Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 3858) Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori
Riferimenti:
AC N. 3858/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 201
Data: 20/12/2011
Descrittori:
CONVENZIONE DELL'AIA   MINORI
RATIFICA DEI TRATTATI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 3858 e abbinati

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja in materia di protezione dei minori

 

 

 

 

 

 

 

N. 201 – 20 dicembre 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

3858 e abb.

 

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996

 

 

Iniziativa:

 

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Tempestini

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 

 


INDICE

 

 

 

ARTICOLO 38 della Convenzione. 3

Disposizioni in materia di ripartizione delle spese. 3

ARTICOLO 5 della proposta di legge di ratifica.. 4

Istituzione dell’Autorità centrale. 4

ARTICOLO 6. 5

Disposizioni in materia di tutela dei minori5



PREMESSA

 

La proposta di legge in esame reca la ratifica della Convenzione dell’Aja in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori. La proposta, di origine parlamentare, non è corredata di relazione tecnica ma reca, all’articolo 7, la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Di seguito si dà conto delle disposizioni della Convenzione e del testo della proposta di legge recante la sua ratifica, che appaiono presentare profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 38 della Convenzione

Disposizioni in materia di ripartizione delle spese

La norma prevede che, ferma restando la possibilità di rimborso di spese ragionevoli corrispondenti ai servizi forniti, le Autorità centrali e le altre autorità pubbliche degli Stati contraenti sosterranno le proprie spese dovute all’applicazione delle disposizioni in materia di cooperazione. Inoltre, la norma prevede la possibilità di concludere accordi tra gli Stati contraenti per la ripartizione delle spese.

Si segnala che la Convenzione prevede una serie di attività e servizi posti a carico dell’Autorità centrale e funzionali alla concreta protezione dei minori stranieri. Si ricordano, tra gli altri: l’obbligo di adottare le misure di protezione ritenute necessarie; la possibilità di procedere con l’altro Stato interessato al minore ad uno scambio di vedute (articolo 8); l’obbligo di adottare misure di protezione anche con riferimento ai beni del minore (articolo 10); la possibilità in via eccezionale di applicare una legge di un altro Stato (articolo 15); l’esecuzione e la registrazione di misure su richiesta di qualsiasi parte interessata, secondo una procedura semplice e rapida (articolo 26); la designazione da parte di ogni Stato contraente di un’Autorità centrale incaricata di adempiere gli obblighi imposti dalla Convenzione (articolo 29); l’obbligo di cooperazione e di promozione della cooperazione (articolo 30); l’adozione da parte dell’Autorità centrale designata di agevolare le comunicazioni e offrire assistenza, di agevolare la mediazione e la conciliazione, di aiutare nella localizzazione del minore e di fornire un rapporto su di lui (articolo 31 e 32); l’obbligo di fornire alla persona che detiene la potestà genitoriale un certificato attestante la sua qualità e i poteri conferiti, esentato dall’obbligo di legalizzazione o di qualsiasi analoga formalità (articolo 40 e 43); infine, l’obbligo di inviare ogni comunicazione all’Autorità centrale di uno Stato contraente nella lingua originale e accompagnata da una traduzione nella lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto, o quando tale traduzione risulti difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese (articolo 54).

Rimangono esplicitamente escluse dal campo di applicazione della Convenzione, tra le altre, le misure relative alla previdenza sociale, quelle in materia di istruzione e sanità, nonché le decisioni sul diritto di asilo e in materia di immigrazione (articolo 4).

 

Al riguardo, si rileva che gli obblighi che la Convenzione pone a carico degli Stati contraenti appaiono in linea di principio suscettibili di determinare adempimenti aggiuntivi a carico delle amministrazioni. Inoltre, tenuto conto della formulazione delle previsioni contenute nella Convenzione, per alcuni degli obblighi indicati non appare agevole determinare il relativo impatto amministrativo e finanziario. Andrebbero pertanto acquisiti dati ed elementi di valutazione idonei a definire i possibili riflessi di carattere finanziario e organizzativo delle disposizioni in esame, anche al fine di verificare se le medesime siano attuabili nell’ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 5 della proposta di legge di ratifica

Istituzione dell’Autorità centrale

La norma, in attuazione dell’articolo 29 della Convenzione, prevede la designazione come “autorità centrale” della Commissione per le adozioni internazionali (che assume la denominazione di Commissione per la protezione dei minori e le adozioni internazionali). Essa si avvale della collaborazione di un Dipartimento interministeriale specializzato sulle tematiche minorili, istituito presso il Ministero della giustizia e composto da rappresentanti dei ministeri della giustizia, degli affari esteri, dell’interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità (comma 1).

La norma rinvia ad un successivo regolamento la definizione della composizione, dell’organizzazione e del funzionamento della Commissione, delle modalità di collaborazione con altre amministrazioni nonché delle modalità e dei criteri numerici per l’utilizzo del personale comandato da altre amministrazioni, enti ed istituzioni da assegnare alla Commissione (comma 2).

Si segnala che, sulla base della normativa vigente, la Commissione per le adozioni internazionali già rappresenta l' Autorità Centrale Italiana per l'applicazione della Convenzione de L'Aja.

Essa risulta composta da 3 rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 1 rappresentante del Ministero degli Affari Esteri; 1 rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione; 1 rappresentante del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; 1 rappresentante del Ministero dell'Interno; 1 rappresentante del Ministero della Giustizia; 1 rappresentante del Ministero della Salute; 1 rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 4 rappresentante della Conferenza unificata Stato-Regioni; 3 rappresentanti delle associazioni familiari; 3 esperti; il Presidente e un Vice Presidente.

Per la realizzazione degli obiettivi e dei compiti istituzionali la Commissione per le adozioni internazionali si avvale della Segreteria Tecnica, che è struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Agli oneri previsti per il funzionamento della Commissione si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, con imputazione a carico dell'unità previsionale di base 16.1.2.1 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - politiche per la famiglia.

 

Al riguardo, appare necessario acquisire chiarimenti in merito all’istituzione del Dipartimento interministeriale specializzato sulle tematiche minorili. Infatti, pur considerando la clausola generale di neutralità finanziaria di cui all’articolo 7, della proposta di legge occorrerebbe, sulla base dell’articolo 17, comma 7, della legge n. 196/2009, disporre di elementi idonei a suffragare tale invarianza finanziaria, con riguardo ai compiti e alle risorse assegnate a tale struttura.

Quanto alla designazione della Commissione per le adozioni internazionali quale autorità centrale, occorrerebbe una conferma della possibilità per la Commissione di assolvere ai compiti previsti nell’ambito delle risorse già ad essa assegnate.

 

ARTICOLO 6

Disposizioni in materia di tutela dei minori

La norma prevede che il minore che vive fuori dalla propria famiglia di origine gode di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare e che i servizi socio-assistenziali degli enti locali assistono i nuclei familiari in cui essi vivono.

 

Al riguardo appare necessario un chiarimento del Governo in merito all’effettiva portata della disposizione in esame, per verificare se e in quale misura essa possa recare nuovi oneri a carico della finanza pubblica, per la parte della protezione dei minori che risulta eventualmente ulteriore rispetto a quella già prevista dalla normativa vigente.