Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 4240) - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione dei rifiuti (Nuovo testo)
Riferimenti:
AC N. 4240/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 210    Progressivo: 2
Data: 02/02/2012
Descrittori:
DL 2006 0152   RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO
SCARICHI E DISCARICHE   SMALTIMENTO DI RIFIUTI
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 4240

 

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

in materia di gestione dei rifiuti

 

 

(Nuovo testo)

 

 

 

 

 

N. 210 – 2  febbraio 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

4240

Titolo breve:

 

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Bratti

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

INDICE

 

ARTICOLI 1-3. 3

Modifiche agli articoli 185, 187 e 205 del Codice ambientale. 3

 


PREMESSA

 

Il provvedimento reca modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice ambientale), con particolare riferimento agli sfalci e alle potature, alla miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché alle misure per incrementare la raccolta differenziata.

La Commissione di merito ha elaborato un nuovo testo[1], oggetto della presente nota.

Il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non risulta corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 1-3

Modifiche agli articoli 185, 187 e 205 del Codice ambientale

Le norme modificano gli articoli 185, 187 e 205 del D. Lgs. 152/2006 (Codice ambientale) in materia di gestione dei rifiuti.

In particolare:

         viene modificato l’articolo 185, comma 1, lettera f), specificando che, insieme al materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, sono esclusi dalla gestione del ciclo di rifiuti, di cui alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006, materiali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico o privato, purché gli stessi soddisfino i requisiti per rientrare nella definizione di “sottoprodotto”, di cui all’articolo 184-bis del medesimo decreto legislativo (articolo 1);

         vengono introdotti l’articolo 187, comma 2-bis, e l’articolo 216-bis in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati (articolo 2). In particolare:

-        l’articolo 187, comma 2-bis, dispone che le autorizzazioni in essere, relative agli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti mediante miscelazione di rifiuti speciali, rilasciate in base alla normativa precedente al D. Lgs. 205/2010[[2]], restino in vigore fino alla revisione di dette autorizzazioni:

-        l’articolo 216-bis dispone che, in deroga al divieto di miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche, di cui all’articolo 187, comma 1 del D. Lgs. 152/2006, il  deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati siano realizzati, anche miscelando gli stessi, tenendo costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare a distinti processi di trattamento. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze;

         viene introdotto l’articolo 205, comma 3-bis, in materia di incremento della raccolta differenziata, disponendo che le associazioni di volontariato possano effettuare raccolte di oggetti o indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo previa convenzione con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento, dei materiali residui. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata (articolo 3).

 

Al riguardo, si osserva preliminarmente che le norme intervengono in materia di gestione del ciclo di rifiuti, modificando e integrando disposizioni che recepiscono la normativa comunitaria in materia. In proposito, al fine di escludere effetti finanziari connessi all’applicazione di sanzioni, appare necessario acquisire indicazioni circa la compatibilità di dette modifiche con la normativa europea di riferimento.

Per quanto attiene alla norma in materia di incremento della raccolta differenziata, si rileva altresì che la stessa include nelle relative percentuali i materiali derivanti dal residuo di oggetti o indumenti ceduti da privati e conferiti ad operatori autorizzati. In proposito appare utile acquisire elementi riguardo alla possibilità di raggiungere, anche attraverso tale modifica, quegli obiettivi attesi - in base alla vigente normativa – di maggiore efficacia nel ciclo di gestione dei rifiuti, traducibili in risparmi, sia pure non quantificati.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 1108, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) dispone il commissariamento degli ambiti territoriali ottimali[3] che non raggiungano specifici livelli di raccolta differenziata, al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa – peraltro non quantificati - e una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla gestione dei rifiuti solidi urbani.



[1] Risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito in data 25 gennaio 2012.

[2] Attuazione della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

[3] Si ricorda che l’articolo 2, comma 186-bis della L. 191/2009 (Legge finanziaria 2010) , introdotto dall’articolo 1, comma 1-quinquies del DL 2/2010, ha soppresso le Autorità d’ambito territoriale per la gestione integrata dei rifiuti, decorso un anno dall’entrata in vigore della suddetta Legge finanziaria 2010. Tale termine è stato successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2012, da ultimo dall’articolo 13, comma 2, del DL 216/2011 (Proroga termini), attualmente all’esame del Parlamento (C. 4865-A/R).