Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 4041) Modifica alla disciplina del condominio negli edifici
Riferimenti:
AC N. 4041/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 250
Data: 01/08/2012
Descrittori:
CONDOMINIO     
Organi della Camera: II-Giustizia

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 4041 ed abb.

 

Modifica alla disciplina del condominio negli edifici

 

(Approvato dal Senato – A.S. 355 ed abb.- Nuovo testo)

 

 

 

 

 

N. 250 – 1° agosto 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

4041

Titolo breve:

 

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici

 

Iniziativa:

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Torrisi

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLO 25. 3

Istituzione del repertorio dei condomini3

ARTICOLO 26. 4

Istituzione del registro degli amministratori di condominio.. 4

ARTICOLO 31. 4

Prededucibilità delle spese condominiali dall’attivo di una procedura concorsuale. 4



PREMESSA

 

Il provvedimento, già approvato dal Senato, reca la modifica alla disciplina del condominio negli edifici.

È oggetto della presente Scheda il nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito[1].

Il testo non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 25

Istituzione del repertorio dei condomini

Le norme prevedono che sia istituito, presso ogni ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, il repertorio dei condomini, nel quale sono annotati, per ogni condominio una pluralità di informazioni tra cui:

         le delibere condominiali che hanno per oggetto la nomina o la revoca degli amministratori;

         i bilanci del condominio;

         tutti gli atti o i contratti da cui derivino obbligazioni a carico del condominio di valore superiore a diecimila euro.

Le modalità attuative del repertorio sono approvate con apposito provvedimento dell’Agenzia del territorio. I dati contenuti nel repertorio dovranno essere gestiti con modalità informatizzate. Il Ministro dell’economia determina con proprio decreto le somme dovute per la registrazione della nomina e della cessazione dell’amministratore dall’ufficio nonché, in misura non superiore al rimborso delle spese, quelle dovute per l’accesso ai dati del repertorio.

 

Al riguardo andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa l’idoneità del meccanismo finanziario previsto dal testo (contributi per le registrazioni delle nomine e per gli accessi ai dati del repertorio) per provvedere alle spese per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione operativa del repertorio dei condomini.

In particolare, andrebbero valutate le modalità con le quali il decreto ministeriale di fissazione degli importi potrà tenere conto:

­    del diverso impatto amministrativo del nuovo repertorio sui vari uffici provinciali dell'Agenzia del territorio (operanti in aree caratterizzate da densità abitative non omogenee);

­    del necessario allineamento temporale fra gli oneri da sostenere e gli introiti da acquisire, soprattutto nella fase di avvio del repertorio.

 

ARTICOLO 26

Istituzione del registro degli amministratori di condominio

Le norme prevedono che presso ogni ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio sia istituito un registro degli amministratori di condominio a cui possono essere iscritte anche società[2].

 

Al riguardo appare necessario che il Governo chiarisca con quali risorse saranno attivati e gestiti i registri degli amministratori di condominio presso gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio.

 

 

ARTICOLO 31

Prededucibilità delle spese condominiali dall’attivo di una procedura concorsuale

Le norme stabiliscono che i contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per le innovazioni, sono prededucibili[3] dall’attivo risultante dall’espletamento di una procedura concorsuale a carico di un condomino nel caso in cui tali spese siano divenute esigibili durante le procedure concorsuali (ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, come sostituito dall'articolo 18 del testo in esame).

L'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, come sostituito dall'articolo 18 del testo in esame, prevede che l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione dell’assemblea, possa ottenere - per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dalla medesima assemblea - un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, e sia tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti[4] i dati dei condomini morosi.

 

Al riguardo appare necessario che il Governo chiarisca se la prededucibilità dei contributi prevista dalla norma in esame possa pregiudicare, in sede di procedura concorsuale, la soddisfazione di crediti maturati dallo Stato nei confronti del condomino, con particolare riferimento a quelli di natura fiscale.



[1] Commissione Giustizia – sedute dal 23 maggio al 12 luglio 2012.

[2] Di cui al Titolo V del Libro V del Codice civile.

[3] Ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

[4] Allorché questi lo interpellino.