Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 4019 e abb.) Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti
Riferimenti:
AC N. 4019/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 166
Data: 20/04/2011
Descrittori:
ATLETI E ATLETICA   GRAVIDANZA E PUERPERIO
PREVIDENZA SOCIALE     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VII-Cultura, scienza e istruzione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 4019

 

Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti

 

(Nuovo testo)

 

 

 

 

 

N. 166 – 20 aprile 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

4019

Titolo breve:

 

Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica

 

 

Iniziativa:

 

 

 

 

 

 

Commissioni di merito:

 

VII e XI riunite

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Di Centa per la VII e Pelino per la XI

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

Destinatario:

 

Commissione riunite VII e XI

Oggetto:

 

 


 

INDICE

ARTICOLI 1 e 3, comma 2. 3

Estensione agli atleti non professionisti della disciplina in materia di riscatto.. 3

ARTICOLI 2 e 3, comma 3. 5

Estensione della tutela della maternità agli atleti non professionisti5

ARTICOLO 3, comma 1. 5

Modalità di attuazione. 5

 



 

PREMESSA

 

Il nuovo testo della proposta di legge in esame, elaborato dalle Commissioni riunite VII e XI[1], reca disposizioni in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti.

La proposta non è corredata di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 1 e 3, comma 2

Estensione agli atleti non professionisti della disciplina in materia di riscatto

Normativa vigente: l’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 184/1997 prevede che, per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. Inoltre la rivalutazione del montante individuale dei contributi ha effetto dalla data della domanda di riscatto.

Per i soggetti non iscritti presso alcuna forma obbligatoria di previdenza, i successivi commi 5-bis e 5-ter dispongono che il contributo è versato all’INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell’interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. L’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti[2]. Il contributo è fiscalmente deducibile dall’interessato; il contributo è altresì detraibile dall’imposta dovuta dai soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell’importo stesso (comma 5-bis). Infine, il comma 5-ter dispone che i periodi riscattati sulla base della disciplina in esame sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione.

Le norme dispongono, all’articolo 1, l’estensione agli atleti non professionisti, che praticano da almeno un anno discipline di interesse nazionale, della facoltà di riscatto prevista dall’articolo 2, commi 5, 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo n. 184/1997, fino ad un massimo di cinque anni.

Tale facoltà è esercitabile solo se nei periodi considerati si conseguono esclusivamente redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del DPR n. 917/1986[3]. Nel caso di esercizio della facoltà di riscatto, la misura del trattamento pensionistico complessivo a carico degli enti previdenziali è determinata esclusivamente secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo n. 180/1997 (in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo).

Il successivo articolo 3, comma 2, prevede l’esclusione dall’applicazione delle disposizioni in esame, in materia di riscatto, degli atleti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato di praticare le discipline di interesse nazionale.

 

Al riguardo si osserva che le norme potrebbero determinare effetti finanziari neutri con riferimento a soggetti ricadenti totalmente nel sistema contributivo. Infatti, in questo caso, le maggiori entrate derivanti dal versamento del contributo, al netto del minor gettito fiscale connesso alla possibilità di deduzione del contributo medesimo, secondo le caratteristiche del sistema contributivo, bilanciano le maggiori spese che si determinano nel medio–lungo periodo sia per l’anticipo dell’accesso al pensionamento sia per l’aumento degli importi dei trattamenti che saranno liquidati.

Qualora si trattasse, invece, di atleti aventi già una significativa anzianità contributiva, di cui almeno una parte ricadente nel sistema retributivo (circostanza questa possibile, tenendo presente alcune discipline considerate di interesse nazionale: per esempio, bocce, caccia, pesca sportiva, tiro a volo), la norma appare suscettibile di generare maggiori oneri, in quanto si determinerebbe un anticipo dell’accesso al pensionamento nel breve periodo. Tuttavia, l’entità di tale onere, presumibilmente di carattere trascurabile per la limitatezza della platea dei soggetti interessati, andrebbe verificato sulla scorta di dati puntuali sul numero dei soggetti potenzialmente interessati e sulle relative anzianità contributive.

In ordine ai profili interessati appare opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo.

 

ARTICOLI 2 e 3, comma 3

Estensione della tutela della maternità agli atleti non professionisti

Le norme dispongono, all’articolo 2, il riconoscimento agli atleti non professionisti che praticano da almeno un anno discipline di interesse nazionale, per il periodo di congedo obbligatorio (5 mesi) un’indennità di maternità pari all’80 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione commercianti e, per i successivi 6 mesi di astensione facoltativa (congedo parentale), un’indennità pari al 30 per cento dello stesso minimale.

Per ottenere l’indennità, gli atleti non professionisti che praticano discipline di interesse nazionale sono tenuti a versare all’Inps un contributo obbligatorio annuo pari allo 0,46 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione commercianti.

Il successivo articolo 3, comma 3, esclude dall’applicazione delle disposizioni in esame le maternità avvenute prima dell’entrata in vigore della presente legge.

 

Al riguardo si osserva che, per valutare l’idoneità del gettito derivante dal contributo, al netto delle minori entrate fiscali per la deducibilità del contributo medesimo, a compensare le maggiori spese per l’erogazione dell’indennità, occorre acquisire i dati relativi sia alla platea dei potenziali destinatari del beneficio previdenziale sia al numero dei soggetti tenuti alla contribuzione. Con riferimento al primo aspetto, occorrerebbe considerare anche l’ipotesi di congedi parentali che potrebbero essere richiesti da atleti per nascite da madri non atlete. Con riferimento invece alla platea dei soggetti tenuti al pagamento del contributo, occorrerebbe considerare solo coloro che non risultano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria (e sono, quindi, già tenuti al pagamento del contributo), limitazione questa non espressamente prevista dal comma 2 dell’articolo 2.

 

ARTICOLO 3, comma 1

Modalità di attuazione

La norma rinvia ad un successivo regolamento ministeriale, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’individuazione delle discipline sportive di interesse nazionale, al fine della delimitazione dei soggetti interessati alla disciplina recata dal provvedimento.

 

Nulla da osservare al riguardo, considerato che la disposizione appare funzionale alla delimitazione della platea dei soggetti interessati.

 



[1]Nella seduta del 6 aprile 2011 le Commissioni riunite hanno adottato il testo base, che è stato licenziato senza modifiche nella seduta del 12 aprile 2011.

[2] Tale contributo, in base al comma 4-bis del medesimo articolo, è versato in 120 rate mensili, senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione.

[3] Si tratta di redditi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.