Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 3403) Disposizioni in favore delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau
Riferimenti:
AC N. 3403/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 154
Data: 01/03/2011
Descrittori:
ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA   CONTRIBUTI PUBBLICI
INCIDENTI FERROVIARI   VAL VENOSTA
VITTIME DI CALAMITA' E DISASTRI     
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 3403

 

Disposizioni in favore delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau

 

(Ulteriore nuovo testo)

 

 

 

 

 

 

 

N. 154 – 1° marzo 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

3403

Titolo breve:

 

Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

 

Zeller

 

Gruppo:

 

 

                      

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

ARTICOLI 1-4. 3

Interventi in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti3

 



 

PREMESSA

 

La proposta di legge in esame - come modificata dalla Commissione di merito[1] - reca disposizioni in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau[2].

Il testo non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 1-4

Interventi in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti

Le norme prevedono che:

Ÿ        al presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau siano assegnate - rispettivamente per il 2011 ed il 2012 – le somme di 1 milione e 2 milioni di euro, da destinare a speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau e di coloro che hanno riportato lesioni gravi o gravissime (articolo 1);

Ÿ        i beneficiari delle elargizioni e delle relative somme siano stabiliti dal presidente della suddetta comunità comprensoriale[3] secondo i criteri individuati dal testo (articolo 2);

Ÿ        le elargizioni siano assegnate - nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 - esenti da ogni imposta e tassa, in aggiunta a ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto, a qualsiasi titolo, in virtù della normativa vigente (articolo 3);

Ÿ        l’onere derivante dal provvedimento sia pari a 1 milione di euro per il 2011e a  2 milioni di euro per il 2012 (articolo 4).

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento.

Quanto all’esenzione fiscale di cui all’articolo 3, si rileva che la stessa non appare suscettibile di incidere rispetto alle previsioni di gettito scontate a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria si osserva che l’articolo 4 dispone che all'onere derivante dall'attuazione del provvedimento, pari a 1 milione di euro per l'anno 2011, e a 2 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2011-2013, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Al riguardo, si segnala che l’accantonamento del quale è previsto l’utilizzo, non reca, limitatamente all’anno 2011, le necessarie disponibilità.

 

 



[1] Cfr. Resoconto della IXª Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) del 1° febbraio 2011.

[2] Disastro avvenuto il 12 aprile 2010 sulla linea ferroviaria Merano-Malles.

[3] D’intesa con il presidente della provincia autonoma di Bolzano.