Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (C. 4564) Ratifica trasporti aerei Canada e CE
Riferimenti:
AC N. 4564/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 184
Data: 12/10/2011
Descrittori:
CANADA   RATIFICA DEI TRATTATI
TRASPORTI AEREI   TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI
UNIONE EUROPEA     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 4564

 

Ratifica dell'Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri

 

 

 

 

 

 

 

N. 184 - 12 ottobre 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

4564

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, con Allegati, fatto a Bruxelles il 17 dicembre 2009

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Biancofiore

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

assente

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

 

Oggetto:

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLI 1-26 dell’Accordo e allegati. 3

Contenuto dell’Accordo UE Stati membri-Canada sui trasporti aerei3



PREMESSA

 

Il disegno di legge dispone la ratifica e l’esecuzione dell’Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, con allegati, fatto a Bruxelles il 17 dicembre 2009.

L’Accordo consta di 26 articoli ed è integrato da tre allegati.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le norme dell’Accordo e degli allegati che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 1-26 dell’Accordo e allegati

Contenuto dell’Accordo UE Stati membri-Canada sui trasporti aerei

L’Accordo, sostituendo la regolamentazione previgente in materia di trasporto aereo fra Italia e Canada, disciplina le modalità di esercizio e di controllo del traffico aereo fra Europa, Stati membri e Canada.

Per l’Italia gli accordi da intendersi sospesi o sostituiti sono indicati nell’allegato 3, sezione 1, lettera k): si tratta dell’Accordo tra il Canada e l’Italia in materia di servizi aerei, firmato il 2 febbraio 1960 e ratificato con la legge 3 novembre 1961, n. 1474, e del successivo Accordo di modifica, sotto forma di scambio di note, firmato il 28 agosto 1972.

L’analisi tecnico-normativa ricorda che il 16 maggio 2002 le autorità aeronautiche italiane e canadesi hanno siglato ad Ottawa un Accordo tra Italia e Canada sul trasporto aereo, inteso ad aggiornare il precedente Accordo del 2 febbraio 1960. Nelle more della firma, la Corte di giustizia delle Comunità europee è intervenuta con una serie di sentenze che hanno sancito l’incompatibilità con il diritto comunitario di numerosi Accordi bilaterali stipulati dagli Stati membri in materia di trasporto aereo. In tale contesto è stata quindi sospesa la finalizzazione dell’Accordo italo-canadese del 2002; tale Accordo, tuttavia, sebbene non in vigore, viene comunque applicato de facto dalle autorità aeronautiche italiane e canadesi, che notificano le rispettive designazioni di vettori o di scali aerei con esplicito riferimento all’Accordo siglato nel maggio 2002.

In particolare, vengono introdotte disposizioni in materia di: diritti di traffico (articolo 2); regime delle autorizzazioni e degli investimenti (articoli 3 e 4); sicurezza e protezione dell’aviazione civile (articoli 6 e 7); esenzioni fiscali e doganali (articolo 8); statistiche (articolo 9); interessi dei consumatori (articolo 10); disponibilità, oneri d’uso e tariffe per aeroporti, infrastrutture e servizi di navigazione aerea (articoli 11 e 12); contesto commerciale e condizioni di concorrenza (articoli 13 e 14); gestione dell'Accordo tramite l’istituzione di un apposito Comitato misto (articoli 17); impegni per la protezione dell’ambiente (articolo 18); composizione delle controversie (articolo 19); cooperazione internazionale (articolo 20); modifica, entrata in vigore, cessazione e registrazione dell’Accordo (articoli 22-25); relazione con altri accordi (articolo 26).

In merito all’articolo 8 (esenzioni fiscali e doganali), le norme specificano che ciascuna Parte esenta le compagnie aeree dell’altra dalle restrizioni alle importazioni, dalle imposte sulla proprietà, dai dazi doganali, dalle tasse, dalle accise, da diritti e oneri analoghi, in relazione agli aeromobili adibiti al traffico aereo internazionale, su quanto destinato all’esercizio o alla manutenzione degli aeromobili: si tratta delle provviste di bordo, delle attrezzature di terra, dei pezzi di ricambio, del carburante (compresi lubrificanti e materiale tecnico di consumo) e del materiale stampato (biglietti, stampati, lettere di trasporto e altro materiale pubblicitario).

Con riferimento al Comitato misto, di cui all’articolo 18, il testo prevede che l’organismo si riunisca almeno una volta all'anno, con la possibilità – per ciascuna delle Parti – di chiedere ulteriori riunioni per risolvere problemi di interpretazione o di applicazione dell'Accordo. Il paragrafo 7 prevede che il Comitato sviluppi la cooperazione anche “mediante la promozione di scambi a livello di esperti” su nuove iniziative legislative o regolamentari.

Per quanto attiene alla composizione delle controversie (articolo 21), le disposizioni prevedono la nomina – ad opera delle Parti - di un collegio di tre arbitri. In caso di mancato accordo, le Parti possono chiedere al presidente del consiglio dell’Organizzazione civile internazionale di provvedere alla nomina di uno o più arbitri.

Ai sensi dell’articolo 23 viene individuata una fase di applicazione provvisoria dell’Accordo, antecedente alla sua entrata in vigore a regime. L’Accordo è quindi applicato provvisoriamente a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data dell’ultima nota con la quale le Parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle pertinenti procedure interne necessarie all’applicazione provvisoria del presente accordo.

L’analisi tecnico-normativa allegata al disegno di legge precisa che l’applicazione provvisoria risponde ad una prassi consolidata del settore aeronautico, in base alla quale nell’ambito degli accordi aerei viene operata una distinzione tra le parti normative (soggette per l’entrata in vigore al completamento delle procedure interne previste) e i contenuti operativi (applicabili immediatamente a partire dalla firma dell’accordo o da una data precisa, come nella fattispecie in esame).

L'articolo 26 stabilisce, infine, che per effetto dell’Accordo in esame siano sospese (nella prima fase di applicazione) o integralmente sostituite (una volta entrato a regime l’Accordo) le precedenti regolamentazioni in materia contenute negli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell’Unione europea e il Canada.

 

La relazione illustrativa afferma che non è stata redatta una relazione tecnica in quanto dalla formulazione dell’Accordo non derivano oneri finanziari a carico degli Stati membri. Gli unici oneri discendenti dall’applicazione dell’Accordo, di carattere eventuale, riguardano le spese di missione relative alla partecipazione di rappresentanti italiani alle riunioni del Comitato misto previsto dall’articolo 17. Con riferimento a tali spese, la relazione precisa che i delegati italiani che partecipano alle riunioni del predetto Comitato provengono dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) e dalla Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea a Bruxelles. La relazione afferma altresì che:

1)     l’ENAC provvede a finanziare in proprio le missioni all’estero dei funzionari delegati a partecipare ai Comitati in qualità di rappresentanti italiani;

2)     non si configurano spese di missione per la partecipazione di esperti della Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea alle riunioni che si tengono a Bruxelles.

Per quanto concerne gli oneri derivanti dal ricorso al collegio arbitrale previsto dall’articolo 21 dell’Accordo, la relazione rileva che anch’essi hanno natura eventuale e che, qualora si realizzassero, graverebbero sul bilancio dell’Unione europea.

Per quanto concerne le altre attività poste in essere in attuazione dell’Accordo, esse non prevedono richieste di contributi addizionali né di cofinanziamento da parte degli Stati membri. Dal presente provvedimento, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L’analisi tecnico-normativa afferma che L’Accordo ha un campo d’azione molto ampio e sopprime tutte le disposizioni che attualmente limitano i diritti delle compagnie aeree dell’Unione europea e del Canada di operare tra destinazioni dell’Unione e canadesi. Promuove il diritto di accesso non discriminatorio al mercato, in relazione alla fornitura di servizi aerei da e verso il Canada, e rimuove alcuni ostacoli che impediscono alle compagnie aeree europee e canadesi di partecipare alla proprietà di compagnie dell’altra Parte.

L’analisi tecnico-normativa afferma, infine, che il presente disegno di legge abroga implicitamente la legge 3 novembre 1961, n. 1474, nelle parti in contrasto con lo stesso: si tratta della legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed il Canada sui servizi aerei, concluso in Roma il 2 febbraio 1960.

 

Al riguardo si rileva preliminarmente che l’Accordo oggetto di ratifica è destinato, come espressamente previsto dal testo, a sostituire integralmente la disciplina previgente in materia, ossia l’insieme degli accordi bilaterali fra Italia e Canada che si sono succeduti fra il 1960 e il 2002 per la regolamentazione del trasporto aereo. Si osserva in proposito che la relazione illustrativa non contiene elementi che consentano di ricostruire l’impatto normativo delle disposizioni dell’Accordo rispetto alla disciplina previgente. Si fa riferimento, in particolare, agli aspetti della nuova regolamentazione che potrebbero incidere sia sui rapporti economici in essere sia sul quadro organizzativo che interessa i diversi soggetti operanti a vario titolo nel settore (incluse le pubbliche amministrazioni).

Si tratta degli articoli 2, 6 e 7, relativi ai diritti di traffico, ai sistemi autorizzativi, ai controlli, alla certificazione di sicurezza, alla sicurezza e alla protezione dell’aviazione civile (reciproca assistenza e comunicazione, protezione degli aeromobili e dei passeggeri, procedure ispettive, idoneità delle misure di sicurezza). Si tratta, inoltre, dell’articolo 10 (protezione dell’ambiente nell’esercizio dell’aviazione internazionale), dell’articolo 18 (tutela dei consumatori), degli articoli 11 e 12 (disponibilità delle infrastrutture, fornitura dei servizi a terra, oneri d’uso e tariffe).

Riguardo agli oneri connessi alla partecipazione di delegati italiani alle riunioni del Comitato misto di cui all’articolo 17, la relazione illustrativa afferma che gli stessi graveranno sui bilanci dell’ENAC e dell’Unione europea e che non si configurano spese di missione per la partecipazione di esperti della Rappresentanza permanente d’Italia presso l’UE alle riunioni che si tengono a Bruxelles. In proposito andrebbe chiarito se l’ENAC[1] possa effettivamente sostenere i suddetti oneri nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Andrebbe inoltre chiarito se le spese a cui fa riferimento la relazione illustrativa risultino compatibili con la nuova disciplina che ha disposto limitazioni per le spese di missione all’estero ed ha fissato specifici parametri per i rimborsi al personale in missione.

Si fa riferimento, in particolare, al DL 78/2010  e al relativo decreto ministeriale 23 marzo 2011.

L’articolo 6, comma 12, del DL 78/2010 ha sancito in via generale che - a decorrere dal 2011 - le amministrazioni pubbliche non possano effettuare spese per missioni, anche all'estero[2], per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

La medesima norma ha inoltre soppresso la diaria per le missioni all'estero[3], rinviando ad apposito decreto ministeriale la determinazione delle misure e dei limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero[4].

In attuazione di tali previsioni, è stato emanato il decreto del Ministro degli affari esteri 23 marzo 2011[[5]], che regola attualmente i parametri e i limiti di rimborso per le spese di alloggio, di vitto e di trasporto.

Andrebbe infine precisato a quali soggetti dovrebbero essere imputati gli oneri derivanti dalla partecipazione di delegati della Rappresentanza d’Italia presso l’Unione europea alle riunioni del Comitato allorquando le stesse non si svolgano a Bruxelles ma in Canada.

Riguardo, infine, alle esenzioni in materia di dazi doganali e di tasse, non si formulano osservazioni nel presupposto che sia confermata la neutralità finanziaria della norma, in quanto non innovativa rispetto alle agevolazioni fiscali già previste dalla normativa vigente. 

Si ricorda che, in occasione dell’esame del disegno di legge di ratifica di un Accordo di contenuto analogo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (AC. 2542), il Governo ha chiarito[6] che le agevolazioni fiscali allora previste, di tenore analogo a quelle contenute nella norma in esame, erano sostanzialmente confermative di quelle già presenti nell'ordinamento italiano[7].

 



[1] Ente incluso nell’elenco delle amministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione del conto economico consolidato.

[2] Con esclusione delle seguenti:

-         missioni internazionali di pace e delle Forze armate;

-         missioni delle forze di polizia;

-         missioni dei vigili del fuoco;

-         missioni del personale di magistratura;

-         missioni strettamente connesse ad accordi internazionali;

-         missioni indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari;

-         missioni con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico.

[3] Con esclusione delle diarie relative alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

[4] Si ricorda che a tale norma non sono stati ascritti autonomi effetti di risparmio, in quanto la RT aveva ricompreso tali effetti fra quelli ascritti alla riduzione del 10% delle spese rimodulabili (art. 2 del medesimo DL 78/2010).

[5] “Misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all’estero”.

[6] V. la seduta della Commissione bilancio della Camera dei deputati del 28 luglio 2009.

[7] Articoli da 252 a 264 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, per quanto riguarda dazi e diritti doganali su provviste e dotazioni di bordo degli aeromobili; Tabella A del decreto legislativo n. 504 del 1995, relativamente alle accise sui carburanti; articolo 8-bis, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con riferimento all'IVA sulle dotazioni di bordo.