Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 3356: Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato
Riferimenti:
AC N. 3356/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 101
Data: 04/05/2010
Descrittori:
DAZI E DIRITTI DOGANALI   RATIFICA DEI TRATTATI
RISCOSSIONE DI IMPOSTE   UNIONE EUROPEA
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 3356

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato

 

 

 

 

 

 

 

N. 101 – 4 maggio 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

3356

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l’attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell’UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Pianetta

Gruppo:

 

 

                                            

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 



INDICE

ARTICOLI 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 della Convenzione. 5

Ridistribuzione delle spese di riscossione trattenute. 5

ARTICOLO 6. 8

Soluzione delle controversie fra le Parti contraenti8



PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame reca la ratifica e l’esecuzione della Convenzione fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009, relativa allo sdoganamento centralizzato.

La Convenzione in esame definisce le procedure che le parti contraenti devono seguire in merito alla ridistribuzione degli introiti derivanti dalle spese di riscossione, nel caso in cui si ricorra alla procedura dello sdoganamento centralizzato.

La relazione illustrativa riferisce che tale procedura offre all’operatore economico la possibilità di presentare la dichiarazione doganale elettronica all’ufficio doganale del luogo ove egli è stabilito, indipendentemente dal luogo in cui le merci entrano, escono o sono presentate nel territorio doganale dell’Unione europea, creando una dissociazione tra il luogo della dichiarazione dal luogo ove le merci sono fisicamente presentate.

La Convenzione, composta di 10 articoli, non è corredata di relazione tecnica. La relazione illustrativa precisa che l’applicazione della Convenzione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Si esaminano di seguito le disposizioni della Convenzione che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 della Convenzione

Ridistribuzione delle spese di riscossione trattenute

 

Normativa vigente: l’articolo 106 del regolamento CE n. 450/2008[1] del Parlamento europeo e del Consiglio nel disciplinare la procedura dello sdoganamento centralizzato prevede, tra l’altro, che un operatore economico possa presentare o rendere disponibile la dichiarazione doganale all’ufficio doganale del luogo ove egli è stabilito, per le merci che entrano, escono o sono presentate in dogana presso un altro ufficio doganale dell’Unione europea. Tale procedura prevede che una divisione delle responsabilità tra gli uffici coinvolti: l’ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione è responsabile per i controlli connessi alle misure di politica tariffaria, fiscale e commerciale da applicare alle merci dichiarate mentre l’ufficio doganale presso il quale sono presentate le merci è responsabile per la custodia e i controlli sulle merci.

Inoltre, l’articolo 2, comma 1, lettera a), della Decisione n. 2007/436/CE/Euratom[2] include tra le risorse proprie iscritte nel bilancio generale dell’Unione europea anche le entrate provenienti da dazi della tariffa doganale comune e altri dazi,  mentre il successivo comma 3 autorizza gli Stati membri a trattenere, a titolo di spese di riscossione, una percentuale del 25 per cento degli importi da versare al bilancio dell’Unione europea a titolo di dazi. 

 

Le norme dispongono quanto segue:

-       la notifica, per via elettronica o con altro mezzo idoneo, da parte dello Stato membro cui appartiene l’autorità doganale che rilascia l’autorizzazione allo Stato membro delle autorità doganali che forniscono assistenza delle informazioni concernenti l’importo delle spese di riscossione da ridistribuire. Viene, altresì, disciplinato il contenuto delle informazioni che i due Stati membri si dovranno scambiare per consentire l’effettiva ridistribuzione degli introiti (articolo 3);

-       l’ammontare delle spese di riscossione che deve essere ridistribuito dallo Stato che rilascia l’autorizzazione allo Stato che fornisce assistenza, pari al 50 per cento dell’importo delle spese di riscossione trattenute (articolo 4);

-       l’individuazione dei termini temporali del pagamento delle spese da ridistribuire, ai sensi del precedente articolo 4, prevedendo l’applicazione di un interesse di mora nel caso di superamento dei termini previsti.

Il tasso di interesse di mora è quello applicato dalla Banca centrale europea alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale, effettuata anteriormente al primo giorno di calendario del semestre in questione (“tasso di riferimento”), più due punti percentuali. Nel caso in cui lo Stato membro che rilascia l’autorizzazione non partecipi alla terza fase dell’Unione economica e monetaria, il tasso di riferimento sarà un tasso equivalente fissato dalla propria banca centrale nazionale (articolo 5);

 

-       l’entrata in vigore della Convenzione, prevista entro novanta giorni dopo che l’ultimo Stato membro contraente avrà espletato tutte le procedure interne per l’adozione della Convenzione, prevedendo la possibilità di applicarla prima di tale termine tra gli Stati membri che abbiano già espletato le procedure interne (articolo 7);

-       la possibilità di proporre modifiche alla Convenzione qualora la Parte contraente subisca “gravi perdite di bilancio” a seguito dell’applicazione della Convenzione, che saranno adottate di comune accordo tra le Parti contraenti (articolo 8);

-        il riesame della convenzione da parte delle Parti contraenti al più tardi tre anni dopo la data di applicazione del codice doganale aggiornato (articolo 9);

-       la possibilità, per le Parti contraenti, di denunciare la Convenzione mediante notifica al Segretario generale del Consiglio dell’Unione europea (articolo 10).

 

La relazione illustrativa riferisce che la gestione dello sdoganamento centralizzato comporta spese amministrative nei due Stati membri, giustificando così una parziale ridistribuzione degli introiti derivanti dalle spese di riscossione che sono trattenute, sugli importi da versare all’Unione europea a titolo di dazi, nella misura del 25 per cento in conformità all’articolo 2, comma 3 della Decisione n. 2007/436/CE/Euratom regolamento. La Convenzione prevede la ripartizione al 50 per cento dell’importo trattenuto a titolo di rimborso delle spese di riscossione tra i due paesi interessati allo sdoganamento centralizzato in quanto le relative attività sono svolte in entrambi i Paesi[3].

La relazione afferma che l’applicazione della Convenzione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato. Precisa comunque che, poiché non risulta possibile prevedere il comportamento degli operatori economici circa l’utilizzazione dell’istituto dello sdoganamento centralizzato e, di conseguenza, gli eventuali effetti finanziari che deriveranno dalla diversa attribuzione delle spese di riscossione, sono state, in via cautelare, previste:

·    la revisione e, in caso, modifica della Convenzione dalle Parti contraenti al più tardi entro tre anni dalla data di applicazione del codice doganale aggiornato. In tal modo, mediante l’attuazione pratica, sarà possibile verificare se, nell’arco di un periodo congruo, si verifichino effetti finanziari tali da suggerire una modifica della Convenzione;

·    la possibilità, per la parte contraente, di richiedere la modifica della Convenzione prima dei tre anni qualora subisca “gravi perdite” di bilancio.

 

Al riguardo si rileva che la relazione illustrativa, pur precisando l’assenza di oneri per il Bilancio dello Stato, non sembra escludere la possibilità di effetti finanziari derivanti dalla diversa attribuzione del rimborso delle spese di riscossione, da rilevarsi solo a posteriori ai fini di un riesame della Convenzione ai sensi dell’articolo 9 o della proposta di modifica da parte della Parte contraente che subisca gravi perdite di bilancio a seguito dell’applicazione della Convenzione, modifiche che comunque dovrebbero essere adottate di comune accordo tra le Parti contraenti.

Rilevato che, in ogni caso, la Convenzione non sembra prevedere un meccanismo di reintegro delle perdite, che resterebbero a carico di una delle Parti, andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo, circa l’entità delle perdite considerate “gravi” che darebbero diritto alla richiesta di modifica, nonché delle risorse che sarebbero se del caso attivate a copertura delle stesse.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, considerato quanto rilevato nella relazione illustrativa in merito alla possibilità che dall’applicazione della presente Convenzione possano derivare perdite di bilancio - anche gravi – per una Parte contraente, a seguito dell’applicazione della stessa, appare necessario integrare il testo del disegno di legge di ratifica all’esame prevedendo – con apposito articolo – che il Ministro dell’economia e delle finanze provveda al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall’applicazione della presente Convenzione, anche al fine dell’attivazione delle procedure previste dagli articoli 8, 9 e 10 della Convenzione stessa. A tale riguardo appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 6

Soluzione delle controversie fra le Parti contraenti

La norma prevede che le eventuali controversie relative all’interpretazione e al funzionamento della Convenzione siano risolte, per quanto possibile, in via negoziale, e solo successivamente, trascorsi tre mesi senza che si giunga ad una soluzione, viene prevista la possibilità per le Parti contraenti, di comune accordo, di designare un conciliatore per la risoluzione.

 

Al riguardo andrebbe acquisito un chiarimento in ordine alla eventualità che alle possibili spese derivanti dalle procedure per la risoluzione delle controversie tra le Parti Contraenti si faccia fronte con gli ordinari stanziamenti iscritti, per le medesime finalità, a legislazione vigente, senza quindi nuovi oneri per la finanza pubblica.

Tali elementi appaiono opportuni anche alla luce di recenti interventi normativi[4], volti a limitare il ricorso a procedure arbitrali in relazione alla loro onerosità.



[1] Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale).

[2] Decisione del Consiglio del 7 giugno 2007 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee.

[3] Ai sensi dell’articolo 106 del regolamento CE n. 450/2008.

[4] Articolo 3, comma 21 della legge 244/2007 (finanziaria per il 2008). A tale disposizione non sono stati peraltro ascritti espressamente effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica