Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 4116) Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi - Testo unificato
Riferimenti:
AC N. 4116/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 220
Data: 15/03/2012
Descrittori:
ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO   CONCORSI PUBBLICI
PUBBLICO IMPIEGO     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 4116 – Testo unificato

 

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi

 

 

 

 

 

 

N. 220 – 15 marzo 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

4116

Titolo breve:

 

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Vincenzo Antonio Fontana

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 

 

 


INDICE

 

 

 

Articolo 1. 3

Disposizioni in materia di assunzione nelle pubbliche amministrazioni3



PREMESSA

 

La proposta di legge in esame[1] reca disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi pubblici e per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche.

Il provvedimento - composto di un solo articolo, suddiviso in 10 commi – non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

Articolo 1

Disposizioni in materia di assunzione nelle pubbliche amministrazioni

 

La norma prevede che:

·        per il triennio 2012-2014, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica[2] utilizzano, in relazione al proprio fabbisogno, le graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo a tali graduatorie quando si tratta di procedere all’assunzione di pari o analoghe figure professionali previste nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime. Le amministrazioni che non dispongono di proprie graduatorie utili possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni[3]. Viene previsto, altresì la possibilità di attingere alle predette graduatorie anche in caso di reclutamento a tempo determinato, fermo restando che il reclutamento avviene a scorrimento decrescente e non pregiudica l’eventuale assunzione a tempo indeterminato. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige un elenco delle graduatorie vigenti e lo rende pubblico sul proprio sito istituzionale (comma 1 );

Si rammenta che l’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge n. 350/2003, prevede che in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge n. 3/2003, le amministrazioni pubbliche possano effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate. L’art. 9, comma 1, della legge n. 3/2003 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) prevede che a decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto in materia di programmazione delle assunzioni[4] con regolamento di delegificazione[5] vengano stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della norma in riferimento secondo le rispettive competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione;

·        l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2014. Le amministrazioni pubbliche che intendano procedere ad assunzioni a tempo indeterminato provvedono al reclutamento, per il triennio 2012-2014, dei vincitori di concorso e - limitatamente al biennio 2012-2013 - degli idonei inseriti nelle graduatorie di concorso. Per l’anno 2014, lo scorrimento degli idonei presenti nelle graduatorie vigenti avviene in misura non inferiore al cinquanta per cento delle risorse finanziarie disponibili per assunzioni ed è contestualmente autorizzata l’indizione di nuovi bandi di concorso, nel rispetto dei vincoli finanziari esistenti (comma 2).

Si rammenta che l’articolo 1, comma 4, del DL n. 216/2011[6] (proroga termini 2012) proroga al 31 dicembre 2012 l'efficacia delle graduatorie (approvate successivamente al 30 settembre 2003) dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni compresa la Presidenza del Consiglio dei ministri;

·        entro il 31 dicembre 2013 il Governo trasmette alle Camere una relazione, predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica, contenente il monitoraggio delle assunzioni effettuate sulla base delle disposizioni in esame, anche ai fini della valutazione di eventuali ulteriori provvedimenti (comma  3);

·        a decorrere dal 1° gennaio 2015 il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche[7] (amministrazioni statali, agenzie, enti pubblici non economici e enti di ricerca con più di 200 dipendenti), con esclusione di specifiche professionalità, si svolge mediante concorsi pubblici unici. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato[8] (commi 4 e 5);

·        le regioni e gli enti locali possono aderire alla summenzionata ricognizione e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni (comma 6);

·        per lo svolgimento delle summenzionate procedure di reclutamento di dirigenti, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ogni singolo candidato in misura non superiore ai 10 euro (comma 7);

·        il Dipartimento della funzione pubblica garantisce, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione (comma 8);

Vengono, inoltre, modificati i requisiti per l’accesso e le modalità di svolgimento del corso-concorso della Scuola superiore della pubblica amministrazione per l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia. In particolare, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, viene disposto che per l’accesso al corso - concorso vengano anche valutati i titoli posseduti dai concorrenti (comma 9, lett. b) e che il medesimo corso abbia una durata di 18 mesi - comprensivi di un periodo di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private, uffici amministrativi di uno Stato dell’Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale - a fronte degli attuali 12 mesi - seguiti, previo superamento di un esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche - previsti a legislazione vigente (comma 9, lett. c).

L’art. 28 del D.lgs. n.165/2001, prevede che il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione per l’accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali (dirigente di seconda fascia secondo la dizione riportata dalla rubrica dell’articolo in riferimento) ha la durata di dodici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private.

L’art. 28-bis, comma 4, del D.lgs. n.165/2001, prevede che i vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni per l’accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale.

 

 

Al riguardo, rilevato preliminarmente che la norma richiama il rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa di personale, si evidenzia che alcune delle modifiche apportate ai requisiti per l’ammissione e alle modalità di svolgimento del corso-concorso della Scuola superiore della pubblica amministrazione per l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia appaiono suscettibili di determinare effetti onerosi. Ci si riferisce nello specifico a:

·         l’introduzione della valutazione dei titoli posseduti dai candidati (comma 9, lett. b) che potrebbe determinare un aggravamento dell’iter concorsuale con ricadute sulla funzionalità e l’economicità del procedimento;

·         l’estensione (comma 9, lett. c) della durata (da 12 a 18 mesi) del corso - comprensivo, tra l’altro, di un periodo di applicazione all’estero previsto a legislazione vigente esclusivamente per i vincitori di concorso per dirigente di prima fascia - che risulta potenzialmente suscettibile di ritardare l’ingresso in servizio del personale dirigente neo-formato con profili di onerosità connessi alla funzionalità delle amministrazioni da cui i medesimi dirigenti verrebbero distolti nei sei mesi aggiuntivi, nonché alla mancanza di una effettiva prestazione lavorativa da parte del medesimo personale che dal punto di vista retributivo risulterebbe comunque pienamente in servizio.

Sui punti evidenziati andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

Non si hanno, infine, osservazioni da formulare con riguardo alle altre norme del provvedimento in esame, stante il carattere ordinamentale delle medesime.



[1] Testo unificato - derivante dalle proposte di legge AC 4116, AC 4366 e AC 4455 - adottato dalla Commissione di merito quale testo base come risultante dagli emendamenti approvati.

[2] Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità.

[3] Previo accordo tra le medesime amministrazioni e, ai sensi dell’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge n. 350/2003.

[4] Dall’articolo 39 della legge n. 449/1997.

[5] Emanato - ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 - su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

[6] Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 14/2012.

[7] Di cui all’articolo 35, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001.

[8] E ferme restando le disposizioni vigenti in materia di mobilità.