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Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 3737 e abb) Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999
Riferimenti:
AC N. 3737/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 237
Data: 29/05/2012
Descrittori:
CORRUZIONE E CONCUSSIONE   RATIFICA DEI TRATTATI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

A.C. 3737 e abb.

 

Ratifica della

Convenzione civile sulla corruzione

 

(Approvato dal Senato – A.S. 849)

 

 

 

 

 

N. 237 – 29 maggio 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

3737

 

 

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999

 

 

Iniziativa:

 

 

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Renato Farina

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLI 1-23 della Convenzione. 3

Disciplina  civile sulla corruzione. 3



PREMESSA

 

La proposta di legge in esame, approvata in prima lettura dal Senato[1], dispone la ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999[[2]].

Si rammenta che è attualmente in corso presso la Camera dei deputati anche la procedura di ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999[3].

Il testo originario del provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Nel corso dell’esame del provvedimento in prima lettura è stata depositata presso la 5ª Commissione del Senato una nota tecnica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato relativa all’articolo 5 della Convenzione.

Di seguito si esaminano le disposizioni aventi rilievo sotto il profilo finanziario.

 

 

ANALISI DELI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 1-23 della Convenzione

 Disciplina  civile sulla corruzione

L’Accordo in oggetto - composto di un breve preambolo e di 23 articoli - dispone che ciascuna Parte contraente preveda nel proprio ordinamento giuridico rimedi giudiziali efficaci a favore delle persone che hanno subito danni per effetto di atti di corruzione[4], al fine di consentire alle medesime di tutelare i propri diritti ed interessi, compresa la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni (articolo 1).

In merito al ristoro del pregiudizio sofferto, la Convenzione stabilisce che ogni Parte deve garantire, all’interno del proprio ordinamento giuridico, la possibilità per il danneggiato di vedere giudizialmente tutelato il proprio diritto mediante risarcimento dei danni patrimoniali, compreso il mancato guadagno (lucro cessante), e dei danni non patrimoniali (articolo 3).

Le norme dispongono, in particolare, che le Parti contraenti prevedano l’introduzione, nei rispettivi ordinamenti interni, della responsabilità dello Stato[5] per il danno cagionato dal pubblico ufficiale che abbia commesso, nell’esercizio delle sue funzioni, il reato di corruzione (articolo 5).

Viene, inoltre, previsto che:

         il giudizio di risarcimento del danno subito in conseguenza dell’atto di corruzione sia soggetto ad un termine di prescrizione non inferiore a tre anni dal momento in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza dell’atto di corruzione o del danno sofferto e dell’identità del responsabile (articolo 7);

         ciascuna Parte contraente introduca nel proprio ordinamento un’adeguata tutela in favore dei dipendenti che denuncino in buona fede alle autorità competenti fatti di corruzione di cui abbiano giusti motivi di sospetto (articolo 9);

         i bilanci delle società siano redatti nel rispetto dei principi di trasparenza e di veridicità, in modo da fornire una fedele rappresentazione della situazione finanziaria (articolo 10);

         le Parti contraenti cooperino efficacemente in relazione ai procedimenti civili concernenti fatti di corruzione, in particolare per quanto concerne la notifica di atti, l’acquisizione di prove all’estero, la giurisdizione, il riconoscimento e l’esecuzione di provvedimenti giudiziali, in conformità con le disposizioni degli strumenti internazionali relativi alla cooperazione internazionale in materia civile e commerciale di cui essi sono Parte e alle disposizioni del rispettivo diritto interno (articolo 13).

Vengono infine previste specifiche clausole in materia di adesione alla Convenzione, di applicazione territoriale, di entrata in vigore e di integrazione dell’Accordo, nonché in materia di risoluzione delle controversie sull’applicazione della Convenzione (articoli 14-23).

 

La nota tecnica, depositata dal Governo presso la 5ª Commissione del Senato[6], in riferimento ad una richiesta di chiarimenti formulata con riguardo all’articolo 5 della Convenzione, conferma la neutralità degli effetti finanziari derivanti dalla medesima disposizione[7].

 

La relazione illustrativa[8] afferma che la legislazione italiana, in linea generale, è già conforme al contenuto della Convenzione in esame.

In particolare, la relazione  precisa che la nozione di corruzione di cui all’articolo 2 della Convenzione ha riguardo ad un concetto ampio corrispondente non solo alla nozione penalistica recepita negli articoli 318, 319 e 322 c.p., ma anche a quella di concussione di cui all’articolo 317 del medesimo codice, quanto meno sotto il profilo della richiesta (requesting), laddove la stessa si traduca nel costringere o indurre taluno, con abuso della qualità o dei poteri di pubblico ufficiale, a dare o promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità. La relazione precisa, inoltre, che la Convenzione non comporta la necessità di adeguamenti normativi in relazione, tra l’altro, all’attuazione dell’articolo 13, in tema di cooperazione giudiziale e di comunicazione e notificazione di atti, poiché tali aspetti sono disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 204 del codice di procedura civile e dagli artt. 136 e ss. del codice di procedura civile.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, considerato quanto affermato nella relazione illustrativa circa la conformità della legislazione italiana al contenuto della Convenzione e preso atto, altresì, di quanto indicato nella documentazione tecnica del Governo circa la neutralità finanziaria della norma (articolo 5) che prevede la responsabilità dello Stato per il risarcimento dei danni derivanti da atti di corruzione commessi da pubblici ufficiali.



[1] A.S.  849.

[2] La Convenzione è stata adottata nell’ambito del Consiglio d’Europa.

[3] A.S. 850 e 2058.

[4] L’articolo 2 della Convenzione reca la definizione di corruzione, che consiste nella richiesta, offerta, dazione, accettazione, diretta o indiretta, di una “provvigione illecita o altro indebito vantaggio”, con distorsione della condotta e rispetto dei doveri propri della funzione esercitata da parte del beneficiario.

[5] Ovvero qualora la Parte contraente non sia uno Stato, delle autorità competenti di tale Parte.

[6] Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 87, 21 aprile 2010.

[7] La Commissione bilancio del Senato, nella seduta del 21 aprile 2010, a seguito dell’acquisizione della nota tecnica ha reso il proprio parere non ostativo sul provvedimento in esame.

[8] V. disegno di legge AS 849.