Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 3466) Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli regionali e degli enti locali
Riferimenti:
AC N. 4266/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 214
Data: 15/02/2012
Descrittori:
CONSIGLI COMUNALI   CONSIGLI E ASSEMBLEE REGIONALI
CONSIGLI PROVINCIALI   PARITA' TRA SESSI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 3466 e abb

 

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle

rappresentanze di genere nei consigli regionali

e degli enti locali

 

(Testo unificato)

 

 

 

 

 

N. 214 – 15 febbraio 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

3466 e abb.

Titolo breve:

 

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni

 

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Lorenzin

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


 

indice

 

 

ARTICOLI 1- 3. 3

Misure in materia di pari opportunità.. 3



PREMESSA

 

La proposta di legge, nel testo unificato risultante dall’esame degli emendamenti nel corso dell’esame in sede referente presso la I Commissione, reca “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”.

La proposta di legge, di origine parlamentare, non è corredata di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

 

ARTICOLI 1- 3

Misure in materia di pari opportunità

Le norme:

·        modificano il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, in materia di statuti comunali e provinciali, nonché le disposizioni che regolano che disciplinano il sistema elettorale per i consigli regionali, al fine di assicurare la parità nelle procedure per l’elezione dei consigli comunali e provinciali, ovvero nei sistemi di nomina dei relativi organi esecutivi (articoli 1 – 2-bis);

·        recano modifiche alla legge n. 28/2000[1] finalizzate a facilitare la parità di trattamento tra donne e uomini da parte dei mezzi di informazione nell’ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica (articolo 2-ter);

·        dettano una nuova disciplina nei casi di violazione delle disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne nella composizione delle commissioni di concorso presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 57 del d.lgs. n. 165/2001[2] (articolo 3).

 

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

 



[1] “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”.

[2] “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.