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Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | (AC 3737 e abb) Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999 | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Scheda di analisi Numero: 237 | ||
Data: | 29/05/2012 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Analisi degli effetti finanziari |
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A.C. 3737 e abb.
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Ratifica della Convenzione civile sulla corruzione
(Approvato dal Senato – A.S. 849) |
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N. 237 – 29 maggio 2012 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
A.C.
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3737
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Titolo breve:
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Ratifica ed
esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo
il
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Iniziativa:
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Commissione di merito:
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Relatore per la Commissione di merito:
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Renato Farina |
Gruppo: |
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Relazione tecnica: |
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Destinatario:
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Oggetto:
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INDICE
ARTICOLI 1-23 della Convenzione. 3
Disciplina civile sulla corruzione. 3
PREMESSA
La proposta di legge in esame, approvata in prima lettura dal Senato[1], dispone la ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999[[2]].
Si rammenta che è attualmente in corso presso
Il testo originario del provvedimento non è corredato di relazione tecnica.
Nel corso dell’esame del provvedimento in prima lettura è stata depositata presso la 5ª Commissione del Senato una nota tecnica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato relativa all’articolo 5 della Convenzione.
Di seguito si esaminano le disposizioni aventi rilievo sotto il profilo finanziario.
ANALISI DELI EFFETTI FINANZIARI
ARTICOLI 1-23 della Convenzione
Disciplina civile sulla corruzione
L’Accordo in oggetto - composto di un breve preambolo e di 23 articoli - dispone che ciascuna Parte contraente preveda nel proprio ordinamento giuridico rimedi giudiziali efficaci a favore delle persone che hanno subito danni per effetto di atti di corruzione[4], al fine di consentire alle medesime di tutelare i propri diritti ed interessi, compresa la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni (articolo 1).
In merito al ristoro del pregiudizio sofferto,
Le norme dispongono, in particolare, che le Parti contraenti prevedano l’introduzione, nei rispettivi ordinamenti interni, della responsabilità dello Stato[5] per il danno cagionato dal pubblico ufficiale che abbia commesso, nell’esercizio delle sue funzioni, il reato di corruzione (articolo 5).
Viene, inoltre, previsto che:
• il giudizio di risarcimento del danno subito in conseguenza dell’atto di corruzione sia soggetto ad un termine di prescrizione non inferiore a tre anni dal momento in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza dell’atto di corruzione o del danno sofferto e dell’identità del responsabile (articolo 7);
• ciascuna Parte contraente introduca nel proprio ordinamento un’adeguata tutela in favore dei dipendenti che denuncino in buona fede alle autorità competenti fatti di corruzione di cui abbiano giusti motivi di sospetto (articolo 9);
• i bilanci delle società siano redatti nel rispetto dei principi di trasparenza e di veridicità, in modo da fornire una fedele rappresentazione della situazione finanziaria (articolo 10);
• le Parti contraenti cooperino efficacemente in relazione ai procedimenti civili concernenti fatti di corruzione, in particolare per quanto concerne la notifica di atti, l’acquisizione di prove all’estero, la giurisdizione, il riconoscimento e l’esecuzione di provvedimenti giudiziali, in conformità con le disposizioni degli strumenti internazionali relativi alla cooperazione internazionale in materia civile e commerciale di cui essi sono Parte e alle disposizioni del rispettivo diritto interno (articolo 13).
Vengono infine previste specifiche clausole in materia di adesione alla Convenzione, di applicazione territoriale, di entrata in vigore e di integrazione dell’Accordo, nonché in materia di risoluzione delle controversie sull’applicazione della Convenzione (articoli 14-23).
La nota tecnica, depositata dal Governo presso la 5ª Commissione del Senato[6], in riferimento ad una richiesta di chiarimenti formulata con riguardo all’articolo 5 della Convenzione, conferma la neutralità degli effetti finanziari derivanti dalla medesima disposizione[7].
La relazione illustrativa[8] afferma che la legislazione italiana, in linea generale, è già conforme al contenuto della Convenzione in esame.
In particolare, la relazione precisa che la nozione di corruzione di
cui all’articolo 2 della Convenzione ha riguardo ad un concetto ampio
corrispondente non solo alla nozione penalistica recepita negli articoli 318,
319 e 322 c.p., ma anche a quella di concussione di cui all’articolo 317 del
medesimo codice, quanto meno sotto il profilo della richiesta (requesting), laddove la stessa si
traduca nel costringere o indurre taluno, con abuso della qualità o dei poteri
di pubblico ufficiale, a dare o promettere indebitamente, a sé o ad un terzo,
denaro o altra utilità. La relazione precisa, inoltre, che
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, considerato quanto affermato nella relazione illustrativa circa la conformità della legislazione italiana al contenuto della Convenzione e preso atto, altresì, di quanto indicato nella documentazione tecnica del Governo circa la neutralità finanziaria della norma (articolo 5) che prevede la responsabilità dello Stato per il risarcimento dei danni derivanti da atti di corruzione commessi da pubblici ufficiali.
[1] A.S. 849.
[2]
[3] A.S. 850 e 2058.
[4] L’articolo 2 della Convenzione reca la definizione di corruzione, che consiste nella richiesta, offerta, dazione, accettazione, diretta o indiretta, di una “provvigione illecita o altro indebito vantaggio”, con distorsione della condotta e rispetto dei doveri propri della funzione esercitata da parte del beneficiario.
[5]
Ovvero qualora
[6] Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 87, 21 aprile 2010.
[7]
[8] V. disegno di legge AS 849.