Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 3472) risorse fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) assegnate all'Italia
Riferimenti:
AC N. 3472/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 132
Data: 15/09/2010
Descrittori:
AGRICOLTURA   FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI
Organi della Camera: XIII-Agricoltura

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 3472

 

Disposizioni per assicurare

la totale utilizzazione delle risorse del

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

 

(Nuovo testo)

 

 

 

 

 

N. 132 – 15 settembre 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

3472

Titolo breve:

 

Disposizioni per assicurare la totale utilizzazione delle risorse del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) assegnate all’Italia

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

 

De Camillis

Gruppo:

 

 

                                            

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


 

INDICE

 

ARTICOLO 1. 3

Programma unico di finanziamento.. 3

ARTICOLO 2. 5

Misure in materia di IVA.. 5

 



 

PREMESSA

 

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per assicurare la totale utilizzazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) assegnate all’Italia.

La presente nota ha per oggetto il testo, come integrato dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito il 29 luglio 2010.

Il testo non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 1

Programma unico di finanziamento

Le norme prevedono che, al fine di assicurare la totale utilizzazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), i piani finanziari relativi ai programmi di sviluppo rurale delle regioni[1] per il periodo 2007-2013 siano ricondotti ad un unico piano di finanziamento, il cui ammontare è costituito dalla somma delle dotazioni finanziarie dei predetti programmi (comma 1).

Nell’anno 2014 il Ministro delle politiche agricole stabilisce[2], sulla base dell'andamento della spesa dei programmi regionali per il precedente periodo 2007-2013, le assegnazioni finanziarie per la copertura delle dichiarazioni di spesa delle regioni e delle province autonome eccedenti la dotazione finanziaria stabilita da ciascuna decisione della Commissione europea, mediante l'individuazione delle somme non utilizzate da parte delle regioni, delle province autonome e della Rete rurale nazionale (comma 2).

Si ricorda che il FEASR[3] è istituito nell’ambito del regolamento CE 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune. Gli interventi del FEASR si basano su un’articolata procedura di programmazione che prevede la presentazione da parte di ciascuno Stato membro, sulla base degli orientamenti comunitari, di un piano strategico nazionale (PSN), da attuarsi mediante specifici programmi di sviluppo rurale (PSR), la cui definizione compete, nell’ordinamento italiano, alle regioni ed alle province autonome. Eventualmente il PSN può prevedere risorse finanziarie stanziate per realizzare l’obiettivo di convergenza.

Nell'ambito del FEASR i pagamenti destinati ad uno Stato membro possono essere ridotti o sospesi in caso di inadempienze gravi e persistenti. La Commissione procede inoltre al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativo ad un programma di sviluppo rurale non utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio. In tal caso, la partecipazione del FEASR al corrispondente programma di sviluppo rurale è ridotta, per l'anno considerato, dell'importo oggetto del disimpegno automatico.

 

Al riguardo si osserva che i commi 1 e 2 introducono meccanismi espressamente volti ad assicurare una maggiore efficienza della spesa. Andrebbe preliminarmente chiarito se tali meccanismi possano determinare effetti di cassa dovuti ad un’accelerazione della spesa rispetto ai tendenziali scontati a legislazione vigente.

Ciò premesso, con particolare riferimento al comma 1, non si hanno rilievi da formulare, atteso che la predisposizione di un piano unico di finanziamento costituito dalla somma delle dotazioni finanziarie dei programmi regionali di sviluppo rurale non dovrebbe richiedere ulteriori impegni a carico della finanza pubblica. Sul punto appare comunque necessaria una conferma.

Riguardo al comma 2 (assegnazione di somme non utilizzate dalle regioni per la copertura delle dichiarazioni di spesa regionali eccedenti la dotazione finanziaria stabilita dalla Commissione europea), si rileva preliminarmente la necessità di precisare i meccanismi applicativi della norma al fine di verificarne gli effetti finanziari. Andrebbero inoltre acquisiti specifici chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

·         sotto il profilo temporale, andrebbe chiarito a quale periodo di programmazione il testo faccia riferimento (il 2007-2013,  ormai concluso, ovvero il successivo), atteso che la possibile riassegnazione delle somme non utilizzate da parte delle regioni viene prevista per l’anno 2014. In particolare, qualora si trattasse del periodo 2007-2013, andrebbe chiarito se lo slittamento al 2014 di una quota della spesa possa determinare per il medesimo anno un incremento, non previsto a normativa vigente, delle quote di cofinanziamento nazionale e regionale;

·         riguardo alle risorse da riassegnare, andrebbe acquisita una valutazione circa l’entità di tali somme, che in base al testo corrispondono a previsioni di spesa (delle regioni) “eccedenti la dotazione finanziaria stabilita da ciascuna decisione della Commissione europea”. Andrebbe inoltre chiarito con quali modalità tali spese sarebbero finanziate a legislazione vigente (ossia in assenza della norma in esame).

In ordine al medesimo comma, pare infine opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo circa la compatibilità della norma con l’ordinamento comunitario, al fine di escludere la possibilità di procedure di infrazione con possibili conseguenze per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 2

Misure in materia di IVA

La norma[4]dispone che l'onere derivante dall'applicazione dell'IVA ai pagamenti relativi ad operazioni cofinanziate per il periodo 2007-2013 dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo europeo per la pesca (FEP), nonché dai regolamenti CE 1543/2000 (Raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca) e 861/2006 (Azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare), inserite nell'ambito di interventi a titolarità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, valutato in 25,5 milioni di euro, faccia carico sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della L. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).

 

Al riguardo, si osserva che la norma[5] è finalizzata a dare copertura finanziaria all’onere che il Ministero delle politiche agricole è tenuto a sostenere per il pagamento dell’IVA riguardante alcuni programmi di intervento finanziati con i Fondi europei per lo sviluppo rurale e per la pesca. Poiché il testo non è corredato di relazione tecnica, andrebbero acquisiti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione del predetto onere (che la norma indica pari a 25,5 milioni di euro). Andrebbero altresì fornite indicazioni circa l’imputazione temporale dell’onere.

 

In merito ai profili di copertura finanziari,  si rileva che l’autorizzazione di spesa è formulata in termini di previsione, ma non è corredata, come previsto dalla vigente legge di contabilità e finanza pubblica, dalla relativa clausola di salvaguardia. Appare, quindi, opportuno che il Governo chiarisca se la suddetta autorizzazione, in quanto riferita ad un valore percentuale di operazioni cofinanziate a valere sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per la pesca il cui ammontare complessivo è già stato stabilito, possa essere riformulata in termini di limite massimo.

Infine, con riferimento alle risorse del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui alla legge n. 183 del 1987 del quale è previsto l’utilizzo, si ricorda che lo stesso è stato da ultimo rifinanziato dalla tabella D della legge finanziaria per il 2010. Al riguardo, appare, quindi, opportuno che il Governo confermi che il suddetto Fondo reca le necessarie disponibilità e che le stesse possono essere utilizzate senza pregiudicare gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse.

 

 



[1] “Delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano”.

[2] Previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni.

[3] Il FEASR è dotato di un bilancio di 96,319 miliardi di euro per il periodo 2007-2013, ossia il 20% dei fondi destinati alla PAC. Su iniziativa degli Stati membri, il Fondo può finanziare azioni relative alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all’informazione e al controllo dell’intervento dei programmi. I piani strategici nazionali sono lo strumento per realizzare nella programmazione del FEASR il coordinamento tra priorità comunitarie, nazionali e regionali. Le attribuzioni FEASR all’Italia ammontano complessivamente a circa 9 miliardi di euro.

 

 

 

[4] La norma riproduce sostanzialmente l’articolo aggiuntivo Fogliato 1-bis.040, presentato al disegno di legge 2260 (Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare) . Su tale proposta emendativa il Governo ha espresso parere favorevole. Il disegno di legge 2260 è stato esaminato congiuntamente agli Atti Camera 2646 (Disposizioni concernenti l'etichettatura dei prodotti agroalimentari e delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni fiscali per la tutela e la promozione del consumo dei prodotti agroalimentari nazionali tipici) e 2743 (Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari).

[5] Introdotta durante l’esame in sede referente presso la XIII Commissione (Agricoltura) con l’approvazione dell’articolo aggiuntivo 1.02 del Relatore.