Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: DL 102/2010-C 3610 NUOVO TESTO - Proroga degl interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
Riferimenti:
AC N. 3610/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 126
Data: 19/07/2010
Descrittori:
ASSISTENZA ALLO SVILUPPO   COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
FORZE ARMATE   FORZE DI POLIZIA
MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE   PROROGA DI TERMINI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
IV-Difesa

 


Camera dei deputati

              XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 3610

 

Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

 

 

                      (Conversione in legge del D.L. n. 102/2010)

 

(Nuovo testo)

 

 

 

N. 126 – 19 luglio 2010

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

INDICE

 

 

ARTICOLO 2, comma 6. 5

Autorizzazione di spesa per iniziative contro le mutilazioni genitali femminili5

ARTICOLO 5, comma 3-bis. 5

Licenze ordinarie e assenze per malattia.5

ARTICOLO 5, comma 5, ultimo periodo.. 6

Assunzioni dirette del Ministero della difesa.6

ARTICOLO 8, comma 2, lettera b-bis)7

Copertura finanziaria.. 7

 



PREMESSA

 

La IV Commissione (Difesa) ha apportato talune modifiche al provvedimento, relativo alla conversione del decreto legge n. 102/2010 (proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia), già esaminato dalla V Commissione ed oggetto di una precedente Nota di verifica[1]. Ad integrazione della predetta Nota si esaminano di seguito alcune delle modifiche apportate dalla Commissione di merito che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 2, comma 6

Autorizzazione di spesa per iniziative contro le mutilazioni genitali femminili

 

La norma autorizza una spesa aggiuntiva di 778.500 euro per favorire iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili, anche in vista dell’adozione di una risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

 

La norma non è corredata da relazione tecnica.

 

Al riguardo, pur rilevando che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento, andrebbero indicati i dati alla base della quantificazione del medesimo.

 

 

 

ARTICOLO 5, comma 3-bis

Licenze ordinarie e assenze per malattia.

 

Le norme modificano le disposizioni in materia di licenze ordinarie e assenze per malattia previste dalla legge n. 642/1961 - riguardante il trattamento economico del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia destinato all’estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali - adeguandole a quelle di cui alla legge n. 838/1973, relative al personale che presta servizio presso le ambasciate e gli uffici degli addetti militari.

            In particolare, si prevede:

          a) la durata di trenta giorni lavorativi per la licenza ordinaria (in luogo degli attuali trenta giorni di calendario per gli ufficiali e i sottufficiali e venti giorni per i militari di truppa), nonché la fruizione di quattro giornate di riposo ai sensi e alle condizioni di cui alla legge n. 937/1977, in linea con quanto disposto dall’articolo 8, comma 1, della legge n. 838/ 1973;

          b) con riguardo alle assenze per infermità, la corresponsione del trattamento economico in misura intera per i primi quarantacinque giorni e la sospensione per il restante periodo, in luogo dell’attuale sospensione per tutta la durata del periodo, in linea con quanto disposto dall’articolo 8, comma 4, lettera a), della legge n. 838/1973.

 

Le norme non sono corredate di relazione tecnica. Esse ricalcano, tuttavia, quanto già previsto dal disegno di legge governativo presentato nella XV Legislatura (A.C. 3297), corredato di una relazione tecnica[2]. Tale RT rilevava che la disposizione non comportava nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto gli stanziamenti di bilancio erano calcolati sulle presenze effettive.

 

Al riguardo, in merito alla parziale retribuzione dell’assenza per infermità andrebbero  meglio precisati gli effetti della disposizione, che appare, in via teorica, suscettibile di determinare maggiori spese per l’amministrazione interessata.

Quanto alla nuova durata stabilita per la licenza ordinaria, andrebbero esplicitate le conseguenze di carattere finanziario, in relazione al complesso degli emolumenti corrisposti al personale interessato.

 

 

 

ARTICOLO 5, comma 5, ultimo periodo

Assunzioni dirette del Ministero della difesa.

 

La norma, introdotta dalla Commissione di merito, completa la disciplina dettata dal comma 5, relativa alla proroga al 31 dicembre 2010 dei contratti di personale per l’esecuzione di lavori in economia da parte del Genio militare, aggiungendo la disposizione in base alla quale, trascorso tale periodo, qualora il Ministero della difesa abbia la necessità di continuare ad avvalersi delle prestazioni lavorative per le quali è richiesto il requisito della scuola dell’obbligo, si procederà all’assunzione diretta dei lavoratori interessati, in deroga alla vigente disciplina del collocamento obbligatorio, nel limite del venti per cento delle assunzioni autorizzate annualmente ai sensi della normativa vigente.

 

La norma non è corredata da relazione tecnica.

Al riguardo si ribadisce quanto osservato nella Nota di verifica riferita al testo iniziale circa i possibili effetti di stabilizzazione del personale interessato derivanti dal comma 5, considerando l’attuale legislazione in tema di lavoro a tempo determinato che individua limiti temporali, decorsi i quali i contratti devono considerarsi a tempo indeterminato.

Quanto alla disposizione introdotta dalla Commissione di merito, nel rilevare che la stessa non sembrerebbe idonea a superare i predetti rilievi, si evidenzia altresì la necessità di chiarire se la percentuale indicata di assunzioni dirette si riferisca esclusivamente a quelle annualmente autorizzate in deroga al divieto di turn over, ovvero riguardi le complessive facoltà di assunzione del Ministero competente. In ogni caso andrebbe confermato che, per effetto della disposizione, non risultino modificati i limiti e i presupposti per l’esercizio di dette facoltà e, più specificamente, non si determinino le premesse per autorizzare assunzioni non previste in base alla vigente disciplina.

 

 

ARTICOLO 8, comma 2, lettera b-bis)

Copertura finanziaria

La norma prevede la copertura della spesa aggiuntiva di 778.500 euro introdotta dall’articolo 2, comma 6, per favorire iniziative diretta ad eliminare le mutilazioni genitali femminili, anche in vista dell’adozione di una risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 49/1987 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), come determinata dalla tabella C della legge finanziaria per il 2010[3].

Al riguardo, con riferimento alla riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 49 del 1987, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine alla sussistenza delle necessarie risorse e sulla possibilità che il loro utilizzo non pregiudichi gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse.

 



[1] Nota di verifica n. 207 del 14 luglio 2010.

[2] La relazione illustrativa indicava che le modifiche erano intese a eliminare l’ingiustificata disparità di trattamento attualmente esistente tra categorie di personale che risultano sostanzialmente paritetiche, in quanto accomunate dalla prestazione di un servizio all’estero di lunga durata.

[3]L. n 191/2009.