7] L’art. 11, della legge n. 400/1988, disciplina la procedura di nomina dei Commissari straordinari del Governo. Nello specifico la norma prevede che al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, possano essere nominati - con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri - Commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L’incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca.

[8] Fonte: www.interno.it

[9] A tale fattispecie si applichino le procedure di accertamento di cui alla legge n. 689/1981, con competenza del Prefetto.