Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (C. 3900 e abb.-A) Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense
Riferimenti:
AC N. 3900/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 241
Data: 12/06/2012
Descrittori:
AVVOCATI E PROCURATORI   COLLEGI E ORDINI PROFESSIONALI
Organi della Camera: II-Giustizia

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 3900 ed abb.-A

 

 

Nuova disciplina dell’ordinamento

della professione forense

 

 

(Approvato dal Senato – A.S. 601 ed abb.)

 

 

 

 

N. 241 – 12 giugno 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

3900 e abb.-A

 

 

Titolo breve:

 

Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Cassinelli

Gruppo:

 

PdL

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

 

Oggetto:

 

 


 

INDICE

 

 

 

ARTICOLO 4, comma 3. 3

Disciplina previdenziale nelle associazioni di avvocati3

ARTICOLO 4, comma 7, e ARTICOLO 5. 3

Associazioni tra avvocati e delega legislativa per l’esercizio in forma societaria della professione forense.. 3

ARTICOLO 7. 6

Domicilio degli avvocati iscritti all’albo.. 6

ARTICOLO 9. 7

Specializzazioni forensi7

ARTICOLO 11, comma 4. 8

Attività di formazione.. 8

ARTICOLO 14. 8

Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni8

ARTICOLO 15. 9

Albi, elenchi e registri9

ARTICOLO 16. 11

Modifiche della disciplina in materia di elenchi e tabelle dei difensori d’ufficio.. 11

ARTICOLO 17. 12

Iscrizione (commi 1-9) e cancellazione (commi 10-20). 12

ARTICOLI 18 e 19. 13

Incompatibilità nella professione di avvocato.. 13

ARTICOLO 21. 13

Esercizio professionale e revisione degli albi13

ARTICOLO 23. 14

Avvocati degli enti pubblici14

ARTICOLI da 24 a 39 e ARTICOLI da 51 a 63. 15

Organi e funzioni dell’ordine forense.. 15

ARTICOLO 29, commi da 3 a 6, e ARTICOLO 35, commi 2 e 3. 18

Contribuzioni per il consiglio dell’ordine e per il Consiglio nazionale forense.. 18

ARTICOLO 40. 19

Accordi tra università e ordini forensi19

ARTICOLI 41-50. 20

Disposizioni in materia di accesso alla professione forense.. 20

ARTICOLO 67. 21

Disposizioni in materia di prescrizione dei contributi previdenziali21


PREMESSA

 

Il progetto di legge reca la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense.

Il testo, già approvato dal Senato, è stato modificato dalla Commissione di merito in sede referente.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Nel corso dell’esame in prima lettura, presso il Senato, il Governo ha trasmesso alla Commissione Bilancio una documentazione tecnica della quale si dà conto nella presente Scheda.

Si esaminano, di seguito, le norme che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 4, comma 3

Disciplina previdenziale nelle associazioni di avvocati

La norma prevede la possibilità per gli avvocati, iscritti al relativo albo, di costituire associazioni. Inoltre, conferma la normativa vigente che prevede l’obbligo di iscrizione di tali associazioni in un elenco tenuto presso il consiglio dell’ordine. La norma, infine, precisa che l’attività professionale svolta dagli associati dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.

 

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che la disposizione non appare introdurre nuove fattispecie onerose e, con riferimento in particolare agli aspetti previdenziali, appare confermativa della disciplina attualmente vigente.

 

ARTICOLO 4, comma 7, e ARTICOLO 5

Associazioni tra avvocati e delega legislativa per l’esercizio in forma societaria della professione forense

Normativa vigente: l’attività forense rientra tra le attività professionali che, per la loro specificità dell’oggetto sociale, sono caratterizzate dall’esercizio professionale e personale della prestazione di assistenza legale. Tale aspetto determina, sotto il profilo civilistico, specifici effetti sul piano della responsabilità personale del professionista nei confronti dei terzi per l’attività svolta. Sotto il profilo fiscale, il reddito realizzato è qualificato come reddito di lavoro autonomo ed è determinato in base al criterio di cassa (artt. 53 e 54 del TUIR).

Il decreto legislativo n. 96 del 2001 ha introdotto la possibilità di svolgere l’attività forense anche mediante la forma societaria tra avvocati (artt. 16-33) o la forma associativa (artt.34-37). In particolare, è stata introdotta e disciplinata la Società tra professionisti (S.t.p.) alla quale, ove non diversamente disposto, si applicano le norme che regolano la società in nome collettivo. Viene precisato che il socio incaricato è personalmente e illimitatamente responsabili per l'attività professionale svolta in esecuzione dell'incarico mentre la società risponde con il suo patrimonio. La S.t.p. deve essere iscritta in una sezione speciale dell'albo del Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale.

La legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012) ha introdotto la facoltà per i professionisti iscritti ad ordini professionali di esercitare la professione in forma societaria o cooperativa nelle forme previste dai Titoli V e VI del Libro quinto del codice civile. In virtù di tale rinvio, risulta ammesso l’esercizio dell’attività professionale anche mediante una società di capitali.

 

Le norme intervengono sulla disciplina civilistica e fiscale dell’esercizio dell’attività forense.

L’articolo 4 prevede la possibilità di esercitare la professione forense mediante l’associazione tra avvocati (comma 1) ovvero mediante associazione con altri liberi professionisti appartenenti alle categorie da individuare con regolamento del Ministro della giustizia (comma 2). Nell’ambito della disciplina introdotta viene precisato che il reddito delle associazioni tra avvocati è determinato secondo il criterio di cassa già applicato dai professionisti che esercitano la professione in modo individuale (comma 7). E’ altresì ammessa la facoltà di stipulare contratti di associazione in partecipazione ai sensi dell’articolo 2549 del cod.civ.

L’articolo 5reca una delega al Governo per disciplinare l’esercizio in forma societaria della professione forense secondo quanto previsto dall’articolo 10 della legge n. 183 del 2011. Tra i principi e criteri direttivi individuati si segnalano:

-        l’esercizio in forma societaria non rappresenta svolgimento di attività imprenditoriale;

-        i redditi prodotti dalla società tra avvocati costituiscono, ai fini fiscali, redditi di lavoro autonomo;

-        alle società tra avvocati costituite in forma di società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, si applicano, quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 96 del 2001.

 

Il Ministero dell’economia e finanze si è espresso con Nota del 30 marzo 2010 (quindi prima dell’entrata in vigore della legge n. 183 del 2011) sul testo unificato proposto dalla Commissione 2° del Senato (A.S. 601-A). La Nota ricorda, tra l’altro, che il D.Lgs. n. 96 del 2001 stabilisce che si applicano, in assenza di una specifica regolamentazione, le norme relative alla società in nome collettivo. Lo stesso decreto tuttavia, evidenzia la Nota, non dispone in ordine alla disciplina fiscale della società tra avvocati.

Viene quindi richiamata la risoluzione n. 118 del 28 maggio 2003 dell’Agenzia delle entrate con la quale è stato chiarito che l’esercizio in forma comune dell’attività di avvocato, realizzato mediante il modello della Società tra professionisti deve essere ricondotto nell’ambito del lavoro autonomo e che i compensi corrisposti alla S.t.p. sono soggetti a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 600 del 1973. Tale affermazione viene motivata nella risoluzione:

-         dalla specificità dell’oggetto sociale, in quanto non viene meno il carattere professionale e personale della prestazione di assistenza legale;

-         dall’affermazione contenuta nella relazione governativa allegata al richiamato decreto legislativo n. 96 in base alla quale il richiamo alle norme sulla S.n.c. “non implica la qualificazione della società tra avvocati come società commerciale” e che l’esclusione della società tra avvocati dal fallimento “conferma la specificità del tipo e la natura non commerciale dell’attività svolta”;

-         il richiamo, evidenziato nella richiamata relazione governativa, al parere espresso dalla Sezione Consultiva degli atti normativi del Consiglio di Stato nell’adunanza dell’11 maggio 1998 in base al quale “lo strumento societario non può comunque vanificare i requisiti della personalità e della professionalità del soggetto esercente” indicando con tale affermazione che l’attività di assistenza legale svolta nella forma societaria mantiene lo stesso contenuto che ne caratterizza l’esercizio in forma individuale.

La Nota, pertanto, ritiene condivisibile il parere dell’Agenzia delle entrate e, conseguentemente, suggerisce di riformulare il testo dell’A.S. 601-A al fine di prevedere espressamente che i redditi delle associazioni e delle società tra avvocati siano qualificati, ai fini fiscali, come reddito di lavoro autonomo.

Il testo in esame (A.C. 3900-A) riporta la disposizione suggerita nella nota del MEF all’articolo 5, comma 2, lettera i)

 

 Al riguardo, tenuto conto delle diversi fonti normative che disciplinano l’argomento in esame, si segnala la necessità di chiarire quali siano le forme societarie ammesse per l’esercizio della professione forense al fine di individuare sia il profilo della responsabilità personale del lavoratore autonomo sia il profilo tributario.

In particolare, appare necessario precisare se tra le forme associative siano incluse anche le società di capitali, tenuto conto che l’articolo 10 della legge n. 183 del 2011 – cui l’articolo 5 rinvia – richiama la disciplina contenuta nel Titoli V e VI del Libro quinto del codice civile. In proposito, in merito al profilo tributario, si osserva che la facoltà di esercitare la professione forense anche attraverso una società di capitali appare suscettibile di recare effetti negativi di gettito e che, in ogni caso, andrebbe precisato:

-        se il reddito societario rilevato in capo alla società di capitali debba essere determinato e qualificato come reddito di lavoro autonomo (quindi se vada applicato il criterio di cassa e se i redditi siano soggetti alla ritenuta d’acconto);

-        se a tale reddito si debba applicare il regime IRPEF (aliquota per scaglioni crescente dal 23% al 43%) oltre alle relative addizionali ovvero, trattandosi di società di capitali, si debba applicare il regime IRES (aliquota 27,5%);

-        se, in caso di soggettività passiva IRES, trovi applicazione la disciplina generale per la tassazione in capo ai soci dei dividendi distribuiti dalle società di capitali.

Nel caso di società di persone, si rileva che l’attribuzione del reddito in base alle quote di partecipazione al capitale appare suscettibile di recare effetti finanziari di minor gettito. Ciò potrebbe verificarsi qualora la quota-parte degli utili fosse attribuita a soggetti con aliquota marginale IRPEF minore. In tal caso andrebbero valutati i possibili utilizzi elusivi della disposizione.

 

ARTICOLO 7

Domicilio degli avvocati iscritti all’albo

Le norme stabiliscono che gli avvocati sono tenuti ad iscriversi nell'albo del circondario del tribunale ove hanno il domicilio professionale (di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente). Gli ordini professionali presso cui i singoli avvocati sono iscritti pubblicano in apposito elenco, consultabile dalle pubbliche amministrazioni, gli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli iscritti, anche al fine di consentire notifiche di atti e comunicazioni per via telematica da parte degli uffici giudiziari. Il comma 5 dispone che gli avvocati italiani, che abbiano la residenza ed esercitino la professione all'estero, mantengono l'iscrizione nell'albo del circondario del tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia.

 

La nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato, trasmessa al Senato nel corso dell’esame in prima lettura, afferma che il mantenimento dell’iscrizione all’albo del circondario del tribunale in Italia – previsto dal comma 5 – non dovrebbe far venire meno l’obbligo del pagamento del costo dell’iscrizione annuale.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma del Governo – che per gli avvocati italiani che esercitino la professione e risiedano all'estero non venga meno l’obbligo del contributo annuale per l’iscrizione all’albo.

 

ARTICOLO 9

Specializzazioni forensi

Le norme introducono la possibilità di conseguire, nell’ambito della professione forense delle specializzazioni professionali. Viene demandato ad un regolamento ministeriale (comma 1) la definizione delle modalità per l’acquisizione del titolo di specialista. Tale regolamento dovrà, tra l’altro, disciplinare:

        i percorsi formativi biennali (almeno 150 ore complessive) necessari per il conseguimento del titolo di specializzazione (comma 2, lett. b).

Il regolamento, definisce, altresì - in alternativa alla frequenza dei summenzionati percorsi - i requisiti necessari per accertare l'esperienza maturata e le conoscenze acquisite nelle materie di specializzazione (comma 2, lett. c);

        le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi e ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private, per l’organizzazione, nell’ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista (comma 2, lett. d);

Al termine del percorso formativo, ai fini del conseguimento del titolo di specialista, l’avvocato sostiene un esame di specializzazione presso il CNF. La commissione d’esame è composta da membri del CNF - o da avvocati indicati dallo stesso CNF -  da docenti universitari e da magistrati a riposo. Viene altresì espressamente escluso che il CNF possa organizzare i citati percorsi formativi (comma 3).

L’avvocato specialista è tenuto, altresì, ad aggiornarsi e, a tal fine, le norme prevedono che il CNF definisca, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di tale aggiornamento che dovrà comunque articolarsi incorsi di almeno 50 ore annue (comma 5). I medesimi soggetti che - ai sensi del comma 2, lett. d) - curano la formazione per l’acquisizione del titolo, sono tenuti, altresì, a predisporre, nell’ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche i percorsi formativi per l’aggiornamento professionale degli specialisti (comma 6).

 

Al riguardo, al fine di confermare la previsione di invarianza finanziaria con riferimento all’organizzazione, con cadenza annuale, di corsi di formazione ed aggiornamento nell’ambito delle specializzazioni forensi da parte di enti ed istituzioni pubbliche, appare opportuno che vengano acquisiti dati ed elementi volti ad evidenziare con quali risorse i medesimi corsi verranno organizzati dalle istituzioni pubbliche interessate.

Nel corso della trattazione del provvedimento in prima lettura al Senato, la 5^ Commissione ha espresso parere non ostativo sulle norme in esame, nel presupposto che l’applicazione delle medesime disposizioni avvenga ad invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali e senza oneri per la finanza pubblica[1].

 

ARTICOLO 11, comma 4

Attività di formazione

La norma stabilisce che l’attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.

 

Al riguardo andrebbe precisato quale sia il profilo fiscale concernente i proventi realizzati dai soggetti che – in cooperazione o convenzione con gli ordini territoriali – effettuano l’attività di formazione. Ciò anche in considerazione del fatto che le quote di partecipazione versate dagli avvocati sono fiscalmente deducibili dal reddito di questi ultimi mentre la norma esclude dalla concorrenza alla formazione del reddito i proventi realizzati dall’attività di formazione.

 

ARTICOLO 14

Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni

La norma:

        stabilisce che il mandato si perfeziona al momento dell’accettazione e riconosce all’avvocato piena libertà di accettare o rifiutare qualsiasi incarico (salvo quanto stabilito per le difese d’ufficio e il patrocinio dei non abbienti) nonché la facoltà di recedere dal mandato in qualsiasi momento (comma 1);

        stabilisce che l’incarico è personale e personale è la responsabilità dell’avvocato che lo assume, anche quando affidi ad altri il compito di sostituirlo o lo stesso operi in associazione o società professionale; in tale ultimo caso opera la responsabilità solidale dell’associazione o della società. Prevede inoltre la possibilità per l’avvocato di farsi sostituire in giudizio da un altro avvocato o da un praticante (commi 2 e 3);

        dispone che l’avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti abilitati corrisponda loro adeguato compenso per l’attività svolta specificando che tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato (comma 4).

Tale disposizione è stata introdotta nel corso dell’esame in sede referente alla Camera.

Si ricorda che la Commissione Bilancio del Senato[2] aveva osservato che il comma 4, nella sua precedente formulazione - che stabiliva semplicemente che la collaborazione tra avvocati non potesse dar luogo a rapporti di lavoro subordinato - implicava potenziali effetti negativi ed elusivi di carattere contributivo e fiscale per gli avvocati che, non essendo soci, prestino un'attività di carattere subordinato. Su tale punto il Governo ha fatto presente[3] che le disposizioni in materia di disciplina dell’incompatibilità della professione forense coni rapporti di lavoro subordinato e relative eccezioni appaiono sistematiche con quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dal RD n. 1578/1933[4];

        dispone che il professionista può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l’ordine di appartenenza (comma 5).

 

Nulla da osservare al riguardo per i profili finanziari, alla luce delle precisazioni fornite dal Governo nel corso dell’esame al Senato.

 

ARTICOLO 15

Albi, elenchi e registri

Normativa vigente: l’art. 16 del R.D.L. n. 1578/1933 (c.d. legge professionale) prevede che in ogni Tribunale venga costituito un albo di avvocati e un albo di procuratori. Nell’albo è indicato, oltre al codice fiscale, l’indirizzo di posta elettronica certificata. Gli indirizzi di posta elettronica certificata e i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al CNF e al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Il consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori procede al principio di ogni anno alla revisione degli albi ed alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme. A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i consigli dell'ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile. Il consiglio dell'ordine, inoltre, mantiene aggiornato il registro dei praticanti.

La norma disciplina la tenuta di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell’ordine.

In particolare la norma, al comma 1, dispone che presso ciascun Consiglio siano tenuti:

-             l’albo ordinario di coloro che esercitano la professione forense. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva, nell’albo dovranno essere indicate le associazioni o le società di appartenenza;

-             l’elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici;

-             gli elenchi degli avvocati specialisti;

-             l’elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione a tempo pieno[5];

-             l’elenco degli avvocati sospesi dall’esercizio professionale, con l’indicazione della causa della sospensione stessa, e l’elenco degli avvocati cancellati a causa del mancato esercizio continuativo della professione;

-             l’elenco degli avvocati radiati dall’ordine;

-             il registro dei praticanti con allegato l’elenco di coloro che sono stati abilitati al patrocinio;

-              il registro degli avvocati stabiliti, che abbiano il domicilio professionale nel circondario;

-             l’elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l’indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;

-             l’elenco degli avvocati che, pur esercitando la professione abitualmente in altro circondario, hanno comunque stabilito un ufficio anche nel circondario di competenza del Consiglio dell’ordine di cui trattasi;

-             ogni altro albo o registro previsto dalla legge o da un regolamento.

Viene demandato, altresì, ad un decreto ministeriale la disciplina relativa alla tenuta e all’aggiornamento dei summenzionati albi ed elenchi (comma 2). che dovranno, comunque, essere pubblicati sul sito internet dell’ordine e, con cadenza biennale, stampati e inviati per via telematica al Ministro della giustizia, agli uffici giudiziari, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto e alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense (comma 3).

La norma prevede altresì che, entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell'ordine trasmetta per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell'ordine, l'elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell'elenco nazionale degli avvocati sono determinate dal CNF (commi 4-6)

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 16

Modifiche della disciplina in materia di elenchi e tabelle dei difensori d’ufficio

La normanovella l’art. 29 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale disponendo che:

        l’elenco alfabetico degli avvocati disponibili alla difesa d’ufficio sia aggiornato ogni anno in luogo dell’attuale cadenza trimestrale, da parte del consiglio dell’ordine che deve impegnarsi affinché il numero degli iscritti nell’elenco sia congruo a garantire le esigenze degli uffici giudiziari (comma 1);

        possono iscriversi nell’elenco solo gli avvocati specialisti in diritto penale che nei 5 anni precedenti all’iscrizione non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento; in caso di irrogazione di una qualsiasi sanzione disciplinare l’avvocato già iscritto deve essere cancellato dall’elenco (comma 2).

 

Nulla da osservare al riguardo.


 

ARTICOLO 17

Iscrizione (commi 1-9) e cancellazione (commi 10-20)

La norma:

        individua i requisiti per l’iscrizione all’albo degli avvocati per i cittadini italiani o di uno Stato appartenente all’Unione europea (comma 1);

        consente l’iscrizione all’albo degli extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia in base a specifiche  ipotesi (comma 2);

        stabilisce che il rispetto dei requisiti per l’iscrizione all’albo deve essere verificato dal consiglio dell’ordine (comma 3);

        prevede che al fine dell’iscrizione dell’avvocato comunitarionell’albo speciale il consiglio dell’ordine possa richiedere come ulteriore requisito una documentazione comprovante l’esercizio della professione nel paese di origine per un congruo periodo di tempo (comma 4);

        stabilisce che i requisiti per l’iscrizione all’albo richiesti dal comma 1 – escluso ovviamente l’aver superato l’esame di abilitazione - devono sussistere anche per l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati (comma 5);

        precisa che l’avvocato può chiedere l’iscrizione in un solo albo circondariale (comma 6); 

        disciplina il procedimento per l’iscrizione all’albo (commi 7 e 8);

        dispone infine che coloro che ottengono l’iscrizione nell’albo, negli elenchi o nel registro, debbano tempestivamente comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione (comma 9);

        prevede che la cancellazione dall’Albo possa avvenire, oltre che a richiesta dell'interessato, anche d’ufficio o su richiesta del procuratore generale in determinati casi (comma 10);

        dispone in ordine alla cancellazione dal registro dei praticanti e dei praticanti abilitati al patrocinio (commi 11 e 12);

        disciplinano il procedimentoper la cancellazione nonché il procedimento per l’eventuale reiscrizione  (commi 13-20).

 

Nulla da osservare per i profili finanziari.

 

ARTICOLI 18 e 19

Incompatibilità nella professione di avvocato

Le norme stabiliscono che la professione di avvocato sia incompatibile - fra l’altro - con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche se con orario di lavoro limitato (articolo 18).

In deroga a tale previsione, l'esercizio della professione è compatibile sia con l'insegnamento e la ricerca in materie giuridiche nell'università e nelle scuole secondarie sia con l'iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici (articolo 19).

Attualmente, ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto legge 1578/1933, l'esercizio della professione di avvocato è incompatibile con una serie di attività e professioni[6], fra le quali “qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio” presso amministrazioni pubbliche. Fanno eccezione - anche in questo caso - i professori ed assistenti delle università e degli istituti secondari dello Stato e gli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 21

Esercizio professionale e revisione degli albi

Le norme, innovando rispetto a quanto previsto a normativa vigente, introducono il principio dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione di avvocato, pena, salvo le eccezioni indicate dalla stesse norme, la cancellazione dall’albo. Le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo della professione – che in base al comma 4, deve risultare al termine di un procedimento in cui deve essere assicurato il contraddittorio con l’interessato - viene demandata ad un regolamento ministeriale (comma 1). La verifica dell’esercizio effettivo della professione deve essere svolta ogni 3 anni dal consiglio dell’ordine (comma 2) che provvede,  conseguentemente, ad aggiornare gli albi, gli elenchi ed i registri, dandone poi comunicazione al CNF (comma 3). Qualora il consiglio dell’ordine non provveda ad effettuare tale verifica periodica -  ovvero la svolga con numerose e gravi omissioni - viene previsto che il CNF nomini uno o più commissari (avvocati con più di 20 anni di anzianità, eventualmente anche iscritti preso altri ordini) affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, nonché un’indennità giornaliera determinata dal CNF. Tali emolumenti vengono posti  a carico del consiglio dell’ordine inadempiente (comma 5).

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 23

Avvocati degli enti pubblici

Normativa vigente: ai sensi dell’art. 3, comma quarto, lett. b), del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (c.d. legge professionale), sono iscritti, nell'elenco speciale annesso all'albo, gli avvocati degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso enti pubblici, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera.

Le norme disciplinano lo status degli avvocati in servizio presso enti pubblici. Nello specifico, viene previsto che - fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, vengano iscritti in un elenco speciale annesso all’albo. Viene, inoltre, previsto, che nel relativo contratto di lavoro venga garantita l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica degli avvocati in riferimento (comma 1).

La norma dispone, inoltre, che la responsabilità degli uffici legali degli enti pubblici venga affidata ad avvocati iscritti nel summenzionato elenco speciale (comma 2).

 

Al riguardo al fine di escludere effetti finanziari negativi, appare opportuno acquisire un chiarimento del Governo in merito alla portata applicativa della norma. In particolare andrebbe chiarito se il riconoscimento nel contratto relativo alle figure professionali in riferimento di un ambito di autonomia ed indipendenza di giudizio intellettuale (comma 1, ultimo periodo) comporti, altresì, per le medesime figure professionali, la configurazione di una specifica area di contrattazione separata nel pubblico impiego, con conseguenti riflessi in termini di trattamento economico.

Si evidenzia altresì, che siffatta interpretazione della disposizione, potrebbe ingenerare effetti emulativi, con ulteriori conseguenze finanziarie, anche in altre categorie di personale pubblico, altrettanto specificamente caratterizzate in termini professionali.

Analoghi chiarimenti andrebbero forniti con riferimento alla norma di cui al comma 2, che sembrerebbe disporre l'affidamento della responsabilità degli uffici legali degli enti pubblici - in via esclusiva - ad avvocati iscritti nell'elenco speciale. Sul punto appare opportuno acquisire una valutazione circa gli effetti funzionali ed organizzativi derivanti dalla citata disposizione nell'ambito degli enti pubblici interessati.

 

ARTICOLI da 24 a 39 e ARTICOLI da 51 a 63

Organi e funzioni dell’ordine forense

Le norme stabiliscono che gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense, che si articola negli ordini circondariali e nel Consiglio nazionale forense (CNF). Gli ordini e il Consiglio sono enti pubblici non economici a carattere associativo, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria e finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti (articolo 24).

Tale ultima previsione (finanziamento esclusivo a carico degli iscritti) è stata inserita nel testo a seguito del parere espresso dalla Commissione Bilancio del Senato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Gli ordini circondariali (ordini degli avvocati) sono costituiti presso ciascun tribunale e ad essi sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. Gli iscritti eleggono i componenti del consiglio dell'ordine (articolo 25).

Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il collegio dei revisori dei conti, nominato dal presidente del tribunale, ed il comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell'ordine.

Sono organi degli ordini circondariali del distretto (articoli 26, 27, 28, 29, 32 e 33):

        il consiglio istruttore di disciplina e il collegio giudicante;

        l’assemblea degli iscritti all’albo e agli elenchi speciali, che approva i bilanci preventivi e consuntivi;

        il consiglio dell’ordine, di composizione variabile in base al numero degli iscritti[7] ed eletto da questi ultimi. Il consiglio provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri, predispone per l’assemblea il conto consuntivo e il bilancio preventivo, provvede alla gestione finanziaria e all'amministrazione dei beni dell'ordine, sovraintende all’esercizio del tirocinio forense e provvede alla formazione degli iscritti, esegue il controllo della continuità ed effettività dell'esercizio professionale.

Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività di competenza, il consiglio è autorizzato a fissare e a riscuotere appositi contributi, la cui entità deve garantire il pareggio di bilancio del consiglio (articolo 29, commi 3-6)[8].

Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla giustizia. L’accesso allo sportello è gratuito (articolo 30).

Il Consiglio nazionale forense (CNF) determina con proprio regolamento le modalità per l’accesso allo sportello.

Presso ogni consiglio dell’ordine è costituito il collegio dei revisori dei conti, i cui componenti sono nominati dal presidente del tribunale e sono retribuiti tenendo conto degli onorari previsti dalle tariffe professionali ridotte al 50 per cento (articolo 31).

Il Consiglio nazionale forense (CNF)[9], composto da avvocati patrocinanti presso le giurisdizioni superiori ed è eletto dai consigli circondariali forensi, esercita la funzione giurisdizionale[10], emana ed aggiorna il codice deontologico, cura la tenuta dell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e redige l’elenco nazionale degli avvocati, propone ogni due anni al Ministro della giustizia le tariffe professionali (articoli 34 e 35) provvede agli adempimenti (di cui al successivo articolo 40) per i rapporti con le università e per i corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato, esprime pareri in merito alla previdenza forense,  approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni, istituisce e disciplina l’osservatorio permanente sull’esercizio della giurisdizione[11].

Per le procedure in materia disciplinare, le udienze del CNF sono pubbliche. Ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione. Per la partecipazione a tali procedure ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

La previsione in base alla quale ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza (articolo 36, comma 3) è stata inserita nel testo a seguito del parere espresso dalla Commissione Bilancio del Senato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

La riscossione del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi prevista dall’articolo 33, comma 2, è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di revisori dei conti nominato dal primo presidente della Corte di cassazione; per il compenso dei componenti si applica il medesimo criterio previsto dal precedente articolo 31 (tariffe professionali ridotte al 50 per cento).

Almeno ogni tre anni il CNF convoca il Congresso nazionale forense, che rappresenta la massima assise dell’avvocatura italiana. Il Congresso formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché sulle questioni che riguardano la professione forense (articoli da 34 a 39).

Il potere disciplinare è esercitato nell’ambito dei consigli distrettuali di disciplina forense, articolati in apposite commissioni giudicanti (articoli da 51 a 63)

 

La nota tecnica della RGS[12], trasmessa alla Commissione Bilancio nel corso dell’esame presso il Senato, afferma che sarebbe necessario integrare l’articolo 24 precisando le discipline che si intendono considerare applicabili, in materia di gestione economico-finanziaria, agli ordini circondariali e al Consiglio nazionale forense.

La nota tecnica del Ministero della giustizia[13], trasmessa nel corso dell’esame presso il Senato, fa presente che la partecipazione dei magistrati nel procedimento disciplinare degli avvocati è un istituto di garanzia già presente nella normativa vigente e, in particolare, negli articoli 59 e seguenti del regio decreto 37/1934. Pertanto l’articolo 36, comma 3, del testo in  esame non determina effetti onerosi.

In base all’articolo 60 del citato regio decreto, il pubblico ministero presso la Corte di cassazione riceve gli atti del procedimento dalla segreteria del Consiglio nazionale forense e ne la restituzione entro quindici giorni dalla ricezione.

 

Al riguardo andrebbe chiarito se dovranno essere sostenute a valere sui mezzi di finanziamento ordinari previsti dalla disciplina in esame (contributi a carico degli iscritti)[14] le eventuali spese determinate:

·        dall’istituzione dello sportello per la giustizia, il cui accesso per i cittadini dovrebbe essere gratuito  (articolo 30);

·        dalla corresponsione di rimborsi spese ai magistrati chiamati a partecipare alle procedure disciplinari del Consiglio nazionale forense (rimborsi non esclusi dall’articolo 36, comma 3);

·        dalla nuova configurazione delle procedure disciplinari, basate sui consigli distrettuali di disciplina forense e sulle commissioni giudicanti (articoli 51-63).

Andrebbe inoltre acquisita una valutazione circa l’opportunità – segnalata con la nota tecnica della RGS trasmessa nel corso dell’esame presso il Senato – di integrare l’articolo 24 precisando le discipline che si intendono considerare applicabili, in materia di gestione economico-finanziaria, agli ordini circondariali e al Consiglio nazionale forense.

 

ARTICOLO 29, commi da 3 a 6, e ARTICOLO 35, commi 2 e 3

Contribuzioni per il consiglio dell’ordine e per il Consiglio nazionale forense

Le norme stabiliscono che, al fine di provvedere alla copertura finanziaria delle spese di gestione previste dall’articolo in esame, il Consiglio è autorizzato a fissare un contributo annuale o un contributo straordinario a carico degli iscritti, nonché un contributo per l’iscrizione o per il rilascio di certificati, copie, tessere e per i pareri sui compensi (articolo 29, comma 3).

L’entità dei predetti contributi è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio (articolo 29, comma 4).

La previsione in base alla quale il CNF determina la contribuzione annuale anche al fine di garantire il pareggio di bilancio è stata inserita nel testo a seguito del parere espresso dalla Commissione Bilancio del Senato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

E’ disciplinata l’attività di riscossione da parte del Consiglio anche attraverso l’iscrizione a ruolo (articolo 29, comma 5) e si autorizza il Consiglio a procedere alla sospensione a carico di coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale dovuto (articolo 29, comma 6).

Le norme stabiliscono inoltre che il Consiglio nazionale forense è autorizzato, nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione e al fine di garantire il pareggio di bilancio (articolo 35, comma 2):

        a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;

        a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;

        a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall’iscritto nell’albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.

Anche in questo caso, la previsione in base alla quale il CNF determina la contribuzione annuale anche al fine di garantire il pareggio di bilancio è stata inserita nel testo a seguito del parere espresso dalla Commissione Bilancio del Senato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Si prevede, infine, che la riscossione del contributo annuale sia compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto stabilito da apposito regolamento adottato dal CNF (articolo 35, comma 3).

 

Al riguardo si segnala che l’esercizio della facoltà – riconosciuta agli organismi forensi – di modulare la contribuzione degli iscritti per garantire il pareggio di bilancio potrebbe determinare, in presenza di una crescita delle spese di gestione, un incremento dei contributi e, conseguentemente, un aumento degli oneri fiscalmente deducibili ai fini della determinazione dei redditi di lavoro autonomo.

Sul punto andrebbe acquisita una valutazione del Governo.

 

ARTICOLO 40

Accordi tra università e ordini forensi

Le norme stabiliscono che i consigli dell’ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le università per la disciplina dei rapporti reciproci nell’ambito delle attività connesse al tirocinio professionale.

Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per la formazione e l’aggiornamento professionali degli avvocati.

 

La nota tecnica della RGS[15], trasmessa alla Commissione Bilancio nel corso dell’esame presso il Senato, ha affermato che la stipula delle convenzioni fra università e ordini forensi potrebbe determinare effetti onerosi.

In esito all’esame in sede consultiva[16], la Commissione Bilancio del Senato ha approvato una condizione, formulata ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in base alla quale l’articolo in esame è stato integrato con la clausola di neutralità finanziaria attualmente presente nel testo.

 

Al riguardo non si formulano osservazioni, nel presupposto che – in ottemperanza all’obbligo di neutralità finanziaria previsto dal testo – le eventuali spese determinate dalla stipula delle convenzioni siano finanziate mediante la contribuzione a carico degli iscritti, come previsto dalla disciplina in esame. Sul punto andrebbe acquisita una conferma del Governo.

 

ARTICOLI 41-50

Disposizioni in materia di accesso alla professione forense

Normativa vigente: l'accesso al tirocinio è regolato dal Capo I del Titolo I del R.D. n.  37/1934 in base al quale possono svolgere la pratica tutti i laureati in giurisprudenza che siano stati ammessi da un avvocato a frequentare il proprio studio. Il DPR n. 101/1990 regolamenta nel dettaglio la pratica forense per l'ammissione dell'esame di Stato.

Le norme disciplinano l’accesso alla professione forense e, a tal fine, dettano disposizioni in materia di tirocinio professionale (artt. 41-45) e di esame di Stato (artt. 46-50), necessari ai fini dell’iscrizione all’Ordine.

        In materia di tirocinio professionale, le norme confermano quanto previsto dal vigente ordinamento in materia di durata biennale della pratica forense (articolo 41) e stabiliscono che il tirocinio pratico debba essere accompagnato da un approfondimento teorico biennale[17] da realizzare attraverso la frequenza obbligatoria con profitto di appositi corsi di formazione, tenuti da ordini, associazioni forensi ed altri soggetti previsti dalla legge, al termine dei quali è prevista una verifica dell’apprendimento. Le verifiche intermedie e quella finale sono affidate ad una Commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, ai quali non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza per l’attività svolta nella Commissione  (articolo 43).

        Con riguardo all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, le norme ribadiscono quanto previsto dal vigente ordinamento circa il fatto che possono sostenere l’esame di Stato esclusivamente i praticanti che abbiano svolto il tirocinio disciplinato dalle disposizioni precedenti e che le prove d’esame si tengono[18] ogni anno nelle diverse sedi di Corte d’appello (articolo 46). Viene, in generale, confermato che l’esame di Stato si articola in tre prove scritte[19] ed in una prova orale. Innovando rispetto a quanto previsto dal vigente ordinamento, viene, altresì, disposto che per coloro che abbiano frequentato i summenzionati corsi di formazione, l’esame si articola in una delle tre citate prove scritte[20] e nella prova orale[21] (articolo 47). Vengono, infine, dettate - confermando sostanzialmente quanto previsto dal vigente ordinamento - norme disciplinanti la composizione della commissione d’esame centrale e le sottocommissioni da istituire presso ogni sede di corte d’appello (articolo 48)

 

Al riguardo, si osserva che l’articolo 43 introduce, nell’ambito del tirocinio professionale, accanto alla pratica forense, l’obbligo di frequenza di specifici corsi di formazione da parte degli aspiranti avvocati. In proposito, al fine di escludere eventuali profili di onerosità, andrebbero precisate le modalità di partecipazione dei soggetti pubblici nell’organizzazione dei corsi (la norma fa infatti riferimento a ordini, associazioni forensi ed altri soggetti previsti dalla legge) nonché nello svolgimento delle verifiche di apprendimento (che la norma affida ad un’apposita Commissione, composta, oltre che da avvocati, anche da magistrati e docenti universitari).

Nulla da osservare in merito alla disciplina dell’esame di Stato (articoli 47 e 48), i cui elementi di novazione normativa (articolazione delle prove scritte) non sembrano essere finanziariamente rilevanti.

 

ARTICOLO 67

Disposizioni in materia di prescrizione dei contributi previdenziali

Normativa vigente: il comma 9 dell’articolo 3 della legge n. 335/1995 fissa in cinque anni il termine dopo il quale i contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versati.

La norma prevede la non applicabilità della disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali alle contribuzioni versate alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense.

 

Al riguardo, appare necessario acquisire l’avviso del Governo sugli eventuali effetti finanziari della norma, tenuto conto che la Cassa forense rientra nell’aggregato delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la possibilità di un’applicazione retroattiva della disposizione potrebbe comportare la riliquidazione di trattamenti già in essere, con conseguenti effetti negativi di cassa per l’ente previdenziale.

Si segnala che il Governo, in una nota trasmessa il 14 aprile 2010, ha precisato che, qualora la Cassa adottasse modifiche del termine prescrizionale vigente, queste sarebbero in ogni caso soggette ad approvazione ministeriale, ai sensi del decreto legislativo n. 509/1994.

 



[1] Cfr.: Legislatura 16ª - 5ª Commissione permanente - Resoconti sommari n. 313 e n. 318, rispettivamente, del 13 e del  27 aprile 2010.

[2] Cfr. Resoconto sommario n. 251 del 19.11.2009.

[3] Cfr. Nota del Ministero dell’Economia – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – n. 28000 del 14.10.2010.

[4] “Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore”.

[5] Si  rammenta che l’art. 18, comma 2, del provvedimento in esame consente ai docenti e ricercatori universitari a tempo pieno di esercitare l’attività professionale nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario.

[6] Notaio, commerciante, ministro del culto, giornalista professionista, direttore di banca, mediatore, agente di cambio, sensale, ricevitore del lotto, appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, esattore di pubblici tributi o incaricato di gestioni esattoriali.

[7] Da un minimo di 5 a un massimo di 25 membri.

[8] In ordine a tali norme si rinvia alla successiva scheda dedicata all’articolo 29, commi 3-6.

[9] Il CNF è già previsto e disciplinato dagli articoli 52 e ss. del regio decreto legge 1578/1933 e dagli articoli 59 e ss. del regio decreto 37/1934.

[10] Il CNF si pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari,  nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; si pronuncia inoltre sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell’ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il Consiglio istruttore di disciplina competente abbia deliberato l’apertura del procedimento disciplinare (articolo 34, comma 1).

[11] Che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;

[12] Nota RGS 14 aprile 2010.

[13] Nota Ministero della giustizia 22 aprile 2010.

[14] Sui meccanismi di contribuzione disciplinati dal testo in esame (articolo 29, commi 3-6, e articolo 35, commi 2 e 3) si rinvia alle relative schede nell’ambito del presente dossier.

[15] Nota RGS 14 aprile 2010.

[16] Seduta del 3 novembre 2010.

[17]  Con un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l’intero biennio.

[18]  Indette con un apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF.

[19] Le prove in riferimento sono: a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile; b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale; c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

[20] La prova in riferimento consta nella redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

[21] Nella prova orale, identica in entrambe le tipologie di esame, il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.