Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 3291-bis: Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno
Riferimenti:
AC N. 3291-BIS/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 111
Data: 26/05/2010
Descrittori:
PENE DETENTIVE   PROCESSO PENALE
Organi della Camera: II-Giustizia

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 3291-bis

 

Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno

 

(Nuovo testo)

 

 

 

 

 

N. 111 – 26 maggio 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

3291-bis

Titolo breve:

 

Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno.

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

 

Papa

Gruppo:

 

 

                                            

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

 

 

ARTICOLO 1. 3

Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a dodici mesi3

ARTICOLO 2-ter.. 4

Destinazione di entrate derivanti dal contributo unificato.. 4

ARTICOLO 2-quater.. 5

Assunzioni nelle Forze di polizia.. 5

ARTICOLO 2-sexies. 6

Riduzione degli assetti amministrativi6



PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame reca le disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno.

Il provvedimento, modificato durante l’esame presso la Commissione di merito, è composto di 7 articoli e non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 1

Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a dodici mesi

La norma, modificata nel corso dell’esame in sede referente, prevede che la pena detentiva non superiore a dodici mesi sia eseguita presso l’abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza (comma 1).

La detenzione presso il domicilio non è applicabile:

-          ai soggetti condannati per i delitti commessi per finalità di terrorismo e criminalità organizzata[1];

-          ai delinquenti abituali[2];

-          ai detenuti sottoposti a regime di sorveglianza speciale[3];

-          quando vi sia la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga o possa commettere altri delitti (comma 2).

Nel caso di condannato tossicodipendente o alcoldipendente che abbia accettato di sottoporsi ad un programma di recupero, la pena – se non superiore ai dodici mesi – può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata (comma 7).

 

Al riguardo andrebbero acquisiti elementi di quantificazione e di valutazione volti a suffragare la neutralità finanziaria delle disposizioni per le ipotesi in cui i soggetti interessati possano utilizzare per l’esecuzione della pena un luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza o nel caso di condannati tossicodipendenti, una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.

Sembrerebbe infatti che, soprattutto nel caso dei condannati tossicodipendenti e alcoldipendenti, in mancanza di un proprio domicilio, il soggetto debba essere affidato ad una comunità la cui retta sarebbe a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 2-ter

Destinazione di entrate derivanti dal contributo unificato

Legislazione vigente. L’articolo 2, comma 212, della legge n. 191/2009 ha apportato alcune modifiche al testo unico sulle spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115/2002. In particolare, è stato ridotto l’ambito di operatività delle esenzioni dal contributo unificato, regolato dall’articolo 10, ed è stata modificata la disciplina del medesimo contributo, di cui all’articolo 13 del medesimo DPR. La relazione tecnica riferita a tali modifiche ha ipotizzato maggiori entrate per 60,7 milioni di euro annui.

Il successivo comma 213 prevede che il Ministero della giustizia provveda alla stipula di una o più convenzioni per la gestione e riscossione del crediti derivanti da spese di giustizia previste dal TU  115/2002, risultanti da provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi fino al 31 dicembre 2007 o relativi al mantenimento in carcere per condanne per le quali sia cessata l’espiazione della pena prima della medesima data. In base al successivo comma 215, le risorse derivanti dalla gestione dei crediti per spese di giustizia di cui al comma 213 sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero della giustizia con la finalità di finanziare:

·          un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili;

·          il potenziamento dei servizi istituzionali dell’amministrazione giudiziaria.

L’articolo 2, comma 221, della legge 191/2009 prevede, infine, che le maggiori entrate derivanti dal comma 212 (in materia di spese di giustizia) affluiscano al Fondo per esigenze urgenti e indifferibili di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del DL 5/2009 per essere successivamente destinate alle spese di funzionamento dell’organizzazione giudiziaria.

Le norme, introdotte dalla Commissione di merito[4], apportano alcune modifiche all’articolo 2, comma 215, della legge n. 191/2009. In particolare, si stabilisce che le risorse destinate alle finalità di spesa indicate dal medesimo comma includano le maggiori entrate derivanti dall’attuazione del comma 212, rivenienti dal contributo unificato per le spese di giustizia che, a legislazione vigente, sono già destinate a finanziare le spese di funzionamento dell’organizzazione giudiziaria[5]. Si aggiunge un’ulteriore finalità di spesa, prevedendo che le risorse possano essere destinate anche all’adeguamento dell’organico del Corpo di polizia penitenziaria.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca se la nuova finalità di spesa, individuata dalla norma in esame, possa pregiudicare il pieno perseguimento delle altre finalità alle quali risultano già destinate, a legislazione vigente, le maggiori entrate di cui all’art. 2, co. 212, della legge 191/2009. A tal fine risulterebbe altresì utile chiarire quale quota sarà presumibilmente destinata alle nuove finalità, individuate dalle norme in esame. Per un riscontro circa la copertura finanziaria, appare inoltre opportuno che il Governo chiarisca se la nuova finalità di spesa individuata, che consiste nell’ “adeguamento dell’organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto” si sostanzi in un’autorizzazione ad assumere ovvero definisca una linea programmatica la cui concreta attuazione richiederà l’emanazione di un ulteriore provvedimento. Nella prima ipotesi appare necessario che sia definita l’entità del contingente da assumere e che sia quantificata la relativa spesa.

 

ARTICOLO 2-quater

Assunzioni nelle Forze di polizia

Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso la Commissione di merito[6], autorizzano il Ministero dell'interno e il Ministero della difesa ad effettuare assunzioni, in deroga alla normativa vigente, entro un limite di spesa pari a 36 milioni di euro per l'anno 2010 e a 108 milioni di euro a decorrere dal 2011. Nell'ambito della predetta autorizzazione è prevista l'assunzione di 1.500 unità nella Polizia di Stato e di 1.500 unità nell'Arma dei carabinieri, con decorrenza dal 1° settembre 2010 (comma 1).

Si prevede, altresì, l’istituzione[7], per l’anno 2010, di un fondo di parte corrente per le esigenze dell'amministrazione della pubblica sicurezza, con una dotazione di euro 10 milioni (comma 2).

All'onere derivante dalle norme in esame, pari a 46 milioni di euro per il 2010 e a 108 milioni a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica[8] (comma 3).

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca elementi idonei a verificare la congruità delle spesa autorizzata, peraltro configurata quale tetto massimo, rispetto al numero delle assunzioni disposte.

La spesa media per unità di personale è di 36.000 euro annui. Tale ammontare appare congruo a meno che non si proceda all’assunzione esclusivamente di ufficiali.

Andrebbe, inoltre, acquisita una conferma circa la compatibilità della configurazione dell’onere quale tetto massimo rispetto alla natura della spesa in questione.

Si rammenta, in proposito, che in passato sono state approvate disposizioni che autorizzavano assunzioni entro un predeterminato limite di spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, appare opportuno che il Governo chiarisca se il Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004) rechi le necessarie disponibilità.

 

ARTICOLO 2-sexies

Riduzione degli assetti amministrativi

Le norme - introdotte nel corso dell’esame presso la Commissione di merito[9] -, modificano l’articolo 2, comma 8-quinquies, del decreto legge 194/2009[[10]], al fine  di escludere tutti gli uffici in cui è organizzato il Ministero della giustizia ed il personale della carriera dirigenziale penitenziaria dalle misure di riduzione degli organici previste dai commi da 8-bis a 8-quater del medesimo articolo.

Si rammenta che alle disposizioni di cui si dispone la modifica non erano stati ascritti effetti di risparmio.

 

Al riguardo, considerato che alle norme oggetto di modifica non erano connessi effetti di risparmio, appare opportuno che il Governo confermi che, anche in sede di determinazione delle previsioni tendenziali, non siano stati calcolati risparmi per effetto della riduzione degli assetti amministrativi degli uffici in questione.



[1] Articolo 4-bis della legge n. 354/1975.

[2] Ai sensi degli articoli 102,105 e 108 del codice penale.

[3] Ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 354/1975.

[4] Emendamento 2.0501 del Governo.

[5] Cfr. supra il paragrafo descrittivo della legislazione vigente.

[6] Emendamento 2.040 Brigandì.

[7] Nel bilancio del Ministero dell'interno, missione 7 «ordine pubblico e sicurezza».

[8] Articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

[9] Emendamento 2.060 Schirru.

[10] Convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.